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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BA ANDREA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 552/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_4elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003382145000 IRPEF-ALTRO 2009 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130004641111000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130004641111000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130004641111000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: affinché l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita Voglia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso: A) in via principale: annullare, per i motivi di cui al presente atto, l'intimazione di pagamento n. 09420259003382145000 notificata il 14.3.2025 a mezzo posta raccomandata a/r n. 674177386431, limitatamente ed esclusivamente alla seguente cartella di pagamento, mai notificata n. 09420130004641111000 asseritamente notificata il 19.3.2013 avente ad oggetto IRPEF anno 2009, con addizionale IRPEF regionale e comunale, sanzioni, interessi per l'importo complessivo di euro 3580,07 nonché ogni altro atto conseguente e presupposto e, comunque connesso, perché illegittimo ed infondato. B) in via subordinata: ridurre il carico tributario, gli interessi, le sanzioni, tenuto conto di quanto sopra esposto;
C) In tutti i casi con vittoria di spese e competenze, da distrarsi, con riferimento agli onorari, in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. Con riserva di produrre ulteriori documenti e presentare memorie.
Resistente/Appellato: CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: In via preliminare:
- la riunione del presente processo R.G.R. 552/2025 con i processi RGR 561/2025, RGR 554/2025, RGR 555/2025, RGR 556/2025, RGR 557/2025, RGR 558/2025 e RGR 559/2025 ai sensi dell'art.29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In via principale:
- l'inammissibilità del ricorso. In via subordinata:
- il rigetto del ricorso. La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG 552/2025 Ricorrente_1 ha impugnato: intimazione di pagamento n. 09420259003382145000, notificata il 14.3.2025, limitatamente alla cartella di pagamento n. 09420130004641111000 (asseritamente notificata il 19.3.2013), relativa a IRPEF anno 2009, addizionali, sanzioni e interessi, per un importo complessivo di € 3.580,07. Il ricorrente contesta la legittimità della pretesa, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella e degli atti prodromici. Motivi di ricorso Violazione di legge – Omessa notifica della cartella esattoriale. Si eccepisce la mancata notifica della cartella di pagamento, presupposto indefettibile per la legittimità della riscossione. L'ente non ha prodotto prova della notifica né delle relative relate. Omessa notifica degli avvisi di accertamento – Difetto dei presupposti – Insussistenza della prova della corretta formazione del ruolo. Si contesta la mancata notifica degli atti prodromici e la mancata prova della corretta formazione del ruolo esattoriale, con conseguente nullità/inesistenza del ruolo e dell'atto impugnato. Decadenza – Violazione dell'art. 25 DPR 602/1973. Si deduce la decadenza dal diritto di riscossione per inosservanza dei termini decadenziali previsti per la notifica della cartella, sia nella versione attuale che in quella previgente della norma. Intervenuta prescrizione del diritto di credito, delle sanzioni e degli interessi. Si eccepisce la prescrizione quinquennale del credito, delle sanzioni e degli interessi, non essendo stati notificati atti interruttivi della prescrizione. Violazione di legge – Omesso invio dell'avviso bonario (art. 6, comma 2, L. 212/2000). Si lamenta la mancata ricezione dell'avviso bonario, che avrebbe consentito al contribuente di regolarizzare la posizione prima dell'iscrizione a ruolo. Violazione dell'art. 7, comma 2, L. 212/2000 – Difetto di motivazione. Si contesta la mancata indicazione, nell'atto impugnato, degli elementi essenziali previsti dalla norma (ufficio competente, responsabile del procedimento, organo per il riesame, modalità e termini di ricorso). Violazione della L. 212/2000 – Mancanza di chiarezza nel calcolo degli interessi. Si rileva la mancata specificazione, nell'atto impugnato, delle modalità di calcolo degli interessi, delle aliquote applicate e dei criteri seguiti, con conseguente lesione del diritto di difesa. Sintesi delle ragioni a sostegno dei motivi Mancata notifica: La notifica della cartella è condizione essenziale per la legittimità della riscossione. In assenza di prova della notifica, l'atto è nullo. Difetto di presupposti: Senza la notifica degli atti prodromici e la prova della corretta formazione del ruolo, la pretesa tributaria è infondata. Decadenza: Il mancato rispetto dei termini decadenziali previsti dalla legge comporta la perdita del diritto di riscossione da parte dell'ente. Prescrizione: Trascorso il termine quinquennale senza atti interruttivi, il credito si estingue per prescrizione. Avviso bonario: L'omesso invio dell'avviso bonario viola lo Statuto del Contribuente e determina la nullità dell'iscrizione a ruolo. Difetto di motivazione: L'atto impugnato non contiene le indicazioni obbligatorie per legge, rendendo difficile la difesa del contribuente. Calcolo interessi: La mancata chiarezza nel calcolo degli interessi impedisce al contribuente di verificare la correttezza della pretesa. Si costituiva l'Agenzia Entrate direzione provinciale Reggio Calabria però con riferimento a diversa cartella esattoriale All'udienza del 16.1.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per la seguente assorbente ragione di merito. Non essendo centrata la difesa dell'amministrazione, non essendoci produzioni documentali relative all'oggetto di contestazione, il credito risulta prescritto.
Spese al soccombente come per legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna l'amministrazione convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 300, 00, oltre alle spese generali e accessorie.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BA ANDREA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 552/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_4elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003382145000 IRPEF-ALTRO 2009 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130004641111000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130004641111000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130004641111000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: affinché l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita Voglia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso: A) in via principale: annullare, per i motivi di cui al presente atto, l'intimazione di pagamento n. 09420259003382145000 notificata il 14.3.2025 a mezzo posta raccomandata a/r n. 674177386431, limitatamente ed esclusivamente alla seguente cartella di pagamento, mai notificata n. 09420130004641111000 asseritamente notificata il 19.3.2013 avente ad oggetto IRPEF anno 2009, con addizionale IRPEF regionale e comunale, sanzioni, interessi per l'importo complessivo di euro 3580,07 nonché ogni altro atto conseguente e presupposto e, comunque connesso, perché illegittimo ed infondato. B) in via subordinata: ridurre il carico tributario, gli interessi, le sanzioni, tenuto conto di quanto sopra esposto;
C) In tutti i casi con vittoria di spese e competenze, da distrarsi, con riferimento agli onorari, in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. Con riserva di produrre ulteriori documenti e presentare memorie.
Resistente/Appellato: CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: In via preliminare:
- la riunione del presente processo R.G.R. 552/2025 con i processi RGR 561/2025, RGR 554/2025, RGR 555/2025, RGR 556/2025, RGR 557/2025, RGR 558/2025 e RGR 559/2025 ai sensi dell'art.29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In via principale:
- l'inammissibilità del ricorso. In via subordinata:
- il rigetto del ricorso. La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG 552/2025 Ricorrente_1 ha impugnato: intimazione di pagamento n. 09420259003382145000, notificata il 14.3.2025, limitatamente alla cartella di pagamento n. 09420130004641111000 (asseritamente notificata il 19.3.2013), relativa a IRPEF anno 2009, addizionali, sanzioni e interessi, per un importo complessivo di € 3.580,07. Il ricorrente contesta la legittimità della pretesa, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella e degli atti prodromici. Motivi di ricorso Violazione di legge – Omessa notifica della cartella esattoriale. Si eccepisce la mancata notifica della cartella di pagamento, presupposto indefettibile per la legittimità della riscossione. L'ente non ha prodotto prova della notifica né delle relative relate. Omessa notifica degli avvisi di accertamento – Difetto dei presupposti – Insussistenza della prova della corretta formazione del ruolo. Si contesta la mancata notifica degli atti prodromici e la mancata prova della corretta formazione del ruolo esattoriale, con conseguente nullità/inesistenza del ruolo e dell'atto impugnato. Decadenza – Violazione dell'art. 25 DPR 602/1973. Si deduce la decadenza dal diritto di riscossione per inosservanza dei termini decadenziali previsti per la notifica della cartella, sia nella versione attuale che in quella previgente della norma. Intervenuta prescrizione del diritto di credito, delle sanzioni e degli interessi. Si eccepisce la prescrizione quinquennale del credito, delle sanzioni e degli interessi, non essendo stati notificati atti interruttivi della prescrizione. Violazione di legge – Omesso invio dell'avviso bonario (art. 6, comma 2, L. 212/2000). Si lamenta la mancata ricezione dell'avviso bonario, che avrebbe consentito al contribuente di regolarizzare la posizione prima dell'iscrizione a ruolo. Violazione dell'art. 7, comma 2, L. 212/2000 – Difetto di motivazione. Si contesta la mancata indicazione, nell'atto impugnato, degli elementi essenziali previsti dalla norma (ufficio competente, responsabile del procedimento, organo per il riesame, modalità e termini di ricorso). Violazione della L. 212/2000 – Mancanza di chiarezza nel calcolo degli interessi. Si rileva la mancata specificazione, nell'atto impugnato, delle modalità di calcolo degli interessi, delle aliquote applicate e dei criteri seguiti, con conseguente lesione del diritto di difesa. Sintesi delle ragioni a sostegno dei motivi Mancata notifica: La notifica della cartella è condizione essenziale per la legittimità della riscossione. In assenza di prova della notifica, l'atto è nullo. Difetto di presupposti: Senza la notifica degli atti prodromici e la prova della corretta formazione del ruolo, la pretesa tributaria è infondata. Decadenza: Il mancato rispetto dei termini decadenziali previsti dalla legge comporta la perdita del diritto di riscossione da parte dell'ente. Prescrizione: Trascorso il termine quinquennale senza atti interruttivi, il credito si estingue per prescrizione. Avviso bonario: L'omesso invio dell'avviso bonario viola lo Statuto del Contribuente e determina la nullità dell'iscrizione a ruolo. Difetto di motivazione: L'atto impugnato non contiene le indicazioni obbligatorie per legge, rendendo difficile la difesa del contribuente. Calcolo interessi: La mancata chiarezza nel calcolo degli interessi impedisce al contribuente di verificare la correttezza della pretesa. Si costituiva l'Agenzia Entrate direzione provinciale Reggio Calabria però con riferimento a diversa cartella esattoriale All'udienza del 16.1.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per la seguente assorbente ragione di merito. Non essendo centrata la difesa dell'amministrazione, non essendoci produzioni documentali relative all'oggetto di contestazione, il credito risulta prescritto.
Spese al soccombente come per legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna l'amministrazione convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 300, 00, oltre alle spese generali e accessorie.