TRIB
Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/07/2025, n. 10077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10077 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 79779 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 28 dicembre 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Via Guido Castelnuovo n. Parte_1
40, presso l'Avv. Emanuela Fancelli, che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti
Parte attrice
CONTRO
, in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 come da documentazione in atti, dall' Avv. Francesco Pallone e dall'Avv. Gian Marco De Robertis, ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio sito in Frosinone, Via Marco Tullio Cicerone n. 85;
Parte convenuta
OGGETTO: risarcimento lesioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice chiamava in giudizio
, in persona del liquidatore p.t., chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, ai sensi degli artt.2051 cc, e, in subordine, ai sensi dell'art.2043 cc, della , in persona del liquidatore pro tempore…per Controparte_1
l'evento di infortunio verificatosi con danno alla e, per l'effetto, Parte_1 condannare la convenuta, in persona del legale rappr.te pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi
€36.693,80 - comprensivi del danno biologico e morale, oltre le spese mediche sostenute, per euro 1.114,00, – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. - Con vittoria di spese.”
Assumeva parte attrice che “…in data 29.03.2019, alle ore 11:30 circa, la sig.ra si trovava all'interno del negozio sito in Roma, via Parte_1 CP_1
Fregene 4/A, gestito dalla p.iva , in compagnia dei sigg.ri CP_1 P.IVA_1
e - che all'interno del negozio la Parte_2 Parte_3 CP_1 sig.ra nel passaggio da un reparto all'altro, cadeva rovinosamente lungo
Parte_1 una scala non illuminata nè visibile, nè segnalata;
- che, a causa del dolore conseguente all'evento, la sig.ra veniva trasportata con ambulanza presso
Parte_1 il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni - Addolorata, dove venivano riscontrate, a seguito della caduta, alla sig.ra venivano
Parte_1 riscontrate lussazione scapolo-omerale dx con frattura composta della coracoide ed associata lesione di Hill-Sachs, ematoma anca dx;
…in data 12.07.19, con lettera raccomandata la sig.ra richiedeva alla il risarcimento del
Parte_1 CP_1 danno subito, senza esito positivo, poichè la società negava ogni propria responsabilità imputando la caduta ad un malore della signora;
…il danno subito dalla signora veniva accertato e valutato dal Dott ,
Parte_1 Persona_1 con parere del 13.9.2019, come segue: “la presenta un quadro
Parte_1 clinico è costituito da esiti di pregressa frattura - lussazione di spalla destra in soggetto destrimane con residua marcata limitazione fisiologica articolarità associata a borsite trocanterica destra post traumatica. Per quanto sopra descritto il danno riportato dall'attore è al momento medico-legale in mente così valutabile incapacità temporanea assoluta pari a giorni 20, incapacità temporanea parziale al 50% pari a giorni 60 , invalidità permanente nella misura del 15%... il danno subito dalla sigra è quantificabile, in applicazione delle Tabelle elaborate dal
Parte_1
Tribunale di Roma, come segue : Danno risarcibile 23.972,15 € Invalidità temporanea totale 2.212,00 € Invalidità temporanea parziale al 50% 3.318,00 € danno morale nella misura del 30% del d. b. 7.191.64 € TOTALE GENERALE: 36.693,89 €…in data 9.10.2019 veniva inviata la Proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Legge 132/2014, senza riscontro alcuno…”
Si costituiva in giudizio , in persona del liquidatore Controparte_1
p.t., chiedendo “…rigettare, per i motivi descritti in premessa, la domanda spiegata dall'attrice nei confronti della , in Parte_1 Controparte_1 persona del liquidatore p.t.,, poiché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'avversa domanda, determinare gli effetti risarcitori in favore della Sig.ra CP_2
tenendo conto di tutti i rilievi e delle eccezioni sollevate nella difesa dalla
[...] convenuta, con ogni conseguente statuizione in merito al quantum debeatur”. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge anche a norma dell'art.96 c.p.c.”
La causa veniva istruita mediante prove documentali, interrogatorio formale di parte attrice, escussione testi e Consulenza medico – legale.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28 dicembre
2024, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva,
o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895).
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057). Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatta cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243). Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell'insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità. Si tratta di valutare e di tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e - superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
Fatte queste premesse si può passare ad esaminare il fatti del presente giudizio.
All'esito dell'istruttoria svolta, affidata alle dichiarazioni rese da parte attrice durante l'interrogatorio formale e ai testi regolarmente escussi, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, devono ritenersi adeguatamente provati i fatti come esposti da parte attrice. Non è invece risultato provato il nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento di danno lamentato. Come è noto, a norma dell'art. 2051 c.c., richiamato dall'attrice, a fondamento della propria pretesa risarcitoria e certamente applicabile nel caso di specie, il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo provi il caso fortuito, che, per inciso, può consistere col fatto dello stesso danneggiato, che abbia concorso, in tutto o in parte, con la propria condotta, al verificarsi dell'evento lesivo, spezzando il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Anche nell'ipotesi di responsabilità del custode, non può pertanto prescindersi dalla prova che grava su colui che lamenta il danno.
Entrambi i testi, il sig. di parte convenuta e la sig.ra Testimone_1 Parte_2
, figlia di parte attrice, non hanno assistito alla caduta nel momento in cui la
[...] stessa è avvenuta, ed infatti, il teste dichiara: “ …Conosco il Testimone_1 locale e all'interno vi è una scala che collega due reparti… riconosco dalle foto (perizia in atti parte convenuta ) lo stato dei luoghi…due corrimani su entrambi i lati…La scala è illuminata e vi è un cartello che dice “attenzione”…Io quel giorno ero in compagnia di un amico e ho visto una signora anziana che scendeva le scale. Dopo un po' ho sentito che qualcuno diceva che una signora era caduta al piano di sotto…ho visto che la signora era poggiata al corrimano…ho visto la signora per terra ed insieme ad un altro l'abbiamo messa sedere su un divano…”
Il teste, sig.ra , figlia di parte attrice dichiara: “…Il negozio è un po' Parte_2 articolato. Mia madre era davanti a me, doveva pagare ma poiché la cassa era occupata si è fermata a guardare delle vetrine e quando l'hanno chiamata alla cassa, lei mentre si girava è precipitata. Mentre la guardavo, l'ho vista andare giù…”
Entrambi si sono accorti della caduta dopo che la stessa si è verificata. Nessuno dei due ha potuto con precisione identificarne la causa.
Inoltre, le foto allegate da parte attrice sono poco chiare e poco indicative circa la possibilità di rilevare il pericolo come descritto. Di contro le foto allegate da parte convenuta meglio descrivono lo stato dei luoghi come confermato dallo stesso teste
. Testimone_1
Pertanto, tali essendo le risultanze acquisite agli atti, se da un lato è stata raggiunta la prova del fatto storico, deve però ritenersi raggiunta la prova del caso fortuito, coincidente col fatto dello stesso danneggiato. Parte attrice ha concorso in via esclusiva con la sua condotta al verificarsi dell'evento. Con la normale diligenza avrebbe potuto evitare la caduta.
Ritiene questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di parte attrice, non potendo ritenersi, la richiesta di parte attrice, prime facie infondata e/o pretestuosa. Inoltre, l'aver parte convenuta non rispettato il termine di adesione alla negoziazione assistita inviata da parte attrice.
Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
PQM
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da parte attrice nei confronti del convenuto, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del liquidatore p.t.; Controparte_1
-) compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente Giudizio;
-) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 6 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso
in persona della dott.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 79779 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 28 dicembre 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Via Guido Castelnuovo n. Parte_1
40, presso l'Avv. Emanuela Fancelli, che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti
Parte attrice
CONTRO
, in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 come da documentazione in atti, dall' Avv. Francesco Pallone e dall'Avv. Gian Marco De Robertis, ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio sito in Frosinone, Via Marco Tullio Cicerone n. 85;
Parte convenuta
OGGETTO: risarcimento lesioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice chiamava in giudizio
, in persona del liquidatore p.t., chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, ai sensi degli artt.2051 cc, e, in subordine, ai sensi dell'art.2043 cc, della , in persona del liquidatore pro tempore…per Controparte_1
l'evento di infortunio verificatosi con danno alla e, per l'effetto, Parte_1 condannare la convenuta, in persona del legale rappr.te pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi
€36.693,80 - comprensivi del danno biologico e morale, oltre le spese mediche sostenute, per euro 1.114,00, – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. - Con vittoria di spese.”
Assumeva parte attrice che “…in data 29.03.2019, alle ore 11:30 circa, la sig.ra si trovava all'interno del negozio sito in Roma, via Parte_1 CP_1
Fregene 4/A, gestito dalla p.iva , in compagnia dei sigg.ri CP_1 P.IVA_1
e - che all'interno del negozio la Parte_2 Parte_3 CP_1 sig.ra nel passaggio da un reparto all'altro, cadeva rovinosamente lungo
Parte_1 una scala non illuminata nè visibile, nè segnalata;
- che, a causa del dolore conseguente all'evento, la sig.ra veniva trasportata con ambulanza presso
Parte_1 il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni - Addolorata, dove venivano riscontrate, a seguito della caduta, alla sig.ra venivano
Parte_1 riscontrate lussazione scapolo-omerale dx con frattura composta della coracoide ed associata lesione di Hill-Sachs, ematoma anca dx;
…in data 12.07.19, con lettera raccomandata la sig.ra richiedeva alla il risarcimento del
Parte_1 CP_1 danno subito, senza esito positivo, poichè la società negava ogni propria responsabilità imputando la caduta ad un malore della signora;
…il danno subito dalla signora veniva accertato e valutato dal Dott ,
Parte_1 Persona_1 con parere del 13.9.2019, come segue: “la presenta un quadro
Parte_1 clinico è costituito da esiti di pregressa frattura - lussazione di spalla destra in soggetto destrimane con residua marcata limitazione fisiologica articolarità associata a borsite trocanterica destra post traumatica. Per quanto sopra descritto il danno riportato dall'attore è al momento medico-legale in mente così valutabile incapacità temporanea assoluta pari a giorni 20, incapacità temporanea parziale al 50% pari a giorni 60 , invalidità permanente nella misura del 15%... il danno subito dalla sigra è quantificabile, in applicazione delle Tabelle elaborate dal
Parte_1
Tribunale di Roma, come segue : Danno risarcibile 23.972,15 € Invalidità temporanea totale 2.212,00 € Invalidità temporanea parziale al 50% 3.318,00 € danno morale nella misura del 30% del d. b. 7.191.64 € TOTALE GENERALE: 36.693,89 €…in data 9.10.2019 veniva inviata la Proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Legge 132/2014, senza riscontro alcuno…”
Si costituiva in giudizio , in persona del liquidatore Controparte_1
p.t., chiedendo “…rigettare, per i motivi descritti in premessa, la domanda spiegata dall'attrice nei confronti della , in Parte_1 Controparte_1 persona del liquidatore p.t.,, poiché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'avversa domanda, determinare gli effetti risarcitori in favore della Sig.ra CP_2
tenendo conto di tutti i rilievi e delle eccezioni sollevate nella difesa dalla
[...] convenuta, con ogni conseguente statuizione in merito al quantum debeatur”. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge anche a norma dell'art.96 c.p.c.”
La causa veniva istruita mediante prove documentali, interrogatorio formale di parte attrice, escussione testi e Consulenza medico – legale.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28 dicembre
2024, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva,
o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895).
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057). Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatta cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243). Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell'insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità. Si tratta di valutare e di tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e - superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
Fatte queste premesse si può passare ad esaminare il fatti del presente giudizio.
All'esito dell'istruttoria svolta, affidata alle dichiarazioni rese da parte attrice durante l'interrogatorio formale e ai testi regolarmente escussi, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, devono ritenersi adeguatamente provati i fatti come esposti da parte attrice. Non è invece risultato provato il nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento di danno lamentato. Come è noto, a norma dell'art. 2051 c.c., richiamato dall'attrice, a fondamento della propria pretesa risarcitoria e certamente applicabile nel caso di specie, il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo provi il caso fortuito, che, per inciso, può consistere col fatto dello stesso danneggiato, che abbia concorso, in tutto o in parte, con la propria condotta, al verificarsi dell'evento lesivo, spezzando il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Anche nell'ipotesi di responsabilità del custode, non può pertanto prescindersi dalla prova che grava su colui che lamenta il danno.
Entrambi i testi, il sig. di parte convenuta e la sig.ra Testimone_1 Parte_2
, figlia di parte attrice, non hanno assistito alla caduta nel momento in cui la
[...] stessa è avvenuta, ed infatti, il teste dichiara: “ …Conosco il Testimone_1 locale e all'interno vi è una scala che collega due reparti… riconosco dalle foto (perizia in atti parte convenuta ) lo stato dei luoghi…due corrimani su entrambi i lati…La scala è illuminata e vi è un cartello che dice “attenzione”…Io quel giorno ero in compagnia di un amico e ho visto una signora anziana che scendeva le scale. Dopo un po' ho sentito che qualcuno diceva che una signora era caduta al piano di sotto…ho visto che la signora era poggiata al corrimano…ho visto la signora per terra ed insieme ad un altro l'abbiamo messa sedere su un divano…”
Il teste, sig.ra , figlia di parte attrice dichiara: “…Il negozio è un po' Parte_2 articolato. Mia madre era davanti a me, doveva pagare ma poiché la cassa era occupata si è fermata a guardare delle vetrine e quando l'hanno chiamata alla cassa, lei mentre si girava è precipitata. Mentre la guardavo, l'ho vista andare giù…”
Entrambi si sono accorti della caduta dopo che la stessa si è verificata. Nessuno dei due ha potuto con precisione identificarne la causa.
Inoltre, le foto allegate da parte attrice sono poco chiare e poco indicative circa la possibilità di rilevare il pericolo come descritto. Di contro le foto allegate da parte convenuta meglio descrivono lo stato dei luoghi come confermato dallo stesso teste
. Testimone_1
Pertanto, tali essendo le risultanze acquisite agli atti, se da un lato è stata raggiunta la prova del fatto storico, deve però ritenersi raggiunta la prova del caso fortuito, coincidente col fatto dello stesso danneggiato. Parte attrice ha concorso in via esclusiva con la sua condotta al verificarsi dell'evento. Con la normale diligenza avrebbe potuto evitare la caduta.
Ritiene questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di parte attrice, non potendo ritenersi, la richiesta di parte attrice, prime facie infondata e/o pretestuosa. Inoltre, l'aver parte convenuta non rispettato il termine di adesione alla negoziazione assistita inviata da parte attrice.
Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
PQM
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da parte attrice nei confronti del convenuto, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del liquidatore p.t.; Controparte_1
-) compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente Giudizio;
-) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 6 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso