Articolo 37 della Legge 2 aprile 1958, n. 377
Articolo 36Articolo 38
Versione
23 aprile 1958
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Versione
1 settembre 1971
Art. 37. ((La vedova, il vedovo e i figli perdono il diritto alla pensione complessiva al verificarsi degli eventi previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Al coniuge che perda il diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta l'assegno a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni))
Entrata in vigore il 1 settembre 1971