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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente
PE CE, Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 590/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Piazza Delle Istituzioni N.10 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 1 e pubblicata il 04/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X03MB00824-2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X03MB00824-2020 IRAP 2015
- sull'appello n. 1077/2024 depositato il 31/10/2024 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Piazza Delle Istituzioni N. 10 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 115/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 3
e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X03MB00705 2023 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
L'Agenzia delle Entrate ha proposto distinti appelli, chiedendone la riunione. I motivi di gravame possono sintetizzarsi come segue:
Erronea valutazione del vantaggio fiscale indebito, avendo il primo giudice erroneamente computato nel carico fiscale complessivo anche le imposte pagate dagli investitori del Fondo (soggetti terzi), mentre il risparmio andrebbe calcolato esclusivamente in capo ad Resistente_1 e al suo gruppo di controllo. Assenza di sostanza economica e di valide ragioni extrafiscali, essendo l'operazione antieconomica per
Resistente_1, che avrebbe potuto ottenere condizioni più vantaggiose mediante finanziamento bancario o leasing finanziario, mantenendo la proprietà dell'impianto.
Violazione del divieto per i fondi immobiliari di esercitare attività d'impresa, ravvisandosi nell'operazione un aggiramento indiretto di tale divieto attraverso la componente variabile del canone.
Carenza di motivazione delle sentenze di primo grado e mancato esame delle difese dell'Ufficio.
Legittimità dell'irrogazione delle sanzioni, essendo la motivazione degli avvisi sufficiente e la colpevolezza presunta.
L'Agenzia ha concluso chiedendo la riforma delle sentenze impugnate, la conferma degli avvisi di accertamento e la condanna di Resistente_1 alle spese di entrambi i gradi.
Resistente_1 S.r.l., costituitasi, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità degli appelli per genericità dei motivi e per introduzione di nuove domande (mutatio libelli). Nel merito ha chiesto il rigetto degli appelli, insistendo sulla correttezza delle sentenze di primo grado, sull'assenza di risparmio fiscale indebito, sulla sussistenza di sostanza economica e ragioni extrafiscali, sulla conformità dell'operazione alla disciplina dei fondi immobiliari e sulla illegittimità delle sanzioni per carenza di motivazione e di accertamento dell'elemento soggettivo. Ha concluso chiedendo la conferma delle sentenze impugnate e la condanna dell'Agenzia alle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi la società Resistente_1 S.r.l. ha impugnato due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Treviso: il primo, n. T6X03MB00824/2020, notificato in data 7 settembre 2021, concernente l'anno d'imposta 2015, con il quale veniva recuperata a tassazione la somma di € 497.829,03 a titolo di componenti negativi di reddito indebitamente dedotti (IRES
€ 136.903,00, IRAP € 19.727,00, oltre interessi e sanzioni); il secondo, n. T6X03MB00705/2023, notificato in data 21 aprile 2023, concernente l'anno d'imposta 2016, con il quale veniva recuperata a tassazione la somma di € 468.743,40 (IRES € 128.904,00, IRAP € 18.593,00, oltre interessi e sanzioni).
Entrambi gli avvisi muovevano dalla contestazione di abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della L. 212/2000, ravvisato nella struttura negoziale posta in essere nel 2013 tra Resistente_1 S.r.l. e il fondo comune di investimento immobiliare chiuso “Fondo Fondo_1”, gestito da Finanziaria Internazionale Società_1 S.p.A.
In particolare, in data 30 maggio 2013 Resistente_1 S.r.l. (all'epoca controllata dalla società spagnola Società_2
S.A.) aveva ceduto al Fondo la proprietà superficiaria dell'impianto fotovoltaico sito nei Comuni di Luogo_1 e Luogo_2 (CN) per il prezzo di € 8.300.000. Contestualmente era stato stipulato un contratto di locazione ultranovennale dell'impianto medesimo, con canone composto da una quota fissa annua di € 450.000 e da una quota variabile pari al 95% del margine operativo lordo (MOL) realizzato dal conduttore (Resistente_1).
L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale struttura negoziale fosse priva di sostanza economica e finalizzata essenzialmente al conseguimento di un vantaggio fiscale indebito, consistente nel trasferimento di utili al Fondo (soggetto esente da IRES e IRAP) e nella deduzione, in capo ad Resistente_1, di costi “gonfiati” rappresentati dal canone variabile, con conseguente erosione dell'imponibile.
Resistente_1 S.r.l. ha impugnato gli avvisi, deducendo la piena legittimità dell'operazione, la presenza di valide ragioni extrafiscali (necessità di rifinanziamento in un contesto di difficoltà finanziaria del settore fotovoltaico e vincoli normativi che impedivano al Fondo di detenere direttamente la licenza di produzione di energia), la coerenza economica della struttura negoziale e l'assenza di risparmio fiscale indebito, stante il carico tributario complessivo superiore rispetto ad alternative ipotizzate dall'Ufficio. La società ha prodotto in entrambi i giudizi perizie tecniche redatte da Società_3, Società_4 e dal Prof. Nominativo_1, nonché documentazione attestante la conformità dell'operazione alla normativa sui fondi immobiliari chiusi e alle prassi di mercato.
L'Agenzia delle Entrate, dopo aver proposto appello avverso entrambe le sentenze di primo grado favorevoli ad Resistente_1, ha chiesto la riunione dei procedimenti per identità di questioni giuridiche e fattuali e di soggetti processuali. La Corte, rilevata tale identità, ha disposto la riunione.
ESITO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Nel giudizio relativo all'anno 2015 (R.G. 283/2021), la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso, con sentenza n. 7/01/2023 depositata il 4 gennaio 2023, ha accolto il ricorso di Resistente_1 S.r.l., annullando l'avviso di accertamento e le sanzioni, condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di lite. Nel giudizio relativo all'anno 2016 (R.G. 291/2023), la medesima Corte, con sentenza n. 115/03/2024 depositata il 3 aprile 2024, ha parimenti accolto il ricorso, annullando l'avviso di accertamento e le sanzioni e condannando l'Ufficio alle spese.
In entrambe le pronunce i giudici di primo grado hanno ritenuto: (i) l'insussistenza di un vantaggio fiscale indebito, avendo il carico tributario complessivo (Resistente_1 + investitori del Fondo) risultante dall'operazione contestata un'incidenza superiore rispetto al modello alternativo ipotizzato dall'Ufficio; (ii) la presenza di valide ragioni extrafiscali e di sostanza economica;
(iii) la carenza di motivazione degli avvisi e l'insussistenza della prova, gravante sull'Amministrazione, dei presupposti dell'abuso del diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'ammissibilità degli appelli.
Gli appelli dell'Agenzia delle Entrate, pur riproponendo in larga parte le argomentazioni svolte in primo grado, contengono specifici motivi di censura alle statuizioni delle sentenze impugnate e sono pertanto ammissibili. Non si ravvisa mutatio libelli, restando immutata la causa petendi fondata sulla contestazione di abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000.Ritiene questa Corte che anche i termini di impugnazione da parte dell'ufficio siano da ritenersi corretti.
Sulla disciplina applicabile.
L'art. 10-bis L. 212/2000 configura l'abuso del diritto quando una o più operazioni, prive di sostanza economica, realizzino essenzialmente vantaggi fiscali indebiti pur nel rispetto formale delle norme.
L'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria. La giurisprudenza di legittimità (ex multis
Cass. nn., 6394/2022, 7359/2020) richiede che l'operazione sia valutata nel suo complesso, considerando tutti i soggetti coinvolti e i flussi economici e fiscali generati, in coerenza con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.).
Sul vantaggio fiscale indebito.
Le perizie tecniche prodotte da Resistente_1 (Società_3, Società_4, Prof. Nominativo_1), non specificamente contestate dall'Ufficio, dimostrano che il carico fiscale complessivo generato dall'operazione (tributi pagati da Resistente_1 e ritenute subite dagli investitori del Fondo, prevalentemente compagnie assicurative soggette a IRES) è superiore rispetto al modello alternativo ipotizzato dall'Amministrazione (mantenimento della proprietà e finanziamento bancario). I proventi distribuiti dal Fondo sono assoggettati a ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'art. 6 D.L. 351/2001 e della circolare AE 2/E/2012, con conseguente tassazione in capo a soggetti passivi IRES/IRAP. La tesi dell'Ufficio, che pretende di limitare il calcolo del vantaggio al solo perimetro Resistente_1/gruppo, non trova fondamento normativo né giurisprudenziale.
Sulla sostanza economica e sulle ragioni extrafiscali.
Le sentenze di primo grado hanno correttamente accertato la sussistenza di valide ragioni extrafiscali, consistenti nella necessità di rifinanziamento di Resistente_1 in un contesto di crisi del settore fotovoltaico post- incentivi, nonché nei vincoli normativi che impediscono ai fondi immobiliari di detenere direttamente autorizzazioni alla produzione di energia. La struttura negoziale risulta coerente con la disciplina dei fondi immobiliari alternativi (D.M. 30/2015 e Regolamento Banca_1), che ammette la locazione di beni strumentali e la previsione di canoni variabili. Le perizie tecniche confermano la congruità economica dell'operazione e la sua conformità alle prassi di mercato. Le alternative ipotizzate dall'Ufficio
(finanziamento bancario o lease-back) non tengono conto delle concrete condizioni di mercato e della situazione patrimoniale e finanziaria di Resistente_1 al momento dei fatti.
Sul preteso aggiramento del divieto di esercizio di attività d'impresa da parte del Fondo.
La componente variabile del canone, parametrata al MOL del conduttore, non integra esercizio diretto di attività imprenditoriale da parte del Fondo, ma costituisce legittima modalità di remunerazione dell'investimento, ammessa dalla normativa di settore e dalla prassi.
Sulle sanzioni.
Gli avvisi di accertamento non contengono specifica motivazione in ordine all'elemento soggettivo della violazione né accertamento della colpevolezza, limitandosi a irrogare le sanzioni in via automatica. Tale modalità viola gli artt. 5 e 17 D.Lgs. 472/1997 nonché la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 13068/2011).
In conclusione, gli appelli devono essere rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, rigetta gli appelli proposti dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Treviso;
conferma integralmente le sentenze della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Treviso n. 7/01/2023 e n. 115/03/2024; annulla gli avvisi di accertamento n.
T6X03MB00824/2020 (anno d'imposta 2015) e n. T6X03MB00705/2023 (anno d'imposta 2016); condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi
€ 20.000,00, oltre oneri e accessori di legge se dovuti .
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente
PE CE, Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 590/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Piazza Delle Istituzioni N.10 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 1 e pubblicata il 04/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X03MB00824-2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X03MB00824-2020 IRAP 2015
- sull'appello n. 1077/2024 depositato il 31/10/2024 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Piazza Delle Istituzioni N. 10 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 115/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 3
e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X03MB00705 2023 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
L'Agenzia delle Entrate ha proposto distinti appelli, chiedendone la riunione. I motivi di gravame possono sintetizzarsi come segue:
Erronea valutazione del vantaggio fiscale indebito, avendo il primo giudice erroneamente computato nel carico fiscale complessivo anche le imposte pagate dagli investitori del Fondo (soggetti terzi), mentre il risparmio andrebbe calcolato esclusivamente in capo ad Resistente_1 e al suo gruppo di controllo. Assenza di sostanza economica e di valide ragioni extrafiscali, essendo l'operazione antieconomica per
Resistente_1, che avrebbe potuto ottenere condizioni più vantaggiose mediante finanziamento bancario o leasing finanziario, mantenendo la proprietà dell'impianto.
Violazione del divieto per i fondi immobiliari di esercitare attività d'impresa, ravvisandosi nell'operazione un aggiramento indiretto di tale divieto attraverso la componente variabile del canone.
Carenza di motivazione delle sentenze di primo grado e mancato esame delle difese dell'Ufficio.
Legittimità dell'irrogazione delle sanzioni, essendo la motivazione degli avvisi sufficiente e la colpevolezza presunta.
L'Agenzia ha concluso chiedendo la riforma delle sentenze impugnate, la conferma degli avvisi di accertamento e la condanna di Resistente_1 alle spese di entrambi i gradi.
Resistente_1 S.r.l., costituitasi, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità degli appelli per genericità dei motivi e per introduzione di nuove domande (mutatio libelli). Nel merito ha chiesto il rigetto degli appelli, insistendo sulla correttezza delle sentenze di primo grado, sull'assenza di risparmio fiscale indebito, sulla sussistenza di sostanza economica e ragioni extrafiscali, sulla conformità dell'operazione alla disciplina dei fondi immobiliari e sulla illegittimità delle sanzioni per carenza di motivazione e di accertamento dell'elemento soggettivo. Ha concluso chiedendo la conferma delle sentenze impugnate e la condanna dell'Agenzia alle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi la società Resistente_1 S.r.l. ha impugnato due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Treviso: il primo, n. T6X03MB00824/2020, notificato in data 7 settembre 2021, concernente l'anno d'imposta 2015, con il quale veniva recuperata a tassazione la somma di € 497.829,03 a titolo di componenti negativi di reddito indebitamente dedotti (IRES
€ 136.903,00, IRAP € 19.727,00, oltre interessi e sanzioni); il secondo, n. T6X03MB00705/2023, notificato in data 21 aprile 2023, concernente l'anno d'imposta 2016, con il quale veniva recuperata a tassazione la somma di € 468.743,40 (IRES € 128.904,00, IRAP € 18.593,00, oltre interessi e sanzioni).
Entrambi gli avvisi muovevano dalla contestazione di abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della L. 212/2000, ravvisato nella struttura negoziale posta in essere nel 2013 tra Resistente_1 S.r.l. e il fondo comune di investimento immobiliare chiuso “Fondo Fondo_1”, gestito da Finanziaria Internazionale Società_1 S.p.A.
In particolare, in data 30 maggio 2013 Resistente_1 S.r.l. (all'epoca controllata dalla società spagnola Società_2
S.A.) aveva ceduto al Fondo la proprietà superficiaria dell'impianto fotovoltaico sito nei Comuni di Luogo_1 e Luogo_2 (CN) per il prezzo di € 8.300.000. Contestualmente era stato stipulato un contratto di locazione ultranovennale dell'impianto medesimo, con canone composto da una quota fissa annua di € 450.000 e da una quota variabile pari al 95% del margine operativo lordo (MOL) realizzato dal conduttore (Resistente_1).
L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale struttura negoziale fosse priva di sostanza economica e finalizzata essenzialmente al conseguimento di un vantaggio fiscale indebito, consistente nel trasferimento di utili al Fondo (soggetto esente da IRES e IRAP) e nella deduzione, in capo ad Resistente_1, di costi “gonfiati” rappresentati dal canone variabile, con conseguente erosione dell'imponibile.
Resistente_1 S.r.l. ha impugnato gli avvisi, deducendo la piena legittimità dell'operazione, la presenza di valide ragioni extrafiscali (necessità di rifinanziamento in un contesto di difficoltà finanziaria del settore fotovoltaico e vincoli normativi che impedivano al Fondo di detenere direttamente la licenza di produzione di energia), la coerenza economica della struttura negoziale e l'assenza di risparmio fiscale indebito, stante il carico tributario complessivo superiore rispetto ad alternative ipotizzate dall'Ufficio. La società ha prodotto in entrambi i giudizi perizie tecniche redatte da Società_3, Società_4 e dal Prof. Nominativo_1, nonché documentazione attestante la conformità dell'operazione alla normativa sui fondi immobiliari chiusi e alle prassi di mercato.
L'Agenzia delle Entrate, dopo aver proposto appello avverso entrambe le sentenze di primo grado favorevoli ad Resistente_1, ha chiesto la riunione dei procedimenti per identità di questioni giuridiche e fattuali e di soggetti processuali. La Corte, rilevata tale identità, ha disposto la riunione.
ESITO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Nel giudizio relativo all'anno 2015 (R.G. 283/2021), la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso, con sentenza n. 7/01/2023 depositata il 4 gennaio 2023, ha accolto il ricorso di Resistente_1 S.r.l., annullando l'avviso di accertamento e le sanzioni, condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di lite. Nel giudizio relativo all'anno 2016 (R.G. 291/2023), la medesima Corte, con sentenza n. 115/03/2024 depositata il 3 aprile 2024, ha parimenti accolto il ricorso, annullando l'avviso di accertamento e le sanzioni e condannando l'Ufficio alle spese.
In entrambe le pronunce i giudici di primo grado hanno ritenuto: (i) l'insussistenza di un vantaggio fiscale indebito, avendo il carico tributario complessivo (Resistente_1 + investitori del Fondo) risultante dall'operazione contestata un'incidenza superiore rispetto al modello alternativo ipotizzato dall'Ufficio; (ii) la presenza di valide ragioni extrafiscali e di sostanza economica;
(iii) la carenza di motivazione degli avvisi e l'insussistenza della prova, gravante sull'Amministrazione, dei presupposti dell'abuso del diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'ammissibilità degli appelli.
Gli appelli dell'Agenzia delle Entrate, pur riproponendo in larga parte le argomentazioni svolte in primo grado, contengono specifici motivi di censura alle statuizioni delle sentenze impugnate e sono pertanto ammissibili. Non si ravvisa mutatio libelli, restando immutata la causa petendi fondata sulla contestazione di abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000.Ritiene questa Corte che anche i termini di impugnazione da parte dell'ufficio siano da ritenersi corretti.
Sulla disciplina applicabile.
L'art. 10-bis L. 212/2000 configura l'abuso del diritto quando una o più operazioni, prive di sostanza economica, realizzino essenzialmente vantaggi fiscali indebiti pur nel rispetto formale delle norme.
L'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria. La giurisprudenza di legittimità (ex multis
Cass. nn., 6394/2022, 7359/2020) richiede che l'operazione sia valutata nel suo complesso, considerando tutti i soggetti coinvolti e i flussi economici e fiscali generati, in coerenza con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.).
Sul vantaggio fiscale indebito.
Le perizie tecniche prodotte da Resistente_1 (Società_3, Società_4, Prof. Nominativo_1), non specificamente contestate dall'Ufficio, dimostrano che il carico fiscale complessivo generato dall'operazione (tributi pagati da Resistente_1 e ritenute subite dagli investitori del Fondo, prevalentemente compagnie assicurative soggette a IRES) è superiore rispetto al modello alternativo ipotizzato dall'Amministrazione (mantenimento della proprietà e finanziamento bancario). I proventi distribuiti dal Fondo sono assoggettati a ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'art. 6 D.L. 351/2001 e della circolare AE 2/E/2012, con conseguente tassazione in capo a soggetti passivi IRES/IRAP. La tesi dell'Ufficio, che pretende di limitare il calcolo del vantaggio al solo perimetro Resistente_1/gruppo, non trova fondamento normativo né giurisprudenziale.
Sulla sostanza economica e sulle ragioni extrafiscali.
Le sentenze di primo grado hanno correttamente accertato la sussistenza di valide ragioni extrafiscali, consistenti nella necessità di rifinanziamento di Resistente_1 in un contesto di crisi del settore fotovoltaico post- incentivi, nonché nei vincoli normativi che impediscono ai fondi immobiliari di detenere direttamente autorizzazioni alla produzione di energia. La struttura negoziale risulta coerente con la disciplina dei fondi immobiliari alternativi (D.M. 30/2015 e Regolamento Banca_1), che ammette la locazione di beni strumentali e la previsione di canoni variabili. Le perizie tecniche confermano la congruità economica dell'operazione e la sua conformità alle prassi di mercato. Le alternative ipotizzate dall'Ufficio
(finanziamento bancario o lease-back) non tengono conto delle concrete condizioni di mercato e della situazione patrimoniale e finanziaria di Resistente_1 al momento dei fatti.
Sul preteso aggiramento del divieto di esercizio di attività d'impresa da parte del Fondo.
La componente variabile del canone, parametrata al MOL del conduttore, non integra esercizio diretto di attività imprenditoriale da parte del Fondo, ma costituisce legittima modalità di remunerazione dell'investimento, ammessa dalla normativa di settore e dalla prassi.
Sulle sanzioni.
Gli avvisi di accertamento non contengono specifica motivazione in ordine all'elemento soggettivo della violazione né accertamento della colpevolezza, limitandosi a irrogare le sanzioni in via automatica. Tale modalità viola gli artt. 5 e 17 D.Lgs. 472/1997 nonché la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 13068/2011).
In conclusione, gli appelli devono essere rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, rigetta gli appelli proposti dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Treviso;
conferma integralmente le sentenze della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Treviso n. 7/01/2023 e n. 115/03/2024; annulla gli avvisi di accertamento n.
T6X03MB00824/2020 (anno d'imposta 2015) e n. T6X03MB00705/2023 (anno d'imposta 2016); condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi
€ 20.000,00, oltre oneri e accessori di legge se dovuti .