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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 22526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22526 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di AL RT, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/01/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. Atena Agresti, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi formulati nel ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma, in funzione di Tribunale del riesame e quale giudice del rinvio, ha integralmente confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 22 aprile 2024, che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Penale Sent. Sez. 2 Num. 22526 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 08/05/2025 RT AL, in relazione al reato di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Ricorre per cassazione RT AL, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il mancato seguito ai principi indicati dalla sentenza di annullamento: il Tribunale avrebbe proceduto soltanto a una superficiale analisi degli elementi indiziari, inidonei a soddisfare gli specifici indici dell'affectio societatis, attestando un mero rapporto di compravendita di stupefacente, apparentemente continuativo. In particolare, i dati tratti dalle conversazioni intercettate (tra cui quella in cui GA, si limiterebbe a descrivere AL come semplice spacciatore, circoscrivendone il rapporto con il solo TU, oltre ai dialoghi che evidenzierebbero l'estraneità del ricorrente alle scelte operative del sodalizio) sarebbero stati interpretati in maniera non corretta e nessun ruolo avrebbe svolto AL nelle rappresaglie violente contro debitori insolventi (tant'è che non gli è stata estesa la contestazione ascritta sul punto ad altri coimputati). Difetterebbe anche ogni prova del necessario dolo specifico. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la ribadita sussistenza delle necessità cautelari, basata soprattutto sull'asserita perdurante operatività del sodalizio, essendosi trascurata la posizione marginale ipotizzata a carico dell'imputato e la rilevanza del consistente lasso temporale intercorso tra le condotte oggetto di imputazione e l'emissione dell'ordinanza genetica, intervallo privo di comportamenti sintomatici di una permanente pericolosità. 2.3. Il terzo motivo è diretto a contestare la scelta della misura, a fronte di un unico risalente precedente per rissa e del ridimensionamento della personalità di AL desumibile dalle sommarie informazioni testimoniali di Pietrosanto. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con la sentenza n. 1093 del 24/10/2024, dep. 2025, la Sesta Sezione di questa Corte ha inquadrato la vicenda che qui occupa alla luce dei consolidati 2 principi della giurisprudenza di legittimità in tema di sodalizio finalizzato al narcotraffico. L'esistenza di un vincolo associativo permanente può essere desunta anche da facta concludentia, trattandosi di un reato a forma libera che può realizzarsi con diverse modalità, purché queste si traducano in un apprezzabile contributo agli scopi dell'organismo criminale. La commissione di reati-fine, certamente indice sintomatico rilevante, non è, tuttavia, indispensabile (né, per vero, essa rappresenta, di per sé sola, una base fattuale idonea a integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti). Il legame derivante da un rapporto continuativo di acquisto di sostanze stupefacenti, da rimettere poi nel circuito del consumo al minuto, è stato ritenuto una possibile forma di realizzazione del delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, a condizione che i giudici del merito abbiano accertato la configurabilità dell'affectio societatis, sulla scorta della durata dell'accordo, delle modalità di approvvigionamento, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza oggettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio. Non sarebbe, dunque, dirimente una mera reiterazione della fornitura, la quale deve, invece, presentare caratteristiche di stabilità e continuità: quasi una sorta di «ramo d'azienda», dotato di autonomia organizzativa e gestionale, che concorre stabilmente al perseguimento del progetto criminoso della consorteria. Nel caso di specie, non era stato delineato con chiarezza il ruolo attribuito a AL (pusher per conto del gruppo oppure stabile acquirente di stupefacenti), restando incerto - sulla base di quanto ricavabile dalle dichiarazioni di NN e GA e dal compendio intercettivo - se, oltre al rapporto sinallagmatico tra il ricorrente e TU e all'attività di spaccio, emergessero specifici indici sintomatici della partecipazione al sodalizio del ricorrente e della sua collocazione nel relativo organigramma. 3. Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato, né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando solo al primo il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629-02; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345-01; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861-01). Il giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., è, dunque, chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già 3 censurato, spettandogli in via esclusiva il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345-01). 4. Entro questo perimetro valutativo, il rinnovato apparato argomentativo - scevro di vizi logico-giuridici e attento nell'apprezzare, nella pienezza della giurisdizione di merito, l'incidenza concreta di tutti gli elementi allegati dalla difesa o evidenziati dall'accusa - soddisfa appieno l'obbligo motivazionale imposto dalla sentenza di annullamento. 4.1. Analizzando l'intero thema decidendum sottoposto al suo giudizio, con ricostruzione in fatto impermeabile allo scrutinio di legittimità, l'ordinanza impugnata, premessa l'emissione di decreto di giudizio immediato nei confronti di AL, ha rinvenuto ampi indici della sua consapevole partecipazione all'associazione (la cui esistenza non è oggetto di doglianze in questo segmento cautelare), operante nel territorio di Fondi e connotata da grande cautela nelle comunicazioni lungo la catena di comando, da forti legami con la criminalità organizzata, da una spiccata propensione all'uso della violenza e da una precisa scala gerarchica: per quel che qui interessa, i vertici ON e RI si occupavano dell'approvvigionamento e i loro diretti collaboratori (tra cui TU) ripartivano la cocaina ai pusher maggiormente produttivi (tra cui AL). Il collaboratore NN ha riferito del ruolo di spacciatore ricoperto da AL, al contempo fiduciario dei capi, anche per compiti più muscolari in danno di debitori o di soggetti comunque non allineati (richiamando episodi in cui il ricorrente era stato contattato dalle vittime di tali intimidazioni come possibile tramite verso gli organi apicali). Gli esiti dell'attività captativa (riscontrati dalle dichiarazioni di GA, uomo di fiducia di TU) hanno confermato la costante ricezione da parte di AL di quantitativi non indifferenti di stupefacente (50/100 grammi ogni mese o poco più), secondo prudentissime modalità di cessione concordate con il proprio referente, il suddetto TU. La positiva opinione dei dirigenti dell'organizzazione nei confronti dell'imputato era stata confermata da ulteriori incarichi di maggiori rilievo (e assai lucrosi), nell'ambito della medesima filiera di spaccio, quale "responsabile locale della rete di distribuzione", in temporanea sostituzione di TU. In ogni caso, le intercettazioni evidenziano una significativa conoscenza delle politiche criminali del gruppo da parte di AL, che si spingeva ad auspicare espressamente una recisa presa di posizione dei sodali per affermare il predominio della consorteria sul territorio. 4 In conclusione, si è affermata la sussistenza di un rapporto stabile, duraturo e di reciproco affidamento, caratterizzato da evidente volontà di contribuire appieno ai progetti criminali del sodalizio, così da integrare un legame associativo di sicuro rilievo penale. 4.2. Le considerazioni che precedono sono del tutto coerenti con il consolidato orientamento giurisprudenziale. In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, costituiscono prova del vincolo permanente nascente dall'accordo associativo (e della lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice), elementi quali i contatti continui tra gli spacciatori, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 6, n. 15061 del 03/04/2025, Cracolici, non mass.; Sez. 3, n. 13561 del 29/01/2025, D'Ambrosio; Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610- 01; Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139-01, che ha, peraltro, precisato che, ai fini della determinatezza dell'imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è necessaria l'indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante). In ogni caso, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01). Analogamente, rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata nel giudizio di cassazione, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, la valutazione sull'attendibilità del dichiarante collaboratore di giustizia (Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022, Manna, Rv. 284074-02; Sez. 2, n. 39241 del 08/10/2010, Montesarchio, Rv. 248771-01). 4.3. Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano la ponderazione delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976. Cfr. anche Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, 5 Contarini, Rv. 261400, che ha chiarito come il controllo di legittimità non concerna la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice' di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori). Il primo motivo risulta, in conclusione, non consentito, in quanto schiettamente rivalutativo, e oltremodo generico, laddove non si confronta appieno con l'effettivo contenuto del provvedimento impugnato. 5. Quanto al secondo e terzo motivo, inerenti il periculum libertatis e l'adeguatezza della misura (in ordine ai quali non sussistevano preclusioni di sorta per il Tribunale, siccome ritenuti assorbiti nella precedente pronuncia di legittimità), il Collegio condivide e intende ribadire l'orientamento esegetico — richiamato e fatto proprio anche dal Tribunale capitolino — per cui, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo per cui si procede, la previsione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce una doppia presunzione per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari (e, ai fini della prova contraria, potrebbe, in astratto, assumere rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, dovendosi in tal caso indicare specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari) e l'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest'ultima superabile nei soli casi previsti dall'art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202-02; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434-01, secondo cui la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza) 5.1. Il Tribunale del riesame, con adeguata argomentazione (pp. 6-9), condividendo le riflessioni poste a fondamento del provvedimento genetico, ha compiutamente chiarito come la suddetta presunzione di pericolosità, pure non assoluta, non sia nondimeno vinta da elementi di segno contrario e anzi la prognosi infausta di recidivanza resti confermata appieno dalle emergenze investigative (da un lato, la stessa difesa non ha offerto specifici elementi utilmente valutabili, a fronte di un intervallo cronologico non eccessivamente consistente e di una personalità tutt'altro che immune da tratti violenti;
dall'altro, l'associazione avrebbe mantenuto la propria piena funzionalità criminale, persino dopo gli arresti di alcuni elementi di spicco, anche facendo leva su una struttura disegnata appositamente per resistere a tali prevedibili inconvenienti). A fronte di queste lineari riflessioni, il mero decorso del tempo non risulta sufficiente di per sé solo, a superare la suddetta presunzione, per quanto attiene ai requisiti dell'attualità e della concretezza del pericolo (cfr., Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293-01; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243-01; Sez. 2, Sentenza n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273435-01, 6 secondo cui la prognosi di pericolosità si rapporta anche all'operatività della consorteria e alla possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza, postulando una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti). 5.2. Parimenti, il pericolo di reiterazione è stato ritenuto suscettibile di essere fronteggiato solo mediante la misura in atto, essendo necessario sterilizzare completamente ogni possibile contatto con il contesto criminale di riferimento, nel quale, almeno dal 2015 e sino a tempi recentissimi, il ricorrente ha continuato a operare con continuità e professionalità. 5.3. Avuto riguardo a tale più che adeguato percorso giustificativo, i profili di censura articolati dalla difesa risultano non conformi alla consolidata giurisprudenza sul punto e, comunque, meramente confutativi. 6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 maggio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. Atena Agresti, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi formulati nel ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma, in funzione di Tribunale del riesame e quale giudice del rinvio, ha integralmente confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 22 aprile 2024, che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Penale Sent. Sez. 2 Num. 22526 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 08/05/2025 RT AL, in relazione al reato di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Ricorre per cassazione RT AL, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il mancato seguito ai principi indicati dalla sentenza di annullamento: il Tribunale avrebbe proceduto soltanto a una superficiale analisi degli elementi indiziari, inidonei a soddisfare gli specifici indici dell'affectio societatis, attestando un mero rapporto di compravendita di stupefacente, apparentemente continuativo. In particolare, i dati tratti dalle conversazioni intercettate (tra cui quella in cui GA, si limiterebbe a descrivere AL come semplice spacciatore, circoscrivendone il rapporto con il solo TU, oltre ai dialoghi che evidenzierebbero l'estraneità del ricorrente alle scelte operative del sodalizio) sarebbero stati interpretati in maniera non corretta e nessun ruolo avrebbe svolto AL nelle rappresaglie violente contro debitori insolventi (tant'è che non gli è stata estesa la contestazione ascritta sul punto ad altri coimputati). Difetterebbe anche ogni prova del necessario dolo specifico. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la ribadita sussistenza delle necessità cautelari, basata soprattutto sull'asserita perdurante operatività del sodalizio, essendosi trascurata la posizione marginale ipotizzata a carico dell'imputato e la rilevanza del consistente lasso temporale intercorso tra le condotte oggetto di imputazione e l'emissione dell'ordinanza genetica, intervallo privo di comportamenti sintomatici di una permanente pericolosità. 2.3. Il terzo motivo è diretto a contestare la scelta della misura, a fronte di un unico risalente precedente per rissa e del ridimensionamento della personalità di AL desumibile dalle sommarie informazioni testimoniali di Pietrosanto. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con la sentenza n. 1093 del 24/10/2024, dep. 2025, la Sesta Sezione di questa Corte ha inquadrato la vicenda che qui occupa alla luce dei consolidati 2 principi della giurisprudenza di legittimità in tema di sodalizio finalizzato al narcotraffico. L'esistenza di un vincolo associativo permanente può essere desunta anche da facta concludentia, trattandosi di un reato a forma libera che può realizzarsi con diverse modalità, purché queste si traducano in un apprezzabile contributo agli scopi dell'organismo criminale. La commissione di reati-fine, certamente indice sintomatico rilevante, non è, tuttavia, indispensabile (né, per vero, essa rappresenta, di per sé sola, una base fattuale idonea a integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti). Il legame derivante da un rapporto continuativo di acquisto di sostanze stupefacenti, da rimettere poi nel circuito del consumo al minuto, è stato ritenuto una possibile forma di realizzazione del delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, a condizione che i giudici del merito abbiano accertato la configurabilità dell'affectio societatis, sulla scorta della durata dell'accordo, delle modalità di approvvigionamento, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza oggettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio. Non sarebbe, dunque, dirimente una mera reiterazione della fornitura, la quale deve, invece, presentare caratteristiche di stabilità e continuità: quasi una sorta di «ramo d'azienda», dotato di autonomia organizzativa e gestionale, che concorre stabilmente al perseguimento del progetto criminoso della consorteria. Nel caso di specie, non era stato delineato con chiarezza il ruolo attribuito a AL (pusher per conto del gruppo oppure stabile acquirente di stupefacenti), restando incerto - sulla base di quanto ricavabile dalle dichiarazioni di NN e GA e dal compendio intercettivo - se, oltre al rapporto sinallagmatico tra il ricorrente e TU e all'attività di spaccio, emergessero specifici indici sintomatici della partecipazione al sodalizio del ricorrente e della sua collocazione nel relativo organigramma. 3. Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato, né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando solo al primo il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629-02; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345-01; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861-01). Il giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., è, dunque, chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già 3 censurato, spettandogli in via esclusiva il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345-01). 4. Entro questo perimetro valutativo, il rinnovato apparato argomentativo - scevro di vizi logico-giuridici e attento nell'apprezzare, nella pienezza della giurisdizione di merito, l'incidenza concreta di tutti gli elementi allegati dalla difesa o evidenziati dall'accusa - soddisfa appieno l'obbligo motivazionale imposto dalla sentenza di annullamento. 4.1. Analizzando l'intero thema decidendum sottoposto al suo giudizio, con ricostruzione in fatto impermeabile allo scrutinio di legittimità, l'ordinanza impugnata, premessa l'emissione di decreto di giudizio immediato nei confronti di AL, ha rinvenuto ampi indici della sua consapevole partecipazione all'associazione (la cui esistenza non è oggetto di doglianze in questo segmento cautelare), operante nel territorio di Fondi e connotata da grande cautela nelle comunicazioni lungo la catena di comando, da forti legami con la criminalità organizzata, da una spiccata propensione all'uso della violenza e da una precisa scala gerarchica: per quel che qui interessa, i vertici ON e RI si occupavano dell'approvvigionamento e i loro diretti collaboratori (tra cui TU) ripartivano la cocaina ai pusher maggiormente produttivi (tra cui AL). Il collaboratore NN ha riferito del ruolo di spacciatore ricoperto da AL, al contempo fiduciario dei capi, anche per compiti più muscolari in danno di debitori o di soggetti comunque non allineati (richiamando episodi in cui il ricorrente era stato contattato dalle vittime di tali intimidazioni come possibile tramite verso gli organi apicali). Gli esiti dell'attività captativa (riscontrati dalle dichiarazioni di GA, uomo di fiducia di TU) hanno confermato la costante ricezione da parte di AL di quantitativi non indifferenti di stupefacente (50/100 grammi ogni mese o poco più), secondo prudentissime modalità di cessione concordate con il proprio referente, il suddetto TU. La positiva opinione dei dirigenti dell'organizzazione nei confronti dell'imputato era stata confermata da ulteriori incarichi di maggiori rilievo (e assai lucrosi), nell'ambito della medesima filiera di spaccio, quale "responsabile locale della rete di distribuzione", in temporanea sostituzione di TU. In ogni caso, le intercettazioni evidenziano una significativa conoscenza delle politiche criminali del gruppo da parte di AL, che si spingeva ad auspicare espressamente una recisa presa di posizione dei sodali per affermare il predominio della consorteria sul territorio. 4 In conclusione, si è affermata la sussistenza di un rapporto stabile, duraturo e di reciproco affidamento, caratterizzato da evidente volontà di contribuire appieno ai progetti criminali del sodalizio, così da integrare un legame associativo di sicuro rilievo penale. 4.2. Le considerazioni che precedono sono del tutto coerenti con il consolidato orientamento giurisprudenziale. In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, costituiscono prova del vincolo permanente nascente dall'accordo associativo (e della lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice), elementi quali i contatti continui tra gli spacciatori, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 6, n. 15061 del 03/04/2025, Cracolici, non mass.; Sez. 3, n. 13561 del 29/01/2025, D'Ambrosio; Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610- 01; Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139-01, che ha, peraltro, precisato che, ai fini della determinatezza dell'imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è necessaria l'indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante). In ogni caso, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01). Analogamente, rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata nel giudizio di cassazione, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, la valutazione sull'attendibilità del dichiarante collaboratore di giustizia (Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022, Manna, Rv. 284074-02; Sez. 2, n. 39241 del 08/10/2010, Montesarchio, Rv. 248771-01). 4.3. Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano la ponderazione delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976. Cfr. anche Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, 5 Contarini, Rv. 261400, che ha chiarito come il controllo di legittimità non concerna la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice' di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori). Il primo motivo risulta, in conclusione, non consentito, in quanto schiettamente rivalutativo, e oltremodo generico, laddove non si confronta appieno con l'effettivo contenuto del provvedimento impugnato. 5. Quanto al secondo e terzo motivo, inerenti il periculum libertatis e l'adeguatezza della misura (in ordine ai quali non sussistevano preclusioni di sorta per il Tribunale, siccome ritenuti assorbiti nella precedente pronuncia di legittimità), il Collegio condivide e intende ribadire l'orientamento esegetico — richiamato e fatto proprio anche dal Tribunale capitolino — per cui, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo per cui si procede, la previsione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce una doppia presunzione per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari (e, ai fini della prova contraria, potrebbe, in astratto, assumere rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, dovendosi in tal caso indicare specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari) e l'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest'ultima superabile nei soli casi previsti dall'art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202-02; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434-01, secondo cui la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza) 5.1. Il Tribunale del riesame, con adeguata argomentazione (pp. 6-9), condividendo le riflessioni poste a fondamento del provvedimento genetico, ha compiutamente chiarito come la suddetta presunzione di pericolosità, pure non assoluta, non sia nondimeno vinta da elementi di segno contrario e anzi la prognosi infausta di recidivanza resti confermata appieno dalle emergenze investigative (da un lato, la stessa difesa non ha offerto specifici elementi utilmente valutabili, a fronte di un intervallo cronologico non eccessivamente consistente e di una personalità tutt'altro che immune da tratti violenti;
dall'altro, l'associazione avrebbe mantenuto la propria piena funzionalità criminale, persino dopo gli arresti di alcuni elementi di spicco, anche facendo leva su una struttura disegnata appositamente per resistere a tali prevedibili inconvenienti). A fronte di queste lineari riflessioni, il mero decorso del tempo non risulta sufficiente di per sé solo, a superare la suddetta presunzione, per quanto attiene ai requisiti dell'attualità e della concretezza del pericolo (cfr., Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293-01; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243-01; Sez. 2, Sentenza n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273435-01, 6 secondo cui la prognosi di pericolosità si rapporta anche all'operatività della consorteria e alla possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza, postulando una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti). 5.2. Parimenti, il pericolo di reiterazione è stato ritenuto suscettibile di essere fronteggiato solo mediante la misura in atto, essendo necessario sterilizzare completamente ogni possibile contatto con il contesto criminale di riferimento, nel quale, almeno dal 2015 e sino a tempi recentissimi, il ricorrente ha continuato a operare con continuità e professionalità. 5.3. Avuto riguardo a tale più che adeguato percorso giustificativo, i profili di censura articolati dalla difesa risultano non conformi alla consolidata giurisprudenza sul punto e, comunque, meramente confutativi. 6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 maggio 2025.