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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 4230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4230 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Firenze
02 Seconda sezione
All'udienza del 15 dicembre 2025 davanti al Giudice on. dott.ssa Micaela Picone sono presenti:
per la , l'Avv. DI GREGORIO ANDREA il quale si riporta Parte_1 integralmente ai propri atti ed insiste per l'accoglimento della domanda proposta sia in via principale che subordinata.
per la parte convenuta , l'Avv. ROGAI GIANNA la quale si Controparte_1 riporta ad i propri atti chiedendo la conferma del provvedimento impugnato ex adverso.
I procuratori delle parti a seguito di camera di discussione si allontanano dall'aula lasciando aperto il verbale rinunciando alla lettura del dispositivo.
Il Giudice
a seguito di camera di consiglio, alle ore 17.00 dà lettura del dispositivo in assenza concordata con i procuratori delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 6153/2024, promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 con avv.ti Andrea Di Gregorio e Michele Verrucchi giusto mandato in atti
-attrice contro
Controparte_1 con avv.ti Gianna Rogai e Chiara Canuti giusto mandato in atti
- convenuto
Oggetto: azione di accertamento - opposizione a diffida ad adempiere
Conclusioni: li procuratori delle parti si sono riportate alle conclusioni di cui agli atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Pag. 2 di 8 In fatto ha proposto opposizione in riassunzione avverso l'ingiunzione di Parte_3 pagamento n. 449/2021, con la quale veniva chiesto il pagamento da parte della del di una somma a titolo di capitale, Controparte_2 CP_1 CP_1 interesse e sanzioni, dovuta dalla Società a titolo di indennità Cosap, per occupazione abusiva per il periodo 28.07.2016 al 27.10.2016 in assenza di autorizzazione, come indicato su concessione n. 314/288/2016/DH.
L'attrice ha lamentato l'illegittimità della richiesta in quanto nel periodo di riferimento, di cui al provvedimento impugnato, l'occupazione del suolo pubblico da parte del
Ristorante era stata lecita per quanto emergeva sia dalla concessione n. 314/2016
(pratica n. 288/2016/DH) sia dalla sentenza del T.A.R. Toscana n. 273/2015, al quale si era rivolta la Società e che aveva accolto le ragioni da questa reclamate.
La società attrice ha assunto come il Consiglio di Stato, che nella sostanza aveva riformato la citata sentenza del TAR, era stata oggetto di ricorso per correzione materiale e che, pertanto, sino alla conclusione di tale procedimento di correzione la
Sentenza emessa in secondo grado non aveva avuto alcuna efficacia.
Pertanto, l'occupazione era stata mantenuta dalla Società in perfetta buona fede in quanto non connotata dai caratteri di abusività come confermato con nota del
14.10.2016 del che rinviava ogni eventuale decisione relativa Controparte_1 all'occupazione del suolo da parte del Ristorante sarebbe rimasta sospesa e rimandata fino al momento in cui il C.d.S. avesse deciso sul ricorso per correzione materiale.
Infine, la difesa attorea ha evidenziato come con nota del 6.03.2018, il CP_1
, Ufficio COSAP, avesse espressamente dichiarato: “Nulla è dovuto per quanto
[...] riguarda l'occupazione suolo pubblico per ristoro all'aperto in Via Del Giglio 28/R
” con ciò legittimando il mancato pagamento dell'imposta da parte della CP_1 [...]
Pt_2
Il nel costituirsi in giudizio ha contestato puntualmente tutti i motivi Controparte_1 di impugnazione ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita solo con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa sulle conclusioni da queste rassegnate.
In diritto
Pag. 3 di 8 La presente controversia muove dall'opposizione avverso l'avviso di pagamento indennità occupazione suolo pubblico emesso dal ai sensi dell'art. Controparte_1
63 Legge 446/1997 e dell'art. 29 del Regolamento COSAP.
La Corte di Cassazione a SSUU n.18037/2009, alla quale si sono uniformate le pronunce successive, ha chiarito che: “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo” –nello stesso senso cfr. Cass. n.1435/2018 e Cass. n.17296/19-.
La Corte di legittimità ha inoltre precisato, con la pronuncia n.16395/2021, che “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, …”.
E' evidente quindi che affinché sia integrata una situazione di occupazione di suolo pubblico, suscettibile di essere sottoposta al pagamento di non è necessario un uso escludente ma è sufficiente un utilizzo speciale, più intenso, del suolo anche rispetto alla finalità pubblica cui esso è destinato, a prescindere dall'esistenza sul bene di un titolo di proprietà o di un diritto di servitù pubblica ed a prescindere da un titolo concessorio in capo al privato.
La domanda proposta dall'attore, pertanto, deve essere interpretata come accertamento negativo del credito richiesto dall'odierna Amministrazione per l'abusiva occupazione del suolo pubblico a titolo di indennità, determinata nell'ingiunzione di pagamento
Cosap. N. 449/2021 emessa dal Comune di sulla base della concessione di suolo CP_1 pubblico rilasciata dalla Direzione Attività Economiche n. 314/288/2016 in cui veniva evidenziato un periodo di occupazione sine titulo dal 28/07/2016 al 27/10/2016.
Pag. 4 di 8 L'art. 19 del Regolamento COSAP definisce le varie ipotesi di occupazione abusiva attribuendo all'Amministrazione, con riferimento all'occupazione di suolo pubblico senza la necessaria autorizzazione, il potere di recuperare la diminuzione patrimoniale subita per il mancato sfruttamento del suolo pubblico, richiedendo all'autore dell'illecito il pagamento di un importo che avrebbe dovuto corrispondere in caso di concessione in uso esclusivo maggiorato delle penalità di cui all'art. 29 COSAP.
La società attorea non contesta la detta occupazione asserendo come la stessa fosse stata ex se legittimata nelle more della definizione del giudizio di correzione materiale del dispositivo della sentenza emessa dal Consiglio di Stato (n.ro 3396/2016), che confliggeva con la motivazione, in cui di fatto veniva riformata la decisione del Tar
Toscana (n. 273/2015) resa tra le parti dell'odierno giudizio e concernente un provvedimento di diniego su un'istanza di adeguamento di un'occupazione di suolo pubblico attraverso dehor a servizio dell'attività di ristorazione esercitata dalla medesima.
Inoltre, evidenzia come con nota del 6.03.2018, il Ufficio COSAP, Controparte_1 avesse espressamente dichiarato: “Nulla è dovuto per quanto riguarda l'occupazione suolo pubblico per ristoro all'aperto in Via Del Giglio 28/R ” con ciò CP_1 legittimando il mancato pagamento dell'imposta da parte della Parte_2
Ciò posto, deve essere osservato che, in materia di concessioni amministrative, va operata la distinzione tra le controversie - su indennità, canoni od altri corrispettivi - aventi contenuto meramente patrimoniale, e senza che assuma in esse rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali (riservate dalla L. 6 dicembre 1971,
n. 1034, art. 5, comma 2, alla giurisdizione del giudice ordinario), e le controversie
(attratte alla giurisdizione amministrativa) che invece coinvolgano la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero investano l'esercizio di poteri discrezionali - valutativi nella determinazione del canone e nell'esercizio di altre potestà pubbliche (Cass. SSUU 24902/11; 20939/11; 13903/11).
Nel caso in esame, si controverte sull'entrata patrimoniale a titolo di indennità per occupazione suolo pubblico, svincolata dall'esercizio della potestà amministrativa del e subordinata all'accertamento negativo del credito, soggetto Controparte_1 all'onere probatorio imposto dagli ex art. 2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Pag. 5 di 8 È certo vero che il canone di occupazione di suolo pubblico è un corrispettivo in sinallagma alla misura del godimento, rapportato ai tempi ed ai luoghi dell'occupazione, determinato secondo la classificazione delle strade, l'importanza dei siti, il valore economico dell'area, il beneficio reddituale potenziale che l'operatore ritrae, il sacrificio che la collettività sopporta per essere privato del godimento del bene.
Più precisamente, il credito vantato dall'amministrazione all'occupazione di suolo pubblico non ha natura pubblicistica, ma è una pretesa afferente ad una entrata patrimoniale di natura privatistica, benché derivante da un rapporto concessorio tra un soggetto privato e da un soggetto pubblico.
La società attrice non contesta l'occupazione ex se quanto l'illegittima pretesa del a fronte del legittimo affidamento della stessa nelle more di procedimenti CP_1 giudiziari amministrativi e della corrispondenza intercorsa con l'ente pubblico.
Ne consegue che sicuramente l'occupazione di suolo pubblico si è verificata in difformità delle disposizioni previste dal Regolamento COSAP (art. 19) in virtù di tutti i provvedimenti giudiziari che hanno investito il titolo concessorio, in ultimo, la citata sentenza del Consiglio di Stato, così determinando una occupazione senza titolo valido.
A ciò consegue che, nel caso oggetto del presente giudizio, deve considerarsi integrata la materialità della violazione contestata alla società attrice, essendo pacifico che alcun provvedimento espresso legittimante l'occupazione del suolo pubblico sia stato adottato da parte del Controparte_1
Né i vari rilievi operati dalla difesa attorea, per come sopra richiamati, possono essere sufficienti ad escludere la rimproverabilità soggettiva dell'illecito contestato alla società.
In termini generali, giova ricordare che l'elemento soggettivo di un illecito amministrativo non necessita del dolo o della colpa grave del soggetto agente essendo sufficiente la conoscenza del fatto costitutivo dell'illecito o anche la conoscibilità sulla base degli accertamenti che secondo la normale diligenza egli avrebbe dovuto compiere.
È principio pacifico nell'elaborazione giurisprudenziale che tale stato soggettivo può essere superato dall'ingiunto con la deduzione e dimostrazione di elementi positivi dai quali trarre ragionevole contezza del suo convincimento in odine alla liceità del comportamento. Per escludere la riferibilità soggettiva dell'illecito amministrativo al
Pag. 6 di 8 soggetto non basta, pertanto, l'ignoranza sul fatto essendo, piuttosto, necessaria la prova dell'incolpevolezza della “non conoscenza”. La Suprema Corte ha, infatti, in più occasioni affermato che “l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta
e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Cass. n. 20219 del
31/07/2018).
Nel caso in esame, i suddetti presupposti non ricorrono.
La non ha mai negato di avere continuato ad occupare il suolo pubblico Parte_2 nel periodo dal 28/07/2016 al 27/10/2016 e, tanto, è sufficiente per ritenere il canone dovuto.
Né, del resto, vi è in atti alcuna prova circa l'esistenza di qualsivoglia atto o comunicazione proveniente dall'amministrazione comunale di tenore tale da ingenerare la convinzione della legittimità della condotta contestata.
Anzi il richiamato Provvedimento Dirigenziale del Controparte_3
Prot. n° 318818 – Pratica n. 775/2013/DH del 14/10/2016 avente
[...] ad oggetto: Avviso procedimento di diffida alla rimozione dell'occupazione suolo pubblico per ristoro all'aperto – Via del Giglio n. 28/R – in cui si comunicava CP_1 alla che “in riferimento alla ns. nota del 12/10/2016 prot. 314968 Parte_2 con la quale si comunicava al Sig. , in qualità di legale Persona_1 rappresentante della Società “ l'avviso di procedimento di diffida Parte_2 alla rimozione dell'occupazione di suolo pubblico per ristoro all'aperto, posta in Via del Giglio n. 28/R, si comunica che la stessa resta sospesa fino al momento in cui il
Consiglio di Stato non avrà statuito sull'errore materiale” (doc. n. 3 attoreo), depone in senso contrario alla tesi attorea il verbo 'resta sospesa'.
Per tale motivo il Canone Cosap, a titoli di indennità, si ritiene dovuto.
Pag. 7 di 8 Di contro può essere valorizzata la nota del 6.03.2018, il Comune di Firenze, Ufficio
COSAP, per rilevare che, qualora di tenore diverso, vi sarebbe stato il pagamento dell'imposta da parte della senza che la stessa incorresse in penali. Parte_2
L'Amministrazione non ha allegato né dimostrato il contrario.
Occorre a questo punto distinguere tra gli importi relativi al “corrispettivo” per l'occupazione abusiva, quantificato in relazione all'importo corrispondente al canone
COSAP, e gli importi relativi alle sanzioni amministrative irrogate.
A tal fine soccorre lo scema riportato nel provvedimento impugnato che individua l'Indennità per il canone dovuto in € 2.826,27.
Per tale motivo l'opposizione deve essere parzialmente accolta e, per l'effetto, l'importo di cui all'ingiunzione de qua deve essere rideterminato in € 2.826,27, importo sul quale sono dovuti gli interessi legali dall'inizio dell'occupazione abusiva al saldo.
Assorbito ogni altro motivo.
Le spese di lite
Le spese di lite vengono compensate in applicazione del disposto di cui all'art. 92 cpc stante l'accoglimento parziale della domanda attorea.
PQM
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato rideterminando l'importo della sanzione in € 2.826,27, importo sul quale sono dovuti gli interessi legali dall'inizio dell'occupazione abusiva al saldo..
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
Pag. 8 di 8
02 Seconda sezione
All'udienza del 15 dicembre 2025 davanti al Giudice on. dott.ssa Micaela Picone sono presenti:
per la , l'Avv. DI GREGORIO ANDREA il quale si riporta Parte_1 integralmente ai propri atti ed insiste per l'accoglimento della domanda proposta sia in via principale che subordinata.
per la parte convenuta , l'Avv. ROGAI GIANNA la quale si Controparte_1 riporta ad i propri atti chiedendo la conferma del provvedimento impugnato ex adverso.
I procuratori delle parti a seguito di camera di discussione si allontanano dall'aula lasciando aperto il verbale rinunciando alla lettura del dispositivo.
Il Giudice
a seguito di camera di consiglio, alle ore 17.00 dà lettura del dispositivo in assenza concordata con i procuratori delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 6153/2024, promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 con avv.ti Andrea Di Gregorio e Michele Verrucchi giusto mandato in atti
-attrice contro
Controparte_1 con avv.ti Gianna Rogai e Chiara Canuti giusto mandato in atti
- convenuto
Oggetto: azione di accertamento - opposizione a diffida ad adempiere
Conclusioni: li procuratori delle parti si sono riportate alle conclusioni di cui agli atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Pag. 2 di 8 In fatto ha proposto opposizione in riassunzione avverso l'ingiunzione di Parte_3 pagamento n. 449/2021, con la quale veniva chiesto il pagamento da parte della del di una somma a titolo di capitale, Controparte_2 CP_1 CP_1 interesse e sanzioni, dovuta dalla Società a titolo di indennità Cosap, per occupazione abusiva per il periodo 28.07.2016 al 27.10.2016 in assenza di autorizzazione, come indicato su concessione n. 314/288/2016/DH.
L'attrice ha lamentato l'illegittimità della richiesta in quanto nel periodo di riferimento, di cui al provvedimento impugnato, l'occupazione del suolo pubblico da parte del
Ristorante era stata lecita per quanto emergeva sia dalla concessione n. 314/2016
(pratica n. 288/2016/DH) sia dalla sentenza del T.A.R. Toscana n. 273/2015, al quale si era rivolta la Società e che aveva accolto le ragioni da questa reclamate.
La società attrice ha assunto come il Consiglio di Stato, che nella sostanza aveva riformato la citata sentenza del TAR, era stata oggetto di ricorso per correzione materiale e che, pertanto, sino alla conclusione di tale procedimento di correzione la
Sentenza emessa in secondo grado non aveva avuto alcuna efficacia.
Pertanto, l'occupazione era stata mantenuta dalla Società in perfetta buona fede in quanto non connotata dai caratteri di abusività come confermato con nota del
14.10.2016 del che rinviava ogni eventuale decisione relativa Controparte_1 all'occupazione del suolo da parte del Ristorante sarebbe rimasta sospesa e rimandata fino al momento in cui il C.d.S. avesse deciso sul ricorso per correzione materiale.
Infine, la difesa attorea ha evidenziato come con nota del 6.03.2018, il CP_1
, Ufficio COSAP, avesse espressamente dichiarato: “Nulla è dovuto per quanto
[...] riguarda l'occupazione suolo pubblico per ristoro all'aperto in Via Del Giglio 28/R
” con ciò legittimando il mancato pagamento dell'imposta da parte della CP_1 [...]
Pt_2
Il nel costituirsi in giudizio ha contestato puntualmente tutti i motivi Controparte_1 di impugnazione ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita solo con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa sulle conclusioni da queste rassegnate.
In diritto
Pag. 3 di 8 La presente controversia muove dall'opposizione avverso l'avviso di pagamento indennità occupazione suolo pubblico emesso dal ai sensi dell'art. Controparte_1
63 Legge 446/1997 e dell'art. 29 del Regolamento COSAP.
La Corte di Cassazione a SSUU n.18037/2009, alla quale si sono uniformate le pronunce successive, ha chiarito che: “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo” –nello stesso senso cfr. Cass. n.1435/2018 e Cass. n.17296/19-.
La Corte di legittimità ha inoltre precisato, con la pronuncia n.16395/2021, che “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, …”.
E' evidente quindi che affinché sia integrata una situazione di occupazione di suolo pubblico, suscettibile di essere sottoposta al pagamento di non è necessario un uso escludente ma è sufficiente un utilizzo speciale, più intenso, del suolo anche rispetto alla finalità pubblica cui esso è destinato, a prescindere dall'esistenza sul bene di un titolo di proprietà o di un diritto di servitù pubblica ed a prescindere da un titolo concessorio in capo al privato.
La domanda proposta dall'attore, pertanto, deve essere interpretata come accertamento negativo del credito richiesto dall'odierna Amministrazione per l'abusiva occupazione del suolo pubblico a titolo di indennità, determinata nell'ingiunzione di pagamento
Cosap. N. 449/2021 emessa dal Comune di sulla base della concessione di suolo CP_1 pubblico rilasciata dalla Direzione Attività Economiche n. 314/288/2016 in cui veniva evidenziato un periodo di occupazione sine titulo dal 28/07/2016 al 27/10/2016.
Pag. 4 di 8 L'art. 19 del Regolamento COSAP definisce le varie ipotesi di occupazione abusiva attribuendo all'Amministrazione, con riferimento all'occupazione di suolo pubblico senza la necessaria autorizzazione, il potere di recuperare la diminuzione patrimoniale subita per il mancato sfruttamento del suolo pubblico, richiedendo all'autore dell'illecito il pagamento di un importo che avrebbe dovuto corrispondere in caso di concessione in uso esclusivo maggiorato delle penalità di cui all'art. 29 COSAP.
La società attorea non contesta la detta occupazione asserendo come la stessa fosse stata ex se legittimata nelle more della definizione del giudizio di correzione materiale del dispositivo della sentenza emessa dal Consiglio di Stato (n.ro 3396/2016), che confliggeva con la motivazione, in cui di fatto veniva riformata la decisione del Tar
Toscana (n. 273/2015) resa tra le parti dell'odierno giudizio e concernente un provvedimento di diniego su un'istanza di adeguamento di un'occupazione di suolo pubblico attraverso dehor a servizio dell'attività di ristorazione esercitata dalla medesima.
Inoltre, evidenzia come con nota del 6.03.2018, il Ufficio COSAP, Controparte_1 avesse espressamente dichiarato: “Nulla è dovuto per quanto riguarda l'occupazione suolo pubblico per ristoro all'aperto in Via Del Giglio 28/R ” con ciò CP_1 legittimando il mancato pagamento dell'imposta da parte della Parte_2
Ciò posto, deve essere osservato che, in materia di concessioni amministrative, va operata la distinzione tra le controversie - su indennità, canoni od altri corrispettivi - aventi contenuto meramente patrimoniale, e senza che assuma in esse rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali (riservate dalla L. 6 dicembre 1971,
n. 1034, art. 5, comma 2, alla giurisdizione del giudice ordinario), e le controversie
(attratte alla giurisdizione amministrativa) che invece coinvolgano la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero investano l'esercizio di poteri discrezionali - valutativi nella determinazione del canone e nell'esercizio di altre potestà pubbliche (Cass. SSUU 24902/11; 20939/11; 13903/11).
Nel caso in esame, si controverte sull'entrata patrimoniale a titolo di indennità per occupazione suolo pubblico, svincolata dall'esercizio della potestà amministrativa del e subordinata all'accertamento negativo del credito, soggetto Controparte_1 all'onere probatorio imposto dagli ex art. 2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Pag. 5 di 8 È certo vero che il canone di occupazione di suolo pubblico è un corrispettivo in sinallagma alla misura del godimento, rapportato ai tempi ed ai luoghi dell'occupazione, determinato secondo la classificazione delle strade, l'importanza dei siti, il valore economico dell'area, il beneficio reddituale potenziale che l'operatore ritrae, il sacrificio che la collettività sopporta per essere privato del godimento del bene.
Più precisamente, il credito vantato dall'amministrazione all'occupazione di suolo pubblico non ha natura pubblicistica, ma è una pretesa afferente ad una entrata patrimoniale di natura privatistica, benché derivante da un rapporto concessorio tra un soggetto privato e da un soggetto pubblico.
La società attrice non contesta l'occupazione ex se quanto l'illegittima pretesa del a fronte del legittimo affidamento della stessa nelle more di procedimenti CP_1 giudiziari amministrativi e della corrispondenza intercorsa con l'ente pubblico.
Ne consegue che sicuramente l'occupazione di suolo pubblico si è verificata in difformità delle disposizioni previste dal Regolamento COSAP (art. 19) in virtù di tutti i provvedimenti giudiziari che hanno investito il titolo concessorio, in ultimo, la citata sentenza del Consiglio di Stato, così determinando una occupazione senza titolo valido.
A ciò consegue che, nel caso oggetto del presente giudizio, deve considerarsi integrata la materialità della violazione contestata alla società attrice, essendo pacifico che alcun provvedimento espresso legittimante l'occupazione del suolo pubblico sia stato adottato da parte del Controparte_1
Né i vari rilievi operati dalla difesa attorea, per come sopra richiamati, possono essere sufficienti ad escludere la rimproverabilità soggettiva dell'illecito contestato alla società.
In termini generali, giova ricordare che l'elemento soggettivo di un illecito amministrativo non necessita del dolo o della colpa grave del soggetto agente essendo sufficiente la conoscenza del fatto costitutivo dell'illecito o anche la conoscibilità sulla base degli accertamenti che secondo la normale diligenza egli avrebbe dovuto compiere.
È principio pacifico nell'elaborazione giurisprudenziale che tale stato soggettivo può essere superato dall'ingiunto con la deduzione e dimostrazione di elementi positivi dai quali trarre ragionevole contezza del suo convincimento in odine alla liceità del comportamento. Per escludere la riferibilità soggettiva dell'illecito amministrativo al
Pag. 6 di 8 soggetto non basta, pertanto, l'ignoranza sul fatto essendo, piuttosto, necessaria la prova dell'incolpevolezza della “non conoscenza”. La Suprema Corte ha, infatti, in più occasioni affermato che “l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta
e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Cass. n. 20219 del
31/07/2018).
Nel caso in esame, i suddetti presupposti non ricorrono.
La non ha mai negato di avere continuato ad occupare il suolo pubblico Parte_2 nel periodo dal 28/07/2016 al 27/10/2016 e, tanto, è sufficiente per ritenere il canone dovuto.
Né, del resto, vi è in atti alcuna prova circa l'esistenza di qualsivoglia atto o comunicazione proveniente dall'amministrazione comunale di tenore tale da ingenerare la convinzione della legittimità della condotta contestata.
Anzi il richiamato Provvedimento Dirigenziale del Controparte_3
Prot. n° 318818 – Pratica n. 775/2013/DH del 14/10/2016 avente
[...] ad oggetto: Avviso procedimento di diffida alla rimozione dell'occupazione suolo pubblico per ristoro all'aperto – Via del Giglio n. 28/R – in cui si comunicava CP_1 alla che “in riferimento alla ns. nota del 12/10/2016 prot. 314968 Parte_2 con la quale si comunicava al Sig. , in qualità di legale Persona_1 rappresentante della Società “ l'avviso di procedimento di diffida Parte_2 alla rimozione dell'occupazione di suolo pubblico per ristoro all'aperto, posta in Via del Giglio n. 28/R, si comunica che la stessa resta sospesa fino al momento in cui il
Consiglio di Stato non avrà statuito sull'errore materiale” (doc. n. 3 attoreo), depone in senso contrario alla tesi attorea il verbo 'resta sospesa'.
Per tale motivo il Canone Cosap, a titoli di indennità, si ritiene dovuto.
Pag. 7 di 8 Di contro può essere valorizzata la nota del 6.03.2018, il Comune di Firenze, Ufficio
COSAP, per rilevare che, qualora di tenore diverso, vi sarebbe stato il pagamento dell'imposta da parte della senza che la stessa incorresse in penali. Parte_2
L'Amministrazione non ha allegato né dimostrato il contrario.
Occorre a questo punto distinguere tra gli importi relativi al “corrispettivo” per l'occupazione abusiva, quantificato in relazione all'importo corrispondente al canone
COSAP, e gli importi relativi alle sanzioni amministrative irrogate.
A tal fine soccorre lo scema riportato nel provvedimento impugnato che individua l'Indennità per il canone dovuto in € 2.826,27.
Per tale motivo l'opposizione deve essere parzialmente accolta e, per l'effetto, l'importo di cui all'ingiunzione de qua deve essere rideterminato in € 2.826,27, importo sul quale sono dovuti gli interessi legali dall'inizio dell'occupazione abusiva al saldo.
Assorbito ogni altro motivo.
Le spese di lite
Le spese di lite vengono compensate in applicazione del disposto di cui all'art. 92 cpc stante l'accoglimento parziale della domanda attorea.
PQM
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato rideterminando l'importo della sanzione in € 2.826,27, importo sul quale sono dovuti gli interessi legali dall'inizio dell'occupazione abusiva al saldo..
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
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