Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. 730/2024 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 730/2024 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 17.3.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza d'assegnazione in decisione in pari data e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. BRIANNI Filippo del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in S. ER di Riva (via F. Crispi n. 74); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
; CP_1 codice fiscale: CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. MINASI Antonio Domenico del foro di Palmi ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Palmi (via G.
Mazzini n. 45); pec: ; Email_2
APPELLATA
con l'intervento del
Rappresentante dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale di Messina;
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio (mantenimento ed a.) ex artt. 473 bis.12, 473 bis.29 e 473 bis.47, nonché 473 bis.30 C.P.C.
Per parte appellante:
“… 1) In accoglimento del presente appello, previa declaratoria di ammissibilità dello stesso, riformare la sentenza impugnata per le ragioni di cui ai superiori motivi;
2) Per l'effetto: a. Dichiarare non dovuto alcun assegno divorzile a far data dalla domanda di divorzio. 3) Condannare l'appellata a spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si chiede la valutazione, ai fini della decisione, delle risultanze istruttorie già acquisite in primo grado …”.
Per parte appellata:
“… Che l'Ecc.ma Corte adita, voglia rigettare il proposto appello con la condanna del ricorrente alle spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore …”.
Per il rappresentante dell' Controparte_2
Controparte_ Si dà atto che il rappresentante dell' sebbene ritualmente notiziato della pendenza della presente iscrizione, nulla ha concluso ma ha solo emesso il proprio visto in data 22.10.2024 e 20.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 10.9.2024 ex art. 473 bis.30 C.P.C. e quindi notificato in data 24.9.2024 conveniva in giudizio davanti a questa Corte Parte_1
, parzialmente riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal CP_1
Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima con sentenza definitiva n. 1434 emessa in data
4.6.2024 nel procedimento già iscritto al n. 2536/2023 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio (quale ricorrente) – oltre alle statuizioni in tema di vincolo – il rigetto della domanda di controparte per il riconoscimento in proprio favore d'un assegno di mantenimento lamentava che erroneamente l'impugnata sentenza “definitiva” aveva disatteso le proprie domande e difese, in parte qua, e ciò in specie:
1. in punto di mantenimento a pro' dell'ex coniuge, ingiustamente attribuendo alla Pt_1 titolo a detta erogazione, e ciò:
1.1. con vizio di motivazione omessa e/o contraddittoria, atteso che:
“… il Tribunale accoglie la richiesta di assegno divorzile della TT in funzione assistenziale, sul presupposto, confutato dall'istruttoria (come peraltro si dà atto in sentenza, da qui il difetto di motivazione), che “non è possibile in questa sede determinare l'ammontare (dei redditi della resistente, nds)” (PAG. 3), pur essendo “ragionevole affermare che la TT – contrariamente a quanto dichiarato dalla stessa in sede di interrogatorio formale – percepisca dei compensi”. Ciò in quanto l'attività (di badante, sartoria e agricoli), secondo il Tribunale “appare del tutto precaria” e la “mancanza di regolarizzazione accentua il carattere di precarietà”. In altri termini, viene “premiato” l'escamotage della TT di svolgere attività “in nero”, priva di regolarizzazione – evidentemente perché lei non ha mai chiesto la formalizzazione del rapporto di lavoro!
– e viene premiato il suo atteggiamento processuale di non dichiarare quanto in realtà percepito. Ciò malgrado dal processo sia emerso che la TT abbia svolto in passato e continui a svolgere anche oggi ben 3 attività lavorative contemporanee (sartoria, badante e lavori agricoli) …”;
1.2. con travisamento delle risultanze documentali acquisite, da cui si trarrebbe che:
“… il processo (interrogatorio formale della e prova testi) ha provato l'esatto opposto, ovvero che Pt_1 la ha piena possibilità di procurarsi i mezzi di sussistenza tanto che se li procura CP_1 effettivamente da sempre, avendo lavorato anche nella fase matrimoniale, ed oggi svolge ben tre attività: badante presso un soggetto che soffre di demenza senile, sarta per il paese e non meglio precisati “lavori agricoli” …”;
Per_
“… La LI (…) ha ulteriormente precisato che la madre lavora come badante da RR, e di Per_ averlo addirittura “appreso dalla madre”. Anche sui lavori di sartoria, ha confermato che la madre anche adesso svolge tali lavori. Precisa altresì che “presso il sig. RR mia madre si reca la mattina ed il pomeriggio, che io sappia con regolarità” , evidentemente non soltanto per… pregare, come aveva riferito la TT. Peraltro, presso un soggetto che la stessa TT afferma soffrire di demenza senile e quindi che necessita di assistenza penetrante. L'altra LI, – la quale ha sempre vissuto e vive tutt'oggi con la madre - , escussa all'udienza del Per_2 12.3.24 ha ulteriormente chiarito i fatti. Ha precisato che è vero che la madre lavora presso la RR e ne è certa per averlo appreso sia dalla madre stessa che “dalla LI del sig. RR che è la mia estetista”. Confermati dalla anche i lavori di sartoria della madre, prevalentemente “durante la Controparte_3 stagione estiva in cui si svolgono i matrimoni e durante le festività natalizie” e “anche in altri periodi dell'anno quando i clienti gliene fanno richiesta” …”;
“… sin dalla fase di separazione la ha sempre omesso di riferire circa i propri redditi al CP_1 Tribunale, proprio per lucrare l'assegno di mantenimento prima e quello divorzile oggi. Un atteggiamento speculatorio che di fatto viene premiato dalla sentenza oggetto di impugnazione …”;
“… la stessa è una persona ben inserita (visto che svolge tre lavori diversi tra loro), certamente dedita al lavoro ed adeguatamente professionalizzata (anche con attestazione professionale specifica). Ha lavorato (in corso di matrimonio) presso una delle più prestigiose aziende di Messina (Cfr. interrogatorio formale) e spende oggi quella professionalità anche per lavori di pregio, visto che prevalentemente svolge sartoria, non casuali, ma in occasione di eventi (Cfr. teste ) …”; Controparte_3
“… il principio dell'onere della prova e della vicinanza della prova, unitamente alle chiare disposizioni normative che impongono, in casi di divorzio, di dichiarare dettagliatamente i propri introiti effettivi e reali, avrebbero dovuto orientare il Tribunale a stigmatizzare l'atteggiamento della , la quale ha negato Pt_1 in comparsa di percepire redditi, non li ha dichiarati e, soltanto quando è emerso in modo evidente che svolgeva attività lavorativa, ha effettuato ammissioni, parziali rispetto alla verità descritta dalle figlie, senza mai dettagliare gli esatti guadagni dall'attività di badante, da quella di sarta e dall'attività in agricoltura. Altro aspetto oggettivo, pacifico e non contestato, indicato nelle note conclusionali ma non valorizzato in sentenza: la resistente paga regolarmente le utenze, paga e mantiene l'auto (che peraltro era stata acquistata dal ricorrente per la LI) ed ha un tenore di vita assolutamente dignitoso ed adeguato, con gite periodiche di natura religiosa, non certo limitato alle € 150,00 del mantenimento del marito. Anche negli anni del Covid non risulta abbia mai fatto ricorso al reddito di cittadinanza, né oggi al reddito di inclusione, malgrado ne avrebbe avuto diritto se la sua situazione reddituale fosse stata quella indicata in comparsa;
o, viceversa, qualora ne abbia fatto ricorso, avrebbe oggi occultato in giudizio anche quelle entrate. Ciò dimostra che la stessa ha entrate adeguate e non sussiste alcun profilo assistenziale che giustifichi l'assegno divorzile …”;
“… È pacifico che la resistente al momento della separazione, rimase possessore dell'intero stabile che costituiva la casa coniugale e che rifiutò ogni accordo col marito per una divisione che consentisse ad entrambi i coniugi di vivere lo stesso stabile con accessi autonomi ed indipendenti l'uno dall'altro. Malgrado ciò la resistente non pagò mai le rate di mutuo, che vennero sostenute, anche dopo la separazione soltanto dal ricorrente, per evitare che l'immobile fosse sottoposto a espropriazione. Contemporaneamente, il ricorrente contribuiva sia per l'unica LI non ancora autosufficiente che per la coniuge e venne costretto – dal rifiuto della moglie alla divisione dell'immobile – a ricorrere ad abitazioni in locazione o presso la madre: soluzione non certo dignitosa per un soggetto che in decenni di lavoro aveva realizzato una villa a tre piani, peraltro agevolmente divisibile! La giustificò a suo tempo il rifiuto alla divisione palesando quasi un timore per la presenza dell'ex Pt_1 marito. Timore del tutto ingiustificato ovviamente, come dimostra il fatto che comunque, nelle more, fu il ricorrente ad occuparsi del terreno circostante e della relativa pulitura – anche per evitare incendi che avrebbero potuto coinvolgere l'edificio, che si trova in area extraurbana – senza che la ebbe mai a Pt_1 lamentarsi o a richiedere l'intervento di personale da lei retribuita e come dimostra la circostanza che in sede di divorzio, fu la stessa a richiedere la divisione, volendo relegare il marito nel “garage”. Pt_1 Inoltre, il TT ha anche documentato gli ulteriori impegni finanziari sostenuti anche per la moglie, di cui il Tribunale non ha tenuto alcun conto …”;
“… che i mezzi siano inadeguati non è provato dalla richiedente, anzi, come sopra argomentato, è stato provato l'opposto …”;
1.3. in spregio al principio di diritto per cui:
“… In assenza di un'esigenza perequativa la Suprema Corte (Cass. civile , sez. I , 11/12/2023 , n. 34374), ha avuto modo di ribadire che l'esigenza assistenziale può divenire rilevante “solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli, di guisa che il giudice del merito deve accertare la impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte manente matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente”. Superfluo aggiungere che la Cassazione (Cfr. per tutte Sez. I, 24/11/2023, n. 32669) ha costantemente precisato che l'onere della prova è in capo al richiedente in ordine alla sussistenza dei requisiti (sia perequativi che assistenziali) per l'assegno divorzile …”;
2. in punto di gravame delle spese di lite, iniquamente addossandole sull'odierna parte appellante, in quanto ingiustamente ritenuta per la fondatezza delle censure sopra addotte soccombente;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza
l'accoglimento dei propri petita suddetti, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 5.2.2025 e deducendo ex adverso nel merito:
sub 1., che:
“… La , contrariamente a quanto vuole fare apparire l'odierno ricorrente, non ha mai “corretto il tiro” CP_1 perché in realtà, sia in sede di comparizione personale che di interrogatorio formale, ha semplicemente esposto la reale situazione dei fatti … la stessa (…)è stata costretta, grazie al suo senso di responsabilità, a ricorrere a delle attività occasionali e saltuarie che le hanno consentito, anche con l'aiuto dei propri familiari, di poter affrontare le spese ordinarie e straordinarie per le figlie e per la casa, non avendovi più provveduto in alcuna misura il marito perché, a suo dire, pagava il mutuo della casa ed aveva altri impegni finanziari ….!! ...”;
Per_
“… la prova orale … consistita nel suo interrogatorio formale e nell'escussione testimoniale delle figlie (udienza 27.02.2024) e (udienza del 12.03.2024), non ha fatto altro che confermare quanto sempre dichiarato e Per_2 realmente accaduto e cioè, che la resistente ha svolto e svolge attività/lavoretti occasionali, temporanei, sporadici e saltuari che non le garantiscono una continuità economica e un margine reddituale sicuro …”;
“… la ha prodotto con l'atto di costituzione in giudizio (all. 5) un'autocertificazione reddituale indicando CP_1 compensi per lavori occasionali da lei svolti nella misura di euro 2.500,00 per l'anno 2020; euro 3.000,00 per l'anno Per_ 2021; ed euro 3.400,00 per l'anno 2022 nonché il reddito della LI con lei allora convivente e svolgente attività di dipendente nel salone di parrucchiera …”; “… giusto e necessario [il] riconoscimento della componente assistenziale dell'assegno divorzile operato dal Giudice di prime cure sulla base della evidente precarietà dell'attività svolta, peraltro accentuata dalla mancata regolarizzazione e non in grado di garantire di provvedere a tutte le esigenze …”;
sub 2., nulla;
concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio da distrarsi a pro' del costituito procuratore quale antistatario.
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All'udienza di prima comparizione davanti al Collegio del 17.3.2025, che aveva luogo secondo il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C., la causa è stata posta in decisione come da ordinanza in pari data.
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In sede di note di trattazione scritta (con atti depositati in modalità telematica, rispettivamente, in data 11 e 12.3.2025): mentre parte appellante rilevava che:
- “… a) Il ricorrente, sin dall'inizio della separazione ha corrisposto gli alimenti, nella fase iniziale anche in misura maggiore a quella che venne poi stabilita dal Tribunale;
b) i riferimenti alla “gelosia” restano labiali considerazioni di controparte, essendo stati smentiti dalla sentenza di separazione;
c) sulla circostanza “lavoro” della resistente in costanza di matrimonio, controparte riporta esclusivamente affermazioni del proprio interrogatorio formale (tra l'altro “copiaincollate” e disattese delle sentenze, anche in motivazione) confutate da tutte le altre emergenze probatorie, in particolare: lo stesso interrogatorio formale (dove controparte ha ammesso di aver Pt_ lavorato da smentendo quanto lei stessa aveva affermato in sede di prima comparizione) e le dichiarazioni testimoniali delle figlie, laddove è emerso che la resistente ha sempre svolto attività lavorativa e nessuna incidenza negativa può ascriversi al ricorrente …”;
di contro, parte appellata eccepiva:
- “… l'irritualità e quindi l'inammissibilità delle note a trattazione scritta, depositate dall'appellante in data 11.03.2025, che in realtà, dalla semplice lettura, evidenziano una memoria di replica, come tale, depositabile entro il termine perentorio di venti giorni prima dell'udienza ex art. 473-bis.32 comma 2 C.P.C. …”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito che il procedimento in esame soggiace al rito cd. “camerale” in tema di
“famiglia” post cd. riforma CARTABIA, ossia quello introdotto ex art. 473 bis.30 C.P.C., ratione materiae (risultandone esser stata normativamente confermata la piena collegialità in grado d'appello);
e pertanto non v'era luogo per l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., ma la causa poteva essere introitata in decisione:
- non essendovi stato esercizio da parte delle difese della facoltà di cui all'art. 473 bis.32 comma 2 C.PC.;
- in difetto d'incombenti istruttori;
- non essendo impedita la fruibilità allo scopo, in luogo del rito di cui all'art. 473 bis.34 C.P.C., di quello di cui all'art. 127 ter C.P.C.; e ciò poiché, pur constatata la non corrispondenza tra il paradigma della fase decisoria quale dettato dalle citate disposizioni, va rilevato che quello della seconda: integra un tertium genus di pari rango ordinamentale rispetto ai due antea vigenti d'udienza idonea alla decidibilità della lite (ossia, quelli de: l'udienza pubblica;
l'udienza camerale) e, in quanto tale, ove utilizzato, è connotato da incombenti “alternativi” rispetto a quelli altrove dettati;
la sua piena sostituibilità agli altri – ammessa dall'indole di norma “generale”, pe posizione sistematica, che l'art. 127 ter C.P.C. ha – non è stata espressamente esclusa dal legislatore in subiecta materia; è comunque in facoltà delle parti invocare l'adozione, in sua vece, d'altro modulo decisorio
(includendo detta disposizione al comma 2 la previsione della loro ammissibilità alla discussione orale); circostanza, questa, nell'occorso non verificatasi;
nel merito, ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
*
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte, premesso in fatto che, per quanto consta in fascicolo:
a) con la comparsa di costituzione di prime cure, la , quale attrice in riconvenzionale (in Pt_1 punto di mantenimento pro se) assumeva che:
a.1)
“… il ricorrente ha percepito e percepisce gli assegni familiari in favore della LI e non ha mai Per_2 sostenuto spese straordinarie per i figli all'infuori di quelle odontoiatriche per la LI e il 50% Per_2 dell'importo pari ad € 325,00 per la recente gita scolastica, mentre le altre spese, sia ordinarie che quelle concernenti libri scolastici e i festeggiamenti del 18° compleanno, sono state sostenute esclusivamente dalla madre con l'aiuto dei propri familiari e con il suo sacrificato-operato …”;
implicitamente così ammettendo di godere di redditività propria;
a.2)
“… non percepisce alcun reddito salvo delle modestissime entrate per lavori occasionali sopra già specificati (cfr. copia autocertificazione doc. 5); è comproprietaria unitamente all'ex marito dei beni immobili così come indicati dettagliatamente nella visura catastale prodotta da controparte come Allegato 11; non possiede altri beni immobili né alcun bene mobile registrato avendo rottamato l'auto Fiat 600 anno 2004, che era in suo uso esclusivo, (cfr. copia certificato di rottamazione doc. 6); è titolare della Postepay n. 5333 1710 5754 1696 - Ufficio Per_ Postale Galati AR (Me) (cfr. copia Postepay doc. 7); la LI era dipendente come parrucchiera e a tal proposito si depositano Certificazione Unica anno 2020-2021-2022 (cfr. copia CU anni 2022-2021-2020 doc. 8) ed è proprietaria dell'autovettura Chevrolet Matiz 0.8 Daewoo, anno 2005 del valore di 1.000 € (cfr. copia carta di circolazione doc. 9) …”;
a.3) dalla produzione sub a.2) consta che:
- in autocertificazione, la asseriva alla data del 18.10.2023: Pt_1 di non aver conseguito redditi nell'anno precedente;
d'avere un reddito pari a 0 per l'annualità in corso;
che il reddito fruito nel nucleo in cui essa era inserita ammontava – alla detta epoca – ad euro 9.234;
- la LI , con lei convivente, era stata lavoratrice dipendente tra il 20.5.2017 ed il Per_1
7.11.2020 (presso tal Ideal Coiffeur di CA SA & C.) e tra il 24.12.2020 ed il 4.10.2022 (preso tal ), aveva conseguito redditi lordi (come da CU per gli anni dal Persona_3
2020 al 2022) pari a: euro 4.485 nel 2020; euro 7.084,71 nel 2021; euro 6.234,91 nel 2022;
a ottobre del 2022, ultimo suo mese di lavoro, il reddito di costei era stato al netto di euro 824,46; la medesima, inoltre, era intestataria (da data imprecisata) d'una del Persona_4
2005;
- la TT era titolare di Postepay;
- l'odierna appellata era stata ammessa per le prime cure al gratuito patrocinio su istanza del 19.10.2023, allegando di aver percepito reddito (nell'anno) per euro 3.000;
b) le prove assunte, uniche ammesse (come da ordinanza del 15-16.1.2024), erano quelle invocate da parte ricorrente;
c) in sede di suo interrogatorio formale, la dichiarava (all'udienza del 27.2.2024) che: Pt_1
“… 2. Vero che la resistente lavora come badante presso il sig. RR in Galati;
adr. “io vado presso questo signore e con lui prego e lo aiuto nelle sue necessità. Attualmente si trova ricoverato all'Istituto ortopedico di Ganzirri. Soffre di demenza senile. A volte mi dà qualcosa. Io aiuto anche qualche anziana se mi chiede aiuto. Talvolta io raccolgo le olive e ricevo in cambio olio …”;
“… 3. Vero che la resistente ha sempre svolto lavori di sartoria, non regolarizzati? adr.” quando ero sposata facevo delle riparazioni di sartoria presso un negozio presso cui lavora mia sorella, Pt_ denominato sito in Messina in Piazza Cairoli. Poi mio marito mi ha fatto lasciare tale lavoro. Attualmente faccio dei lavori di sartoria nel mio Paese quando i miei concittadini hanno bisogno ...”;
così ammettendo di svolgere solo lavoro occasionale, non regolare e con retribuzione anche in natura, senza tuttavia meglio precisarne la redditività;
d) in pari data la teste (LI delle parti) dichiarava che: Testimone_1
“…"2. Vero che la resistente lavora come badante presso il sig. RR in Galati;
adr.”è vera la circostanza. L'ho appreso da mia mia madre ma non conosco altri dettagli.” 3. Vero che la resistente ha sempre svolto lavori di sartoria, non regolarizzati?
Adr. ”posso solo dire che mia madre ha fatto dei lavoretti di sartoria perché è brava, ma non so se sempre viene pagata per tali lavori. Anche adesso fa dei lavori di sartoria”.
Adr. “preciso che presso il sig. RR mia madre si reca la mattina e il pomeriggio, che io sappia con regolarità, ma non posso precisare per quante ore al giorno.”
Adr. “preciso che io dallo scorso settembre 2023, non abito con mia madre. Pertanto, non posso precisare gli orari delle sue attività. Io attualmente vivo da sola.”
Adr. “preciso che io trascorro la domenica sempre con mia madre e mia madre resta a casa …”;
e) in data 12.3.2024 la teste (LI delle parti) dichiarava che: Controparte_3 “… "2. Vero che la resistente lavora come badante presso il sig. RR in Galati;
ADR. è vera la circostanza. Tale circostanza mi è stata riferita, sia direttamente da mia madre, sia dalla LI del sig. RR che è la mia estetista.
3. Vero che la resistente ha sempre svolto lavori di sartoria, non regolarizzati;
ADR è vera la circostanza. Non si tratta di attività che mia madre svolge quotidianamente ma solo in determinati peridi, ossia durante la stagione estiva in cui si svolgono i matrimoni e durante le festività natalizie. Preciso che mia madre si occupa di fare gli orli;
le cerniere e altre riparazioni sartoriali. Talvolta esegue le lavorazioni suddette anche in altri periodi dell'anno, quando i clienti gliene fanno richiesta. Preciso che io vivo con mia madre ...";
osserva il Collegio che:
per un verso, non coglie nel segno l'assunto sub 1.1. là dove censura un'asserita contraddittorietà motivazionale del decisum (nel senso che il primo Giudice: dapprima, avrebbe rilevato come accertata l'avvenuta percezione di redditi da parte dell'odierna resistente;
per poi far discendere, pur nella constatazione che trattavasi d'attività non regolarizzate e della mancata prova di quanto fossero state remunerate, la conferma d'una condizione comunque meritevole del beneficio poi riconosciuto) – se si considera che la sentenza in riesame:
- in primis del tutto correttamente (poiché in sintonia con gli esiti delle superiori acquisizioni) ha affermato che:
“… dalle testimonianze raccolte emerge che la svolge saltuariamente lavori di sartoria … tuttavia non Pt_1 sembra che si tratti di una attività svolta con regolarità, bensì di [lavoro] occasionale. Quanto, invece, alla attività di badante, la stessa può ritenersi dimostrata …”;
nulla accennando, quanto al bracciantato in agricoltura (verosimilmente, per mancato riscontro di quanto al riguardo riferito dall'appellata);
- in secundis, ha puntualizzato che:
“… detta attività appare del tutto precaria e non in grado di garantire alla OT di provvedere a tutte le proprie esigenze. La mancanza di regolarizzazione, inoltre, accentua il carattere di precarietà …”;
e tanto è del tutto condivisibile, essendosi evidenziato nei superiori sensi solo come si trattasse d'un lavoro certamente (non essendovi stati riscontri in senso diverso) occasionale
– per ognuna delle mansioni riferite dalla – e, ove anche irregolare (il dato è CP_1 stato prospettato solo dall'appellante, ma resta apodittico, essendo ben possibile che la prestazione sia stata resa a chiamata e non con continuità), privo di tutele e garanzie (vuoi previdenziali vuoi assicurative);
per altro verso, è parimenti infondata la prospettiva interpretativa sub 1.2., ove si ponga attenzione alle seguenti evidenze:
- che l'occupazione presso il GO (di cui nulla consta all'attualità) fosse ovvero sia continuativa e a tempo pieno, è stato solo illazionato dalla difesa dell'appellante (né la prova acquisita vi ha dato riscontro, avendo la riferito di non conoscere dette Testimone_1 circostanze di fatto e non essendovi stato scandaglio ulteriore al riguardo né nei confronti della stessa né dell'altra teste assunta né in sede d'interrogatorio della , che CP_1 aveva anzi riferito dell'avvenuto ricovero del medesimo altrove);
- dell'entità effettiva delle prestazioni sartoriali rese, a fronte d'una asserita loro notevole rilevanza (come suggestivamente affermato dall'appellante, anche con riguardo al lavoro prestato in Messina in costanza di matrimonio) la ha fortemente Controparte_3 ridimensionato il rango (riconducendole a compiti accessori e non creativi né integralmente autonomi);
- circa la capacità di far fronte ai bisogni ordinari, la ha riferito (e ciò non è stato CP_1 contestato) d'esser anche aiutata dalla propria famiglia;
inoltre, lo stesso appellante ha sostenuto che la stessa gode della fruizione dell'immobile già adibito a casa coniugale (donde il significativo contenimento della spesa corrente che da costei deve esser personalmente sostenuta);
- quanto alla lamentata mancata cooperazione nel dar prova dell'entità dei propri redditi, va di contro constatato come l'appellata – seppur limitando la propria produzione a mere autodichiarazioni (come anche quella in tema d'ammissione al gratuito patrocinio) – ha fatto cenno al supporto pure del suo nucleo di convivenza, documentandone l'entità; e, d'altra parte, se vera la circostanza dell'esser retribuita solo occasionalmente e a chiamata, l'entità del riferito totale degli emolumenti derivanti direttamente dal suo personale lavoro (indicati in sede di gratuito patrocinio in euro 3.000 annui) non avrebbe giustificato particolare diligenza per costituire documentazione di comprova dei relativi pagamenti offeribile al bisogno;
- nulla ha riscontrato l'asserita dignità di tenore di vita (viaggi di svago inclusi) che dall'appellante è stata attribuita alla controparte;
con riferimento poi al profilo sub 1.3., rammentato in diritto che in sede di legittimità è ormai solido l'indirizzo per cui (come da ultimo si legge in Cass. Sez. I, ordinanza n. 26520 dell'11/10/2024):
«… l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale. Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa …»;
si consideri, in fatto, che il primo Giudice ha ritenuto fondato l'an debeatur relativo senza dar espressamente ragione della condizione di sproporzione redditual-patrimoniale tra gli ex coniugi al tempo del divorzio;
e tuttavia, constava (e consta) in atti che:
- le parti s'erano coniugate nel 1993;
- il , in sede di separazione (introdotta nel 2018), s'era opposto alla Parte_1 riconoscibilità a pro' della d'un assegno di mantenimento, in quanto a suo dire CP_1 gravato dell'onere di pagamento delle rate di mutuo – nell'importo (costante) di euro 695,09 mensili, con scadenza dell'ultima però al 22.4.2023 – inerenti alla casa coniugale (in godimento di fatto alla nominata, ma assegnatale in virtù della convivenza tra costei e la LI
, in quanto ancora minore, e quindi nell'interesse di questa); Per_2
- il Giudice della separazione aveva liquidato il mantenimento a pro' del coniuge più debole, nell'importo di euro 300 mensili, attesa l'incontestata disoccupazione della donna al tempo
(la sentenza era del 1.3.2022);
- secondo la dichiarazione dei redditi 2022 (per l'anno 2021), il menzionato godeva di reddito lordo annuo di euro 34.184;
- come da cedolino del dicembre 2023, l'emolumento al netto ammontava a circa euro 2.000 mensili;
- alla data del 9.5.2023, come da riepilogo dell'Agenzia delle Entrate, l'odierno appellante risultava proprietario di tre terreni (di rendita complessiva di euro 17,80 e mq 6.935) e comproprietario con l'appellata di un fabbricato su più elevazioni di mq 148 complessivi;
sicché di detta sproporzione non poteva né può contestarsi l'obiettiva sussistenza;
quanto poi all'insufficienza per la delle risorse disponibili ad assicurarle CP_1 un'esistenza dignitosa, essa – in difetto di puntuali e inequivoci riscontri in contrario rilievo – poteva e può dirsi che fosse attestata dall'entità comunque irrisoria del dichiarato (euro 3.000 annui);
donde la sostanziale correttezza del suddetto decisum, anche perché si liquidava con esso un importo mensile di soli euro 150 (non penalizzante, cioè, oltremodo l'obbligato, in quanto capiente per tale ammontare) e si consentiva per l'effetto all'ex coniuge di conseguire un netto mensile sostanzialmente assimilabile alla soglia di sussistenza (euro 250+150).
Va dunque disatteso in toto il proposto appello (per l'evidente assorbimento nelle superiori constatazioni del motivo di gravame sub 2.) e confermata l'impugnata pronuncia.
* Nel superiore epilogo processuale, consegue alla declaranda sua soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/8/2022) Competenza: corte d'appello
Valore della causa: indeterminabile–complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00 fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00 fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00 fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35
poi dimidiato fino all'importo di cui al dispositivo.
Si dà atto che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo tariffario, attesa l'evidente marginalità dell'attività defensionale relativa;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della ben limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui:
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_3 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite nonché il rappresentante dell'ufficio del P.M., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato ed iscritto a ruolo in data 10.9.2024 e notificato in data 24.9.2024 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima emessa al n. 1434 in data 4.6.2024 nel procedimento già iscritto al n.
2536/2023 RGAC;
appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di: ; CP_1 così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.869,675 per onorario oltre accessori come per legge;
3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 19.3.2025
Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)