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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16130 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54169 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(NAPOLI (NA), 23/01/1965), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. NAPOLITANO ANDREA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(GAETA (LT), 28/06/1964), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. AGRESTI SILVIO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
10/06/1992 ha contratto in Napoli matrimonio concordatario con e che dall'unione è nata la figlia Controparte_1 Per_1
(08/12/2006), ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e addebito al marito, affetto da sindrome bipolare, sindrome ansiosa e tendente ad abusare degli psicofarmaci che acquista in quantità eccessive e abnormi .
Si è costituito in giudizio che ha aderito Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze e chiedendo a sua volta di addebitare la separazione alla moglie.
Alla prima udienza del 03/11/2025 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, preso atto della rinuncia di ambo i coniugi alle reciproche domande di addebito, della richiesta del resistente di lasciare la casa familiare, di proprietà della moglie, nel termine di tre mesi a causa delle sue condizioni psicofisiche, della disponibilità del medesimo a contribuire al mantenimento della figlia , studentessa universitaria, Per_1
mediante la corresponsione alla madre della somma mensile di euro
700,00/800,00, oltre al 50% delle spese extra, sentite le parti e acquisita la documentazione dalle stesse complessivamente prodotta, all'esito della discussione orale ha rimesso la causa al collegio per la decisione. 3
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto il 10/06/1992.
Relativamente alle statuizioni accessorie, in ragione della stabile convivenza della figlia con la madre, questione sulla quale non vi è Per_1
contestazione tra le parti, deve essere assegnata alla ricorrente la casa familiare sita in Roma Via La Spezia n. 62, di cui peraltro la è piena Pt_1
ed unica proprietaria e dalla quale il dovrà allontanarsi entro il CP_1
10/01/2026 asportando i suoi beni ed effetti personali, tenuto conto delle sue attuali condizioni di salute, come documentate dall'allegata certificazione medica.
In ordine alla misura dell'assegno perequativo di mantenimento dovuto dal padre alla madre per la figlia il collegio reputa equo porre Per_1
a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a tale titolo e a far data dal mese di gennaio 2026, la somma mensile di euro 800,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2026,
tenuto conto che: la ricorrente è titolare di un reddito netto mensile da lavoro a tempo indeterminato pari a circa euro 1.900,00 su dodici mensilità,
è piena proprietaria della casa familiare in Roma Via La Spezia con annessa cantina, nonché di due appartamenti a Napoli con relative pertinenze, di cui uno locato al canone mensile di euro 1.200,00/1.300,00 e della quota pari a
1/3 di un immobile in Gaeta;
il resistente è titolare di un reddito netto mensile da lavoro a tempo indeterminato pari a circa euro 3.300,00 su dodici mensilità ed è pieno proprietario di un appartamento in Roma locato 4 al canone mensile di euro 1.250,00.
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti la figlia con le specificazioni, in Per_1
quanto compatibili, di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
Per completezza giova evidenziare che alcun coniuge ha proposto domanda di assegno di mantenimento per sé.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54169/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(NAPOLI (NA), 23/01/1965) e
[...] Controparte_1
(GAETA (LT) 28/06/1964) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto a Napoli il 10/06/1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli al n. 66, parte II, serie A, anno 1992, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
assegna la casa familiare sita in Roma Via La Spezia n. 62 alla ricorrente disponendo che il coniuge Parte_1 Controparte_1 5 se ne allontani entro il 10/01/2026 asportando i suoi beni ed effetti personali;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia (2006) e a far data dal mese di gennaio Per_1
2026, la somma mensile di euro 800,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2026, e condanna il al versamento CP_1
in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese dei relativi importi Pt_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni, in quanto compatibili, di Per_1
cui al suindicato Protocollo;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa NI AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54169 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(NAPOLI (NA), 23/01/1965), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. NAPOLITANO ANDREA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(GAETA (LT), 28/06/1964), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. AGRESTI SILVIO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
10/06/1992 ha contratto in Napoli matrimonio concordatario con e che dall'unione è nata la figlia Controparte_1 Per_1
(08/12/2006), ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e addebito al marito, affetto da sindrome bipolare, sindrome ansiosa e tendente ad abusare degli psicofarmaci che acquista in quantità eccessive e abnormi .
Si è costituito in giudizio che ha aderito Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze e chiedendo a sua volta di addebitare la separazione alla moglie.
Alla prima udienza del 03/11/2025 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, preso atto della rinuncia di ambo i coniugi alle reciproche domande di addebito, della richiesta del resistente di lasciare la casa familiare, di proprietà della moglie, nel termine di tre mesi a causa delle sue condizioni psicofisiche, della disponibilità del medesimo a contribuire al mantenimento della figlia , studentessa universitaria, Per_1
mediante la corresponsione alla madre della somma mensile di euro
700,00/800,00, oltre al 50% delle spese extra, sentite le parti e acquisita la documentazione dalle stesse complessivamente prodotta, all'esito della discussione orale ha rimesso la causa al collegio per la decisione. 3
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto il 10/06/1992.
Relativamente alle statuizioni accessorie, in ragione della stabile convivenza della figlia con la madre, questione sulla quale non vi è Per_1
contestazione tra le parti, deve essere assegnata alla ricorrente la casa familiare sita in Roma Via La Spezia n. 62, di cui peraltro la è piena Pt_1
ed unica proprietaria e dalla quale il dovrà allontanarsi entro il CP_1
10/01/2026 asportando i suoi beni ed effetti personali, tenuto conto delle sue attuali condizioni di salute, come documentate dall'allegata certificazione medica.
In ordine alla misura dell'assegno perequativo di mantenimento dovuto dal padre alla madre per la figlia il collegio reputa equo porre Per_1
a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a tale titolo e a far data dal mese di gennaio 2026, la somma mensile di euro 800,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2026,
tenuto conto che: la ricorrente è titolare di un reddito netto mensile da lavoro a tempo indeterminato pari a circa euro 1.900,00 su dodici mensilità,
è piena proprietaria della casa familiare in Roma Via La Spezia con annessa cantina, nonché di due appartamenti a Napoli con relative pertinenze, di cui uno locato al canone mensile di euro 1.200,00/1.300,00 e della quota pari a
1/3 di un immobile in Gaeta;
il resistente è titolare di un reddito netto mensile da lavoro a tempo indeterminato pari a circa euro 3.300,00 su dodici mensilità ed è pieno proprietario di un appartamento in Roma locato 4 al canone mensile di euro 1.250,00.
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti la figlia con le specificazioni, in Per_1
quanto compatibili, di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
Per completezza giova evidenziare che alcun coniuge ha proposto domanda di assegno di mantenimento per sé.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54169/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(NAPOLI (NA), 23/01/1965) e
[...] Controparte_1
(GAETA (LT) 28/06/1964) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto a Napoli il 10/06/1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli al n. 66, parte II, serie A, anno 1992, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
assegna la casa familiare sita in Roma Via La Spezia n. 62 alla ricorrente disponendo che il coniuge Parte_1 Controparte_1 5 se ne allontani entro il 10/01/2026 asportando i suoi beni ed effetti personali;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia (2006) e a far data dal mese di gennaio Per_1
2026, la somma mensile di euro 800,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2026, e condanna il al versamento CP_1
in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese dei relativi importi Pt_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni, in quanto compatibili, di Per_1
cui al suindicato Protocollo;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa NI AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi