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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
TI GI, TO
TEDESCHINI CRISTINA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 623/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 326/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MACERATA sez. 1 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E0011482024 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato il signor Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 326/2025 con cui la CGT di 1° grado di Macerata ha respinto, con spese per € 1050,00, il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. TQ7011E0011482024 relativo ad IRPEF-Altro a.i. 2015.
L'appellante contesta preliminarmente al Giudice di primo grado di aver prestato scarsa attenzione nell'esame del fascicolo processuale e di aver fatto proprie le osservazioni dell'Ufficio senza alcun senso critico, senza rilevare alcune presunte irregolarità poste in essere sempre dall'Ufficio. Inoltre, il Giudice avrebbe dichiarato “(…) il falso in esito alla indicazione “L'istanza di tutela cautelare è stata rigettata con ordinanza di questa Corte n. 216/2024 del 11 luglio 2024, da lui stesso emessa, ma in maniera diametralmente opposta, in quanto accolta.” (appello, pag. 14).
Come motivi d'appello deduce:
1) illegittima apposizione della firma in forma digitale e delle Delega al sottoscrittore da parte del Direttore
Provinciale;
2) la legittimità delle detrazioni per altri familiari a carico della dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 per già avvenuta verifica in esito al rilascio dei loro codici fiscali e all'accoglimento del ricorso ex art. 36 bis per l'anno 2016 in esito al riporto delle eccedenze dei crediti a riporto dall'anno 2015.
Il motivo prosegue illustrando nel dettaglio in ambito all'effettiva capacità contributiva ed alla prevalenza della sostanza sulla forma, quanto ai seguenti soggetti: - Nominativo_1 madre in Patria;
- Nominativo_2 padre in Patia;
- Nominativo_3 fratello;
- Nominativo_4 cognata;
Nominativo_5 nipote;
Nominativo_6 nipote. L'appellante espone i legami di parentela e afferma di provvedere a tutti i bisogni della sua famiglia in Macedonia del
Nord. Le detrazioni per “altri familiari a carico” spetterebbero sulla base del principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione. Diversamente, verrebbe ad attuarsi una discrasia ingiustificata e penalizzante.
Conclude chiedendo che, in riforma dell'appellata sentenza, l'adìta Corte voglia annullare il rigetto del ricorso proposto in primo grado e l'avviso di accertamento sottostante. dell'estensore. contribuente, dunque soggetto non previsto dall'art. 433 c.c., con esclusione dalla detrazione.
Osserva la Corte che neanche in questa sede d'appello il contribuente non contrasta efficacemente le risultanze documentali, come puntualmente illustrate nella sentenza di primo grado, limitandosi ad opporre il principio costituzionale ex art. 53 Cost. ed il relativo “spirito effettivo”. Espone argomenti che nulla hanno a che fare con la difesa tecnica prevista in questa sede giurisdizionale, risultando la loro declamazione più confacente a sedi comiziali.
Per quanto fin qui esposto l'appello va respinto, con l'effetto di confermare l'impugnata sentenza.
Le spese del presente appello, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, per l'effetto confermando l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'Ufficio, delle spese del presente grado, che qui liquida in € 500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Ancona il giorno 3 dicembre 2025.
Il TO Il Presidente
dott. G. Bellitti dott. C. Greco
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
TI GI, TO
TEDESCHINI CRISTINA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 623/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 326/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MACERATA sez. 1 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E0011482024 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato il signor Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 326/2025 con cui la CGT di 1° grado di Macerata ha respinto, con spese per € 1050,00, il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. TQ7011E0011482024 relativo ad IRPEF-Altro a.i. 2015.
L'appellante contesta preliminarmente al Giudice di primo grado di aver prestato scarsa attenzione nell'esame del fascicolo processuale e di aver fatto proprie le osservazioni dell'Ufficio senza alcun senso critico, senza rilevare alcune presunte irregolarità poste in essere sempre dall'Ufficio. Inoltre, il Giudice avrebbe dichiarato “(…) il falso in esito alla indicazione “L'istanza di tutela cautelare è stata rigettata con ordinanza di questa Corte n. 216/2024 del 11 luglio 2024, da lui stesso emessa, ma in maniera diametralmente opposta, in quanto accolta.” (appello, pag. 14).
Come motivi d'appello deduce:
1) illegittima apposizione della firma in forma digitale e delle Delega al sottoscrittore da parte del Direttore
Provinciale;
2) la legittimità delle detrazioni per altri familiari a carico della dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 per già avvenuta verifica in esito al rilascio dei loro codici fiscali e all'accoglimento del ricorso ex art. 36 bis per l'anno 2016 in esito al riporto delle eccedenze dei crediti a riporto dall'anno 2015.
Il motivo prosegue illustrando nel dettaglio in ambito all'effettiva capacità contributiva ed alla prevalenza della sostanza sulla forma, quanto ai seguenti soggetti: - Nominativo_1 madre in Patria;
- Nominativo_2 padre in Patia;
- Nominativo_3 fratello;
- Nominativo_4 cognata;
Nominativo_5 nipote;
Nominativo_6 nipote. L'appellante espone i legami di parentela e afferma di provvedere a tutti i bisogni della sua famiglia in Macedonia del
Nord. Le detrazioni per “altri familiari a carico” spetterebbero sulla base del principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione. Diversamente, verrebbe ad attuarsi una discrasia ingiustificata e penalizzante.
Conclude chiedendo che, in riforma dell'appellata sentenza, l'adìta Corte voglia annullare il rigetto del ricorso proposto in primo grado e l'avviso di accertamento sottostante. dell'estensore. contribuente, dunque soggetto non previsto dall'art. 433 c.c., con esclusione dalla detrazione.
Osserva la Corte che neanche in questa sede d'appello il contribuente non contrasta efficacemente le risultanze documentali, come puntualmente illustrate nella sentenza di primo grado, limitandosi ad opporre il principio costituzionale ex art. 53 Cost. ed il relativo “spirito effettivo”. Espone argomenti che nulla hanno a che fare con la difesa tecnica prevista in questa sede giurisdizionale, risultando la loro declamazione più confacente a sedi comiziali.
Per quanto fin qui esposto l'appello va respinto, con l'effetto di confermare l'impugnata sentenza.
Le spese del presente appello, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, per l'effetto confermando l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'Ufficio, delle spese del presente grado, che qui liquida in € 500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Ancona il giorno 3 dicembre 2025.
Il TO Il Presidente
dott. G. Bellitti dott. C. Greco