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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/12/2025, n. 3637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3637 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI AT Presidente
- CA Fiorella Componente
- CH DE Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 6098/2021 R.G. avente ad oggetto separazione dei coniugi e pendente tra
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
AT TT,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
GE LE VE,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 6098/2021
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con la parte convenuta in data 17/04/1999 (trascritto negli appositi registri del Comune di RM al n. 11, parte II, serie A, anno
1999). Dalla loro unione sono nati i figli (Abano Terme, Persona_1
08/05/2000) e (San Fermo della Battaglia, 08/08/2011). Persona_2
Ha dedotto il venir meno della affectio coniugalis, riconducendone la causa al totale disinteresse della consorte nei confronti dei figli e alla sua trascuratezza nella conduzione della casa, nonché ai suoi ripetuti ed ingiustificati allontanamenti dalla casa familiare. Ha allegato di lavorare quale militare dell'Aeronautica Militare in servizio a Padova e di percepire redditi mensili pari ad € 1.932,60, gravati, tuttavia, da una serie di spese fisse legate alle necessità della famiglia. Ha riferito di essere comproprietario con la moglie dell'abitazione familiare sita in Padova, precisando di essersi interamente accollato il mutuo contratto per il suo acquisto. Ha allegato che la coniuge non ha mai contribuito economicamente alle spese familiari e non risulta essere alla ricerca di alcuna occupazione lavorativa. Ha, altresì, dedotto che nel luglio 2020 la moglie, abbandonata la casa familiare, si è trasferita in RM presso l'abitazione da egli ereditata, precisando che costei non si è fatta carico nemmeno delle spese connesse alle utenze. Ha riferito che la figlia Per_1
è affetta da patologie di natura psicologica, legate al travagliato rapporto con la madre, ragion per cui la ragazza ha manifestato la volontà di andare a vivere con il padre.
Ha concluso domandando: a) la pronuncia della separazione, con addebito alla moglie;
b) il rilascio dell'immobile di sua proprietà sito in
RM; c) l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé. Con vittoria di spese e competenze di giudizio (ricorso depositato il 20/07/2021).
I.2.- La parte si è costituita in giudizio, non opponendosi CP_1 alla domanda sullo status coniugale.
Per il resto, ha contestato le avverse prospettazioni, riconducendo le cause della crisi coniugale al carattere ipercritico del marito ed al suo
2 R.G. 6098/2021
atteggiamento aggressivo e vessatorio. Ha riferito, infatti, di essere stata spesso vittima di violenze verbali e talvolta anche fisiche, nonché di aver sviluppato un senso di inadeguatezza nei riguardi del marito e di sentirsi spesso respinta, anche da un punto di vista fisico. Ha allegato di aver subito altresì violenza economica dal coniuge, precisando di essersi sempre prodigata nella ricerca di un'occupazione lavorativa e di aver lavorato quale estetista/cosmetologa a domicilio. Ha riferito di essersi sempre preoccupata della cura dei figli, con particolare riguardo alla delicata situazione psichica di e all'affiancamento di nelle Per_1 Per_2 attività di studio. Ha allegato, inoltre, che, a seguito di reiterate richieste,
l'ex coniuge, ha provveduto inizialmente, ancorché in maniera non regolare, al versamento della somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento, importo poi unilateralmente ridotto ad €
300,00, ed infine, dalla primavera del 2021, non più corrisposto. Ha allegato, infine, di sostentarsi svolgendo saltuariamente l'attività di estetista, dalla quale riesce a ricavare guadagni del tutto irrisori.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé; b) l'assegnazione a sé in via Per_2 esclusiva della casa coniugale sita in RM;
c) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
d) un contributo del genitore non collocatario al mantenimento dei figli pari ad € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) un contributo al proprio mantenimento di € 300,00; f) l'attribuzione a sé in via esclusiva e per intero dell'A.U.U. (comparsa depositata in data 13/01/2022).
I.3.- Con ordinanza del 08/04/2022, a scioglimento della riserva assunta, la Presidente delegata ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e dei figli [in breve, la Presidente delegata ha: a) autorizzato i coniugi a vivere separati;
b) affidato congiuntamente il figlio minore con collocamento prevalente presso la madre;
c) Per_2 assegnato la casa coniugale sita in RM a;
d) CP_1 regolamentato il diritto di visita del genitore non collocatario;
e) previsto un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad € 600,00 mensili
3 R.G. 6098/2021
(€ 300,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) posto, a carico di , un contributo al mantenimento di Parte_1 CP_1
pari ad € 250,00 mensili;
g) disposto che l'A.U.U. sia percepito da
[...] entrambi i genitori in pari misura].
I.4.- Parte attrice ha depositato memoria integrativa in data
24/10/2022, deducendo le frequenti ed arbitrarie rimodulazioni del calendario di visita paterno ad opera di parte convenuta in ragione di asserite esigenze lavorative della stessa. Ha altresì allegato di trovarsi in difficoltà economiche a causa delle innumerevoli spese familiari e la necessità di dover richiedere l'aiuto dei propri familiari per sostentarsi.
Ha concluso insistendo nelle conclusioni già rassegnate e domandando, in parziale modifica dell'ordinanza del 08/04/2022, la revoca del proprio contributo al mantenimento muliebre.
I.5.- Parte convenuta ha integrato la propria costituzione con la memoria depositata in data 14/11/2022, ove ha riferito di farsi carico di tutte le spese relative alle utenze dell'abitazione sita in RM, ma di non essere nella condizione di corrispondere la propria quota parte delle residue rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa di Padova. Ha precisato di sostentarsi grazie al contributo al mantenimento corrisposto da parte ricorrente e grazie all'aiuto economico dei propri genitori. Ha dedotto altresì che il figlio minore non vive serenamente il rapporto con il padre e che costui manipola la figlia approfittando del suo Per_1 risentimento nei confronti della madre.
Ha concluso domandando la conferma in ogni sua parte dell'ordinanza presidenziale.
I.6.- Proseguito il giudizio, all'udienza del 25/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. La parte convenuta non è comparsa.
All'esito, il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione in merito allo status personae.
I.7.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 13/12/2024).
4 R.G. 6098/2021
II.- La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva.
La prosecuzione della convivenza fra i coniugi è divenuta evidentemente intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis che le parti hanno manifestato sin dall'inizio del giudizio con accuse reciproche in ordine alle cause della crisi. Inoltre, il tentativo di riconciliazione esperito in occasione dell'udienza presidenziale si è rivelato vano;
altresì, successivamente a tale evento, le parti hanno reiterato le reciproche manifestazioni di ostilità tra di esse;
ancora, sino all'udienza del
25/10/2024 hanno palesato la propria volontà di separarsi, anche immediatamente e con rinvio delle decisioni sulle ulteriori questioni.
Pertanto, dai suddetti elementi si deve ritenere che il nucleo familiare è oramai dissolto e che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è del tutto intollerabile;
peraltro, allo stato, è altresì inverosimile che possano verificarsi fatti riconciliativi.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
IV.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 6098/2021 introdotto con ricorso del
20/07/2021 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(RM (LE), 31/08/1965) e (GA (LE), CP_1
22/09/1975) che a RM, in data 17/04/1999, hanno contratto matrimonio (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 1999);
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello
5 R.G. 6098/2021
stato civile del Comune di RM per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
CH DE CI AT
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI AT Presidente
- CA Fiorella Componente
- CH DE Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 6098/2021 R.G. avente ad oggetto separazione dei coniugi e pendente tra
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
AT TT,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
GE LE VE,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 6098/2021
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con la parte convenuta in data 17/04/1999 (trascritto negli appositi registri del Comune di RM al n. 11, parte II, serie A, anno
1999). Dalla loro unione sono nati i figli (Abano Terme, Persona_1
08/05/2000) e (San Fermo della Battaglia, 08/08/2011). Persona_2
Ha dedotto il venir meno della affectio coniugalis, riconducendone la causa al totale disinteresse della consorte nei confronti dei figli e alla sua trascuratezza nella conduzione della casa, nonché ai suoi ripetuti ed ingiustificati allontanamenti dalla casa familiare. Ha allegato di lavorare quale militare dell'Aeronautica Militare in servizio a Padova e di percepire redditi mensili pari ad € 1.932,60, gravati, tuttavia, da una serie di spese fisse legate alle necessità della famiglia. Ha riferito di essere comproprietario con la moglie dell'abitazione familiare sita in Padova, precisando di essersi interamente accollato il mutuo contratto per il suo acquisto. Ha allegato che la coniuge non ha mai contribuito economicamente alle spese familiari e non risulta essere alla ricerca di alcuna occupazione lavorativa. Ha, altresì, dedotto che nel luglio 2020 la moglie, abbandonata la casa familiare, si è trasferita in RM presso l'abitazione da egli ereditata, precisando che costei non si è fatta carico nemmeno delle spese connesse alle utenze. Ha riferito che la figlia Per_1
è affetta da patologie di natura psicologica, legate al travagliato rapporto con la madre, ragion per cui la ragazza ha manifestato la volontà di andare a vivere con il padre.
Ha concluso domandando: a) la pronuncia della separazione, con addebito alla moglie;
b) il rilascio dell'immobile di sua proprietà sito in
RM; c) l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé. Con vittoria di spese e competenze di giudizio (ricorso depositato il 20/07/2021).
I.2.- La parte si è costituita in giudizio, non opponendosi CP_1 alla domanda sullo status coniugale.
Per il resto, ha contestato le avverse prospettazioni, riconducendo le cause della crisi coniugale al carattere ipercritico del marito ed al suo
2 R.G. 6098/2021
atteggiamento aggressivo e vessatorio. Ha riferito, infatti, di essere stata spesso vittima di violenze verbali e talvolta anche fisiche, nonché di aver sviluppato un senso di inadeguatezza nei riguardi del marito e di sentirsi spesso respinta, anche da un punto di vista fisico. Ha allegato di aver subito altresì violenza economica dal coniuge, precisando di essersi sempre prodigata nella ricerca di un'occupazione lavorativa e di aver lavorato quale estetista/cosmetologa a domicilio. Ha riferito di essersi sempre preoccupata della cura dei figli, con particolare riguardo alla delicata situazione psichica di e all'affiancamento di nelle Per_1 Per_2 attività di studio. Ha allegato, inoltre, che, a seguito di reiterate richieste,
l'ex coniuge, ha provveduto inizialmente, ancorché in maniera non regolare, al versamento della somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento, importo poi unilateralmente ridotto ad €
300,00, ed infine, dalla primavera del 2021, non più corrisposto. Ha allegato, infine, di sostentarsi svolgendo saltuariamente l'attività di estetista, dalla quale riesce a ricavare guadagni del tutto irrisori.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé; b) l'assegnazione a sé in via Per_2 esclusiva della casa coniugale sita in RM;
c) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
d) un contributo del genitore non collocatario al mantenimento dei figli pari ad € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) un contributo al proprio mantenimento di € 300,00; f) l'attribuzione a sé in via esclusiva e per intero dell'A.U.U. (comparsa depositata in data 13/01/2022).
I.3.- Con ordinanza del 08/04/2022, a scioglimento della riserva assunta, la Presidente delegata ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e dei figli [in breve, la Presidente delegata ha: a) autorizzato i coniugi a vivere separati;
b) affidato congiuntamente il figlio minore con collocamento prevalente presso la madre;
c) Per_2 assegnato la casa coniugale sita in RM a;
d) CP_1 regolamentato il diritto di visita del genitore non collocatario;
e) previsto un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad € 600,00 mensili
3 R.G. 6098/2021
(€ 300,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) posto, a carico di , un contributo al mantenimento di Parte_1 CP_1
pari ad € 250,00 mensili;
g) disposto che l'A.U.U. sia percepito da
[...] entrambi i genitori in pari misura].
I.4.- Parte attrice ha depositato memoria integrativa in data
24/10/2022, deducendo le frequenti ed arbitrarie rimodulazioni del calendario di visita paterno ad opera di parte convenuta in ragione di asserite esigenze lavorative della stessa. Ha altresì allegato di trovarsi in difficoltà economiche a causa delle innumerevoli spese familiari e la necessità di dover richiedere l'aiuto dei propri familiari per sostentarsi.
Ha concluso insistendo nelle conclusioni già rassegnate e domandando, in parziale modifica dell'ordinanza del 08/04/2022, la revoca del proprio contributo al mantenimento muliebre.
I.5.- Parte convenuta ha integrato la propria costituzione con la memoria depositata in data 14/11/2022, ove ha riferito di farsi carico di tutte le spese relative alle utenze dell'abitazione sita in RM, ma di non essere nella condizione di corrispondere la propria quota parte delle residue rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa di Padova. Ha precisato di sostentarsi grazie al contributo al mantenimento corrisposto da parte ricorrente e grazie all'aiuto economico dei propri genitori. Ha dedotto altresì che il figlio minore non vive serenamente il rapporto con il padre e che costui manipola la figlia approfittando del suo Per_1 risentimento nei confronti della madre.
Ha concluso domandando la conferma in ogni sua parte dell'ordinanza presidenziale.
I.6.- Proseguito il giudizio, all'udienza del 25/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. La parte convenuta non è comparsa.
All'esito, il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione in merito allo status personae.
I.7.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 13/12/2024).
4 R.G. 6098/2021
II.- La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva.
La prosecuzione della convivenza fra i coniugi è divenuta evidentemente intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis che le parti hanno manifestato sin dall'inizio del giudizio con accuse reciproche in ordine alle cause della crisi. Inoltre, il tentativo di riconciliazione esperito in occasione dell'udienza presidenziale si è rivelato vano;
altresì, successivamente a tale evento, le parti hanno reiterato le reciproche manifestazioni di ostilità tra di esse;
ancora, sino all'udienza del
25/10/2024 hanno palesato la propria volontà di separarsi, anche immediatamente e con rinvio delle decisioni sulle ulteriori questioni.
Pertanto, dai suddetti elementi si deve ritenere che il nucleo familiare è oramai dissolto e che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è del tutto intollerabile;
peraltro, allo stato, è altresì inverosimile che possano verificarsi fatti riconciliativi.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
IV.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 6098/2021 introdotto con ricorso del
20/07/2021 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(RM (LE), 31/08/1965) e (GA (LE), CP_1
22/09/1975) che a RM, in data 17/04/1999, hanno contratto matrimonio (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 1999);
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello
5 R.G. 6098/2021
stato civile del Comune di RM per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
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