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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 05/11/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1102/2023 V.V.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Volontaria Giurisdizione Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'affidamento nonché del mantenimento della prole nata al di fuori del matrimonio promosso da
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1 in Gambettola (FC), Via Donati, 3 int. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Magnani del
Foro di Forlì – Cesena, elettivamente domiciliata in Gambettola (FC), Piazza Cavour, n. 9/A presso lo studio del difensore ricorrente
contro nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], int. 6, resistente contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 11/11/2024 in sostituzione dell'udienza del 14/11/2024 parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni per come di seguito integralmente trascritte: “disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore Per_1 alla ricorrente sig.ra attribuendo espressamente alla stessa anche le facoltà ex Art. 337 quater Parte_1 c.c. di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per la minore, quali le scelte medico-sanitarie, educative, scolastiche, fissazione della residenza, con collocazione stabile della minore presso
l'abitazione della madre sita in Gambettola (FC), Via Donati, 3 int. 4; ➢ disporre che il sig. Controparte_1
versi a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma di €150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie, come da Protocollo di intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì.
Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario IVA e C.P.A. come per legge in caso di opposizione”.
Il PM intervenuto non presentava conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/04/2023, chiedeva la regolamentazione Parte_1 dell'affidamento nonché del mantenimento della figlia nata il [...] dalla Per_1 relazione more uxorio con Rappresentava che il rapporto con il Controparte_1 resistente era andato deteriorandosi a causa del comportamento del medesimo il quale si era anche sempre disinteressato della figlia sia dal punto di vista personale che economico. Quanto alle questioni economiche, rappresentava di lavorare come badante, di percepire un reddito annuo pari a circa euro 12.000,00 e di sostenere spese per euro 300,00 mensili a titolo di rata del mutuo per la casa coniugale, mentre il resistente si trovava agli arresti domiciliari. Chiedeva pertanto l'affidamento esclusivo della figlia nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater c.c.
(c.d. affidamento super esclusivo) nonché l'obbligo in capo al resistente di versarle euro 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 09/10/2023 non compariva malgrado la regolarità Controparte_1 della notifica e pertanto veniva dichiarato contumace, mentre la ricorrente rappresentava che il resistente continuava a disinteressarsi della figlia che, peraltro, aveva scoperto da poco essere celiaca, circostanza che imponeva un esborso economico maggiore. Seguiva ordinanza depositata in data 30/10/2023 con la quale veniva disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla ricorrente nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater c.c., l'obbligo in capo al resistente di versare alla ricorrente euro 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'incarico alla Guardia di Finanza territorialmente competente di effettuare indagini in merito alla posizione reddituale del resistente.
Preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, con ordinanza successiva al deposito delle note scritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni per discostarsi dalle determinazioni già assunte in sede di ordinanza depositata in data 30/10/2023. Invero, per quanto concerne l'affidamento nonché il collocamento della figlia minore delle parti, il disinteresse del resistente nei confronti della figlia è emerso pacificamente oltre che dalle deduzioni della ricorrente anche dal comportamento del medesimo che è rimasto contumace nel presente procedimento e pertanto ha deciso di non interloquire circa fatti così rilevanti, quindi di non contestare il racconto fattuale offerto dalla ricorrente. Deve pertanto confermarsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater c.c. (affido c.d. super-esclusivo), con conseguente collocazione prevalente presso la madre della figlia che ha compiuto gli anni dodici solo nell'ottobre 2024 ed il cui ascolto è manifestamente superfluo alla luce degli elementi di cui sopra.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, questi, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche della figlia e sentita quest'ultima, potrà vederla e tenerla con sé secondo gli accordi che dovranno intervenire tra i genitori nel superiore interesse della minore.
In relazione, invece, agli aspetti di natura economica, va confermato l'obbligo in capo al resistente di corrispondere alla ricorrente euro 150,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia (cifra minima esigibile da un genitore che non può essere completamente esautorato dagli obblighi di mantenimento della figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto che dalla relazione della Guardia di Finanza depositata in data
05/03/2024 è emerso che il resistente non ha riportato redditi negli anni 2023 e 2024, è gravato da debiti per euro 12.936,04, non è proprietario di immobili bensì di sole due vecchie autovetture, peraltro entrambe gravate da fermo amministrativo.
Le spese di lite possono essere interamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura necessaria del giudizio nonché della condotta sostanzialmente non oppositiva del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del in sede, visti gli artt. 316, 337-bis e 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c e 473 bis. Parte_2 ss. c.p.c.: affida la figlia minore nata a Cesena (FC) il [...], in [...] Persona_2 esclusiva alla madre attribuendo espressamente alla stessa anche la facoltà ex Parte_1 art. 337-quater c.c. di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per la minore, quali le scelte medico-sanitarie, educative, scolastiche e fissazione della residenza, con collocazione prevalente della figlia presso l'abitazione materna sita in Gambettola
(FC), via Donati n° 3 - int. 4, fatti salvi in ogni caso i diritti della minore previsti dal comma 1° dell'art. 337-ter c.c.;
dispone che il padre, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche della figlia e sentita quest'ultima, la veda e la tenga con sé secondo gli accordi che dovranno intervenire tra i genitori nel superiore interesse della minore;
dispone che corrisponda a a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario della figlia minore in via anticipata entro il Persona_2 giorno 10 di ogni mese con decorrenza dal mese di maggio 2023, detratto quanto eventualmente già versato nel periodo per il medesimo titolo, l'assegno mensile di € 150,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con bonifico da effettuare sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate dal Protocollo adottato presso questo Tribunale;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 18/09/2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Volontaria Giurisdizione Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'affidamento nonché del mantenimento della prole nata al di fuori del matrimonio promosso da
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1 in Gambettola (FC), Via Donati, 3 int. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Magnani del
Foro di Forlì – Cesena, elettivamente domiciliata in Gambettola (FC), Piazza Cavour, n. 9/A presso lo studio del difensore ricorrente
contro nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], int. 6, resistente contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 11/11/2024 in sostituzione dell'udienza del 14/11/2024 parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni per come di seguito integralmente trascritte: “disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore Per_1 alla ricorrente sig.ra attribuendo espressamente alla stessa anche le facoltà ex Art. 337 quater Parte_1 c.c. di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per la minore, quali le scelte medico-sanitarie, educative, scolastiche, fissazione della residenza, con collocazione stabile della minore presso
l'abitazione della madre sita in Gambettola (FC), Via Donati, 3 int. 4; ➢ disporre che il sig. Controparte_1
versi a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma di €150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie, come da Protocollo di intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì.
Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario IVA e C.P.A. come per legge in caso di opposizione”.
Il PM intervenuto non presentava conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/04/2023, chiedeva la regolamentazione Parte_1 dell'affidamento nonché del mantenimento della figlia nata il [...] dalla Per_1 relazione more uxorio con Rappresentava che il rapporto con il Controparte_1 resistente era andato deteriorandosi a causa del comportamento del medesimo il quale si era anche sempre disinteressato della figlia sia dal punto di vista personale che economico. Quanto alle questioni economiche, rappresentava di lavorare come badante, di percepire un reddito annuo pari a circa euro 12.000,00 e di sostenere spese per euro 300,00 mensili a titolo di rata del mutuo per la casa coniugale, mentre il resistente si trovava agli arresti domiciliari. Chiedeva pertanto l'affidamento esclusivo della figlia nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater c.c.
(c.d. affidamento super esclusivo) nonché l'obbligo in capo al resistente di versarle euro 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 09/10/2023 non compariva malgrado la regolarità Controparte_1 della notifica e pertanto veniva dichiarato contumace, mentre la ricorrente rappresentava che il resistente continuava a disinteressarsi della figlia che, peraltro, aveva scoperto da poco essere celiaca, circostanza che imponeva un esborso economico maggiore. Seguiva ordinanza depositata in data 30/10/2023 con la quale veniva disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla ricorrente nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater c.c., l'obbligo in capo al resistente di versare alla ricorrente euro 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'incarico alla Guardia di Finanza territorialmente competente di effettuare indagini in merito alla posizione reddituale del resistente.
Preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, con ordinanza successiva al deposito delle note scritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni per discostarsi dalle determinazioni già assunte in sede di ordinanza depositata in data 30/10/2023. Invero, per quanto concerne l'affidamento nonché il collocamento della figlia minore delle parti, il disinteresse del resistente nei confronti della figlia è emerso pacificamente oltre che dalle deduzioni della ricorrente anche dal comportamento del medesimo che è rimasto contumace nel presente procedimento e pertanto ha deciso di non interloquire circa fatti così rilevanti, quindi di non contestare il racconto fattuale offerto dalla ricorrente. Deve pertanto confermarsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater c.c. (affido c.d. super-esclusivo), con conseguente collocazione prevalente presso la madre della figlia che ha compiuto gli anni dodici solo nell'ottobre 2024 ed il cui ascolto è manifestamente superfluo alla luce degli elementi di cui sopra.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, questi, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche della figlia e sentita quest'ultima, potrà vederla e tenerla con sé secondo gli accordi che dovranno intervenire tra i genitori nel superiore interesse della minore.
In relazione, invece, agli aspetti di natura economica, va confermato l'obbligo in capo al resistente di corrispondere alla ricorrente euro 150,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia (cifra minima esigibile da un genitore che non può essere completamente esautorato dagli obblighi di mantenimento della figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto che dalla relazione della Guardia di Finanza depositata in data
05/03/2024 è emerso che il resistente non ha riportato redditi negli anni 2023 e 2024, è gravato da debiti per euro 12.936,04, non è proprietario di immobili bensì di sole due vecchie autovetture, peraltro entrambe gravate da fermo amministrativo.
Le spese di lite possono essere interamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura necessaria del giudizio nonché della condotta sostanzialmente non oppositiva del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del in sede, visti gli artt. 316, 337-bis e 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c e 473 bis. Parte_2 ss. c.p.c.: affida la figlia minore nata a Cesena (FC) il [...], in [...] Persona_2 esclusiva alla madre attribuendo espressamente alla stessa anche la facoltà ex Parte_1 art. 337-quater c.c. di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per la minore, quali le scelte medico-sanitarie, educative, scolastiche e fissazione della residenza, con collocazione prevalente della figlia presso l'abitazione materna sita in Gambettola
(FC), via Donati n° 3 - int. 4, fatti salvi in ogni caso i diritti della minore previsti dal comma 1° dell'art. 337-ter c.c.;
dispone che il padre, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche della figlia e sentita quest'ultima, la veda e la tenga con sé secondo gli accordi che dovranno intervenire tra i genitori nel superiore interesse della minore;
dispone che corrisponda a a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario della figlia minore in via anticipata entro il Persona_2 giorno 10 di ogni mese con decorrenza dal mese di maggio 2023, detratto quanto eventualmente già versato nel periodo per il medesimo titolo, l'assegno mensile di € 150,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con bonifico da effettuare sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate dal Protocollo adottato presso questo Tribunale;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 18/09/2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi