CASS
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/09/2025, n. 30584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30584 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/10/2024 del TRIBUNALE di LA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 30584 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 07/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1.CI NA ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di LA ha condannato l'imputata per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 30 comma 1, lett. h), legge n. 157/1992 e 727-bis cod. pen. (capo A), in relazione alla detenzione di 7 cardellini appartenenti ad una specie animale protetta, rientrante nell'allegato della Convenzione di Berna, privi di inanellatura e senza alcuna documentazione in ordine alla tracciabilità degli esemplari. Il giudice a quo ha invece assolto l'imputata in relazione al reato contestato nel capo B), relativo alla detenzione di ulteriori 4 cardellini ibridi, nati dall'incrocio in cattività tra esemplari selvatici autoctoni di cardellini ed altre specie, in condizioni incompatibili con la loro natura. Pertanto, qualificato come reato più grave la fattispecie di cui all'art. 727 bis cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche, aumentata la pena base dell'ammenda di euro 1200,00 di euro 200 per la continuazione con il reato di cui all'art. 30 comma 1 lett. h) legge n. 157/1992, il giudice ha condannato la ricorrente alla pena di euro 1400,00 di multa. 2.1.La ricorrente, con il primo motivo di ricorso, lamenta violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen, 727-bis cod. pen., posto che il giudice di merito non ha accertato la sussistenza dei presupposti applicativi del reato di cui all'artt. 30 comma 1 lett. h) legge n. 157/1992, avendo solo in modo apodittico affermato che gli esemplari detenuti appartenessero alle specie protette, affidandosi ciecamente alla testimonianza dell'ufficiale di PG, senza disporre alcun accertamento. Inoltre, il giudice, con riferimento al reato contestato nel medesimo capo di imputazione A), di cui all'art. 727 bis cod. pen., non ha vagliato la clausola di esclusione della tipicità prevista dalla suddetta norma, la quale esclude la rilevanza penale della condotta nel caso in cui essa riguardi una quantità trascurabile di esemplari e abbia sortito un impatto irrilevante sullo stato di conservazione della specie. Il suddetto profilo non è stato minimamente affrontato dal giudice di merito che non ha vagliato se la quantità di esemplari coinvolti fosse trascurabile o meno, così affermando, erroneamente, la responsabilità anche per il reato di cui all'art. 727 bis cod. pen., in concorso formale con la fattispecie prevista dall'art.30, comma 1 lett. h) della legge n. 157/1992. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen, in relazione alla omessa valutazione della particolare marginalità della condotta posta in essere, concernente un numero assai esiguo di cardellini, dello stato di salute degli animali, detenuti in buone condizioni, e allo stato di incensuratezza dell'imputata. 2 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. 4. Il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al reato di cui all'art. 727 bis cod. pen. Quanto al reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. h), legge n. 157/1992, norma che prevede mr-h i 544 la pena dell'ammenda fino a 1.===C01 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati, si osserva che la doglianza inerente all'appartenenza dei sette uccelli detenuti alla specie protetta dei fringuillidi richiamata dalla norma investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, il giudice a quo ha affermato che, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria che ha effettuato il sopralluogo e della documentazione prodotta dal PM, è emerso che la ricorrente deteneva sette cardellini autoctoni, due dei quali impegnati nella cova, all'interno di quattro gabbie collocate sul balcone, e che la stessa non ha esibito al momento del controllo alcuna documentazione relativa alla fauna selvatica detenuta e nessun titolo o registro che ne comprovava la proprietà e la provenienza. Al riguardo il giudice ha richiamato il verbale di accertamenti urgenti redatto a seguito del sopralluogo, nonché la documentazione fotografica e le dichiarazioni rese dal teste di polizia e ritenuto provato che i sette volatili detenuti all'interno delle quattro gabbie fossero cardellini autoctoni appartenenti alla fauna selvatica e pertanto esemplari di specie protetta per i quali è vietata la cattura e la detenzione, ritenendo così integrata la condotta di cui all'art. 30, lett. h), legge n. 157 del 1992, posto che la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 indica, nell'allegato II, i cardellini tra gli appartenenti alla famiglia dei fringillidi. Si precisa infatti che alla ricorrente è contestata la fattispecie di cui alla lettera h), la quale si atteggia diversamente rispetto al reato previsto dal medesimo comma alla lettera b), come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto le condotte di abbattimento, cattura o detenzione di un unico esemplare appartenente alla famiglia dei fringillidi integrano il reato previsto dall'art. 30, lett. b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, se il volatile appartiene ad una delle specie della famiglia di cui è fatto divieto assoluto di caccia, mentre configurano la fattispecie di cui all'art. 30, lett. h), della medesima legge, se si tratta di esemplare appartenente ad altra delle specie della medesima famiglia di cui è ammessa la "caccia in deroga", fermo restando che, in questa ipotesi, la legislazione regionale può rendere lecito l'abbattimento fino ad un massimo di cinque unità (Sez.3, 40982 del 26/06/2013, Rv. 257732). 3 Il giudice a quo ha ritenuto che la condotta contestata alla ricorrente integri anche la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 727 bis cod. pen., norma che punisce con la pena dell'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, p-i~er, fuori dai Consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, sempre che l'azione non riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto altrettanto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Al riguardo si precisa che l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 121 del 2011 ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. I cardellini sono contemplati nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Ne segue che pertanto, la detenzione di cardellini costituisce tendenzialmente reato tanto ai sensi dell'art. 30, lett. h) della legge n. 157 del 1992, quanto ai sensi dell'art. 727- bis cod. pen. Ne segue quindi f che la disposizione in esame presenta evidenti spazi di sovrapposizione anche con le fattispecie venatorie contemplate dall'art. 30 comma 1 della legge n. 157/1992 (c.d. "legge sulla caccia"), potendosi così, in astratto, configurare un concorso di reati, salvo il ricorrere di clausole di riserva che ne delimitano l'ambito di applicazione, come specificato dall'inciso "fuori dai casi consentiti", e salvo che ricorra la c.d. clausola di esiguità, la quale esclude la rilevanza penale della condotta tenuta dall'agente nei casi in cui "l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie". Tali ipotesi si caratterizzano per una scarsa offensività rispetto alla quantità di esemplari sacrificati e al relativo impatto sullo stato di conservazione della specie, tanto da non giustificare la comminatoria della sanzione penale. È appena il caso di sottolineare che, ai fini dell'esclusione dell'offensività del fatto, i due requisiti inerenti alla quantità di esemplari e all'impatto sulla conservazione della specie, devono sussistere contestualmente, così come esplicitato dalla congiunzione "e", dalla quale sono collegati. Volendo esemplificare, la norma in esame potrebbe trovare applicazione anche nel caso dell'uccisione, cattura o detenzione di un unico e solo animale, laddove tale specie si componga di un limitatissimo numero di esemplari. Se, al contrario, la specie protetta che viene in rilievo conta milioni di elementi, la fattispecie incriminatrice potrà dirsi integrata solo in presenza dell'uccisione, cattura o detenzione, di una cospicua quantità di animali. È chiaro dunque che il discrimen tra offensività o meno del fatto sia tracciata da due dati: la quantità degli animali che compongo la specie protetta e la quantità di animali uccisi, catturati o detenuti (Sez.3, n.26579 del 13/07/2020; Sez.3, n.39600 del 03/10/2024). Ne segue che qualora l'azione riguardi un numero di esemplari tale da determinare un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie, potrà essere esclusa l'applicazione della norma. Diversamente, nel caso in cui l'azione sia rivolta ad una quantità di elementi tale da determinare un impatto non 4 trascurabile sullo stato di conservazione della specie, l'agente sarà chiamato a rispondere del reato di cui all'articolo 727 bis cod. pen. Evidentemente, si tratta di valutazioni che il giudice deve svolgere caso per caso, avuto riguardo delle caratteristiche della condotta e della specie protetta che viene in rilievo. Nel caso in disamina si osserva che il giudice ha configurato il concorso formale tra i suddetti reati, posti in essere con la medesima azione, ritenendo che i due reati siano avvinti dal vincolo della continuazione, senza neppure vagliare il superamento della soglia dimensionale di offensività prevista dalla seconda parte dell'art. 727 bis cod. pen., con la quale il legislatore ha inteso prevedere una clausola di esiguità, in forza della quale l'applicazione della norma è ristretta ai soli casi in cui l'azione riguardi una quantità non trascurabile degli esemplari protetti o abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della relativa specie (Sez.3, n. 39600 del 03/10/2024). Nell'apparato giustificativo della sentenza impugnata non vi è infatti cenno alla tematica relativa alla clausola di esiguità prevista dall'art. 727 bis cod. pen., avendo il giudice, in modo quasi automatico, ritenuto sussistente il concorso dei reati di cui agli artt. 30 comma 1 lett. h) legge n. 157/1992 e 727-bis cod. pen. Dunque, non è stata effettuata quella valutazione che il giudice deve svolgere caso per caso, avuto riguardo delle caratteristiche della condotta e della specie protetta che viene in rilievo, in relazione alla quantità - se trascurabile o meno - di uccelli protetti e riguardo alla valutazione dell'impatto della condotta sullo stato di conservazione della specie. 2.11 secondo motivo di ricorso è infondato. Il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha negato che il fatto sia di particolare tenuità, evidenziando che due dei cardellini detenuti erano in cova, elemento da cui ha inferito la capacità della condotta di implementare il numero degli animali protetti detenuti illegalmente. 3.La sentenza impugnata deve, dunque esser annullata con rinvio al Tribunale di LA in diversa composizione fisica, limitatamente al reato di cui all'art. 727 bis cod. pen., al fine di accertare se l'azione riguardi una quantità non trascurabile di esemplari protetti o abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della relativa specie. Consegue, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 30, lett. h), legge n. 157 del 1992. 5
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'ad . 727 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di LA in diversa persona fisica. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso all'udienza del 07/04/2025 il Consigliere estensore il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 30584 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 07/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1.CI NA ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di LA ha condannato l'imputata per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 30 comma 1, lett. h), legge n. 157/1992 e 727-bis cod. pen. (capo A), in relazione alla detenzione di 7 cardellini appartenenti ad una specie animale protetta, rientrante nell'allegato della Convenzione di Berna, privi di inanellatura e senza alcuna documentazione in ordine alla tracciabilità degli esemplari. Il giudice a quo ha invece assolto l'imputata in relazione al reato contestato nel capo B), relativo alla detenzione di ulteriori 4 cardellini ibridi, nati dall'incrocio in cattività tra esemplari selvatici autoctoni di cardellini ed altre specie, in condizioni incompatibili con la loro natura. Pertanto, qualificato come reato più grave la fattispecie di cui all'art. 727 bis cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche, aumentata la pena base dell'ammenda di euro 1200,00 di euro 200 per la continuazione con il reato di cui all'art. 30 comma 1 lett. h) legge n. 157/1992, il giudice ha condannato la ricorrente alla pena di euro 1400,00 di multa. 2.1.La ricorrente, con il primo motivo di ricorso, lamenta violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen, 727-bis cod. pen., posto che il giudice di merito non ha accertato la sussistenza dei presupposti applicativi del reato di cui all'artt. 30 comma 1 lett. h) legge n. 157/1992, avendo solo in modo apodittico affermato che gli esemplari detenuti appartenessero alle specie protette, affidandosi ciecamente alla testimonianza dell'ufficiale di PG, senza disporre alcun accertamento. Inoltre, il giudice, con riferimento al reato contestato nel medesimo capo di imputazione A), di cui all'art. 727 bis cod. pen., non ha vagliato la clausola di esclusione della tipicità prevista dalla suddetta norma, la quale esclude la rilevanza penale della condotta nel caso in cui essa riguardi una quantità trascurabile di esemplari e abbia sortito un impatto irrilevante sullo stato di conservazione della specie. Il suddetto profilo non è stato minimamente affrontato dal giudice di merito che non ha vagliato se la quantità di esemplari coinvolti fosse trascurabile o meno, così affermando, erroneamente, la responsabilità anche per il reato di cui all'art. 727 bis cod. pen., in concorso formale con la fattispecie prevista dall'art.30, comma 1 lett. h) della legge n. 157/1992. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen, in relazione alla omessa valutazione della particolare marginalità della condotta posta in essere, concernente un numero assai esiguo di cardellini, dello stato di salute degli animali, detenuti in buone condizioni, e allo stato di incensuratezza dell'imputata. 2 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. 4. Il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al reato di cui all'art. 727 bis cod. pen. Quanto al reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. h), legge n. 157/1992, norma che prevede mr-h i 544 la pena dell'ammenda fino a 1.===C01 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati, si osserva che la doglianza inerente all'appartenenza dei sette uccelli detenuti alla specie protetta dei fringuillidi richiamata dalla norma investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, il giudice a quo ha affermato che, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria che ha effettuato il sopralluogo e della documentazione prodotta dal PM, è emerso che la ricorrente deteneva sette cardellini autoctoni, due dei quali impegnati nella cova, all'interno di quattro gabbie collocate sul balcone, e che la stessa non ha esibito al momento del controllo alcuna documentazione relativa alla fauna selvatica detenuta e nessun titolo o registro che ne comprovava la proprietà e la provenienza. Al riguardo il giudice ha richiamato il verbale di accertamenti urgenti redatto a seguito del sopralluogo, nonché la documentazione fotografica e le dichiarazioni rese dal teste di polizia e ritenuto provato che i sette volatili detenuti all'interno delle quattro gabbie fossero cardellini autoctoni appartenenti alla fauna selvatica e pertanto esemplari di specie protetta per i quali è vietata la cattura e la detenzione, ritenendo così integrata la condotta di cui all'art. 30, lett. h), legge n. 157 del 1992, posto che la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 indica, nell'allegato II, i cardellini tra gli appartenenti alla famiglia dei fringillidi. Si precisa infatti che alla ricorrente è contestata la fattispecie di cui alla lettera h), la quale si atteggia diversamente rispetto al reato previsto dal medesimo comma alla lettera b), come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto le condotte di abbattimento, cattura o detenzione di un unico esemplare appartenente alla famiglia dei fringillidi integrano il reato previsto dall'art. 30, lett. b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, se il volatile appartiene ad una delle specie della famiglia di cui è fatto divieto assoluto di caccia, mentre configurano la fattispecie di cui all'art. 30, lett. h), della medesima legge, se si tratta di esemplare appartenente ad altra delle specie della medesima famiglia di cui è ammessa la "caccia in deroga", fermo restando che, in questa ipotesi, la legislazione regionale può rendere lecito l'abbattimento fino ad un massimo di cinque unità (Sez.3, 40982 del 26/06/2013, Rv. 257732). 3 Il giudice a quo ha ritenuto che la condotta contestata alla ricorrente integri anche la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 727 bis cod. pen., norma che punisce con la pena dell'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, p-i~er, fuori dai Consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, sempre che l'azione non riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto altrettanto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Al riguardo si precisa che l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 121 del 2011 ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. I cardellini sono contemplati nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Ne segue che pertanto, la detenzione di cardellini costituisce tendenzialmente reato tanto ai sensi dell'art. 30, lett. h) della legge n. 157 del 1992, quanto ai sensi dell'art. 727- bis cod. pen. Ne segue quindi f che la disposizione in esame presenta evidenti spazi di sovrapposizione anche con le fattispecie venatorie contemplate dall'art. 30 comma 1 della legge n. 157/1992 (c.d. "legge sulla caccia"), potendosi così, in astratto, configurare un concorso di reati, salvo il ricorrere di clausole di riserva che ne delimitano l'ambito di applicazione, come specificato dall'inciso "fuori dai casi consentiti", e salvo che ricorra la c.d. clausola di esiguità, la quale esclude la rilevanza penale della condotta tenuta dall'agente nei casi in cui "l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie". Tali ipotesi si caratterizzano per una scarsa offensività rispetto alla quantità di esemplari sacrificati e al relativo impatto sullo stato di conservazione della specie, tanto da non giustificare la comminatoria della sanzione penale. È appena il caso di sottolineare che, ai fini dell'esclusione dell'offensività del fatto, i due requisiti inerenti alla quantità di esemplari e all'impatto sulla conservazione della specie, devono sussistere contestualmente, così come esplicitato dalla congiunzione "e", dalla quale sono collegati. Volendo esemplificare, la norma in esame potrebbe trovare applicazione anche nel caso dell'uccisione, cattura o detenzione di un unico e solo animale, laddove tale specie si componga di un limitatissimo numero di esemplari. Se, al contrario, la specie protetta che viene in rilievo conta milioni di elementi, la fattispecie incriminatrice potrà dirsi integrata solo in presenza dell'uccisione, cattura o detenzione, di una cospicua quantità di animali. È chiaro dunque che il discrimen tra offensività o meno del fatto sia tracciata da due dati: la quantità degli animali che compongo la specie protetta e la quantità di animali uccisi, catturati o detenuti (Sez.3, n.26579 del 13/07/2020; Sez.3, n.39600 del 03/10/2024). Ne segue che qualora l'azione riguardi un numero di esemplari tale da determinare un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie, potrà essere esclusa l'applicazione della norma. Diversamente, nel caso in cui l'azione sia rivolta ad una quantità di elementi tale da determinare un impatto non 4 trascurabile sullo stato di conservazione della specie, l'agente sarà chiamato a rispondere del reato di cui all'articolo 727 bis cod. pen. Evidentemente, si tratta di valutazioni che il giudice deve svolgere caso per caso, avuto riguardo delle caratteristiche della condotta e della specie protetta che viene in rilievo. Nel caso in disamina si osserva che il giudice ha configurato il concorso formale tra i suddetti reati, posti in essere con la medesima azione, ritenendo che i due reati siano avvinti dal vincolo della continuazione, senza neppure vagliare il superamento della soglia dimensionale di offensività prevista dalla seconda parte dell'art. 727 bis cod. pen., con la quale il legislatore ha inteso prevedere una clausola di esiguità, in forza della quale l'applicazione della norma è ristretta ai soli casi in cui l'azione riguardi una quantità non trascurabile degli esemplari protetti o abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della relativa specie (Sez.3, n. 39600 del 03/10/2024). Nell'apparato giustificativo della sentenza impugnata non vi è infatti cenno alla tematica relativa alla clausola di esiguità prevista dall'art. 727 bis cod. pen., avendo il giudice, in modo quasi automatico, ritenuto sussistente il concorso dei reati di cui agli artt. 30 comma 1 lett. h) legge n. 157/1992 e 727-bis cod. pen. Dunque, non è stata effettuata quella valutazione che il giudice deve svolgere caso per caso, avuto riguardo delle caratteristiche della condotta e della specie protetta che viene in rilievo, in relazione alla quantità - se trascurabile o meno - di uccelli protetti e riguardo alla valutazione dell'impatto della condotta sullo stato di conservazione della specie. 2.11 secondo motivo di ricorso è infondato. Il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha negato che il fatto sia di particolare tenuità, evidenziando che due dei cardellini detenuti erano in cova, elemento da cui ha inferito la capacità della condotta di implementare il numero degli animali protetti detenuti illegalmente. 3.La sentenza impugnata deve, dunque esser annullata con rinvio al Tribunale di LA in diversa composizione fisica, limitatamente al reato di cui all'art. 727 bis cod. pen., al fine di accertare se l'azione riguardi una quantità non trascurabile di esemplari protetti o abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della relativa specie. Consegue, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 30, lett. h), legge n. 157 del 1992. 5
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'ad . 727 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di LA in diversa persona fisica. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso all'udienza del 07/04/2025 il Consigliere estensore il Presidente