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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ SEZIONE CIVILE
Verbale del procedimento civile iscritto al R.G.C.C. n. 1473/2024, promosso da
Parte_1 nei confronti di
Controparte_1 Controparte_1
Oggi, lunedì 17 febbraio 2025, innanzi al dott. Emanuele Picci, alle ore 10:20, sono presenti: nessuno per la parte;
Parte_1
l'avv. TANIA ZANELLI, in sostituzione con delega orale dell'avv. DI GIULIO MARIO, per la controparte Controparte_1
Il difensore comparso si riporta alla memoria conclusiva chiedendo che la causa venga decisa rinunciando alla lettura in presenza della sentenza.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Non sono presenti i procuratori delle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1473 di registro generale dell'anno 2024; promosso da
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Roberto Marzola (C. F. ), domiciliata presso lo studio del C.F._1 predetto difensore, sito in Montegranaro (FM), alla via Fermana Sud n. 34; attore-opponente nei confronti di
( ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla Controparte_2 C.F._2 comparsa di costituzione e risposta), dall'avv. Mario Di Giulio (C.F. , ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Salerno, alla via R. De Martino 10; convenuto-opposto
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale e previo rigetto di ogni e qualsivoglia istanza ex art. 648 c.p.c., revocare il decreto ingiuntivo opposto, per le motivazioni di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione;
condannare l'opposta al pagamento delle spese processuali e dei compensi, maggiorati di rimborso forfettario e degli accessori di Legge».
Conclusioni per Controparte_1
«Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, conclusione ed eccezione, - rigettare l'opposizione proposta dalla (p.iva: e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. Parte_1 P.IVA_1
421/2024 reso il 10.5.2024 nel proc. n. 783/2024 R.G. dal Tribunale civile di Forlì; - condannare
2 l'opponente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata in favore della Controparte_1
ex art. 96, commi 1 e/o 3 c.p.c nella misura ritenuta equa e di giustizia. Con condanna dell'opponente al
[...] pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, ed accessori.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 421/24 Parte_1 del 10.05.2024, in virtù del quale ingiungeva il Controparte_1 pagamento dell'importo pari ad € 74.632,50, inclusi gli interessi al saggio moratorio a decorrere dal 30.10.2023 e fino al deposito del ricorso (€ 70.541,50 + € 4.090,44), oltre interessi e spese successive, a titolo di corrispettivo residuo per la fornitura di merce.
1.1. La parte attrice chiede la revoca del decreto opposto evidenziando di non avere richiesto alcuna fornitura e negando, in sostanza, qualsivoglia rapporto negoziale.
Ai fini della conferma dell'ingiunzione si costituisce , la Controparte_1 quale documenta la sussistenza del rapporto e l'adempimento della prestazione, attraverso la produzione di una serie di documenti, quali l'accettazione ad opera dell'opponente dell'offerta,
l'estratto autentico del libro I.V.A., le mail contenenti gli ordinativi della merce i documenti di trasporto e la stampa delle immagini satellitari (all. 2, 10-13 in fascicolo opposta).
2. Ebbene, l'opposizione non merita accoglimento.
2.1. A fronte dell'ampio corredo documentale in atti, l'opponente ha sollevato contestazioni gravemente generiche, prive di adeguata specificità rispetto al caso di specie, tenuto conto che essa non contesta le fatture poste a fondamento del credito monitorio e la consegna della merce, anzi avendo peraltro provveduto ad effettuare un parziale versamento (all. 21 in fascicolo opposta).
3. Ciò chiarito, giova dare che, con decreto ex art. 171-bis c.p.c., emesso in data 8.11.2024, il
Giudice formulava la seguente proposta transattiva: “ si obbliga a Parte_1 corrispondere, a titolo dei fatti di cui è causa (r.g. n. 1473/2024), in favore di
[...] la somma composta dai seguenti addendi: a) € 74.631,94 Controparte_1
3 per sorte capitale ed interessi inclusi;
b) € 406,50 per esborsi ed € 1.600,00 per compenso, oltre accessori, con compensazione della residua porzione a titolo di spese di lite”.
3.1. Nonostante l'accettazione della parte convenuta opposta pervenuta in data 12.11.2024, la parte attrice opponente non solo ometteva di comunicare la propria posizione in merito alla proposta giudiziale, ma non depositava alcuna memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c., né presenziava all'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c., e neppure all'udienza odierna fissata per la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
3.2. Il contegno processuale della parte attrice opponente denota un atteggiamento defatigatorio e strumentale.
Ciò ha determinato l'instaurazione di una controversia -nella specie dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento- inutile ed antieconomica, al solo di fine di sottrarsi all'obbligazione pecuniaria impedendo la sollecita ed efficace definizione del procedimento monitorio.
3.3. Tale contegno comporta una dispersione delle risorse per la giurisdizione che si traducono concretamente non solo in un esborso ingiustificato per l'Erario ed in un rallentamento dei tempi processuali relativi al singolo procedimento ove tale contegno è stato attuato, ma determinano anche una grave compromissione per l'esercizio dei diritti da parte di chi chiede legittimamente giustizia in altri procedimenti pendenti dinanzi al medesimo Ufficio giudiziario.
3.4. Tale ultima valutazione si fonda sull'ovvia considerazione che coloro che sono comunque estranei al processo in cui si tenga la condotta ostativa e capziosa si vedono allungati i tempi di definizione dei procedimenti che li riguardano.
Ed è per tali ragioni che la pronuncia ex art. 96, co. 3, c.p.c., può essere resa d'ufficio, senza istanza di parte, e può ugualmente prescindere dalla sussistenza di eventuali danni subiti dalle parti, ciò perché si trascende dall'ambito squisitamente privatistico (v. Cass., S.U. ord. n. 34349 del 15.11.2021).
3.5. La condanna per lite temeraria assume un pregnante rilievo pubblicistico: non è più presidio di tutela del diritto della singola parte danneggiata, bensì strumento di portata applicativa generale, di sanzione di ogni possibile abuso processuale, vale a dire di qualsivoglia tipo di condotta che si concreti in un abuso od in un uso distorto o deviato dell'agire o del resistere in
4 giudizio, perciò stessa dannosa per l'interesse della collettività al corretto ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale.
3.6. In ultima analisi, è una condotta che nuoce al principio costituzionale del giusto processo.
In tale prospettiva pubblicistica, si pone la previsione di cui all'art. 96, ultimo comma, c.p.c., che prevede la condanna ulteriore in favore della con ciò rafforzando i doveri Controparte_3 di leale collaborazione delle parti e dei terzi verso la giurisdizione.
3.7. Tutto quanto sopra chiarito giustifica, perciò, la condanna nei confronti di
[...] al pagamento, ai sensi dell'art. 96, di una somma pari ad € 1.000,00 in Parte_1 favore della controparte ed € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 421/24 del 10.5.2024; condanna a rifondere, in favore di Parte_1 [...]
le spese di lite che quantifica in € 10.000,00, oltre spese a forfait Controparte_1 al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge;
condanna , ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., a corrispondere, Parte_1 in favore di la somma di € Controparte_1
1.000,00; condanna , ai sensi dell'art. 96, comma quarto, c.p.c., a corrispondere Parte_1 la somma di € 1.000,00, in favore della Controparte_3
Forlì, 17 febbraio 2025
Il Giudice Dott. Emanuele Picci
5
Verbale del procedimento civile iscritto al R.G.C.C. n. 1473/2024, promosso da
Parte_1 nei confronti di
Controparte_1 Controparte_1
Oggi, lunedì 17 febbraio 2025, innanzi al dott. Emanuele Picci, alle ore 10:20, sono presenti: nessuno per la parte;
Parte_1
l'avv. TANIA ZANELLI, in sostituzione con delega orale dell'avv. DI GIULIO MARIO, per la controparte Controparte_1
Il difensore comparso si riporta alla memoria conclusiva chiedendo che la causa venga decisa rinunciando alla lettura in presenza della sentenza.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Non sono presenti i procuratori delle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1473 di registro generale dell'anno 2024; promosso da
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Roberto Marzola (C. F. ), domiciliata presso lo studio del C.F._1 predetto difensore, sito in Montegranaro (FM), alla via Fermana Sud n. 34; attore-opponente nei confronti di
( ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla Controparte_2 C.F._2 comparsa di costituzione e risposta), dall'avv. Mario Di Giulio (C.F. , ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Salerno, alla via R. De Martino 10; convenuto-opposto
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale e previo rigetto di ogni e qualsivoglia istanza ex art. 648 c.p.c., revocare il decreto ingiuntivo opposto, per le motivazioni di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione;
condannare l'opposta al pagamento delle spese processuali e dei compensi, maggiorati di rimborso forfettario e degli accessori di Legge».
Conclusioni per Controparte_1
«Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, conclusione ed eccezione, - rigettare l'opposizione proposta dalla (p.iva: e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. Parte_1 P.IVA_1
421/2024 reso il 10.5.2024 nel proc. n. 783/2024 R.G. dal Tribunale civile di Forlì; - condannare
2 l'opponente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata in favore della Controparte_1
ex art. 96, commi 1 e/o 3 c.p.c nella misura ritenuta equa e di giustizia. Con condanna dell'opponente al
[...] pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, ed accessori.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 421/24 Parte_1 del 10.05.2024, in virtù del quale ingiungeva il Controparte_1 pagamento dell'importo pari ad € 74.632,50, inclusi gli interessi al saggio moratorio a decorrere dal 30.10.2023 e fino al deposito del ricorso (€ 70.541,50 + € 4.090,44), oltre interessi e spese successive, a titolo di corrispettivo residuo per la fornitura di merce.
1.1. La parte attrice chiede la revoca del decreto opposto evidenziando di non avere richiesto alcuna fornitura e negando, in sostanza, qualsivoglia rapporto negoziale.
Ai fini della conferma dell'ingiunzione si costituisce , la Controparte_1 quale documenta la sussistenza del rapporto e l'adempimento della prestazione, attraverso la produzione di una serie di documenti, quali l'accettazione ad opera dell'opponente dell'offerta,
l'estratto autentico del libro I.V.A., le mail contenenti gli ordinativi della merce i documenti di trasporto e la stampa delle immagini satellitari (all. 2, 10-13 in fascicolo opposta).
2. Ebbene, l'opposizione non merita accoglimento.
2.1. A fronte dell'ampio corredo documentale in atti, l'opponente ha sollevato contestazioni gravemente generiche, prive di adeguata specificità rispetto al caso di specie, tenuto conto che essa non contesta le fatture poste a fondamento del credito monitorio e la consegna della merce, anzi avendo peraltro provveduto ad effettuare un parziale versamento (all. 21 in fascicolo opposta).
3. Ciò chiarito, giova dare che, con decreto ex art. 171-bis c.p.c., emesso in data 8.11.2024, il
Giudice formulava la seguente proposta transattiva: “ si obbliga a Parte_1 corrispondere, a titolo dei fatti di cui è causa (r.g. n. 1473/2024), in favore di
[...] la somma composta dai seguenti addendi: a) € 74.631,94 Controparte_1
3 per sorte capitale ed interessi inclusi;
b) € 406,50 per esborsi ed € 1.600,00 per compenso, oltre accessori, con compensazione della residua porzione a titolo di spese di lite”.
3.1. Nonostante l'accettazione della parte convenuta opposta pervenuta in data 12.11.2024, la parte attrice opponente non solo ometteva di comunicare la propria posizione in merito alla proposta giudiziale, ma non depositava alcuna memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c., né presenziava all'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c., e neppure all'udienza odierna fissata per la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
3.2. Il contegno processuale della parte attrice opponente denota un atteggiamento defatigatorio e strumentale.
Ciò ha determinato l'instaurazione di una controversia -nella specie dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento- inutile ed antieconomica, al solo di fine di sottrarsi all'obbligazione pecuniaria impedendo la sollecita ed efficace definizione del procedimento monitorio.
3.3. Tale contegno comporta una dispersione delle risorse per la giurisdizione che si traducono concretamente non solo in un esborso ingiustificato per l'Erario ed in un rallentamento dei tempi processuali relativi al singolo procedimento ove tale contegno è stato attuato, ma determinano anche una grave compromissione per l'esercizio dei diritti da parte di chi chiede legittimamente giustizia in altri procedimenti pendenti dinanzi al medesimo Ufficio giudiziario.
3.4. Tale ultima valutazione si fonda sull'ovvia considerazione che coloro che sono comunque estranei al processo in cui si tenga la condotta ostativa e capziosa si vedono allungati i tempi di definizione dei procedimenti che li riguardano.
Ed è per tali ragioni che la pronuncia ex art. 96, co. 3, c.p.c., può essere resa d'ufficio, senza istanza di parte, e può ugualmente prescindere dalla sussistenza di eventuali danni subiti dalle parti, ciò perché si trascende dall'ambito squisitamente privatistico (v. Cass., S.U. ord. n. 34349 del 15.11.2021).
3.5. La condanna per lite temeraria assume un pregnante rilievo pubblicistico: non è più presidio di tutela del diritto della singola parte danneggiata, bensì strumento di portata applicativa generale, di sanzione di ogni possibile abuso processuale, vale a dire di qualsivoglia tipo di condotta che si concreti in un abuso od in un uso distorto o deviato dell'agire o del resistere in
4 giudizio, perciò stessa dannosa per l'interesse della collettività al corretto ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale.
3.6. In ultima analisi, è una condotta che nuoce al principio costituzionale del giusto processo.
In tale prospettiva pubblicistica, si pone la previsione di cui all'art. 96, ultimo comma, c.p.c., che prevede la condanna ulteriore in favore della con ciò rafforzando i doveri Controparte_3 di leale collaborazione delle parti e dei terzi verso la giurisdizione.
3.7. Tutto quanto sopra chiarito giustifica, perciò, la condanna nei confronti di
[...] al pagamento, ai sensi dell'art. 96, di una somma pari ad € 1.000,00 in Parte_1 favore della controparte ed € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 421/24 del 10.5.2024; condanna a rifondere, in favore di Parte_1 [...]
le spese di lite che quantifica in € 10.000,00, oltre spese a forfait Controparte_1 al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge;
condanna , ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., a corrispondere, Parte_1 in favore di la somma di € Controparte_1
1.000,00; condanna , ai sensi dell'art. 96, comma quarto, c.p.c., a corrispondere Parte_1 la somma di € 1.000,00, in favore della Controparte_3
Forlì, 17 febbraio 2025
Il Giudice Dott. Emanuele Picci
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