Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 20
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erronea valutazione del vantaggio fiscale indebito

    La Corte ha ritenuto che il carico fiscale complessivo generato dall'operazione (tributi pagati da Resistente_1 e ritenute subite dagli investitori del Fondo) è superiore rispetto al modello alternativo ipotizzato dall'Amministrazione. I proventi distribuiti dal Fondo sono assoggettati a ritenuta a titolo di acconto, con conseguente tassazione in capo a soggetti passivi IRES/IRAP. La tesi dell'Ufficio, che pretende di limitare il calcolo del vantaggio al solo perimetro Resistente_1/gruppo, non trova fondamento normativo né giurisprudenziale.

  • Rigettato
    Assenza di sostanza economica e di valide ragioni extrafiscali

    Le sentenze di primo grado hanno correttamente accertato la sussistenza di valide ragioni extrafiscali, consistenti nella necessità di rifinanziamento di Resistente_1 in un contesto di crisi del settore fotovoltaico post-incentivi, nonché nei vincoli normativi che impediscono ai fondi immobiliari di detenere direttamente autorizzazioni alla produzione di energia. La struttura negoziale risulta coerente con la disciplina dei fondi immobiliari alternativi e le perizie tecniche confermano la congruità economica dell'operazione e la sua conformità alle prassi di mercato.

  • Rigettato
    Violazione del divieto per i fondi immobiliari di esercitare attività d'impresa

    La componente variabile del canone, parametrata al MOL del conduttore, non integra esercizio diretto di attività imprenditoriale da parte del Fondo, ma costituisce legittima modalità di remunerazione dell'investimento, ammessa dalla normativa di settore e dalla prassi.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione delle sentenze di primo grado e mancato esame delle difese dell'Ufficio

    Gli appelli dell'Agenzia delle Entrate sono ammissibili in quanto contengono specifici motivi di censura alle statuizioni delle sentenze impugnate. Non si ravvisa mutatio libelli, restando immutata la causa petendi fondata sulla contestazione di abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000. La Corte ritiene corretti anche i termini di impugnazione da parte dell'ufficio.

  • Rigettato
    Legittimità dell'irrogazione delle sanzioni

    Gli avvisi di accertamento non contengono specifica motivazione in ordine all'elemento soggettivo della violazione né accertamento della colpevolezza, limitandosi a irrogare le sanzioni in via automatica. Tale modalità viola gli artt. 5 e 17 D.Lgs. 472/1997 nonché la consolidata giurisprudenza di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 20
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 20
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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