TRIB
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/08/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3155/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
MINOTTO CARLO ROBERTO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Schio, Piazza Statuto nr. 8
RICORRENTE contro
(p. iva ) non costituita in giudizio, dichiarata CP_1 P.IVA_2
contumace
RESISTENTE
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE RICORRENTE: accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 1418
c.c. e dell'art 1346 cc, la nullità dei contratti di compravendita oggetto del presente giudizio, per tutti i motivi di cui in premessa, condannare CP_1
pagina 1 di 11 alla restituzione in favore dell'istante di tutte le somme, pari complessivamente ad € 420.088,00 già percepite, a fronte di tali contratti compravendita oltre al risarcimento del danno pari almeno ad € 28.059,20, di cui € 19.737,20 costo finanziamento leasing per la OPITI 559 ed € 8.322, costo leasing per la Push
180.
Con vittoria di spese, comprese quelle di ATP.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex artt. 281decies e ss. c.p.c. (d'ora in Parte_1
Parte avanti ”) ricorreva all'intestato Tribunale nei confronti di CP_1
affinché fosse accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 1346
c.c., la nullità dei contratti di compravendita di due macchinari industriali e per l'effetto che la resistente fosse condannata a restituirle le somme percepite a seguito dei predetti contratti pari ad € 420.088, oltre al risarcimento del danno pari almeno ad € 28.059,20 per costo leasing dei due macchinari.
Parte A fondamento della propria domanda esponeva quanto segue:
- che, in data 22.03.2017, sottoscriveva con due conferme CP_1
d'ordine, la prima per la fornitura di una “troncatrice automatica OPTI 599” al prezzo di € 288.800, oltre IVA, la seconda per la fornitura di una linea di taglio denominata PUSH 180 al prezzo di € 131.200, oltre IVA;
- di essersi avvalsa per l'acquisto di due società di leasing, rispettivamente
SA Leasing per la troncatrice e LB Leasing per la linea di taglio;
pagina 2 di 11 - che aveva sottoscritto con le due società due contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto i due macchinari che le due società provvedevano ad acquistare da CP_1
- che, in data 08.09.2020 lo le contestava la contravvenzione Pt_2
all'art. 71, comma 1, D.lgs. 81/2008 a seguito di un sinistro occorso ad un proprio dipendente sulla linea PUSH 180;
- che aveva provveduto a far verificare la conformità di entrambi i macchinari alla direttiva macchine con esiti negativi, essendo quindi costretta a dismettere l'utilizzo di entrambe a causa delle gravi difformità alla predetta direttiva;
- che, informata degli esiti delle verifiche eseguite, la resistente respingeva ogni addebito;
- che aveva quindi instaurato un procedimento di ATP la cui consulenza aveva confermato le gravi carenze e non conformità alla normativa di cui al
D.L. (rectius D.lgs.) 17/2010 di entrambe le macchine;
- che all'esito dell'ATP si era accordata per portare a termine i due finanziamenti in essere con surroga nei diritti spettanti alle società di leasing stante l'intervenuta estinzione dei finanziamenti.
Ciò premesso in fatto, la ricorrente deduceva in diritto che il mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute previsti dal
D.Lgs. 17/2010 costituiva violazione di norme imperative a cui conseguiva la nullità dei contratti di vendita ex art. 1418 c.c. e per illiceità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. avendo ad oggetto beni illeciti in quanto incommerciabili, atteso che l'art. 6, comma 2, D.Lgs. 626/1994 vieta in modo assoluto la vendita di pagina 3 di 11 attrezzature da lavoro e impianti non conformi alle prescrizioni di sicurezza.
Quanto alla legittimazione ad agire in capo alla ricorrente la stessa sussisteva sia in quanto espressamente riconosciuta all'utilizzatore nelle condizioni generali di acquisto, sia in quanto la ricorrente si era surrogata nei diritti delle società di leasing.
II. La resistente pur ritualmente intimata, non si costituiva CP_1
in giudizio ed era, pertanto, dichiarata contumace.
III. All'esito della prima udienza, acquisito il fascicolo dell'ATP
conciliativo n. 6510/2020 R.G., la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. al 11.07.25 con termine per nota conclusiva. In tale udienza la parte costituita precisava le conclusioni e discuteva la causa come da verbale e il giudice tratteneva la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine di legge ex art. 281sexies c.p.c.
IV. Le domande attoree sono fondate nei limiti che seguono.
IV.
1. Quanto agli esiti della consulenza svolta in sede di procedimento ex art. 696bis c.p.c. si deve rimarcare che “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto,
replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal pagina 4 di 11 consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive..” (cfr.
ex multis Cass. 8355/2007). L'accertamento peritale è stato svolto nel contraddittorio delle parti e il consulente d'ufficio ha riposto in modo pertinente e completo al quesito e alle osservazioni dei CC.TT.PP. e pertanto la consulenza può essere posta a base della presente sentenza.
Il CTU, all'esito di una indagine esaustiva e approfondita, accertava la presenza, in entrambi i macchinari, di molteplici non conformità ai requisiti di cui al d.lgs. 17/2010 (pag. 98-102 elaborato peritale) e che risultava impraticabile in sede di consulenza tecnica una attendibile quantificazione dei costi di adeguamento delle due Linee ai requisiti ex d.lgs 17/2010, “dovendosi a tal fine procedere ad esorbitanti attività di riprogettazione, con attento riesame degli originari progetti (stante anche la diffusamente trascurata applicazione di principi di integrazione della sicurezza), esitante nella produzione di disegni aggiornati e/o nuovi nonché all'elaborazione di corrispondenti note di calcolo (particolarmente rilevanti per l'unità di caricamento automatico della Linea OPTI 599, stante quanto più sopra osservato con riguardo al D.L. 17/2010, All. I, punto 4). A tale attività di riesame del progetto dovrebbe fare seguito la modifica di parti esistenti ovvero la realizzazione di nuove parti unitamente all'acquisizione di nuovi prodotti
(per esempio idonei ripari perimetrali); alla fine del Cap. 13 è riportata, per ciascuna Linea, una sintetica scaletta delle diverse attività da implementare nell'ottica di un eventuale adeguamento delle due Linee ai requisiti di sicurezza. Per quanto concerne le corpose attività di rielaborazione/integrazione della documentazione tecnica, secondo i requisiti, i pagina 5 di 11 relativi costi si possono ipotizzare, per ciascuna Linea, su una base minima nell'ordine del 5% dell'originario prezzo di acquisto..”.
Ciò premesso, quanto agli esiti della CTU, si deve rilevare quanto segue:
l'art. 3 del d.lgs 17/2010 (c.d. “direttiva macchine”) stabilisce che “possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone….”, norma questa avente chiaramente, quale obiettivo mediato, quello di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e, quindi, un bene costituzionalmente rilevante e di primaria importanza essendo pacifica anche la ratio sottesa a questa disposizione, diretta a intervenire a monte del processo lavorativo, inibendo la messa in commercio di attrezzature ab origine pericolose, così anticipando la tutela antinfortunistica. Da ciò discende che contratti, quali quelli in esame, che abbiano quale effetto quello di mettere a disposizione una macchina non conforme, violano una norma tesa a tutelare un bene primario, ovvero una norma a carattere imperativo, trovandoci, quindi, nel caso in esame, dinanzi ad una ipotesi di nullità c.d. virtuale di cui al primo comma dell'art 1418 c.c..
Come è noto, infatti, il contratto, per poter essere qualificato nullo, deve essere contrario a un comando o a un divieto previsto dalla legge o da fonti a essa equiparate (per esempio, decreti leggi e decreti legislativi) e non da normative di grado inferiore;
in secondo luogo, una norma, per poter essere qualificata come imperativa e, di conseguenza, inderogabile, deve essere preordinata alla tutela di un interesse pubblico, quale sicuramente è la salute. In altri termini,
ricorrerà la nullità allorquando l'interesse sotteso alla norma violata sia di pagina 6 di 11 carattere generale, ovvero teso a tutelare una determinata collettività,
potendosi far ricorso ad altri strumenti, quali ad esempio, l'annullamento,
laddove, invece vi sia la violazione di un interesse singolare (si veda sul punto
Cass. civ. sez. unite n. 2697/1972 e Cass. 3974/1975 che espressamente ha stabilito che per la dichiarazione di nullità del contratto, ai sensi dell'art 1418
c.c., non è richiesto che la norma imperativa a cui esso è contrario commini esplicitamente quella sanzione civilistica, bastando che essa sia stata posta per motivi di ordine pubblico, tra i quali vanno ravvisati la tutela della salute dei cittadini (art 32 Cost.) e del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art 35
Cost.)). Da ciò discende che l'art. 3 del d.lgs 17/10 nella parte in cui impone di mettere in circolazione solo macchine che rispondano ai requisiti minimi di sicurezza, ha carattere imperativo ai sensi e per gli effetti dell'art 1418 comma
1 cc.: detta norma, infatti, mira a tutelare la salvaguardia della persona umana e della sua integrità psicofisica, diritto questo fondamentale dell'individuo e della collettività ex art 32 Cost., anche e soprattutto nell'ambiente di lavoro,
laddove, se è vero che l'iniziativa economica privata è libera, è
costituzionalmente previsto che la stessa non possa essere svolta in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana (art 41 Cost).
Da ciò discende che la salute pubblica e la sicurezza sul lavoro sono principi fondamentali del nostro ordinamento, con la conseguenza che la violazione dell'art 3 del d.lgs. 17/2010 costituisce violazione di norma imperativa in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, in quanto posta da un atto (il decreto legislativo) avente forza di legge e a tutela di un interesse generale, quale la salute, garantita dall'art. 32, Costituzione, come «diritto pagina 7 di 11 fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività», con conseguente nullità dell'atto di vendita di una macchina con esse contrastante (cfr. Cass. civ.
21465/2016). Consolidata giurisprudenza di legittimità ha infatti riconosciuto che il contrasto del contratto con norma imperativa che non prevede per la sua violazione la nullità in modo espresso lo conduce comunque alla nullità nel caso in cui detta norma non sia presidiata da rimedi diversi dall'invalidità del contratto (ex multis v. Cass. S.U. 19 dicembre 2007 n. 26724 e S.U. 28 marzo
2006 n. 7033; e più recentemente cfr. Cass. sez. L, 21 aprile 2016 n. 8066; Cass.
sez. 1, 10 aprile 2014 n. 8462; Cass. sez.6-3, ord. 14 dicembre 2010 n. 25222). E
proprio in ipotesi di violazione della normativa antinfortunistica è stata riconosciuta la nullità per siffatto contrasto con norma imperativa (tra gli arresti massimati, oltre a Cass. 27 novembre 1975 n. 3974 cit., vi è Cass., 30
dicembre 2011 n. 30634 - che dichiara nullo ex articolo 1418, primo comma,
c.c. il contratto avente ad oggetto macchine, parti di macchine, attrezzature,
utensili ed apparecchi non conformi alla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
sugli effetti di nullità virtuale del contrasto con norme imperative che tutelano interessi pubblici cfr., oltre agli arresti già citati, per varie fattispecie Cass. sez. 3, 16 febbraio 2010 n. 3672, Cass. sez. 1, 5 aprile
2001 n. 5052 e Cass. sez. L, 22 marzo 1989 n. 1437).
Ne deriva che, in accoglimento della domanda principale proposta dalla ricorrente, dovrà essere dichiarata la nullità dei due contratti di compravendita per cui è causa.
Dalla nullità dei contratti di compravendita deriva che la resistente deve essere condannata a restituire alla ricorrente le somme pagate dalle società di pagina 8 di 11 leasing (a cui si è surrogata la ricorrente) in favore di a titolo di CP_1
prezzo dei due macchinari pari ad € 420.000 (in quanto, essendo stata dichiarata la nullità del contratto di compravendita, è venuta meno ogni giustificazione causale dello spostamento della predetta somma dalla sfera giuridico patrimoniale del solvens a quella dell'accipiens), oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Spettano alla ricorrente anche le somme richieste a titolo risarcitorio per costo del leasing limitatamente a quelle documentate dalle due fatture prodotte per riscatto (anticipato) dei beni in locazione finanziaria per un totale di €
4.772,04 oltre IVA di legge se dovuta, non essendo provati gli esborsi per le rate dei leasing e quindi neanche la richiesta quota interessi e non essendo a tal fine sufficienti i piani di ammortamento depositati.
Allo stesso modo non possono essere accordate le somme per spese relative alla consulenza ex art. 696bis c.p.c. (procedimento R.G. 6510/2020) in quanto non sono documentati gli effettivi esborsi, trattandosi non di rimborso di spese di lite ma di danno emergente che deve essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento (cfr. Cass. 3974/2024: “Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrano nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, e non hanno natura giudiziale. In ogni caso anche queste non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate
(Sez. 3, Ordinanza n. 30854 del 06/11/2023, Rv. 669454 - 01)”.
pagina 9 di 11 V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa (scaglione 260.001-520.000) per le fasi studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta la fase istruttoria, ai valori minimi, stante la indefensio della resistente e la conseguente ridotta attività difensiva svolta.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 1418 c.c., la nullità dei contratti di compravendita della “troncatrice automatica OPTI 599” e della “linea di taglio denominata PUSH 180”, conclusi come da conferme d'ordine del 22.03.2017 e per l'effetto, a fronte della restituzione dei beni da parte dell'acquirente,
condanna a restituire a l'importo di € CP_1 Controparte_2
420.000, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna a corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1
risarcimento danni, l'importo di € 4.772,04 oltre Iva di legge se dovuta;
3) respinge ogni altra domanda;
4) condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 1.241 per esborsi, € 6.023 per compensi, oltre
15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 10 di 11 Così deciso in Vicenza il 01/08/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3155/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
MINOTTO CARLO ROBERTO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Schio, Piazza Statuto nr. 8
RICORRENTE contro
(p. iva ) non costituita in giudizio, dichiarata CP_1 P.IVA_2
contumace
RESISTENTE
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE RICORRENTE: accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 1418
c.c. e dell'art 1346 cc, la nullità dei contratti di compravendita oggetto del presente giudizio, per tutti i motivi di cui in premessa, condannare CP_1
pagina 1 di 11 alla restituzione in favore dell'istante di tutte le somme, pari complessivamente ad € 420.088,00 già percepite, a fronte di tali contratti compravendita oltre al risarcimento del danno pari almeno ad € 28.059,20, di cui € 19.737,20 costo finanziamento leasing per la OPITI 559 ed € 8.322, costo leasing per la Push
180.
Con vittoria di spese, comprese quelle di ATP.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex artt. 281decies e ss. c.p.c. (d'ora in Parte_1
Parte avanti ”) ricorreva all'intestato Tribunale nei confronti di CP_1
affinché fosse accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 1346
c.c., la nullità dei contratti di compravendita di due macchinari industriali e per l'effetto che la resistente fosse condannata a restituirle le somme percepite a seguito dei predetti contratti pari ad € 420.088, oltre al risarcimento del danno pari almeno ad € 28.059,20 per costo leasing dei due macchinari.
Parte A fondamento della propria domanda esponeva quanto segue:
- che, in data 22.03.2017, sottoscriveva con due conferme CP_1
d'ordine, la prima per la fornitura di una “troncatrice automatica OPTI 599” al prezzo di € 288.800, oltre IVA, la seconda per la fornitura di una linea di taglio denominata PUSH 180 al prezzo di € 131.200, oltre IVA;
- di essersi avvalsa per l'acquisto di due società di leasing, rispettivamente
SA Leasing per la troncatrice e LB Leasing per la linea di taglio;
pagina 2 di 11 - che aveva sottoscritto con le due società due contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto i due macchinari che le due società provvedevano ad acquistare da CP_1
- che, in data 08.09.2020 lo le contestava la contravvenzione Pt_2
all'art. 71, comma 1, D.lgs. 81/2008 a seguito di un sinistro occorso ad un proprio dipendente sulla linea PUSH 180;
- che aveva provveduto a far verificare la conformità di entrambi i macchinari alla direttiva macchine con esiti negativi, essendo quindi costretta a dismettere l'utilizzo di entrambe a causa delle gravi difformità alla predetta direttiva;
- che, informata degli esiti delle verifiche eseguite, la resistente respingeva ogni addebito;
- che aveva quindi instaurato un procedimento di ATP la cui consulenza aveva confermato le gravi carenze e non conformità alla normativa di cui al
D.L. (rectius D.lgs.) 17/2010 di entrambe le macchine;
- che all'esito dell'ATP si era accordata per portare a termine i due finanziamenti in essere con surroga nei diritti spettanti alle società di leasing stante l'intervenuta estinzione dei finanziamenti.
Ciò premesso in fatto, la ricorrente deduceva in diritto che il mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute previsti dal
D.Lgs. 17/2010 costituiva violazione di norme imperative a cui conseguiva la nullità dei contratti di vendita ex art. 1418 c.c. e per illiceità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. avendo ad oggetto beni illeciti in quanto incommerciabili, atteso che l'art. 6, comma 2, D.Lgs. 626/1994 vieta in modo assoluto la vendita di pagina 3 di 11 attrezzature da lavoro e impianti non conformi alle prescrizioni di sicurezza.
Quanto alla legittimazione ad agire in capo alla ricorrente la stessa sussisteva sia in quanto espressamente riconosciuta all'utilizzatore nelle condizioni generali di acquisto, sia in quanto la ricorrente si era surrogata nei diritti delle società di leasing.
II. La resistente pur ritualmente intimata, non si costituiva CP_1
in giudizio ed era, pertanto, dichiarata contumace.
III. All'esito della prima udienza, acquisito il fascicolo dell'ATP
conciliativo n. 6510/2020 R.G., la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. al 11.07.25 con termine per nota conclusiva. In tale udienza la parte costituita precisava le conclusioni e discuteva la causa come da verbale e il giudice tratteneva la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine di legge ex art. 281sexies c.p.c.
IV. Le domande attoree sono fondate nei limiti che seguono.
IV.
1. Quanto agli esiti della consulenza svolta in sede di procedimento ex art. 696bis c.p.c. si deve rimarcare che “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto,
replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal pagina 4 di 11 consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive..” (cfr.
ex multis Cass. 8355/2007). L'accertamento peritale è stato svolto nel contraddittorio delle parti e il consulente d'ufficio ha riposto in modo pertinente e completo al quesito e alle osservazioni dei CC.TT.PP. e pertanto la consulenza può essere posta a base della presente sentenza.
Il CTU, all'esito di una indagine esaustiva e approfondita, accertava la presenza, in entrambi i macchinari, di molteplici non conformità ai requisiti di cui al d.lgs. 17/2010 (pag. 98-102 elaborato peritale) e che risultava impraticabile in sede di consulenza tecnica una attendibile quantificazione dei costi di adeguamento delle due Linee ai requisiti ex d.lgs 17/2010, “dovendosi a tal fine procedere ad esorbitanti attività di riprogettazione, con attento riesame degli originari progetti (stante anche la diffusamente trascurata applicazione di principi di integrazione della sicurezza), esitante nella produzione di disegni aggiornati e/o nuovi nonché all'elaborazione di corrispondenti note di calcolo (particolarmente rilevanti per l'unità di caricamento automatico della Linea OPTI 599, stante quanto più sopra osservato con riguardo al D.L. 17/2010, All. I, punto 4). A tale attività di riesame del progetto dovrebbe fare seguito la modifica di parti esistenti ovvero la realizzazione di nuove parti unitamente all'acquisizione di nuovi prodotti
(per esempio idonei ripari perimetrali); alla fine del Cap. 13 è riportata, per ciascuna Linea, una sintetica scaletta delle diverse attività da implementare nell'ottica di un eventuale adeguamento delle due Linee ai requisiti di sicurezza. Per quanto concerne le corpose attività di rielaborazione/integrazione della documentazione tecnica, secondo i requisiti, i pagina 5 di 11 relativi costi si possono ipotizzare, per ciascuna Linea, su una base minima nell'ordine del 5% dell'originario prezzo di acquisto..”.
Ciò premesso, quanto agli esiti della CTU, si deve rilevare quanto segue:
l'art. 3 del d.lgs 17/2010 (c.d. “direttiva macchine”) stabilisce che “possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone….”, norma questa avente chiaramente, quale obiettivo mediato, quello di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e, quindi, un bene costituzionalmente rilevante e di primaria importanza essendo pacifica anche la ratio sottesa a questa disposizione, diretta a intervenire a monte del processo lavorativo, inibendo la messa in commercio di attrezzature ab origine pericolose, così anticipando la tutela antinfortunistica. Da ciò discende che contratti, quali quelli in esame, che abbiano quale effetto quello di mettere a disposizione una macchina non conforme, violano una norma tesa a tutelare un bene primario, ovvero una norma a carattere imperativo, trovandoci, quindi, nel caso in esame, dinanzi ad una ipotesi di nullità c.d. virtuale di cui al primo comma dell'art 1418 c.c..
Come è noto, infatti, il contratto, per poter essere qualificato nullo, deve essere contrario a un comando o a un divieto previsto dalla legge o da fonti a essa equiparate (per esempio, decreti leggi e decreti legislativi) e non da normative di grado inferiore;
in secondo luogo, una norma, per poter essere qualificata come imperativa e, di conseguenza, inderogabile, deve essere preordinata alla tutela di un interesse pubblico, quale sicuramente è la salute. In altri termini,
ricorrerà la nullità allorquando l'interesse sotteso alla norma violata sia di pagina 6 di 11 carattere generale, ovvero teso a tutelare una determinata collettività,
potendosi far ricorso ad altri strumenti, quali ad esempio, l'annullamento,
laddove, invece vi sia la violazione di un interesse singolare (si veda sul punto
Cass. civ. sez. unite n. 2697/1972 e Cass. 3974/1975 che espressamente ha stabilito che per la dichiarazione di nullità del contratto, ai sensi dell'art 1418
c.c., non è richiesto che la norma imperativa a cui esso è contrario commini esplicitamente quella sanzione civilistica, bastando che essa sia stata posta per motivi di ordine pubblico, tra i quali vanno ravvisati la tutela della salute dei cittadini (art 32 Cost.) e del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art 35
Cost.)). Da ciò discende che l'art. 3 del d.lgs 17/10 nella parte in cui impone di mettere in circolazione solo macchine che rispondano ai requisiti minimi di sicurezza, ha carattere imperativo ai sensi e per gli effetti dell'art 1418 comma
1 cc.: detta norma, infatti, mira a tutelare la salvaguardia della persona umana e della sua integrità psicofisica, diritto questo fondamentale dell'individuo e della collettività ex art 32 Cost., anche e soprattutto nell'ambiente di lavoro,
laddove, se è vero che l'iniziativa economica privata è libera, è
costituzionalmente previsto che la stessa non possa essere svolta in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana (art 41 Cost).
Da ciò discende che la salute pubblica e la sicurezza sul lavoro sono principi fondamentali del nostro ordinamento, con la conseguenza che la violazione dell'art 3 del d.lgs. 17/2010 costituisce violazione di norma imperativa in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, in quanto posta da un atto (il decreto legislativo) avente forza di legge e a tutela di un interesse generale, quale la salute, garantita dall'art. 32, Costituzione, come «diritto pagina 7 di 11 fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività», con conseguente nullità dell'atto di vendita di una macchina con esse contrastante (cfr. Cass. civ.
21465/2016). Consolidata giurisprudenza di legittimità ha infatti riconosciuto che il contrasto del contratto con norma imperativa che non prevede per la sua violazione la nullità in modo espresso lo conduce comunque alla nullità nel caso in cui detta norma non sia presidiata da rimedi diversi dall'invalidità del contratto (ex multis v. Cass. S.U. 19 dicembre 2007 n. 26724 e S.U. 28 marzo
2006 n. 7033; e più recentemente cfr. Cass. sez. L, 21 aprile 2016 n. 8066; Cass.
sez. 1, 10 aprile 2014 n. 8462; Cass. sez.6-3, ord. 14 dicembre 2010 n. 25222). E
proprio in ipotesi di violazione della normativa antinfortunistica è stata riconosciuta la nullità per siffatto contrasto con norma imperativa (tra gli arresti massimati, oltre a Cass. 27 novembre 1975 n. 3974 cit., vi è Cass., 30
dicembre 2011 n. 30634 - che dichiara nullo ex articolo 1418, primo comma,
c.c. il contratto avente ad oggetto macchine, parti di macchine, attrezzature,
utensili ed apparecchi non conformi alla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
sugli effetti di nullità virtuale del contrasto con norme imperative che tutelano interessi pubblici cfr., oltre agli arresti già citati, per varie fattispecie Cass. sez. 3, 16 febbraio 2010 n. 3672, Cass. sez. 1, 5 aprile
2001 n. 5052 e Cass. sez. L, 22 marzo 1989 n. 1437).
Ne deriva che, in accoglimento della domanda principale proposta dalla ricorrente, dovrà essere dichiarata la nullità dei due contratti di compravendita per cui è causa.
Dalla nullità dei contratti di compravendita deriva che la resistente deve essere condannata a restituire alla ricorrente le somme pagate dalle società di pagina 8 di 11 leasing (a cui si è surrogata la ricorrente) in favore di a titolo di CP_1
prezzo dei due macchinari pari ad € 420.000 (in quanto, essendo stata dichiarata la nullità del contratto di compravendita, è venuta meno ogni giustificazione causale dello spostamento della predetta somma dalla sfera giuridico patrimoniale del solvens a quella dell'accipiens), oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Spettano alla ricorrente anche le somme richieste a titolo risarcitorio per costo del leasing limitatamente a quelle documentate dalle due fatture prodotte per riscatto (anticipato) dei beni in locazione finanziaria per un totale di €
4.772,04 oltre IVA di legge se dovuta, non essendo provati gli esborsi per le rate dei leasing e quindi neanche la richiesta quota interessi e non essendo a tal fine sufficienti i piani di ammortamento depositati.
Allo stesso modo non possono essere accordate le somme per spese relative alla consulenza ex art. 696bis c.p.c. (procedimento R.G. 6510/2020) in quanto non sono documentati gli effettivi esborsi, trattandosi non di rimborso di spese di lite ma di danno emergente che deve essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento (cfr. Cass. 3974/2024: “Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrano nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, e non hanno natura giudiziale. In ogni caso anche queste non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate
(Sez. 3, Ordinanza n. 30854 del 06/11/2023, Rv. 669454 - 01)”.
pagina 9 di 11 V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa (scaglione 260.001-520.000) per le fasi studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta la fase istruttoria, ai valori minimi, stante la indefensio della resistente e la conseguente ridotta attività difensiva svolta.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 1418 c.c., la nullità dei contratti di compravendita della “troncatrice automatica OPTI 599” e della “linea di taglio denominata PUSH 180”, conclusi come da conferme d'ordine del 22.03.2017 e per l'effetto, a fronte della restituzione dei beni da parte dell'acquirente,
condanna a restituire a l'importo di € CP_1 Controparte_2
420.000, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna a corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1
risarcimento danni, l'importo di € 4.772,04 oltre Iva di legge se dovuta;
3) respinge ogni altra domanda;
4) condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 1.241 per esborsi, € 6.023 per compensi, oltre
15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 10 di 11 Così deciso in Vicenza il 01/08/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 11 di 11