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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 3847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3847 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9088/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IC Guernelli presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9088/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINI Parte_1 C.F._1 UC e dell'avv. MANCINI UMBERTO ( ) VIA BARBERIA N. 11 C.F._2
40123 BOLOGNA;
( ) VIA OBERDAN N. 26 40126 Parte_2 C.F._3 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA, 11 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. MANCINI UC
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCANNAVINI Controparte_1 C.F._4 AR, elettivamente domiciliato in VIA REMORSELLA 4 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. SCANNAVINI AR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICOGNANI PAVIGNANI Controparte_2 P.IVA_1 EUGENIA, elettivamente domiciliato in VIALE XII GIUGNO 15 BOLOGNA presso il difensore avv. CICOGNANI PAVIGNANI
[...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2 SCANNAVINI AR, elettivamente domiciliato in VIA REMORSELLA 4 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. SCANNAVINI AR
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 27.7-3.8.2022 conveniva in giudizio Parte_1
Contr
(in seguito, anche solo e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(in seguito, anche solo ).
[...] CP_3
Esponeva in fatto l'attore che:
- era coerede del padre (deceduto il 7.12.2019) in ragione di 1/3 indiviso Parte_1 Per_1
insieme all'altro figlio IC e alla moglie del defunto Persona_2
- nell'asse ereditario era compresa la quota del 1% del capitale di Controparte_2
Contr
- con delibera dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 31 luglio 2019 aveva modificato l'art. 9 dello statuto, introducendo l'esclusione del diritto di prelazione dei soci anche nel caso di
"trasferimento per atto tra vivi" della loro partecipazione a favore di società controllanti ovvero controllate;
- unico argomento all'ordine del giorno dell'assemblea 31 luglio 2019 era la “Modifica dell'art. 9 (nove) del vigente Statuto sociale”;
Contr
- amministratore unico di e socio titolare del 99% delle quote e dei diritti di Controparte_1
voto (tra quote in piena e quote in nuda proprietà), nonché presidente dell'assemblea ai sensi dello statuto sociale, aveva fatto modificare lo statuto nel senso sopra indicato;
- lo stesso giorno 31 luglio 2019, subito dopo la modifica dello statuto, aveva Controparte_1
conferito nella società “ (di cui era socio insieme alla moglie Controparte_3
l'intera sua partecipazione in a titolo di sottoscrizione e liberazione di un Persona_3 CP_2
Contr aumento di capitale di € 80.000, facendo così diventare controllante di diritto di CP_3
Contr
- il valore della partecipazione conferita, corrispondente al 99% del capitale di tra quote in piena e quote in nuda proprietà, era stato indicato in € 800.000 sulla base di stima effettuata lo stesso giorno
31 luglio 2 0 19 dal consulente storico della società ragionier Caruso.
pagina 2 di 16 L'attore esponeva poi in diritto che:
- l'assemblea straordinaria del 31 luglio 2019, con cui era stato modificato l'art. 9 dello statuto, era nulla ex art. 2479 ter comma 3 c.c., a causa della irregolarità della convocazione e a causa della totale assenza di informazione per i soci sull'unico argomento all'ordine del giorno e sulla regolarità del procedimento deliberativo;
- la mancanza di informativa era desumibile dal testo troppo scarno della lettera di convocazione;
- l'irregolarità/invalidità della convocazione era desumibile dai seguenti fatti:
la lettera di convocazione dell'Assemblea pareva essere stata consegnata a mani del socio
[...]
all'epoca incapace di intendere e di volere e a quel tempo soggetto ad amministrazione di Per_4
sostegno; mancava, dunque, la prova certa del giorno di spedizione/ricezione dell'avviso del plico consegnato a mani del socio Persona_4
il plico era stato consegnato a mani del socio a quel tempo ricoverato nella clinica Persona_4
privata Gruppioni di Bologna e non con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo (idoneo allo scopo) fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, come richiesto dallo statuto
(art. 11);
l'amministratore di sostegno di disponendo dell'avviso di convocazione Persona_4
dell'assemblea 31 luglio, sarebbe stato nella condizione di valutare se esercitare o meno il diritto di prelazione all'acquisto ed era più che lecito pensare che il “riscatto” sarebbe stato “più ragionevole che non”; versando (magari con l'aiuto delle banche) l'irrisorio importo di € 800.000, infatti,
[...]
sarebbe ritornato in possesso del 99% di ACP, il cui valore (del tutto prudenziale e non Per_4
rispondente alla realtà) era almeno di € 11.000.000;
l'amministratore unico aveva anche agito in (taciuto all'assemblea) conflitto di Controparte_1
interessi, avendo fatto deliberare la modifica dell'art. 9 dello statuto per poter “girare” subito dopo (e
Contr precisamente un'ora dopo) la sua partecipazione in alla (sua e di sua moglie Persona_3
, eludendo il diritto di prelazione spettante al padre e socio CP_3 Persona_4
pagina 3 di 16 - l'assemblea straordinaria del 31 luglio 2019 e la coeva operazione di conferimento nella società
erano atti inopponibili ad per violazione dell'art. Controparte_3 CP_2
9) statuto vecchio e nuovo, che testualmente recitava: << … Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società ...>>;
- anche l'irreale valore dato alla partecipazione del 99% di ACP era motivo di grave danno ed era, perciò, contestabile anche al perito stimatore a cui difettava, peraltro, l'essenziale requisito dell'indipendenza.
Ciò premesso, formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- dichiarare nulla ex art. 2479 comma 3 Cc la deliberazione dell'assemblea straordinaria della tenutasi in CP_2
data 31 luglio 2019 di cui a verbale del notaio Dr. - Repertorio n. 23.628 e Raccolta n.
8.100 con cui è Persona_5
stato modificato l'art. 9 del Statuto allora vigente, sia a causa della invalidità della relativa convocazione 15 luglio 2019 ,
perchè mancante di data certa, perchè carente di informazioni sulla decisione da prendere, perchè consegnata a mani di
socio incapace e perché consegnata in luogo diverso da quello stabilito dall'art. 11 dello Statuto e sia a causa della totale
assenza di informazione per i soci sul motivo della riunione, sull'argomento all'Ordine del Giorno dell'Assemblea e sul
regolare avvio del necessario procedimento deliberativo;
- dichiarare, in ogni caso, che ha violato l'art. 9, vecchio e/o nuovo, dello Statuto della Controparte_1 CP_2
avendo ceduto a terzi, precisamente alla sua il 99% del capitale della stessa Controparte_3 Controparte_3 CP_2
senza rispettare termini e modalità ivi fissati;
- condannare nella sua duplice veste di Amministratore Unico in aperto conflitto di interessi taciuto Controparte_1
all'assemblea e di socio cedente/conferente, a risarcire all'attore, erede di per la quota di 1/3, il danno Persona_4
arrecatogli pari (approssimativamente) all'importo di € 7.000.000 per aver fatto perdere a la chance di Persona_4
acquisire il 99% del capitale della versando l'importo di € 800.000; CP_2
pagina 4 di 16 - dichiarare, in ogni caso che l'assemblea straordinaria della tenutasi in data 31 luglio 2019, di cui a verbale CP_2
del notaio Dr. - Repertorio n. 23.628 e Raccolta n. 8.100, con cui è stato modificato l'art. 9 del Statuto Persona_5
allora vigente, nonchè la coeva operazione di conferimento nella società “ da parte Controparte_3
di dell'intera sua partecipazione della a titolo di sottoscrizione e liberazione di un aumento Controparte_1 CP_2
di capitale di € 80.000, di cui alla scrittura privata autenticata nelle firme in data 31 luglio 2019 dal notaio Dr. Per_5
- Repertorio n. 23.629 e Raccolta n.
8.101 sono atti inopponibili alla per violazione dello stesso art. 9
[...] CP_2
dello Statuto e conseguentemente che non hanno effetto alcuno nei confronti della società CP_2
- ordinare al sig. Conservatore del Registro Imprese di Bologna di procedere all'iscrizione dell'emananda sentenza con
esonero da qualunque responsabilità a riguardo
- condannare il medesimo convenuto a risarcire all'attore il danno non patrimoniale arrecatogli dal Controparte_1
disagio e dal turbamento psichico, con incidenza negativa sulla personalità dell'attore, per l'illegittimo disegno di
[...]
preordinato ad escludere l'attore dalla gestione dell'azienda di famiglia, danno da liquidarsi in via equitativa in CP_1
€ 500.000,00 o diverso importo di giustizia, con gli interessi di mora e rivalutazione monetaria
- condannare, infine, al rimborso di spese e compensi di lite oltre accessori di legge (15% spese Controparte_1 generali, CPA 4% ed IVA 22%).”.
II
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_3
Esponevano i convenuti in via preliminare che:
- il tribunale era incompetente a conoscere della controversia per effetto della clausola arbitrale
Contr contenuta nell'art. 28 dello statuto di
- l'“assenza assoluta di informazione” andava riferita al solo procedimento di convocazione dell'assemblea e, quindi, all'ipotesi di mancata convocazione della medesima;
sennonché un simile vizio di nullità (in realtà insussistente nella fattispecie) era comunque sanabile ex art. 2379 bis c.c. e, quindi, la relativa questione era compromettibile in arbitri.
Esponevano poi in fatto che:
pagina 5 di 16 - la raccomandata relativa alla convocazione del socio per l'assemblea del 31 luglio Persona_4
2019 era stata regolarmente consegnata il 15 luglio 2019 a mani dell'amministratore di sostegno, avv.
che aveva firmato per ricevuta. Testimone_1
Esponevano poi in diritto che:
- il vizio della “assenza assoluta di informazione” andava riferito al solo procedimento di convocazione dell'assemblea e si risolveva nella completa carenza di convocazione dell'assemblea;
- anche qualora si ravvisassero nelle modalità di convocazione delle difformità rispetto a quanto previsto dallo statuto, tale preteso vizio (in realtà insussistente) avrebbe comunque dato luogo a una causa di mera annullabilità ex art. 2479, I comma, c.c.;
- relativamente a tutti quei vizi, a cui comunque si accennava nell'atto di citazione, che avrebbero potuto astrattamente fondare una domanda di impugnazione/annullamento, si eccepiva l'intervenuta prescrizione;
- la convocazione per il giorno 31 luglio 2019 indicava che l'assemblea era chiamata a decidere sulla
“modifica dell'art. 9 (nove) del vigente Statuto sociale” e tale dicitura assicurava ai soci un'adeguata informativa ai sensi dell'art. 2479 bis c.p.c. circa l'argomento da trattare;
Contr
- quale socio e amministratore unico di aveva sempre tenuto un Controparte_1
comportamento corretto e leale nei confronti del proprio padre e dell'amministratore di sostegno che ne curava gli interessi;
- anche se la delibera fosse stata invalida non vi sarebbe stata violazione della clausola di prelazione, perché il relativo diritto era escluso nel caso in cui la partecipazione veniva conferita in altra società partecipata dagli stessi soci, e tale regola andava applicata anche nel caso di specie, dal momento che possedeva il 94,70% di;
Controparte_1 CP_3
- inoltre la prelazione non poteva essere esercitata versando la sola somma di € 800.000,00, perché tale somma, indicata nell'atto di conferimento, rispondeva unicamente alle prescrizioni di cui all'art. 177 II comma TUIO, come chiarito nell'atto di conferimento stessi, ove si diceva che “il valore della partecipazione sociale conferita dal socio è stato stimato in Euro 800,000 Controparte_1
pagina 6 di 16 (ottocento mila), importo al costo fiscalmente riconosciuto delle quote oggetto di conferimento, come meglio evidenziato nella perizia redatta a tale scopo in data odierna dal Rag. ”; la Persona_6
prelazione avrebbe potuto essere esercitata solo corrispondendo, in ipotesi, una somma pari al valore effettivo della partecipazione, da stabilirsi di comune accordo tra le parti o tramite collegio arbitrale, al quale sarebbe spettato di fissare il prezzo della partecipazione in base all'effettivo valore di mercato, come previsto dall'art. 9 dello statuto;
- la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale erano prive di fondamento.
Ciò premesso, i convenuti e formulavano le seguenti conclusioni: CP_1 CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
in via preliminare di rito
dichiarare la propria incompetenza a conoscere la presente controversia in ragione della clausola compromissoria di cui
all'art 28 dello in favore di un Collegio Arbitrale;
Controparte_4
nel merito, rilevato che l'attore non ha proposto alcuna domanda ex art. 2479 ter I e II comma c.c., comunque prescritta,
come eccepito in narrativa, previo accertamento dell'insussistenza dei pretesi vizi cui sarebbe affetta la delibera ACP del
31 luglio 2019,
rigettare la domanda di nullità ex art. 2479 ter III comma c.c. della delibera ACP del 31 luglio 2019 in quanto infondata in
fatto e diritto,
rigettare la domanda volta a far accertare e dichiarare che avrebbe violato l'art. 9 vecchio e/o nuovo Controparte_1
dello Statuto CP_2
rigettare la domanda volta ad ottenere la declaratoria della pretesa inopponibilità ad della delibera del 31 CP_2
luglio 2019 e dell'operazione di conferimento nella società Controparte_3
rigettare altresì le conseguenti domande risarcitorie aventi ad oggetto pretesi danni patrimoniali e non patrimoniali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
III
Si costituiva in giudizio Controparte_2
pagina 7 di 16 Esponeva la convenuta in via preliminare che:
- il tribunale era incompetente a conoscere delle domande proposte da essendo Parte_1
competenti gli arbitri ai sensi dell'art. 28 dello statuto (“Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra Amministratori, tra liquidatori, tra i predetti e tra i predetti e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati), in dipendenza del presente statuto e ad eccezione di quelle per le quali la legge dispone diversa inderogabile disciplina, saranno decise da un Collegio Arbitrale cui saranno altresì devolute le eventuali controversie o divergenze che abbiano per oggetto
l'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto.”);
Esponeva poi che:
- l'assemblea del 15.7.2019 era stata regolarmente convocata mediante consegna della convocazione all'amministratore di sostegno di avvocato Persona_4 Testimone_1
- i soci erano stati correttamente informati dell'ordine del giorno dell'assemblea;
- l'amministratore di sostegno aveva sempre collaborato con mentre non aveva Controparte_1
avuto riscontri da che da anni aveva interrotto i rapporti col padre;
l'avv. era Parte_1 Tes_1
solito recarsi almeno una volta al mese in azienda per informarsi sull'andamento societario e discutere con anche in merito alle necessità del suo assistito;
Controparte_1
- le pretese risarcitorie, patrimoniali e non patrimoniali, erano del tutto infondate.
Contr Ciò premesso, la convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via preliminare di rito
dichiarare la propria incompetenza a conoscere la presente controversia ai sensi dell'art.28 dello Statuto di CP_2
[...
in ragione della clausola compromissoria in favore del Collegio Arbitrale;
nel merito, previo accertamento dell'inesistenza della nullità ex art. 2479 ter, 3 comma c.c. dedotta da parte attrice,
rigettare la domanda di nullità della delibera assembleare del 31 luglio 2019 in quanto infondata in fatto ed in diritto e per
l'effetto dichiarare validi ed efficaci le successive delibere assembleari;
pagina 8 di 16 conseguentemente, rigettare le domande risarcitorie aventi ad oggetto danno patrimoniali e non difettandone i presupposti
di legge in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
IV
La causa, respinte le richieste istruttorie, era posta in decisione all'udienza del 3.4.2025.
In tale sede i difensori dell'attore precisavano le conclusioni come da foglio depositato in data
2/4/2025; precisavano altresì che le conclusioni in quel momento precisate erano state integralmente anticipate nella prima memoria istruttoria (prima memoria che in realtà non contiene una riformulazione delle conclusioni formulate in citazione e nemmeno le richiama, ma si limita a ribadire che la deliberazione del 31.7.2019 “è nulla ex art. 2479 ter comma 3 Cc,a causa della irregolarità della convocazione, a causa della totale assenza di informazione per i soci sull'unico argomento all'OdG ed a causa della irregolarità del procedimento deliberativo.” e a ribadire la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria).
I difensori dei convenuti rilevavano la inammissibilità della modifica delle conclusioni e precisavano le conclusioni come da rispettive comparse di costituzione e risposta insistendo nelle istanze istruttorie dedotte e non ammesse.
I difensori dell'attrice insistevano nelle istanze istruttorie dedotte nella nota del 2.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. COMPETENZA
I convenuti hanno eccepito l'incompetenza del tribunale, in favore degli arbitri, ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale.
L'eccezione è parzialmente fondata.
1. Come si è visto, l'art. 28 devolve alla competenza degli arbitri tutte le controversie tra soci, tra soci e amministratori e tra soci e società in dipendenza dello statuto sociale, “ad eccezione di quelle per le quali la legge dispone diversa inderogabile disciplina”.
pagina 9 di 16 Essendo state nel presente processo proposte più domande, occorre esaminare separatamente le singole cause.
1.1. Con una prima domanda l'attore ha chiesto che fosse dichiarata la nullità della deliberazione assembleare del 31.7.2019 ai sensi dell'art. 2479 comma 3 c.c. per assenza assoluta di informazioni, intesa (secondo l'insegnamento della Suprema Corte: Cass. 22987/2019) quale assenza di informazioni relative all'avvio del procedimento di deliberazione;
nella prospettazione dell'attore sarebbe infatti stata omessa la convocazione del socio Persona_4
In relazione a tale domanda l'eccezione è fondata.
Secondo la giurisprudenza, la lite che abbia a oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis c.c., può essere deferita ad arbitri (cfr. Cass. 277236/2018: “Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis c.c., può essere deferita ad arbitri.”).
La causa è quindi di competenza degli arbitri.
1.2. Con una seconda domanda l'attore ha chiesto che fosse dichiarata la nullità della deliberazione assembleare del 31.7.2019, sempre ai sensi dell'art. 2479 comma 3 c.c., per assenza assoluta di informazioni, intesa questa volta come carenza di informazioni relative alle questioni da trattare.
In particolare l'attore si duole del fatto che l'ordine del giorno (“Modifica dell'art. 9 (nove) del vigente
Statuto sociale”) non consentisse di comprendere adeguatamente quale sarebbe stata la questione da discutere, e cioè l'introduzione di una modifica alla disciplina della prelazione.
L'eccezione di incompetenza è rispetto a questa domanda infondata.
pagina 10 di 16 La legge non prevede, per il vizio in questione, una “sanatoria”, sicché i relativi diritti, regolati da una disciplina inderogabile, vanno ritenuti indisponibili e le cause connesse non deferibili agli arbitri.
1.3. Con un terzo gruppo di domande quale erede del socio defunto Parte_1 [...]
ha chiesto il risarcimento dei danni che il fratello IC (amministratore e socio pro Per_4
quota, quale erede di come ) avrebbe cagionato al padre (all'epoca dei fatti Per_1 Pt_1 Per_1
Contr socio), cedendo la sua partecipazione in a terzi in violazione dell'art. 9 (vecchio e nuovo testo) dello statuto sociale.
La causa è di competenza degli arbitri, essendo i diritti risarcitori certamente disponibili.
1.4. Con una quarta domanda ha chiesto che fosse dichiarato che l'assemblea Parte_1
Contr straordinaria di del 31.7.2019 e la coeva operazione di conferimento a della CP_3
Contr Contr partecipazione di in fossero dichiarate inefficaci nei confronti di Controparte_1
medesima.
La causa, che ha a oggetto l'inefficacia nei confronti della società di una deliberazione assembleare e di una cessione di quote in violazione delle regole statutarie, intervenuta tra parti che sono tutte attualmente socie della società, riguarda diritti disponibili ed è di competenza degli arbitri.
II. NULLITÀ DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PER ASSOLUTA CARENZA DI INFORMAZIONI IN
RELAZIONE ALLE MATERIE DA TRATTARE
1. Come si è visto, l'attore si duole del fatto che l'ordine del giorno (“Modifica dell'art. 9 (nove) del vigente Statuto sociale”) non consentisse di comprendere adeguatamente quale sarebbe stata la questione da discutere, e cioè l'introduzione di una modifica alla disciplina della prelazione.
2. Si deve dare atto che, secondo un orientamento della giurisprudenza di merito, “La nullità della delibera per carenza assoluta di informazione dei soci sussiste solo rispetto alla deliberazione assunta in carenza di convocazione dell'assemblea, e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le
s.p.a., inerente alla completa mancanza di convocazione” (Trib. Milano, sez. spec. impresa,
1.2.2018/1166, in Diritto & Giustizia 26.3.2016), con la conseguenza che ogni altro vizio relativo a pagina 11 di 16 carenze informative va ricondotto ai vizi di annullabilità (cfr. Trib. Milano sez. spec. impresa, 8.8.2014
n. 10077), per i quali nel caso di specie è certo decorso il termine di impugnazione.
A giudizio del collegio, tuttavia, dalla giurisprudenza della Suprema Corte si desume che la nullità di cui all'art. 2479 ter comma 3 c.c. per “assenza assoluta di informazioni” non si riferisce solo alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo, ma anche alle carenze relative all'informazione sugli argomenti da trattare (“In sintesi, il legislatore, pur consentendo che i soci della
Cont
possano scegliere tra una pluralità dei modelli decisionali, ha posto come cardini imprescindibili per la corretta formazione della volontà sociale deliberativa due elementi, e cioè la informazione preventiva dei soci in merito all'avvio del procedimento deliberativo e l'informazione sugli argomenti da trattare, ed ha sanzionato con la nullità l'inosservanza di tali prescrizioni.”: così Cass. 22987/2019, in motivazione).
La domanda deve quindi essere esaminata nel merito.
3. L'art. 2479 ter comma 3 c.c., come noto, prevede la nullità delle decisioni prese in assenza di informazione “assoluta”.
Secondo la giurisprudenza, “l'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, dell'elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la preparazione e l'informazione necessarie, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno e che a tal fine, tuttavia, non è necessaria un'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e
l'adozione da parte dell'assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali e accessorie (Cass. 5 dicembre 1979, n. 6310; 12 marzo 1981, n. 1408; 16 marzo 1990, n. 2198; 27 aprile 1990, n. 3535; 17 novembre 2005, n. 23269).” (così Cass. 14814/2006, in motivazione).
Dunque ciò che è richiesto è che l'informazione sia chiara e specifica e non ambigua e generica, ma non è richiesto che l'informazione sia particolareggiata, essendo sufficiente un'informazione sintetica.
pagina 12 di 16 Resta evidentemente il problema di tracciare in concreto il confine tra l'informazione sufficientemente specifica e quella che tale non è.
Nel caso di specie:
- l'ordine del giorno, come si è visto, recitava “Modifica dell'art. 9 (nove) del vigente Statuto sociale”;
- l'art. 9 dello statuto porta la rubrica “Trasferimento delle partecipazioni”; l'articolo disciplina il trasferimento per atto tra vivi e quello per causa di morte;
il punto A disciplina la prelazione nel caso di trasferimento per atto tra vivi;
l'articolo disciplina modalità e termini per l'esercizio della prelazione, nonché modalità e termini per il subentro dei soci superstiti in sostituzione degli eredi e dei legatari del defunto;
- la discussione e la decisione assembleare hanno avuto a oggetto l'esclusione dalla disciplina dell'art. 9 del trasferimento di partecipazione per atto tra vivi a favore di società controllanti o controllate.
A giudizio del collegio l'ordine del giorno era sufficientemente preciso.
Ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., la convocazione dell'assemblea deve assicurare tempestiva informazione “sugli argomenti da trattare” (le “materie” nel linguaggio dell'art. 2366 c.c.).
L'argomento (o la materia) “Modifica dell'art. 9 dello statuto” certo comprende il tema della modifica della disciplina della prelazione, che occupa (occupava e occupa) buona parte dell'articolo in questione.
Il socio, informato che si sarebbe discusso dell'art. 9, non poteva immaginare quali proposte di modifica sarebbero state fatte, ma certo poteva prevedere che si sarebbe discusso anche di modificare la prelazione, perché dell'art. 9 la prelazione costituisce un contenuto molto rilevante.
La conoscenza della specifica proposta di modifica deve ritenersi che non fosse necessaria.
In relazione a un caso ove nell'ordine del giorno la materia da trattare era stata indicata con l'espressione “Adozione del nuovo statuto sociale”, la Cassazione ha osservato che “la norma che si assume violata (art. 2366 c.c.) intende evitare le situazioni di disinformazione, in modo da consentire al socio, attraverso una non ambigua indicazione dell'argomento da trattare, una consapevole decisione in ordine alla propria presenza ai lavori dell'assemblea ed una meditata e consapevole pagina 13 di 16 partecipazione agli stessi, ma non disporre che siano preventivamente indicate, necessariamente in dettaglio, le modifiche delle regole statutarie su cui deliberare, tenuto anche conto, da un lato, che le voci di ampio contenuto, e tuttavia chiare nella loro reale finalità, non suscitano equivoci nel lettore e che, sotto altro profilo, il cambiamento effettivo delle clausole statutarie può anche essere il risultato del dibattito e dell'esame assembleare (Cass. 15 luglio 1993, n. 7859).” (così ancora Cass. 14814/2006, in motivazione).
Dunque la preventiva indicazione delle modifiche da apportare alle regole statutarie oggetto di discussione non è richiesta dalla legge.
Nel caso di specie si è appunto verificata una situazione, in cui l'ordine del giorno, pur senza indicare la modifica da apportare, indicava chiaramente la norma da modificare e la finalità di modifica, sicché la convocazione deve ritenersi conforme alle prescrizioni di legge.
III. CONCLUSIONI E SPESE
Per le ragioni esposte, deve essere dichiarata l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere delle domande di cui al paragrafo I, punti 1.1, 1.3, 1.4, mentre deve essere respinta la domanda di cui al paragrafo II.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore sia di e Controparte_1 CP_3 [...]
sia di per ciascuna difesa, in € 10.860,00 per compensi Controparte_3 Controparte_2
professionali (€ 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria, € 3.579,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
contro
Controparte_1
pagina 14 di 16 [...]
Controparte_5
così provvede:
a) dichiara l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere:
- della domanda di nullità della deliberazione assembleare del 31.7.2019 ai sensi dell'art. 2479 comma
3 c.c. per assenza assoluta di informazioni, intesa quale assenza di informazioni relative all'avvio del procedimento di deliberazione;
- delle domande risarcitorie;
- della domanda di accertamento dell'inefficacia della deliberazione dell'assemblea straordinaria di del 31.7.2019 e della coeva operazione di conferimento a di Controparte_2 CP_3 Controparte_1
della partecipazione di in nei confronti di CP_3 Controparte_1 Controparte_2 CP_2
medesima proposte da , essendo competenti gli arbitri;
Parte_1
b) fissa per la riassunzione il termine di mesi tre;
c) dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere della domanda di nullità della deliberazione assembleare del 31.7.2019 ai sensi dell'art. 2479 comma 3 c.c. per assenza assoluta di informazioni, intesa quale assenza di informazioni relative agli argomenti da trattare;
d) respinge la domanda di domanda di nullità della deliberazione assembleare del 31.7.2019 ai sensi dell'art. 2479 comma 3 c.c. per assenza assoluta di informazioni, intesa quale assenza di informazioni relative agli argomenti da trattare;
e) dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in Parte_1
favore sia di e sia di per Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
ciascuna difesa, in € 10.860,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
pagina 15 di 16 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 17.12.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. IC Guernelli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IC Guernelli presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9088/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINI Parte_1 C.F._1 UC e dell'avv. MANCINI UMBERTO ( ) VIA BARBERIA N. 11 C.F._2
40123 BOLOGNA;
( ) VIA OBERDAN N. 26 40126 Parte_2 C.F._3 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA, 11 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. MANCINI UC
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCANNAVINI Controparte_1 C.F._4 AR, elettivamente domiciliato in VIA REMORSELLA 4 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. SCANNAVINI AR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICOGNANI PAVIGNANI Controparte_2 P.IVA_1 EUGENIA, elettivamente domiciliato in VIALE XII GIUGNO 15 BOLOGNA presso il difensore avv. CICOGNANI PAVIGNANI
[...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2 SCANNAVINI AR, elettivamente domiciliato in VIA REMORSELLA 4 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. SCANNAVINI AR
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 27.7-3.8.2022 conveniva in giudizio Parte_1
Contr
(in seguito, anche solo e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(in seguito, anche solo ).
[...] CP_3
Esponeva in fatto l'attore che:
- era coerede del padre (deceduto il 7.12.2019) in ragione di 1/3 indiviso Parte_1 Per_1
insieme all'altro figlio IC e alla moglie del defunto Persona_2
- nell'asse ereditario era compresa la quota del 1% del capitale di Controparte_2
Contr
- con delibera dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 31 luglio 2019 aveva modificato l'art. 9 dello statuto, introducendo l'esclusione del diritto di prelazione dei soci anche nel caso di
"trasferimento per atto tra vivi" della loro partecipazione a favore di società controllanti ovvero controllate;
- unico argomento all'ordine del giorno dell'assemblea 31 luglio 2019 era la “Modifica dell'art. 9 (nove) del vigente Statuto sociale”;
Contr
- amministratore unico di e socio titolare del 99% delle quote e dei diritti di Controparte_1
voto (tra quote in piena e quote in nuda proprietà), nonché presidente dell'assemblea ai sensi dello statuto sociale, aveva fatto modificare lo statuto nel senso sopra indicato;
- lo stesso giorno 31 luglio 2019, subito dopo la modifica dello statuto, aveva Controparte_1
conferito nella società “ (di cui era socio insieme alla moglie Controparte_3
l'intera sua partecipazione in a titolo di sottoscrizione e liberazione di un Persona_3 CP_2
Contr aumento di capitale di € 80.000, facendo così diventare controllante di diritto di CP_3
Contr
- il valore della partecipazione conferita, corrispondente al 99% del capitale di tra quote in piena e quote in nuda proprietà, era stato indicato in € 800.000 sulla base di stima effettuata lo stesso giorno
31 luglio 2 0 19 dal consulente storico della società ragionier Caruso.
pagina 2 di 16 L'attore esponeva poi in diritto che:
- l'assemblea straordinaria del 31 luglio 2019, con cui era stato modificato l'art. 9 dello statuto, era nulla ex art. 2479 ter comma 3 c.c., a causa della irregolarità della convocazione e a causa della totale assenza di informazione per i soci sull'unico argomento all'ordine del giorno e sulla regolarità del procedimento deliberativo;
- la mancanza di informativa era desumibile dal testo troppo scarno della lettera di convocazione;
- l'irregolarità/invalidità della convocazione era desumibile dai seguenti fatti:
la lettera di convocazione dell'Assemblea pareva essere stata consegnata a mani del socio
[...]
all'epoca incapace di intendere e di volere e a quel tempo soggetto ad amministrazione di Per_4
sostegno; mancava, dunque, la prova certa del giorno di spedizione/ricezione dell'avviso del plico consegnato a mani del socio Persona_4
il plico era stato consegnato a mani del socio a quel tempo ricoverato nella clinica Persona_4
privata Gruppioni di Bologna e non con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo (idoneo allo scopo) fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, come richiesto dallo statuto
(art. 11);
l'amministratore di sostegno di disponendo dell'avviso di convocazione Persona_4
dell'assemblea 31 luglio, sarebbe stato nella condizione di valutare se esercitare o meno il diritto di prelazione all'acquisto ed era più che lecito pensare che il “riscatto” sarebbe stato “più ragionevole che non”; versando (magari con l'aiuto delle banche) l'irrisorio importo di € 800.000, infatti,
[...]
sarebbe ritornato in possesso del 99% di ACP, il cui valore (del tutto prudenziale e non Per_4
rispondente alla realtà) era almeno di € 11.000.000;
l'amministratore unico aveva anche agito in (taciuto all'assemblea) conflitto di Controparte_1
interessi, avendo fatto deliberare la modifica dell'art. 9 dello statuto per poter “girare” subito dopo (e
Contr precisamente un'ora dopo) la sua partecipazione in alla (sua e di sua moglie Persona_3
, eludendo il diritto di prelazione spettante al padre e socio CP_3 Persona_4
pagina 3 di 16 - l'assemblea straordinaria del 31 luglio 2019 e la coeva operazione di conferimento nella società
erano atti inopponibili ad per violazione dell'art. Controparte_3 CP_2
9) statuto vecchio e nuovo, che testualmente recitava: << … Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società ...>>;
- anche l'irreale valore dato alla partecipazione del 99% di ACP era motivo di grave danno ed era, perciò, contestabile anche al perito stimatore a cui difettava, peraltro, l'essenziale requisito dell'indipendenza.
Ciò premesso, formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- dichiarare nulla ex art. 2479 comma 3 Cc la deliberazione dell'assemblea straordinaria della tenutasi in CP_2
data 31 luglio 2019 di cui a verbale del notaio Dr. - Repertorio n. 23.628 e Raccolta n.
8.100 con cui è Persona_5
stato modificato l'art. 9 del Statuto allora vigente, sia a causa della invalidità della relativa convocazione 15 luglio 2019 ,
perchè mancante di data certa, perchè carente di informazioni sulla decisione da prendere, perchè consegnata a mani di
socio incapace e perché consegnata in luogo diverso da quello stabilito dall'art. 11 dello Statuto e sia a causa della totale
assenza di informazione per i soci sul motivo della riunione, sull'argomento all'Ordine del Giorno dell'Assemblea e sul
regolare avvio del necessario procedimento deliberativo;
- dichiarare, in ogni caso, che ha violato l'art. 9, vecchio e/o nuovo, dello Statuto della Controparte_1 CP_2
avendo ceduto a terzi, precisamente alla sua il 99% del capitale della stessa Controparte_3 Controparte_3 CP_2
senza rispettare termini e modalità ivi fissati;
- condannare nella sua duplice veste di Amministratore Unico in aperto conflitto di interessi taciuto Controparte_1
all'assemblea e di socio cedente/conferente, a risarcire all'attore, erede di per la quota di 1/3, il danno Persona_4
arrecatogli pari (approssimativamente) all'importo di € 7.000.000 per aver fatto perdere a la chance di Persona_4
acquisire il 99% del capitale della versando l'importo di € 800.000; CP_2
pagina 4 di 16 - dichiarare, in ogni caso che l'assemblea straordinaria della tenutasi in data 31 luglio 2019, di cui a verbale CP_2
del notaio Dr. - Repertorio n. 23.628 e Raccolta n. 8.100, con cui è stato modificato l'art. 9 del Statuto Persona_5
allora vigente, nonchè la coeva operazione di conferimento nella società “ da parte Controparte_3
di dell'intera sua partecipazione della a titolo di sottoscrizione e liberazione di un aumento Controparte_1 CP_2
di capitale di € 80.000, di cui alla scrittura privata autenticata nelle firme in data 31 luglio 2019 dal notaio Dr. Per_5
- Repertorio n. 23.629 e Raccolta n.
8.101 sono atti inopponibili alla per violazione dello stesso art. 9
[...] CP_2
dello Statuto e conseguentemente che non hanno effetto alcuno nei confronti della società CP_2
- ordinare al sig. Conservatore del Registro Imprese di Bologna di procedere all'iscrizione dell'emananda sentenza con
esonero da qualunque responsabilità a riguardo
- condannare il medesimo convenuto a risarcire all'attore il danno non patrimoniale arrecatogli dal Controparte_1
disagio e dal turbamento psichico, con incidenza negativa sulla personalità dell'attore, per l'illegittimo disegno di
[...]
preordinato ad escludere l'attore dalla gestione dell'azienda di famiglia, danno da liquidarsi in via equitativa in CP_1
€ 500.000,00 o diverso importo di giustizia, con gli interessi di mora e rivalutazione monetaria
- condannare, infine, al rimborso di spese e compensi di lite oltre accessori di legge (15% spese Controparte_1 generali, CPA 4% ed IVA 22%).”.
II
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_3
Esponevano i convenuti in via preliminare che:
- il tribunale era incompetente a conoscere della controversia per effetto della clausola arbitrale
Contr contenuta nell'art. 28 dello statuto di
- l'“assenza assoluta di informazione” andava riferita al solo procedimento di convocazione dell'assemblea e, quindi, all'ipotesi di mancata convocazione della medesima;
sennonché un simile vizio di nullità (in realtà insussistente nella fattispecie) era comunque sanabile ex art. 2379 bis c.c. e, quindi, la relativa questione era compromettibile in arbitri.
Esponevano poi in fatto che:
pagina 5 di 16 - la raccomandata relativa alla convocazione del socio per l'assemblea del 31 luglio Persona_4
2019 era stata regolarmente consegnata il 15 luglio 2019 a mani dell'amministratore di sostegno, avv.
che aveva firmato per ricevuta. Testimone_1
Esponevano poi in diritto che:
- il vizio della “assenza assoluta di informazione” andava riferito al solo procedimento di convocazione dell'assemblea e si risolveva nella completa carenza di convocazione dell'assemblea;
- anche qualora si ravvisassero nelle modalità di convocazione delle difformità rispetto a quanto previsto dallo statuto, tale preteso vizio (in realtà insussistente) avrebbe comunque dato luogo a una causa di mera annullabilità ex art. 2479, I comma, c.c.;
- relativamente a tutti quei vizi, a cui comunque si accennava nell'atto di citazione, che avrebbero potuto astrattamente fondare una domanda di impugnazione/annullamento, si eccepiva l'intervenuta prescrizione;
- la convocazione per il giorno 31 luglio 2019 indicava che l'assemblea era chiamata a decidere sulla
“modifica dell'art. 9 (nove) del vigente Statuto sociale” e tale dicitura assicurava ai soci un'adeguata informativa ai sensi dell'art. 2479 bis c.p.c. circa l'argomento da trattare;
Contr
- quale socio e amministratore unico di aveva sempre tenuto un Controparte_1
comportamento corretto e leale nei confronti del proprio padre e dell'amministratore di sostegno che ne curava gli interessi;
- anche se la delibera fosse stata invalida non vi sarebbe stata violazione della clausola di prelazione, perché il relativo diritto era escluso nel caso in cui la partecipazione veniva conferita in altra società partecipata dagli stessi soci, e tale regola andava applicata anche nel caso di specie, dal momento che possedeva il 94,70% di;
Controparte_1 CP_3
- inoltre la prelazione non poteva essere esercitata versando la sola somma di € 800.000,00, perché tale somma, indicata nell'atto di conferimento, rispondeva unicamente alle prescrizioni di cui all'art. 177 II comma TUIO, come chiarito nell'atto di conferimento stessi, ove si diceva che “il valore della partecipazione sociale conferita dal socio è stato stimato in Euro 800,000 Controparte_1
pagina 6 di 16 (ottocento mila), importo al costo fiscalmente riconosciuto delle quote oggetto di conferimento, come meglio evidenziato nella perizia redatta a tale scopo in data odierna dal Rag. ”; la Persona_6
prelazione avrebbe potuto essere esercitata solo corrispondendo, in ipotesi, una somma pari al valore effettivo della partecipazione, da stabilirsi di comune accordo tra le parti o tramite collegio arbitrale, al quale sarebbe spettato di fissare il prezzo della partecipazione in base all'effettivo valore di mercato, come previsto dall'art. 9 dello statuto;
- la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale erano prive di fondamento.
Ciò premesso, i convenuti e formulavano le seguenti conclusioni: CP_1 CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
in via preliminare di rito
dichiarare la propria incompetenza a conoscere la presente controversia in ragione della clausola compromissoria di cui
all'art 28 dello in favore di un Collegio Arbitrale;
Controparte_4
nel merito, rilevato che l'attore non ha proposto alcuna domanda ex art. 2479 ter I e II comma c.c., comunque prescritta,
come eccepito in narrativa, previo accertamento dell'insussistenza dei pretesi vizi cui sarebbe affetta la delibera ACP del
31 luglio 2019,
rigettare la domanda di nullità ex art. 2479 ter III comma c.c. della delibera ACP del 31 luglio 2019 in quanto infondata in
fatto e diritto,
rigettare la domanda volta a far accertare e dichiarare che avrebbe violato l'art. 9 vecchio e/o nuovo Controparte_1
dello Statuto CP_2
rigettare la domanda volta ad ottenere la declaratoria della pretesa inopponibilità ad della delibera del 31 CP_2
luglio 2019 e dell'operazione di conferimento nella società Controparte_3
rigettare altresì le conseguenti domande risarcitorie aventi ad oggetto pretesi danni patrimoniali e non patrimoniali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
III
Si costituiva in giudizio Controparte_2
pagina 7 di 16 Esponeva la convenuta in via preliminare che:
- il tribunale era incompetente a conoscere delle domande proposte da essendo Parte_1
competenti gli arbitri ai sensi dell'art. 28 dello statuto (“Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra Amministratori, tra liquidatori, tra i predetti e tra i predetti e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati), in dipendenza del presente statuto e ad eccezione di quelle per le quali la legge dispone diversa inderogabile disciplina, saranno decise da un Collegio Arbitrale cui saranno altresì devolute le eventuali controversie o divergenze che abbiano per oggetto
l'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto.”);
Esponeva poi che:
- l'assemblea del 15.7.2019 era stata regolarmente convocata mediante consegna della convocazione all'amministratore di sostegno di avvocato Persona_4 Testimone_1
- i soci erano stati correttamente informati dell'ordine del giorno dell'assemblea;
- l'amministratore di sostegno aveva sempre collaborato con mentre non aveva Controparte_1
avuto riscontri da che da anni aveva interrotto i rapporti col padre;
l'avv. era Parte_1 Tes_1
solito recarsi almeno una volta al mese in azienda per informarsi sull'andamento societario e discutere con anche in merito alle necessità del suo assistito;
Controparte_1
- le pretese risarcitorie, patrimoniali e non patrimoniali, erano del tutto infondate.
Contr Ciò premesso, la convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via preliminare di rito
dichiarare la propria incompetenza a conoscere la presente controversia ai sensi dell'art.28 dello Statuto di CP_2
[...
in ragione della clausola compromissoria in favore del Collegio Arbitrale;
nel merito, previo accertamento dell'inesistenza della nullità ex art. 2479 ter, 3 comma c.c. dedotta da parte attrice,
rigettare la domanda di nullità della delibera assembleare del 31 luglio 2019 in quanto infondata in fatto ed in diritto e per
l'effetto dichiarare validi ed efficaci le successive delibere assembleari;
pagina 8 di 16 conseguentemente, rigettare le domande risarcitorie aventi ad oggetto danno patrimoniali e non difettandone i presupposti
di legge in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
IV
La causa, respinte le richieste istruttorie, era posta in decisione all'udienza del 3.4.2025.
In tale sede i difensori dell'attore precisavano le conclusioni come da foglio depositato in data
2/4/2025; precisavano altresì che le conclusioni in quel momento precisate erano state integralmente anticipate nella prima memoria istruttoria (prima memoria che in realtà non contiene una riformulazione delle conclusioni formulate in citazione e nemmeno le richiama, ma si limita a ribadire che la deliberazione del 31.7.2019 “è nulla ex art. 2479 ter comma 3 Cc,a causa della irregolarità della convocazione, a causa della totale assenza di informazione per i soci sull'unico argomento all'OdG ed a causa della irregolarità del procedimento deliberativo.” e a ribadire la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria).
I difensori dei convenuti rilevavano la inammissibilità della modifica delle conclusioni e precisavano le conclusioni come da rispettive comparse di costituzione e risposta insistendo nelle istanze istruttorie dedotte e non ammesse.
I difensori dell'attrice insistevano nelle istanze istruttorie dedotte nella nota del 2.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. COMPETENZA
I convenuti hanno eccepito l'incompetenza del tribunale, in favore degli arbitri, ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale.
L'eccezione è parzialmente fondata.
1. Come si è visto, l'art. 28 devolve alla competenza degli arbitri tutte le controversie tra soci, tra soci e amministratori e tra soci e società in dipendenza dello statuto sociale, “ad eccezione di quelle per le quali la legge dispone diversa inderogabile disciplina”.
pagina 9 di 16 Essendo state nel presente processo proposte più domande, occorre esaminare separatamente le singole cause.
1.1. Con una prima domanda l'attore ha chiesto che fosse dichiarata la nullità della deliberazione assembleare del 31.7.2019 ai sensi dell'art. 2479 comma 3 c.c. per assenza assoluta di informazioni, intesa (secondo l'insegnamento della Suprema Corte: Cass. 22987/2019) quale assenza di informazioni relative all'avvio del procedimento di deliberazione;
nella prospettazione dell'attore sarebbe infatti stata omessa la convocazione del socio Persona_4
In relazione a tale domanda l'eccezione è fondata.
Secondo la giurisprudenza, la lite che abbia a oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis c.c., può essere deferita ad arbitri (cfr. Cass. 277236/2018: “Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis c.c., può essere deferita ad arbitri.”).
La causa è quindi di competenza degli arbitri.
1.2. Con una seconda domanda l'attore ha chiesto che fosse dichiarata la nullità della deliberazione assembleare del 31.7.2019, sempre ai sensi dell'art. 2479 comma 3 c.c., per assenza assoluta di informazioni, intesa questa volta come carenza di informazioni relative alle questioni da trattare.
In particolare l'attore si duole del fatto che l'ordine del giorno (“Modifica dell'art. 9 (nove) del vigente
Statuto sociale”) non consentisse di comprendere adeguatamente quale sarebbe stata la questione da discutere, e cioè l'introduzione di una modifica alla disciplina della prelazione.
L'eccezione di incompetenza è rispetto a questa domanda infondata.
pagina 10 di 16 La legge non prevede, per il vizio in questione, una “sanatoria”, sicché i relativi diritti, regolati da una disciplina inderogabile, vanno ritenuti indisponibili e le cause connesse non deferibili agli arbitri.
1.3. Con un terzo gruppo di domande quale erede del socio defunto Parte_1 [...]
ha chiesto il risarcimento dei danni che il fratello IC (amministratore e socio pro Per_4
quota, quale erede di come ) avrebbe cagionato al padre (all'epoca dei fatti Per_1 Pt_1 Per_1
Contr socio), cedendo la sua partecipazione in a terzi in violazione dell'art. 9 (vecchio e nuovo testo) dello statuto sociale.
La causa è di competenza degli arbitri, essendo i diritti risarcitori certamente disponibili.
1.4. Con una quarta domanda ha chiesto che fosse dichiarato che l'assemblea Parte_1
Contr straordinaria di del 31.7.2019 e la coeva operazione di conferimento a della CP_3
Contr Contr partecipazione di in fossero dichiarate inefficaci nei confronti di Controparte_1
medesima.
La causa, che ha a oggetto l'inefficacia nei confronti della società di una deliberazione assembleare e di una cessione di quote in violazione delle regole statutarie, intervenuta tra parti che sono tutte attualmente socie della società, riguarda diritti disponibili ed è di competenza degli arbitri.
II. NULLITÀ DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PER ASSOLUTA CARENZA DI INFORMAZIONI IN
RELAZIONE ALLE MATERIE DA TRATTARE
1. Come si è visto, l'attore si duole del fatto che l'ordine del giorno (“Modifica dell'art. 9 (nove) del vigente Statuto sociale”) non consentisse di comprendere adeguatamente quale sarebbe stata la questione da discutere, e cioè l'introduzione di una modifica alla disciplina della prelazione.
2. Si deve dare atto che, secondo un orientamento della giurisprudenza di merito, “La nullità della delibera per carenza assoluta di informazione dei soci sussiste solo rispetto alla deliberazione assunta in carenza di convocazione dell'assemblea, e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le
s.p.a., inerente alla completa mancanza di convocazione” (Trib. Milano, sez. spec. impresa,
1.2.2018/1166, in Diritto & Giustizia 26.3.2016), con la conseguenza che ogni altro vizio relativo a pagina 11 di 16 carenze informative va ricondotto ai vizi di annullabilità (cfr. Trib. Milano sez. spec. impresa, 8.8.2014
n. 10077), per i quali nel caso di specie è certo decorso il termine di impugnazione.
A giudizio del collegio, tuttavia, dalla giurisprudenza della Suprema Corte si desume che la nullità di cui all'art. 2479 ter comma 3 c.c. per “assenza assoluta di informazioni” non si riferisce solo alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo, ma anche alle carenze relative all'informazione sugli argomenti da trattare (“In sintesi, il legislatore, pur consentendo che i soci della
Cont
possano scegliere tra una pluralità dei modelli decisionali, ha posto come cardini imprescindibili per la corretta formazione della volontà sociale deliberativa due elementi, e cioè la informazione preventiva dei soci in merito all'avvio del procedimento deliberativo e l'informazione sugli argomenti da trattare, ed ha sanzionato con la nullità l'inosservanza di tali prescrizioni.”: così Cass. 22987/2019, in motivazione).
La domanda deve quindi essere esaminata nel merito.
3. L'art. 2479 ter comma 3 c.c., come noto, prevede la nullità delle decisioni prese in assenza di informazione “assoluta”.
Secondo la giurisprudenza, “l'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, dell'elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la preparazione e l'informazione necessarie, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno e che a tal fine, tuttavia, non è necessaria un'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e
l'adozione da parte dell'assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali e accessorie (Cass. 5 dicembre 1979, n. 6310; 12 marzo 1981, n. 1408; 16 marzo 1990, n. 2198; 27 aprile 1990, n. 3535; 17 novembre 2005, n. 23269).” (così Cass. 14814/2006, in motivazione).
Dunque ciò che è richiesto è che l'informazione sia chiara e specifica e non ambigua e generica, ma non è richiesto che l'informazione sia particolareggiata, essendo sufficiente un'informazione sintetica.
pagina 12 di 16 Resta evidentemente il problema di tracciare in concreto il confine tra l'informazione sufficientemente specifica e quella che tale non è.
Nel caso di specie:
- l'ordine del giorno, come si è visto, recitava “Modifica dell'art. 9 (nove) del vigente Statuto sociale”;
- l'art. 9 dello statuto porta la rubrica “Trasferimento delle partecipazioni”; l'articolo disciplina il trasferimento per atto tra vivi e quello per causa di morte;
il punto A disciplina la prelazione nel caso di trasferimento per atto tra vivi;
l'articolo disciplina modalità e termini per l'esercizio della prelazione, nonché modalità e termini per il subentro dei soci superstiti in sostituzione degli eredi e dei legatari del defunto;
- la discussione e la decisione assembleare hanno avuto a oggetto l'esclusione dalla disciplina dell'art. 9 del trasferimento di partecipazione per atto tra vivi a favore di società controllanti o controllate.
A giudizio del collegio l'ordine del giorno era sufficientemente preciso.
Ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., la convocazione dell'assemblea deve assicurare tempestiva informazione “sugli argomenti da trattare” (le “materie” nel linguaggio dell'art. 2366 c.c.).
L'argomento (o la materia) “Modifica dell'art. 9 dello statuto” certo comprende il tema della modifica della disciplina della prelazione, che occupa (occupava e occupa) buona parte dell'articolo in questione.
Il socio, informato che si sarebbe discusso dell'art. 9, non poteva immaginare quali proposte di modifica sarebbero state fatte, ma certo poteva prevedere che si sarebbe discusso anche di modificare la prelazione, perché dell'art. 9 la prelazione costituisce un contenuto molto rilevante.
La conoscenza della specifica proposta di modifica deve ritenersi che non fosse necessaria.
In relazione a un caso ove nell'ordine del giorno la materia da trattare era stata indicata con l'espressione “Adozione del nuovo statuto sociale”, la Cassazione ha osservato che “la norma che si assume violata (art. 2366 c.c.) intende evitare le situazioni di disinformazione, in modo da consentire al socio, attraverso una non ambigua indicazione dell'argomento da trattare, una consapevole decisione in ordine alla propria presenza ai lavori dell'assemblea ed una meditata e consapevole pagina 13 di 16 partecipazione agli stessi, ma non disporre che siano preventivamente indicate, necessariamente in dettaglio, le modifiche delle regole statutarie su cui deliberare, tenuto anche conto, da un lato, che le voci di ampio contenuto, e tuttavia chiare nella loro reale finalità, non suscitano equivoci nel lettore e che, sotto altro profilo, il cambiamento effettivo delle clausole statutarie può anche essere il risultato del dibattito e dell'esame assembleare (Cass. 15 luglio 1993, n. 7859).” (così ancora Cass. 14814/2006, in motivazione).
Dunque la preventiva indicazione delle modifiche da apportare alle regole statutarie oggetto di discussione non è richiesta dalla legge.
Nel caso di specie si è appunto verificata una situazione, in cui l'ordine del giorno, pur senza indicare la modifica da apportare, indicava chiaramente la norma da modificare e la finalità di modifica, sicché la convocazione deve ritenersi conforme alle prescrizioni di legge.
III. CONCLUSIONI E SPESE
Per le ragioni esposte, deve essere dichiarata l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere delle domande di cui al paragrafo I, punti 1.1, 1.3, 1.4, mentre deve essere respinta la domanda di cui al paragrafo II.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore sia di e Controparte_1 CP_3 [...]
sia di per ciascuna difesa, in € 10.860,00 per compensi Controparte_3 Controparte_2
professionali (€ 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria, € 3.579,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
contro
Controparte_1
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Controparte_5
così provvede:
a) dichiara l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere:
- della domanda di nullità della deliberazione assembleare del 31.7.2019 ai sensi dell'art. 2479 comma
3 c.c. per assenza assoluta di informazioni, intesa quale assenza di informazioni relative all'avvio del procedimento di deliberazione;
- delle domande risarcitorie;
- della domanda di accertamento dell'inefficacia della deliberazione dell'assemblea straordinaria di del 31.7.2019 e della coeva operazione di conferimento a di Controparte_2 CP_3 Controparte_1
della partecipazione di in nei confronti di CP_3 Controparte_1 Controparte_2 CP_2
medesima proposte da , essendo competenti gli arbitri;
Parte_1
b) fissa per la riassunzione il termine di mesi tre;
c) dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere della domanda di nullità della deliberazione assembleare del 31.7.2019 ai sensi dell'art. 2479 comma 3 c.c. per assenza assoluta di informazioni, intesa quale assenza di informazioni relative agli argomenti da trattare;
d) respinge la domanda di domanda di nullità della deliberazione assembleare del 31.7.2019 ai sensi dell'art. 2479 comma 3 c.c. per assenza assoluta di informazioni, intesa quale assenza di informazioni relative agli argomenti da trattare;
e) dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in Parte_1
favore sia di e sia di per Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
ciascuna difesa, in € 10.860,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
pagina 15 di 16 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 17.12.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. IC Guernelli
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