Rigetto
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/12/2025, n. 10010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10010 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10010/2025REG.PROV.COLL.
N. 09004/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9004 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in qualità di erede di-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Bacoli, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Fusco, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione sesta) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 3 dicembre 2025 il consigliere FA NI e udito per l’amministrazione appellata l’avvocato Mauro Fusco, sull’istanza di passaggio in decisione di parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La presente controversia trae origine dall’abuso edilizio realizzato dalla madre e dante causa dell’odierna appellante presso l’abitazione di sua proprietà sita nel Comune di Bacoli, via -OMISSIS-, in area dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta a regime di tutela paesaggistica. Secondo l’accertamento svolto dalla polizia municipale, di cui al rapporto del 19 aprile 2016 (prot. -OMISSIS-), l’abuso era consistito nell’ampliamento di superficie di circa 9,00 mq, mediante la chiusura di un terrazzo preesistente con una parete in blocchi di muratura, munita di finestra completa di infisso in alluminio, con rifiniture interne ed esterne.
2. Per l’abuso così accertato veniva avviato un procedimento penale, nel quale era disposto il sequestro preventivo dell’immobile, con decreto del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 27 aprile 2016 (procedimento penale avente r.g.n.r. -OMISSIS-).
3. Sul versante amministrativo era ingiunta la demolizione delle opere abusive, con ordinanza del 7 giugno 2016, -OMISSIS-. Il provvedimento repressivo veniva impugnato con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli e da questo respinto, con sentenza del -OMISSIS-.
4. Nel frattempo, in data 29 settembre 2016 la polizia municipale accertava l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione (verbale prot.-OMISSIS-). In ragione di ciò veniva emessa l’ulteriore ordinanza comunale, in data 29 settembre 2919, -OMISSIS-, con cui si ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000, ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis , del testo unico dell’edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380.
5. Contro quest’ultimo provvedimento l’interessata proponeva un nuovo ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli, con il quale ne prospettava l’illegittimità sul presupposto che l’esecuzione dell’ordine demolitorio fosse inesigibile pendente il sequestro penale; deduceva anche un profilo di carenza di motivazione dell’ordine di demolizione sulle conseguenze in caso di sua inottemperanza, con riguardo specifico all’applicazione della sanzione pecuniaria, ai sensi del sopra citato art. 31, comma 4- bis , del testo unico dell’edilizia.
6. L’impugnazione così articolata era respinta dall’adito Tribunale amministrativo con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
7. La pronuncia di primo grado affermava, sotto il primo profilo, che la ricorrente era nelle condizioni di attivarsi presso il giudice penale per il dissequestro dell’opera abusiva onde procedere alla sua demolizione e così ottemperare al provvedimento demolitorio; e, sotto il secondo profilo, che l’ordinanza di demolizione reca « un chiaro e preciso avvertimento in ordine alle conseguenze di legge per il caso di inottemperanza, ivi compresa l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 4 bis dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, “trattandosi di opere abusive realizzate su aree di cui all’art. 27 del D.P.R. 380/2001” » . Infine, era dichiarata l’inammissibilità delle « ulteriori e diverse censure articolate dalla parte ricorrente solo con memoria depositata in data 22 febbraio 2023, non notificata a controparte ».
8. Contro la sentenza di primo grado ha proposto appello l’intestata figlia ed erede dell’originaria ricorrente.
9. Resiste il Comune di Bacoli.
DIRITTO
1. Con un primo motivo d’appello viene riproposta la tesi dell’ineseguibilità dell’ordine demolitorio di un immobile sottoposto a sequestro penale, affermata dalla recente giurisprudenza amministrativa, ed in particolare dalla VI sezione di questo Consiglio di Stato, con la sentenza del 17 maggio 2017, n. 2337.
2. Con il secondo motivo d’appello sono riproposte le censure dichiarate inammissibili dalla sentenza di primo grado, secondo cui l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria avrebbe richiesto l’adozione di un previo provvedimento di accertamento dell’inottemperanza, senza che a questo scopo possa essere considerato sufficiente il verbale appositamente redatto dalla polizia municipale, il quale avrebbe carattere meramente endoprocedimentale.
3. I motivi vanno respinti.
4. In relazione al primo va richiamata, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., la più recente giurisprudenza amministrativa (da ultimo: Cons. Stato, II, 2 agosto 2024, n. 6950; VI, 12 aprile 2024, n. 3365; VII, 10 novembre 2025, n. 8747; 10 luglio 2025, n. 6028; 23 maggio 2025, n. 4538; 18 agosto 2023, n. 7816) che considera il sequestro penale dell’immobile abusivo non ostativo alla sua demolizione. Ciò in considerazione della possibilità per l’interessato di ottenere la rimozione del vincolo apposto in sede penale (artt. 321 cod. proc. pen. e seguenti) e procedere così all’ottemperanza del provvedimento sanzionatorio amministrativo. La facoltà di chiedere il dissequestro vale pertanto ad escludere che il vincolo penale costituisca un impedimento assoluto a ottemperare a un ordine di demolizione che esime il destinatario dall’obbligo di legge di ottemperanza (art. 31 del testo unico dell’edilizia).
5. Per i rilievi ora svolti l’indirizzo di giurisprudenza ora richiamato risulta preferibile rispetto al diverso orientamento posto a fondamento del motivo d’appello in esame, espresso dalla citata pronuncia della VI sezione di questo Consiglio di Stato del 17 maggio 2017, n. 2337. Sono infatti palesi le conseguenze paralizzanti sul procedimento sanzionatorio amministrativo che potrebbero derivare dalla sua indefinita sospensione a causa del parallelo vincolo apposto in sede penale e dell’inerzia che in ragione di ciò l’interessato potrebbe serbare rispetto agli obblighi di legge su di esso gravanti, ai sensi dell’art. 31 del testo unico dell’edilizia. Il caso oggetto del presente giudizio risulta paradigmatico in questo senso, posto che, come riferito dalla difesa comunale all’udienza di discussione del 3 dicembre 2025, l’abuso è tuttora in essere e l’amministrazione non è a conoscenza delle sorti del sequestro preventivo.
6. Il secondo motivo è palesemente infondato. Come infatti rilevato dalla pronuncia di primo grado, l’assunto con cui si sostiene la necessità di un formale provvedimento di accertamento dell’inottemperanza non è stato espresso con il ricorso di primo grado ed è obiettivamente diverso dalla censura in esso formulata, con la quale si era dedotta l’assenza di indicazioni nel provvedimento di demolizione sulle conseguenze derivanti dalla sua inottemperanza, ed in particolare sulla possibilità di applicare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4- bis , del testo unico dell’edilizia.
7. Peraltro, l’assunto è in sé infondato, poiché nessuna disposizione del medesimo art. 31 del testo unico dell’edilizia, ed in particolare il comma 3, richiede l’adozione di un provvedimento formale di accertamento dell’inottemperanza ad un ordine di demolizione. A questo scopo è evidentemente sufficiente un atto di carattere istruttorio, con funzione ricognitiva di un fatto afferente alla fase esecutiva del provvedimento repressivo. Sul carattere meramente dichiarativo e non costitutivo di effetti dell’accertamento dell’inottemperanza ad un’ingiunzione a demolire può essere richiamata l’univoca giurisprudenza in materia, da ultimo ribadita da: Cons. Stato, VI, 4 agosto 2025, n. 6879; 29 ottobre 2024, n. 8603; 12 aprile 2024, n. 3343; 19 marzo 2024, n. 2626; VII, 10 settembre 2025, n. 7272; ed alla quale va data continuità.
8. Malgrado il rigetto dell’appello, le spese di causa possono essere compensate, avuto riguardo alla peculiarità del caso controverso e all’esistenza di pronunce di giurisprudenza difformi sui rapporti tra procedimento amministrativo di repressione degli abusi edilizi e procedimento penale per gli stessi fatti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
FA NI, Presidente FF, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FA NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.