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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8737 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 26/11/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8073 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Massimiliano De Gregorio presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Giorgio Cerulli presso il quale elettivamente domicilia convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.03.2025, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver lavorato continuativamente dal 09/10/2021 al 10/03/2023 alle dipendenze della convenuta, presso la sua abitazione in Napoli, alla via del Parco Margherita, n 24, in qualità di collaboratrice domestica non inquadrata;
che la sua qualifica è inquadrabile al livello B
Super, nell'ambito della classificazione professionale prevista dal CCNL del Lavoro
Domestico 2024 applicabile alla fattispecie in esame;
di aver effettivamente svolto le seguenti mansioni in base alle direttive datoriali: addetta ai servizi domestici e familiari in qualità di assistente a persone non autosufficienti provvedendo ad accudire nelle sue funzioni esistenziali e di relazione nonché provvedendo a pulire la casa, lavare e incerare i pavimenti, passare l'aspirapolvere, fare la spesa, ecc.; di aver pertanto diritto ad essere inquadrata nel corrispondente livello previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro domestico e precisamente nel livello B Super, b.; di aver sempre percepito, per tutta la durata del rapporto di lavoro, una retribuzione mensile di €
900,00, inferiore a quella minima prevista dalla contrattazione collettiva;
di non aver mai ricevuto la retribuzione a mezzo di busta paga;
di aver inoltre usufruito di una retribuzione in natura, consistente in vitto e alloggio;
di essere stata tenuta all'osservanza del seguente orario di lavoro: in regime di convivenza dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00/14.00; ore 14.00/16.00 riposo ma non sempre stante la presenza dei due nipoti della ricorrente, figli piccoli di , poi dalle 16.00 alle 22.00/23.00 ad eccezione del giovedì Persona_1 pomeriggio libero, con riposo settimanale di domenica o di sabato;
che la datrice di lavoro ha omesso di versare i dovuti contributi assicurativi, non avendo provveduto a regolarizzare il rapporto di lavoro presso i competenti uffici.
Tanto premesso, lamentando di non aver goduto di ferie, di non aver ricevuto alcunché per il lavoro straordinario espletato né a titolo di trattamento di fine rapporto;
di essere stata licenziata senza preavviso;
rappresentando di essere pertanto creditrice della complessiva somma di € 10.963,19, come da conteggio allegato al ricorso ha concluso chiedendo di “ a) accertare che tra la sig.ra e la sig.ra è intercorso Parte_1 Controparte_1 un rapporto di lavoro domestico dal 09/10/2021 al 10/03/2023 della durata di 73 ore settimanali, ciascuna delle quali retribuite con la retribuzione effettiva di € 2.700,00 per
l'anno 2021, di € 10.800,00 per l'anno 2022, di € 1.800,00 per l'anno 2023; b) condannare la sig.ra a versare all' e all' i contributi determinati, in Controparte_1 CP_2 CP_3 relazione al precedente punto a), limitatamente a quelli non prescritti;
a risarcire parte ricorrente il danno causato dalla omessa contribuzione per i contributi di cui si accerterà la debenza;
c) condannare la sig.ra al pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 la complessiva somma di € 10.963,19 o quella maggiore o minore che Parte_1 risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi.” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda la convenuta ne ha dedotto Controparte_1
l'inammissibilità oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto chiedendone l'integrale rigetto.
Ha rilevato preliminarmente la nullità e l'inammissibilità del ricorso;
ha poi evidenziato di non aver mai intrattenuto alcun rapporto con la ricorrente, la quale non ha mai prestato attività - lavorativa o meno - presso la sua abitazione né alle sue dipendenze;
di abitare presso l'abitazione sita in Napoli, via del Parco Margherita n.24, con il marito, ove è altresì stabilmente presente, quale collaboratrice domestica convivente, , Parte_2 regolarmente assunta e inquadrata;
che tale collaboratrice era già presente negli anni dal
2021 al 2023 dedotti in ricorso ed è presente tutt'oggi; che nella propria abitazione non vivono né anziani né bambini, e dunque non vi è mai stata, quindi, alcuna esigenza di assistenza a persone non autosufficienti o di servizi di babysitting;
che per quanto a sua conoscenza , la ricorrente ha reso saltuariamente alcune sporadiche prestazioni d'opera di pulizia presso l'abitazione della figlia , , in via Tasso 390 -Napoli. Ha infine Persona_1 in ogni caso rilevato il proprio difetto di legittimazione attiva in relazione alla richiesta di versamento dei contributi previdenziali all' e all' , concludendo per l'integrale CP_2 CP_3 rigetto della domanda.
******
Preliminarmente al fine della delimitazione del thema decidendum e del thema probandum va evidenziato che l'oggetto della domanda limita la verifica giudiziale all'asserita intercorrenza di un rapporto di lavoro domestico con il soggetto convenuto in questo giudizio.
Parte resistente, infatti, è stata convenuta in giudizio quale unico datore di lavoro della . Pt_1
La ricorrente infatti ha dedotto di aver lavorato continuativamente dal 09/10/2021 al
10/03/2023 alle dipendenze di , presso l'abitazione di quest'ultima, in Controparte_1 qualità di collaboratrice domestica 'non inquadrata'.
Coerentemente con questa premessa, ne ha chiesto, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, la condanna al pagamento delle spettanze retributive calcolate come da conteggio allegato.
Ciò posto, stante la preliminare e assorbente eccezione di merito sul difetto di legittimazione passiva, si evidenzia, in primis, che la legittimazione ad causam, attiva o passiva, non va confusa con la titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale che forma oggetto della controversia, allo stesso modo di come l'esistenza dell'azione non può confondersi con l'esistenza concreta del diritto dedotto in giudizio. L'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito, ossia alla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza ( cfr ex multis Cass. n. 14177/ 2011; n. 11284/ 2010).
Pertanto l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite (cfr. ex multis Cass. n.
7776/2017) . In altri termini l'effettiva titolarità del rapporto, richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (cfr. Cass. sez. I, 20 novembre 2003, n. 17606).
Ne consegue che oggetto del presente giudizio, tenuto conto della prospettazione in fatto del ricorso, è l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata che la ricorrente ha dedotto di aver intrattenuto con la fonte contrattuale CP_1 dell'asserita obbligazione retributiva.
Di contro quest'ultima ha del tutto negato l'intercorrenza di alcuna relazione lavorativa con la , allegando all'uopo documentazione da cui si evince il rapporto di Parte_1 lavoro con la propria collaboratrice domestica ( cfr versamenti contributi previdenziali per nella prod conv). Parte_2
A fronte delle difese e delle argomentazioni della resistente, corredate dalla citata documentazione, la ricorrente ha manifestato l'intenzione di modificare la domanda, volendo precisare quale sia stato il soggetto per cui ha effettivamente lavorato, nonché il luogo presso cui è stata svolta la sua prestazione di lavoro ( cfr verbale d'udienza).
Risulta di meridiana evidenza pertanto che la richiesta dell'attrice – cui parte resistente si è opposta - costituisce un'inammissibile mutatio libelli, in quanto essa mira a modificare in maniera sostanziale il tema d'indagine e quello probatorio, giacchè tutte le allegazioni fattuali del ricorso, su cui è stata chiesta l'istruttoria orale, attengono all'asserito rapporto di lavoro con la convenuta in questo giudizio, che si sarebbe svolto presso CP_1
l'abitazione della stessa.
La parte ha inammissibilmente chiesto, in buona sostanza, di introdurre nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo.
Del pari inammissibili sono le nuove circostanze di fatto allegate nelle note – non autorizzate
– depositate nell'interesse della ricorrente in data 8.10.2025 , nonché irrituale – in quanto tardiva - la produzione di documentazione allegata alle medesime note.
La rinuncia agli atti del giudizio formulata a verbale dalla ricorrente non è stata poi accettata dalla controparte che ha chiesto la decisione ( cfr verbale d'udienza)
Conclusivamente, tenuto conto anche del comportamento processuale dell'attrice che si sostanzia in un'ammissione della diversa titolarità del rapporto dal lato datoriale, la domanda va rigettata per difetto di legittimazione passiva della persona convenuta in questo giudizio. Le spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza, previa compensazione per metà, in ragione della decisione allo stato degli atti e delle peculiarità della vicenda..
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di giudizio per metà e condanna la ricorrente al pagamento dell'altra metà che si liquida in complessivi € 1.000,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge
Napoli 26.11.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 26/11/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8073 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Massimiliano De Gregorio presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Giorgio Cerulli presso il quale elettivamente domicilia convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.03.2025, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver lavorato continuativamente dal 09/10/2021 al 10/03/2023 alle dipendenze della convenuta, presso la sua abitazione in Napoli, alla via del Parco Margherita, n 24, in qualità di collaboratrice domestica non inquadrata;
che la sua qualifica è inquadrabile al livello B
Super, nell'ambito della classificazione professionale prevista dal CCNL del Lavoro
Domestico 2024 applicabile alla fattispecie in esame;
di aver effettivamente svolto le seguenti mansioni in base alle direttive datoriali: addetta ai servizi domestici e familiari in qualità di assistente a persone non autosufficienti provvedendo ad accudire nelle sue funzioni esistenziali e di relazione nonché provvedendo a pulire la casa, lavare e incerare i pavimenti, passare l'aspirapolvere, fare la spesa, ecc.; di aver pertanto diritto ad essere inquadrata nel corrispondente livello previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro domestico e precisamente nel livello B Super, b.; di aver sempre percepito, per tutta la durata del rapporto di lavoro, una retribuzione mensile di €
900,00, inferiore a quella minima prevista dalla contrattazione collettiva;
di non aver mai ricevuto la retribuzione a mezzo di busta paga;
di aver inoltre usufruito di una retribuzione in natura, consistente in vitto e alloggio;
di essere stata tenuta all'osservanza del seguente orario di lavoro: in regime di convivenza dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00/14.00; ore 14.00/16.00 riposo ma non sempre stante la presenza dei due nipoti della ricorrente, figli piccoli di , poi dalle 16.00 alle 22.00/23.00 ad eccezione del giovedì Persona_1 pomeriggio libero, con riposo settimanale di domenica o di sabato;
che la datrice di lavoro ha omesso di versare i dovuti contributi assicurativi, non avendo provveduto a regolarizzare il rapporto di lavoro presso i competenti uffici.
Tanto premesso, lamentando di non aver goduto di ferie, di non aver ricevuto alcunché per il lavoro straordinario espletato né a titolo di trattamento di fine rapporto;
di essere stata licenziata senza preavviso;
rappresentando di essere pertanto creditrice della complessiva somma di € 10.963,19, come da conteggio allegato al ricorso ha concluso chiedendo di “ a) accertare che tra la sig.ra e la sig.ra è intercorso Parte_1 Controparte_1 un rapporto di lavoro domestico dal 09/10/2021 al 10/03/2023 della durata di 73 ore settimanali, ciascuna delle quali retribuite con la retribuzione effettiva di € 2.700,00 per
l'anno 2021, di € 10.800,00 per l'anno 2022, di € 1.800,00 per l'anno 2023; b) condannare la sig.ra a versare all' e all' i contributi determinati, in Controparte_1 CP_2 CP_3 relazione al precedente punto a), limitatamente a quelli non prescritti;
a risarcire parte ricorrente il danno causato dalla omessa contribuzione per i contributi di cui si accerterà la debenza;
c) condannare la sig.ra al pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 la complessiva somma di € 10.963,19 o quella maggiore o minore che Parte_1 risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi.” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda la convenuta ne ha dedotto Controparte_1
l'inammissibilità oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto chiedendone l'integrale rigetto.
Ha rilevato preliminarmente la nullità e l'inammissibilità del ricorso;
ha poi evidenziato di non aver mai intrattenuto alcun rapporto con la ricorrente, la quale non ha mai prestato attività - lavorativa o meno - presso la sua abitazione né alle sue dipendenze;
di abitare presso l'abitazione sita in Napoli, via del Parco Margherita n.24, con il marito, ove è altresì stabilmente presente, quale collaboratrice domestica convivente, , Parte_2 regolarmente assunta e inquadrata;
che tale collaboratrice era già presente negli anni dal
2021 al 2023 dedotti in ricorso ed è presente tutt'oggi; che nella propria abitazione non vivono né anziani né bambini, e dunque non vi è mai stata, quindi, alcuna esigenza di assistenza a persone non autosufficienti o di servizi di babysitting;
che per quanto a sua conoscenza , la ricorrente ha reso saltuariamente alcune sporadiche prestazioni d'opera di pulizia presso l'abitazione della figlia , , in via Tasso 390 -Napoli. Ha infine Persona_1 in ogni caso rilevato il proprio difetto di legittimazione attiva in relazione alla richiesta di versamento dei contributi previdenziali all' e all' , concludendo per l'integrale CP_2 CP_3 rigetto della domanda.
******
Preliminarmente al fine della delimitazione del thema decidendum e del thema probandum va evidenziato che l'oggetto della domanda limita la verifica giudiziale all'asserita intercorrenza di un rapporto di lavoro domestico con il soggetto convenuto in questo giudizio.
Parte resistente, infatti, è stata convenuta in giudizio quale unico datore di lavoro della . Pt_1
La ricorrente infatti ha dedotto di aver lavorato continuativamente dal 09/10/2021 al
10/03/2023 alle dipendenze di , presso l'abitazione di quest'ultima, in Controparte_1 qualità di collaboratrice domestica 'non inquadrata'.
Coerentemente con questa premessa, ne ha chiesto, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, la condanna al pagamento delle spettanze retributive calcolate come da conteggio allegato.
Ciò posto, stante la preliminare e assorbente eccezione di merito sul difetto di legittimazione passiva, si evidenzia, in primis, che la legittimazione ad causam, attiva o passiva, non va confusa con la titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale che forma oggetto della controversia, allo stesso modo di come l'esistenza dell'azione non può confondersi con l'esistenza concreta del diritto dedotto in giudizio. L'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito, ossia alla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza ( cfr ex multis Cass. n. 14177/ 2011; n. 11284/ 2010).
Pertanto l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite (cfr. ex multis Cass. n.
7776/2017) . In altri termini l'effettiva titolarità del rapporto, richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (cfr. Cass. sez. I, 20 novembre 2003, n. 17606).
Ne consegue che oggetto del presente giudizio, tenuto conto della prospettazione in fatto del ricorso, è l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata che la ricorrente ha dedotto di aver intrattenuto con la fonte contrattuale CP_1 dell'asserita obbligazione retributiva.
Di contro quest'ultima ha del tutto negato l'intercorrenza di alcuna relazione lavorativa con la , allegando all'uopo documentazione da cui si evince il rapporto di Parte_1 lavoro con la propria collaboratrice domestica ( cfr versamenti contributi previdenziali per nella prod conv). Parte_2
A fronte delle difese e delle argomentazioni della resistente, corredate dalla citata documentazione, la ricorrente ha manifestato l'intenzione di modificare la domanda, volendo precisare quale sia stato il soggetto per cui ha effettivamente lavorato, nonché il luogo presso cui è stata svolta la sua prestazione di lavoro ( cfr verbale d'udienza).
Risulta di meridiana evidenza pertanto che la richiesta dell'attrice – cui parte resistente si è opposta - costituisce un'inammissibile mutatio libelli, in quanto essa mira a modificare in maniera sostanziale il tema d'indagine e quello probatorio, giacchè tutte le allegazioni fattuali del ricorso, su cui è stata chiesta l'istruttoria orale, attengono all'asserito rapporto di lavoro con la convenuta in questo giudizio, che si sarebbe svolto presso CP_1
l'abitazione della stessa.
La parte ha inammissibilmente chiesto, in buona sostanza, di introdurre nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo.
Del pari inammissibili sono le nuove circostanze di fatto allegate nelle note – non autorizzate
– depositate nell'interesse della ricorrente in data 8.10.2025 , nonché irrituale – in quanto tardiva - la produzione di documentazione allegata alle medesime note.
La rinuncia agli atti del giudizio formulata a verbale dalla ricorrente non è stata poi accettata dalla controparte che ha chiesto la decisione ( cfr verbale d'udienza)
Conclusivamente, tenuto conto anche del comportamento processuale dell'attrice che si sostanzia in un'ammissione della diversa titolarità del rapporto dal lato datoriale, la domanda va rigettata per difetto di legittimazione passiva della persona convenuta in questo giudizio. Le spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza, previa compensazione per metà, in ragione della decisione allo stato degli atti e delle peculiarità della vicenda..
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di giudizio per metà e condanna la ricorrente al pagamento dell'altra metà che si liquida in complessivi € 1.000,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge
Napoli 26.11.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)