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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1378/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AT NO LO AR, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6818/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180020462390000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180020462390000 IVA-ALTRO 2003 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente per il ricorrente.
Resistente (A.E.): Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Catania si riporta ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate.
Resistente (ADER): E' presente per Ag.entrate-Riscossione l'avv. Difensore_3 - in collegamento da remoto
- la quale si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 29 Luglio 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso intimazione di pagamento n. 29320239015376108000, notificata in data 30.04.2024 limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320180020462390000, asseritamente notificata in data 18.05.2019, relativa a IRPEF e IVA anno 2003 recante la somma di euro 15.183,43 e
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione
e Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento sottesa alla intimazione di pagamento n. 29320239015376108000.
Il ricorrente non ha mai ricevuto alcuna valida notifica della cartella di pagamento richiamata nell'intimazione di pagamento, sicché quest'ultima costituisce il primo atto con il quale l'odierno ricorrente è stato messo a conoscenza del debito summenzionato.
2) Nullità per difetto di motivazione
Posto quanto sopra, si rileva altresì che dall'atto impugnato è derivata la indubbia compressione del diritto di difesa del ricorrente il quale, non avendo ricevuto prima alcun atto presupposto, non è mai stato messo nelle condizioni di poter prendere contezza delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Finanziaria
a procedere alla iscrizione a ruolo, tanto più in assenza della notifica dell'atto presupposto. In altri termini si lamenta che l'odierna ricorrente non ha mai ricevuto informazioni in merito alle ragioni per cui viene richiesto il pagamento della somma complessivamente indicata né tantomeno del calcolo operato che ha condotto alla determinazione della somma oggi asseritamente vantata.
3) Decadenza dal termine per la notifica delle cartelle di pagamento.
4) Prescrizione decennale del credito asseritamente vantato.
Posto quanto sopra nella fattispecie si eccepisce la prescrizione decennale del credito esposto nelle cartelle impugnate poiché sono decorsi oltre 10 anni senza che la società ricorrente abbia ricevuto alcuna notifica di atti interruttivi della prescrizione. Si osserva inoltra che la prescrizione è certamente maturata anche laddove si ritenesse corretta la notifica indicata in seno all'avviso di intimazione atteso che tra la stessa asseritamente avvenuta in data 21/02/2014 e la notifica della intimazione di pagamento medesima avvenuta il 30/04/2024 è decorso oltre un decennio. 5) Prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni.
In ultimo, si eccepisce, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito avente ad oggetto interessi e sanzioni riferite all'anno 2003. Come noto, gli interessi di mora e le sanzioni, anche iscritte unitamente al tributo, si prescrivono in cinque anni.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In via preliminare si eccepisce l'inammissibilità del ricorso poiché l'intimazione di pagamento, in mancanza di una previsione normativa specifica, non è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.Lgs.
546/92.
Nel caso di mancata impugnazione dell'atto presupposto, nella fattispecie cartella di pagamento, è preclusa al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto presupposto, ivi compresa l'eccezione di prescrizione del credito erariale, in applicazione del principio affermato dalla stessa Corte di Cassazione in altri arresti secondo il quale "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
L'art. 21 d.lgs 546/1992, nel prevedere il 'termine per la proposizione del ricorso', sancisce che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Tali cartelle, tuttavia, non sono state impugnate entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della notificazione con conseguente cristallizzazione della pretesa erariale. Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili.
In ordine alla lamentata carenza di motivazione dell'atto impugnato e a dimostrazione dell'infondatezza delle eccezioni avversarie si rendono le seguenti argomentazioni.
Anzitutto la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica
Amministrazione e non quelli dell'Agente della riscossione quale è l'atto impugnato.
Come detto, notificata la cartela di pagamento (in data 18/5/2019) la mancata impugnazione delle stesse nei termini di legge rende definitiva e cristallizzata la pretesa erariale. Conseguentemente nell'odierno giudizio può trattarsi solo di vizi attinenti l'atto di intimazione impugnato ed ogni eccezione relativa alla pretesa tributaria di cui agli atti sottesi è da considerarsi tardiva ed inammissibile ex art. 21 d.lgs 546/92.
In ogni caso, per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che l'azione per il recupero del credito e delle sanzioni non può considerarsi prescritta.
La cartella di cui trattasi concerne l'avviso di accertamento AURJ801A4019732005/3. Tale avviso è stato impugnato dalla Parte, che è risultata soccombente in giudizio.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In via del tutto preliminare si eccepisce la inammissibilità per tardività del presente ricorso. L'Agenzia delle
Entrate Riscossione S.p.A. rileva in via del tutto preliminare come il ricorrente abbia promosso il ricorso per contestare esclusivamente la cartella di pagamento a suo dire mai notificata e non anche l'intimazione e per far valere l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto a riscuotere le somme iscritte da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Invero, parte ricorrente, nella fattispecie che ci occupa, eccependo l'eccezione di decadenza dal potere di emettere la cartella di pagamento e di prescrizione del credito tributario anteriori alla notifica dell'intimazione, peraltro, non impugnata in questa sede, intende recuperare il termine di impugnazione della prodromica cartella di pagamento. Preliminarmente si eccepisce sin d'ora, la assoluta estraneità agli eccepiti vizi relativi all'atto impositivo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti della quale è anche stato promosso e notificato il ricorso, che è legittimata a contraddire esclusivamente in ordine alle censure mosse sui vizi della attività di riscossione e non in materia di atti presupposti o di rapporti intercorsi fra le parti per i quali non può che ritenersi, quale unico soggetto legittimato a poter interloquire e replicare alla stessa, l'Ente
Impositore, Agenzia delle Entrate di Catania.
A seguito della consegna del Ruolo, ha provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento impugnata e più precisamente:
- cartella di pagamento n. 29320180020462390000 regolarmente notificata in data 18.05.2019 con il rito degli "irreperibili" ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e con il rispetto di tutte le formalità dallo stesso richiamate
(deposito di copia nella casa comunale e dell'affissione all'albo dell'avviso di deposito e successiva comunicazione a mezzo raccomandata).
- avviso di intimazione n. 29320239019595674000 regolarmente Notificato a mezzo pec in data 30/04/2024.
Senza recesso da quanto appena eccepito e soltanto per completezza difensiva, comunque, alcuna prescrizione si sarebbe maturata stante la regolare notifica della cartella di pagamento tardivamente impugnata nonché, dell'intervenuta legislazione di emergenza Covid19.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 11 Febbraio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Parte resistente nella propria costituzione ha affermato e provato che l'intimazione di pagamento opposta non è il primo atto notificato al ricorrente, ma che aveva già provveduto a notificare la cartella di pagamento prodromica. La cartella di pagamento regolarmente notificata (come da documentazione versata in atti) non
è mai stata impugnata dal ricorrente, che in tal modo si è preclusa la possibilità di impugnare nel merito gli atti successivi e conseguenziali, ivi compresa l'intimazione di pagamento oggi opposta, avverso la quale non eccepisce la sussistenza di alcun vizio proprio. Ne consegue, quindi, che se non è stata impugnata la cartella di pagamento prodromica all'emissione dell'intimazione di pagamento, questa ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 può essere impugnata solo per vizi propri e non per vizi che renderebbero nullo o annullabile l'atto di imposizione precedente (Corte Costituzionale 15712/99 n. 464; Corte di Cassazione
Sent. 24/11/2000 n. 15207; Cons. Stato Sez. V Sent. 6012 del 05 Dicembre 2014).
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 800,00 (ottocento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed in euro 800,00 (ottocento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 11 Febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Antonino Angelo Matarazzo)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AT NO LO AR, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6818/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180020462390000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180020462390000 IVA-ALTRO 2003 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente per il ricorrente.
Resistente (A.E.): Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Catania si riporta ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate.
Resistente (ADER): E' presente per Ag.entrate-Riscossione l'avv. Difensore_3 - in collegamento da remoto
- la quale si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 29 Luglio 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso intimazione di pagamento n. 29320239015376108000, notificata in data 30.04.2024 limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320180020462390000, asseritamente notificata in data 18.05.2019, relativa a IRPEF e IVA anno 2003 recante la somma di euro 15.183,43 e
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione
e Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento sottesa alla intimazione di pagamento n. 29320239015376108000.
Il ricorrente non ha mai ricevuto alcuna valida notifica della cartella di pagamento richiamata nell'intimazione di pagamento, sicché quest'ultima costituisce il primo atto con il quale l'odierno ricorrente è stato messo a conoscenza del debito summenzionato.
2) Nullità per difetto di motivazione
Posto quanto sopra, si rileva altresì che dall'atto impugnato è derivata la indubbia compressione del diritto di difesa del ricorrente il quale, non avendo ricevuto prima alcun atto presupposto, non è mai stato messo nelle condizioni di poter prendere contezza delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Finanziaria
a procedere alla iscrizione a ruolo, tanto più in assenza della notifica dell'atto presupposto. In altri termini si lamenta che l'odierna ricorrente non ha mai ricevuto informazioni in merito alle ragioni per cui viene richiesto il pagamento della somma complessivamente indicata né tantomeno del calcolo operato che ha condotto alla determinazione della somma oggi asseritamente vantata.
3) Decadenza dal termine per la notifica delle cartelle di pagamento.
4) Prescrizione decennale del credito asseritamente vantato.
Posto quanto sopra nella fattispecie si eccepisce la prescrizione decennale del credito esposto nelle cartelle impugnate poiché sono decorsi oltre 10 anni senza che la società ricorrente abbia ricevuto alcuna notifica di atti interruttivi della prescrizione. Si osserva inoltra che la prescrizione è certamente maturata anche laddove si ritenesse corretta la notifica indicata in seno all'avviso di intimazione atteso che tra la stessa asseritamente avvenuta in data 21/02/2014 e la notifica della intimazione di pagamento medesima avvenuta il 30/04/2024 è decorso oltre un decennio. 5) Prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni.
In ultimo, si eccepisce, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito avente ad oggetto interessi e sanzioni riferite all'anno 2003. Come noto, gli interessi di mora e le sanzioni, anche iscritte unitamente al tributo, si prescrivono in cinque anni.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In via preliminare si eccepisce l'inammissibilità del ricorso poiché l'intimazione di pagamento, in mancanza di una previsione normativa specifica, non è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.Lgs.
546/92.
Nel caso di mancata impugnazione dell'atto presupposto, nella fattispecie cartella di pagamento, è preclusa al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto presupposto, ivi compresa l'eccezione di prescrizione del credito erariale, in applicazione del principio affermato dalla stessa Corte di Cassazione in altri arresti secondo il quale "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
L'art. 21 d.lgs 546/1992, nel prevedere il 'termine per la proposizione del ricorso', sancisce che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Tali cartelle, tuttavia, non sono state impugnate entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della notificazione con conseguente cristallizzazione della pretesa erariale. Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili.
In ordine alla lamentata carenza di motivazione dell'atto impugnato e a dimostrazione dell'infondatezza delle eccezioni avversarie si rendono le seguenti argomentazioni.
Anzitutto la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica
Amministrazione e non quelli dell'Agente della riscossione quale è l'atto impugnato.
Come detto, notificata la cartela di pagamento (in data 18/5/2019) la mancata impugnazione delle stesse nei termini di legge rende definitiva e cristallizzata la pretesa erariale. Conseguentemente nell'odierno giudizio può trattarsi solo di vizi attinenti l'atto di intimazione impugnato ed ogni eccezione relativa alla pretesa tributaria di cui agli atti sottesi è da considerarsi tardiva ed inammissibile ex art. 21 d.lgs 546/92.
In ogni caso, per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che l'azione per il recupero del credito e delle sanzioni non può considerarsi prescritta.
La cartella di cui trattasi concerne l'avviso di accertamento AURJ801A4019732005/3. Tale avviso è stato impugnato dalla Parte, che è risultata soccombente in giudizio.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In via del tutto preliminare si eccepisce la inammissibilità per tardività del presente ricorso. L'Agenzia delle
Entrate Riscossione S.p.A. rileva in via del tutto preliminare come il ricorrente abbia promosso il ricorso per contestare esclusivamente la cartella di pagamento a suo dire mai notificata e non anche l'intimazione e per far valere l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto a riscuotere le somme iscritte da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Invero, parte ricorrente, nella fattispecie che ci occupa, eccependo l'eccezione di decadenza dal potere di emettere la cartella di pagamento e di prescrizione del credito tributario anteriori alla notifica dell'intimazione, peraltro, non impugnata in questa sede, intende recuperare il termine di impugnazione della prodromica cartella di pagamento. Preliminarmente si eccepisce sin d'ora, la assoluta estraneità agli eccepiti vizi relativi all'atto impositivo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti della quale è anche stato promosso e notificato il ricorso, che è legittimata a contraddire esclusivamente in ordine alle censure mosse sui vizi della attività di riscossione e non in materia di atti presupposti o di rapporti intercorsi fra le parti per i quali non può che ritenersi, quale unico soggetto legittimato a poter interloquire e replicare alla stessa, l'Ente
Impositore, Agenzia delle Entrate di Catania.
A seguito della consegna del Ruolo, ha provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento impugnata e più precisamente:
- cartella di pagamento n. 29320180020462390000 regolarmente notificata in data 18.05.2019 con il rito degli "irreperibili" ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e con il rispetto di tutte le formalità dallo stesso richiamate
(deposito di copia nella casa comunale e dell'affissione all'albo dell'avviso di deposito e successiva comunicazione a mezzo raccomandata).
- avviso di intimazione n. 29320239019595674000 regolarmente Notificato a mezzo pec in data 30/04/2024.
Senza recesso da quanto appena eccepito e soltanto per completezza difensiva, comunque, alcuna prescrizione si sarebbe maturata stante la regolare notifica della cartella di pagamento tardivamente impugnata nonché, dell'intervenuta legislazione di emergenza Covid19.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 11 Febbraio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Parte resistente nella propria costituzione ha affermato e provato che l'intimazione di pagamento opposta non è il primo atto notificato al ricorrente, ma che aveva già provveduto a notificare la cartella di pagamento prodromica. La cartella di pagamento regolarmente notificata (come da documentazione versata in atti) non
è mai stata impugnata dal ricorrente, che in tal modo si è preclusa la possibilità di impugnare nel merito gli atti successivi e conseguenziali, ivi compresa l'intimazione di pagamento oggi opposta, avverso la quale non eccepisce la sussistenza di alcun vizio proprio. Ne consegue, quindi, che se non è stata impugnata la cartella di pagamento prodromica all'emissione dell'intimazione di pagamento, questa ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 può essere impugnata solo per vizi propri e non per vizi che renderebbero nullo o annullabile l'atto di imposizione precedente (Corte Costituzionale 15712/99 n. 464; Corte di Cassazione
Sent. 24/11/2000 n. 15207; Cons. Stato Sez. V Sent. 6012 del 05 Dicembre 2014).
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 800,00 (ottocento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed in euro 800,00 (ottocento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 11 Febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Antonino Angelo Matarazzo)