Decreto cautelare 23 febbraio 2026
Sentenza breve 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 08/05/2026, n. 8515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8515 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08515/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02211/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2211 del 2026, proposto da:
US AT LT, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Supino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
- del diniego di visto in ingresso per motivi di studio del 22.01.2026, protocollo n. 20250039270;
- del provvedimento di cancellazione del profilo studentesco del 16.02.2026;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. IG NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. Con ricorso notificato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a mezzo pec in data 21.2.2026, depositato in pari data, il ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del diniego di visto in ingresso per motivi di studio del 22.01.2026, protocollo n. 20250039270;
- del provvedimento di cancellazione del profilo studentesco del 16.02.2026;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
2. Con la presente iniziativa processuale, l’odierno ricorrente avversa la summenzionata determinazione, a mezzo della quale l’Amministrazione intimata, per il tramite del OL di Istanbul in Turchia, nella circostanza ha respinto l’istanza di concessione del visto di ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, richiesto dall’interessato in data 29.8.2025 ai sensi dell’art.4, co.2 D.Lgs.n.268/98, per consentirgli di immatricolarsi e quindi frequentare il corso di laurea in “Medicina e Chirurgia” presso l’Università di Ancona per l’anno accademico 2025-2026.
La suddetta articolazione territoriale del Ministero ha ritenuto che la condizione finanziaria del ricorrente e dei suoi genitori, complessivamente valutata, non rappresenti garanzia in ordine al possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’interessato durante l’eventuale soggiorno in Italia ed alla copertura delle spese.
In particolare, il OL ha evidenziato che:
- l’interessato ha presentato un conto corrente con un saldo di 14.467 euro;
- il reddito mensile del padre non trova riscontro nel saldo bancario, esponente un debito di ca. 3000 euro;
- il reddito della madre (pensione di euro 590) è assai modesto e trova conferma nel saldo bancario, pari a 87 euro;
- le risorse finanziarie dimostrate, non risultando vieppiù coerenti con i saldi bancari, non sarebbero quindi sufficienti alla copertura delle spese di soggiorno nonché al pagamento delle tasse universitarie.
3. Il gravame veniva affidato alle censure di seguito rubricate e come esposte e articolate nel ricorso:
3.1 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, CO. 2 E 3, DEL T.U.I.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5, CO. 6 E 44 BIS, D.P.R. 394/1999; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE MUR 4 2025/2026; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/114/CE DEL CONSIGLIO DEL 13 DICEMBRE 2004; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 850/2011. VIOLAZIONE DELL’ART. 39 DEL D.LGS. N. 286/1998. VIOLAZIONE DELL’ART. 44-BIS DEL D.P.R. N. 394/1999. VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 850/2011. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
3.2 ECCESSO DI POTERE; IRRAGIONEVOLEZZA; MANIFESTA ILLOGICITA’; DIFETTO DI MOTIVAZIONE
3.3 ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI.
4. Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, si costituiva in giudizio in data 28.2.2026, per resistere al ricorso.
5 Seguiva il deposito di ampia documentazione nonché di memorie a cura delle parti. Inter alias, la difesa erariale eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per nullità della procura speciale, giacchè non munita di apostille.
6. Alla camera di consiglio del giorno 29.4.2026, la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con avviso ex officio del Collegio alle parti di possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata.
7. In via preliminare, il Collegio scrutina l’eccezione dell’Avvocatura erariale di possibile inammissibilità del ricorso in relazione alla paventata nullità della procura speciale.
L’eccezione in parola è palesemente inconferente, atteso che la procura speciale (cfr. all.to agli atti) è stata rilasciata per atto pubblico (e non per scrittura privata autenticata dal difensore) formato da notaio in Turchia, previo accertamento dell’identità del sottoscrittore alla sua presenza, e quindi debitamente apostillata ai sensi della Convenzione de l’Aja del 5.10.1961.
Nel merito, il ricorso è fondato, ai sensi di seguito esplicati, in relazione al contestato deficit istruttorio ed al correlato vizio motivazionale.
Il provvedimento assume che i redditi e i risparmi esibiti dall’interessato non siano sufficienti a garantire il suo mantenimento in caso di trasferimento e soggiorno in Italia, per l’immatricolazione presso l’Università di Ancona. Allo scopo, si valorizza negativamente la modestia dei redditi dei familiari, anche in rapporto alle evidenze restituite dai saldi dei rispettivi conti correnti.
La valutazione compiuta dal OL non tiene adeguatamente conto delle evidenze probatorie addotte nel presente giudizio dalla parte ricorrente, non efficacemente controdedotte dalla parte resistente, che meritano pertanto una tempestiva rivalutazione, con precipuo riguardo agli elementi ed alle circostanze di seguito evidenziati:
- il richiedente è un ragazzo di quasi diciannove anni che, ai fini dell’auspicata immatricolazione presso l’ateneo anconetano, si avvale- come prevedibile non avendo redditi autonomi- della garanzia dei genitori. Lo stesso, peraltro, ha esibito documentazione bancaria esponente depositi complessivi di ca. 14.000 euro, importo superiore a quello previsto dalla tabella A della Direttiva del Ministro dell’Interno del 1.3.2000, adottata ai sensi dell’art.4, co.3 D.Lgs.n.286/98. Sul punto, il provvedimento di diniego non espone alcuna considerazione sulla rilevanza di tale obiettiva circostanza, né appare peraltro ragionevole, in difetto di ulteriori elementi, escludere la rilevanza di tale disponibilità, come assunto dall’Amministrazione (esclusivamente) nel rapporto esibito in sede difensiva, per il solo fatto che il deposito fosse stato effettato in limine rispetto alla presentazione della domanda, e non potendosi peraltro escludere che, anche in ragione della giovane età del ricorrente, l’accredito sia stato disposto allorchè è insorta la necessità di mettere a disposizione/comprovare la disponibilità delle somme utili alla ricezione del visto.
Quanto ai redditi dei genitori, la parte ricorrente ha palesato che gli stessi ammontano, nel complesso (contando anche le entrate locative) a ca. 5.000 euro al mese. Sul punto, sono condivisibili le argomentazioni di parte ricorrente che valorizzano la prova della disponibilità effettiva di tali redditi piuttosto che la rigida corrispondenza nei rispettivi saldi bancari, osservato ulteriormente che non si può escludere, in difetto di prova contraria, che, in caso di effettiva immatricolazione dell’interessato, il bilancio familiare sarebbe coerentemente adeguato, quanto alle spese sostenibili, per la necessità di sostentamento del figlio.
8. In conclusione, per quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- si dispone l’annullamento dei provvedimenti impugnati;
- si ordina all’Amministrazione di riesaminare definitivamente l’istanza del ricorrente, nel rispetto del vincolo conformativo nascente dalla presente decisione, entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica, allo scopo di consentire - non emergendo ulteriori fattori ostativi e nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza- l’immatricolazione dell’interessato il prima possibile, e in ogni caso in tempo utile per l’anno accademico 2025-2026. In argomento, peraltro, giova evidenziare che la circolare Mur del 15.4.2025 prevede, al par.8, l’immatricolazione con riserva fino al mese di giugno dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda.
Le spese possono venire compensate, tenuto conto della particolarità della fattispecie nonché della notevole mole di pratiche di visto notoriamente affluite presso la struttura consolare in questione nei mesi più recenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
AN NZ, Presidente
IG NO, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IG NO | AN NZ |
IL SEGRETARIO