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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/11/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4437 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. PISTOCCHIO MARIA RITA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. AVENA GILDA ( ) PIAZZA LORETO 22/A CP_1 C.F._1
87100 COSENZA;
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 23.9.2022,
ha convenuto in giudizio , proponendo opposizione avverso Parte_1 CP_1
l'avviso di addebito n. 33420220002421310000 notificato in data 16.8.2022, per la somma complessiva € 1.964,98 asseritamente dovuta a fronte dell'omesso versamento di contributi IVS fissi relativi all' arco temporale gennaio-novembre
2020 (1°, 2°, 3° e 4° rata), sanzioni e spese di notifica.
A fondamento della sua opposizione, deduceva che i contributi richiesti si riferivano ad un periodo in cui aveva già cessato la propria attività d'impresa
(che indicava fosse terminata, precisamente, il 13.12.2019) e ne aveva richiesto la cancellazione dal relativo registro con decorrenza dal 31.12.2019.
Riteneva, pertanto, che l'iscrizione a ruolo delle somme contestate avesse avuto luogo erroneamente poiché la sua richiesta di cancellazione è stata accettata con decorrenza diversa da quella indicata, alla data del 6.11.2020 (circostanza che, ad ogni modo, assumeva di aver già segnalato all' , chiedendogli la rettifica CP_1 del dato).
Con deposito di memoria difensiva in data 12.4.2023 si costituiva in giudizio l' , il quale contestava la tempestività e la fondatezza dell'opposizione e ne CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del 25.6.2025.
*** L'opposizione – tempestivamente proposta perché l'avviso di addebito è stata notificato il 16.8.2022, e dunque il ricorso giudiziario è stato depositato entro il termine dei 40 giorni previsto dall'art. 24 D.Lgs. 46/99, ossia alla data del
23.9.2022 – è fondata e merita accoglimento.
A sostegno di tale decisione, si richiamano gli insegnamenti della Corte di
Cassazione cristallizzati nella sentenza n. 8651 del 12 aprile 2010 (cfr. anche
Cass. 6625/1996), in base ai quali la cessazione dell'attività comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i contributi.
Secondo la Suprema Corte, infatti, in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione “indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma”.
Tuttavia, il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato ha messo in luce pure che l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, pur suscettibili di essere smentiti da una prova contraria.
Ad ogni modo, nel caso che ci riguarda, il ricorrente ha superato tale presunzione e dunque ha confutato la ricorrenza del principale requisito legittimante la pretesa dei contributi commercianti dello svolgimento, nel periodo oggetto di contestazione, dell'attività commerciale in modo abituale e prevalente ex art. 1 lett. c), comma 203, Legge n. 662/1996.
Attraverso copiosa produzione documentale – concernente la preventiva richiesta di cancellazione dal registro delle imprese avanzata dal ricorrente con decorrenza dalla data del 15.12.2019, l'atto di scioglimento della società “Russo
Fedele & c. s.a.s.” da questi sottoscritto il giorno 27.12.19 che lo vedeva divenire
(da amministratore) liquidatore della stessa ed, infine, una fattura commerciale la quale dimostra come questi non abbia svolto attività commerciale nel periodo preso in considerazione, bensì soltanto attività di ordinaria amministrazione volta a definire i rapporti con i fornitori, esitando l'attrezzatura – ha infatti comprovato la cessazione della propria attività in data antecedente al gennaio 2020, ossia prima dell'inizio del periodo di contribuzione richiesto.
La circostanza per cui la richiesta di cancellazione è stata accolta solo a partire dalla data del 6.11.2020 è, perciò, priva di pregio nel caso de quo proprio poiché, come sopra già chiarito, la cessazione dell'attività commerciale comporta l'estinzione di ogni pretesa contributiva a prescindere dal fatto che l'evento sia stato o meno reso ostensibile nei rapporti con i terzi.
Sulla base di tali considerazioni e alla luce degli atti di causa, l'iscrizione a ruolo dei contributi relativi all'anno 2020 va dichiarata illegittima e, per l'effetto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna Caputo in funzione di Giudice del Lavoro – definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara l'illegittima iscrizione a ruolo dei contributi relativi all'anno 2020, con conseguente declaratoria di estinzione del credito richiesto;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite liquidate in € 979,80 CP_1 oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo Castrovillari, 22/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. PISTOCCHIO MARIA RITA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. AVENA GILDA ( ) PIAZZA LORETO 22/A CP_1 C.F._1
87100 COSENZA;
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 23.9.2022,
ha convenuto in giudizio , proponendo opposizione avverso Parte_1 CP_1
l'avviso di addebito n. 33420220002421310000 notificato in data 16.8.2022, per la somma complessiva € 1.964,98 asseritamente dovuta a fronte dell'omesso versamento di contributi IVS fissi relativi all' arco temporale gennaio-novembre
2020 (1°, 2°, 3° e 4° rata), sanzioni e spese di notifica.
A fondamento della sua opposizione, deduceva che i contributi richiesti si riferivano ad un periodo in cui aveva già cessato la propria attività d'impresa
(che indicava fosse terminata, precisamente, il 13.12.2019) e ne aveva richiesto la cancellazione dal relativo registro con decorrenza dal 31.12.2019.
Riteneva, pertanto, che l'iscrizione a ruolo delle somme contestate avesse avuto luogo erroneamente poiché la sua richiesta di cancellazione è stata accettata con decorrenza diversa da quella indicata, alla data del 6.11.2020 (circostanza che, ad ogni modo, assumeva di aver già segnalato all' , chiedendogli la rettifica CP_1 del dato).
Con deposito di memoria difensiva in data 12.4.2023 si costituiva in giudizio l' , il quale contestava la tempestività e la fondatezza dell'opposizione e ne CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del 25.6.2025.
*** L'opposizione – tempestivamente proposta perché l'avviso di addebito è stata notificato il 16.8.2022, e dunque il ricorso giudiziario è stato depositato entro il termine dei 40 giorni previsto dall'art. 24 D.Lgs. 46/99, ossia alla data del
23.9.2022 – è fondata e merita accoglimento.
A sostegno di tale decisione, si richiamano gli insegnamenti della Corte di
Cassazione cristallizzati nella sentenza n. 8651 del 12 aprile 2010 (cfr. anche
Cass. 6625/1996), in base ai quali la cessazione dell'attività comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i contributi.
Secondo la Suprema Corte, infatti, in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione “indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma”.
Tuttavia, il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato ha messo in luce pure che l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, pur suscettibili di essere smentiti da una prova contraria.
Ad ogni modo, nel caso che ci riguarda, il ricorrente ha superato tale presunzione e dunque ha confutato la ricorrenza del principale requisito legittimante la pretesa dei contributi commercianti dello svolgimento, nel periodo oggetto di contestazione, dell'attività commerciale in modo abituale e prevalente ex art. 1 lett. c), comma 203, Legge n. 662/1996.
Attraverso copiosa produzione documentale – concernente la preventiva richiesta di cancellazione dal registro delle imprese avanzata dal ricorrente con decorrenza dalla data del 15.12.2019, l'atto di scioglimento della società “Russo
Fedele & c. s.a.s.” da questi sottoscritto il giorno 27.12.19 che lo vedeva divenire
(da amministratore) liquidatore della stessa ed, infine, una fattura commerciale la quale dimostra come questi non abbia svolto attività commerciale nel periodo preso in considerazione, bensì soltanto attività di ordinaria amministrazione volta a definire i rapporti con i fornitori, esitando l'attrezzatura – ha infatti comprovato la cessazione della propria attività in data antecedente al gennaio 2020, ossia prima dell'inizio del periodo di contribuzione richiesto.
La circostanza per cui la richiesta di cancellazione è stata accolta solo a partire dalla data del 6.11.2020 è, perciò, priva di pregio nel caso de quo proprio poiché, come sopra già chiarito, la cessazione dell'attività commerciale comporta l'estinzione di ogni pretesa contributiva a prescindere dal fatto che l'evento sia stato o meno reso ostensibile nei rapporti con i terzi.
Sulla base di tali considerazioni e alla luce degli atti di causa, l'iscrizione a ruolo dei contributi relativi all'anno 2020 va dichiarata illegittima e, per l'effetto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna Caputo in funzione di Giudice del Lavoro – definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara l'illegittima iscrizione a ruolo dei contributi relativi all'anno 2020, con conseguente declaratoria di estinzione del credito richiesto;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite liquidate in € 979,80 CP_1 oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo Castrovillari, 22/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO