TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/10/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 367/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 3.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vittorio Ruscio. attrice
contro
(CF: ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
DO ZA. convenuta
FATTO E DIRITTO
1. La sig.ra ha convenuto in giudizio la sig.ra Parte_1 CP_1 esponendo che: -in data 29.10.2019, le parti costituivano la società -a Parte_2 seguito di contrasti, con atto per Notaio del 23.9.2022 cedeva alla Persona_1 convenuta l'intera quota di partecipazione al capitale sociale della predetta società; - contestualmente la sig.ra si impegnava ad estinguere entro la data del CP_1
31.12.2022 tutte le garanzie bancarie e non concesse dall'attrice, in particolare le garanzie concesse al per finanziamento Controparte_2 chirografario n. 0706205740000000029172; -tuttavia la sig.ra non ha CP_1 provveduto entro tale termine a estinguere le garanzie fideiussorie. Sulla base di tali premesse ha concluso nel modo che segue: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, tutte infondate, sia in fatto sia in diritto, così decidere:
— accertare, per i motivi indicati nella parte espositiva, il grave inadempimento contrattuale della Signora alle obbligazioni nascenti dal contratto pubblico di cessione delle quote CP_1 sociali della società corrente in Schiavonea di ORRossano, Via Rimini, 12, Parte_2 giusta atto per Notar n. Rep. 20019, racc. 10619, del 23 settembre 2022, Reg. Persona_1 in data 27.09.2022 al n. 17333, serie IT, Agenzia Delle Entrate Uff. Territoriale di Cosenza;
— conseguentemente, dichiarare la risoluzione del predetto contratto ai sensi dell' art. 1453 c.c. e rimettere nel legittimo possesso detenzione delle quote sociali del 50% della società Parte_3
(P.IVA REA n. CS 249649) come in narrativa anagrata;
P.IVA_1
— condannare la convenuta alla rifusione delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio nella misura di legge;
”.
2. Si è costituita la sig.ra negando l'esistenza di un inadempimento ad CP_1 essa imputabile. Ha dedotto di aver subito danni in conseguenza del comportamento dell'attrice attinenti alle spese sostenute sin dall'inizio della costituzione della società Volé S.r.l.s. per l'arredamento, l'acquisto di chiave elettronica, etc. Ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza:
- NEL MERITO accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per inadempimento contrattuale avanzato dalla sig.ra per l'assenza dei Parte_1 presupposti così come esplicitati in parte motiva;
- IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi sulla persona della sig.ra , in conseguenza della vicenda in CP_1 atti, condannare la sig.ra nata a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...]allo Ionio, C.da Salicette – Marina di Sibari snc, C.F.: al pagamento in favore di nata a [...] (D) l' 1.01.1982 e residente in [...]– CP_1
Fecampring n. 19 (C.F.: ) in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della C.F._2 società (P.IVA: con sede in OR – Rossano – a.u. Parte_2 P.IVA_1
OR – Schiavonea, Via Rimini n. 12, a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, della somma complessiva di € 70.000,00 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
- condannare la sig.ra alle spese e competenze di giudizio nonché, ex art. 96 Parte_1
c.p.c., al risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa.
-con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
****************************
3. La domanda di parte attrice è infondata e merita di essere respinta. Secondo la giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del
Pagina 2
fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Nel caso di specie la parte attrice ha richiesto la risoluzione per grave inadempimento imputabile alla resistente del contratto di cessione delle quote sociali della società di cui all'atto pubblico del 23.9.2022 stipulato presso Parte_2 il Notaio (Rep. 20019, racc. 10619) la cui esistenza è provata oltre che Persona_1 incontestata tra le parti. Detto inadempimento, stando alle prospettazioni dell'attrice, sarebbe consistito nel mancato rispetto dell'impegno assunto dalla sig.ra attraverso la stipula del CP_1 richiamato atto (art. 2) e consistente nell'obbligo “di compiere tutti gli atti, richieste, istanze necessarie ad estinguere entro la concordata data del 31 dicembre 2022 la fideiussione attualmente esistente in capo al socio nei confronti del Credito Parte_4
Cooperativo Mediocrati Società Cooperativa a garanzia del finanziamento chirografario di originali Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) concesso alla società; ugualmente il socio
si obbliga a tenere indenne il socio cessato da eventuali CP_1 Parte_1 pretese patrimoniali avanzate nei confronti di questa ultima e derivanti dalle prestate garanzie personali a favore della società.”. A dire della sig.ra a distanza di oltre un anno dalla stipula la resistente non Pt_1 ha ancora provveduto ad estinguere le garanzie fideiussorie da lei concesse. Tuttavia tale assunto risulta smentito dalla documentazione prodotta dalla controparte (all. 9 fascicolo parte resistente) la quale, non smentita da seri elementi di segno contrario forniti dall'attrice, deve ritenersi idonea a dimostrare che la sig.ra ha provveduto, nel dicembre del 2023, e dunque prima della notifica CP_1 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ad estinguere anticipatamente il mutuo chirografario n. 0706205740000000029172 e la relativa garanzia fideiussoria rilasciata dalla sig.ra Parte_1
Al momento non è dunque ravvisabile alcun grave inadempimento imputabile alla resistente, né vi sono elementi che conducano a interpretare il termine indicato dalle parti nella clausola contrattuale sopra richiamata alla stregua di un termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c. il cui mancato rispetto comporta per ciò solo la risoluzione del contratto. Nemmeno può ritenersi che il contratto in questione si sia risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. alla luce della lettera di messa in mora del 24.7.2023 inviata dall'attrice e ricevuta dalla convenuta in pari data: in primo luogo in tale missiva il termine indicato entro cui la sig.ra avrebbe dovuto adempiere è di soli CP_1 cinque giorni, dunque è inferiore ai 15 giorni prescritti dall'art. 1454 comma 2 c.c.; in secondo luogo la comunicazione in parola non contiene l'espresso avviso che una volta scaduto il termine senza che la convenuta avesse adempiuto il contratto si sarebbe dovuto considerare come risolto di diritto. Invero “La diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante, non solo di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, avvertendo la parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine, non potendo tale manifestazione sopraggiungere in un momento successivo alla diffida” (Cassazione civile sez. II, 27/11/2023, n.32821).
Pagina 3
La domanda di risoluzione per grave inadempimento della controparte avanzata dall'attrice va quindi respinta. Si consideri che l'attrice non ha formulato ritualmente né nelle conclusioni dell'atto di citazione né entro il termine per il deposito della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. alcuna domanda risarcitoria nei confronti della convenuta allegando a sostegno della stessa il ritardo nell'adempimento della prestazione per cui è giudizio.
4. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta, la stessa merita di essere rigettata in quanto rimasta del tutto priva di un adeguato supporto probatorio. In particolare l'istante non ha prodotto nessuna documentazione a sostegno della propria pretesa.
5. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite del presente giudizio e il rigetto della condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'attrice invocata dalla parte convenuta. Le spese del giudizio cautelare ex artt. 669 quater comma 1 e 671 c.p.c. instaurato in corso di causa dall'attrice e definito con ordinanza di rigetto dell'1.7.2024 vanno invece poste, in base alla soccombenza, a carico della sig.ra Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA le domande di parte attrice;
RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
COMPENSA le spese del giudizio di merito;
CONDANNA la parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese relative al cautelare in corso di causa che si liquidano in complessivi € 1.800,00, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge
Castrovillari, 06/10/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Pagina 4