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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 10228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10228 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N.28196/2024 RG.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 31/10/2025 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 28196/2024 RG. tra
P. Iva con sede in Monte di Parte_1 P.IVA_1
Procida (NA), alla via Filomarino, n.57, elett.te dom.ta presso lo Studio Legale Gramegna &
Partners, sito in Napoli, alla Piazza Carità, n.32 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Gramegna e dall'Avv. Filippo Mario Gramegna in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
APPELLANTE
E
con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3 (C.F. , in persona CP_1 P.IVA_2
del suo procuratore p.t. Dr. rappresentata e difesa come da mandato in calce alla CP_2
comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio dall'Avv. Roberto RAIO (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Napoli alla Via Ugo C.F._1
Niutta n. 4 APPELLATA
Nonché
nato a [...], il [...], C.F. , e residente in Controparte_3 C.F._2
Bacoli (NA), 80070, al viale Olimpico, n.160
APPELLATO CONTUMACE oggetto: appello avverso la sentenza n. 615/2024 emessa dal Giudice di Pace di Procida
conclusioni per le parti costituite: come da atti di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. .
La ha proposto appello avverso la sentenza n. 615/2024 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Procida, con la quale il primo giudice ha rigettato le domande risarcitorie della società, proposte ex art 149 CdA, relativamente al sinistro verificatosi il 31/7/2021
alle ore 9:30 circa in Monte di Procida alla via Roma tra l'OC CO tg. DY705GN di proprietà della società appellante ed assicurato con e l'autoveicolo Peugeot 07 tg. CP_1
DF (assicurato con ) e di proprietà ; in questa sede Controparte_4 Controparte_3
l'appellante si duole del rigetto delle istanze risarcitorie e della omessa ed insufficiente motivazione;
in contumacia dell' , e previa costituzione della società assicuratrice che ha CP_5
chiesto il rigetto del gravame, sono state depositate le produzioni di primo grado e la causa è stata assegnata a sentenza.
Va dichiarata la tempestività dell'appello , essendosi, l'appellante, costituitosi nei termini e notificato il gravame nel rispetto dell'art 327 cpc;
inoltre va dichiarata l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc essendo stata rispettata la prescrizione contenuta nella citata norma, stante la specificità dei motivi di appello;
infine la sentenza di primo grado , in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente alla proponibilità della domanda e alla titolarità attiva e passiva delle parti ma, nel merito, ritiene questo giudice che l'appello sia infondato e vada rigettato per le motivazioni qui di seguito illustrate.
Infatti, premesso che l'appellante ha adito il giudice ai sensi dell'art 149 CdA in base al quale grava comunque sull'istante l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda e quindi, nella fattispecie in esame, la dinamica del sinistro e la causa dei danni riportati il 31/7/2021 stante la contestazione della società assicuratrice e la contumacia dell'altro convenuto, va evidenziato che secondo la prospettazione attorea l'OC tg. DY705GN percorreva via Roma in località Monte
di Procida e nel frangente la Peugeot 07 retrocedeva da un luogo privato posto alla destra della direzione di marcia dell'OC CO, e urtava con la sua parte posteriore sinistra la parte anteriore destra dell'OC CO .
Al fine di comprovare le proprie allegazioni l'istante ha addotto un'unica prova , le dichiarazioni dell'unico teste escusso, , dipendente della società istante e legato Testimone_1
alla stessa da un rapporto di lavoro ed in assenza di qualsiasi tipo di prova precostituita,
documentale.
Quanto al teste va rilevato che le criticità evidenziate dal primo giudice e sotto richiamate , prese individualmente e di per sé sembrano non rilevanti ma esaminate nel loro complesso ed unitariamente inducono a dubitare fortemente della sua attendibilità e che realmente fosse presente sui luoghi il giorno del dedotto sinistro;
ed infatti il C.T.U. nel primo grado di giudizio ha sostenuto sulla base delle solo foto dei danni riportati dall'OC , la estratta compatibilità con la dinamica dedotta in citazione ma non ha potuto visionare i veicoli e neppure documenti e rilievi fotografici della Peugeot 07 , né le risultanze di una mera consulenza tecnica possono comprovare l'effettivo verificarsi del sinistro;
di poi, è vero che non trova applicazione la sanzione di inammissibilità
sancita dall'articolo 135 ter del CdA ma è altresì vero che l'indicazione di un teste solo nel corso del giudizio anche se ampiamente conosciuto dalla società in quanto suo dipendente di lavoro ,
appare fortemente dubbia e mina anche l'attendibilità del teste;
quest'ultimo ha descritto la dinamica con modalità troppo divergenti per non poter essere rilevanti se si considera che l'appellante ha dedotto che l'OC tg. DY705GN percorreva via Roma in località Monte di
Procida, mentre il teste assume in modo chiaro e netto che l'OC era fermo in modo perpendicolare rispetto ad un cancello senza null'altro precisare;
inoltre , e la circostanza è
particolarmente grave, la società nell'atto di citazione assumeva che la Peugeot 07 retrocedeva da un luogo privato posto alla destra della direzione di marcia dell'OC CO e lo urtava con la sua parte posteriore sinistra mentre il teste ha dichiarato che l'impatto è avvenuto con la parte posteriore destra della Peugeot 07 e quest'ultima a seguito della collisione con l'OC
riportava danni alla parte posteriore destra.
Tutti gli elementi descritti, considerati nel loro complesso, inducono a dubitare dell'attendibilità
estrinseca oltre che intrinseca del teste e della sua reale ed effettiva presenza sul luogo al momento del presunto sinistro di tal che, in definitiva, a parere di questo giudice non appare dimostrato il reale verificarsi della collisione dedotta non apparendo sufficienti le affermazioni poco credibili del testimone per fondare la domanda ( va rimarcato che in base all'art. 116 cpc Il giudice deve
valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, e quindi è tenuto a valutare la attendibilità di ogni circostanza posta alla sua attenzione); ne deriva che l'appellante non ha ottemperato all'onere probatorio imposto dall'art. 2967 cc, ed il gravame, per le motivazioni illustrate, va rigettato con conferma della impugnata sentenza.
Quanto alle spese di lite del secondo grado, la va Parte_1
condannata al pagamento delle stesse in favore della società appellata liquidate, in base al DM
55/2014 , scaglione fino ad €5.200,00 valore medio ridotto per la semplicità delle questioni .
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante, tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta l'appello .
Condanna la a pagare le spese del secondo grado in Parte_1
favore della società appellata per €1.300,00 per compenso oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuta parte appellante, la
[...]
, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
dovuto per la stessa impugnazione .
Napoli 7/11/2025 Il Giudice
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 31/10/2025 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 28196/2024 RG. tra
P. Iva con sede in Monte di Parte_1 P.IVA_1
Procida (NA), alla via Filomarino, n.57, elett.te dom.ta presso lo Studio Legale Gramegna &
Partners, sito in Napoli, alla Piazza Carità, n.32 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Gramegna e dall'Avv. Filippo Mario Gramegna in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
APPELLANTE
E
con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3 (C.F. , in persona CP_1 P.IVA_2
del suo procuratore p.t. Dr. rappresentata e difesa come da mandato in calce alla CP_2
comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio dall'Avv. Roberto RAIO (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Napoli alla Via Ugo C.F._1
Niutta n. 4 APPELLATA
Nonché
nato a [...], il [...], C.F. , e residente in Controparte_3 C.F._2
Bacoli (NA), 80070, al viale Olimpico, n.160
APPELLATO CONTUMACE oggetto: appello avverso la sentenza n. 615/2024 emessa dal Giudice di Pace di Procida
conclusioni per le parti costituite: come da atti di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. .
La ha proposto appello avverso la sentenza n. 615/2024 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Procida, con la quale il primo giudice ha rigettato le domande risarcitorie della società, proposte ex art 149 CdA, relativamente al sinistro verificatosi il 31/7/2021
alle ore 9:30 circa in Monte di Procida alla via Roma tra l'OC CO tg. DY705GN di proprietà della società appellante ed assicurato con e l'autoveicolo Peugeot 07 tg. CP_1
DF (assicurato con ) e di proprietà ; in questa sede Controparte_4 Controparte_3
l'appellante si duole del rigetto delle istanze risarcitorie e della omessa ed insufficiente motivazione;
in contumacia dell' , e previa costituzione della società assicuratrice che ha CP_5
chiesto il rigetto del gravame, sono state depositate le produzioni di primo grado e la causa è stata assegnata a sentenza.
Va dichiarata la tempestività dell'appello , essendosi, l'appellante, costituitosi nei termini e notificato il gravame nel rispetto dell'art 327 cpc;
inoltre va dichiarata l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc essendo stata rispettata la prescrizione contenuta nella citata norma, stante la specificità dei motivi di appello;
infine la sentenza di primo grado , in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente alla proponibilità della domanda e alla titolarità attiva e passiva delle parti ma, nel merito, ritiene questo giudice che l'appello sia infondato e vada rigettato per le motivazioni qui di seguito illustrate.
Infatti, premesso che l'appellante ha adito il giudice ai sensi dell'art 149 CdA in base al quale grava comunque sull'istante l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda e quindi, nella fattispecie in esame, la dinamica del sinistro e la causa dei danni riportati il 31/7/2021 stante la contestazione della società assicuratrice e la contumacia dell'altro convenuto, va evidenziato che secondo la prospettazione attorea l'OC tg. DY705GN percorreva via Roma in località Monte
di Procida e nel frangente la Peugeot 07 retrocedeva da un luogo privato posto alla destra della direzione di marcia dell'OC CO, e urtava con la sua parte posteriore sinistra la parte anteriore destra dell'OC CO .
Al fine di comprovare le proprie allegazioni l'istante ha addotto un'unica prova , le dichiarazioni dell'unico teste escusso, , dipendente della società istante e legato Testimone_1
alla stessa da un rapporto di lavoro ed in assenza di qualsiasi tipo di prova precostituita,
documentale.
Quanto al teste va rilevato che le criticità evidenziate dal primo giudice e sotto richiamate , prese individualmente e di per sé sembrano non rilevanti ma esaminate nel loro complesso ed unitariamente inducono a dubitare fortemente della sua attendibilità e che realmente fosse presente sui luoghi il giorno del dedotto sinistro;
ed infatti il C.T.U. nel primo grado di giudizio ha sostenuto sulla base delle solo foto dei danni riportati dall'OC , la estratta compatibilità con la dinamica dedotta in citazione ma non ha potuto visionare i veicoli e neppure documenti e rilievi fotografici della Peugeot 07 , né le risultanze di una mera consulenza tecnica possono comprovare l'effettivo verificarsi del sinistro;
di poi, è vero che non trova applicazione la sanzione di inammissibilità
sancita dall'articolo 135 ter del CdA ma è altresì vero che l'indicazione di un teste solo nel corso del giudizio anche se ampiamente conosciuto dalla società in quanto suo dipendente di lavoro ,
appare fortemente dubbia e mina anche l'attendibilità del teste;
quest'ultimo ha descritto la dinamica con modalità troppo divergenti per non poter essere rilevanti se si considera che l'appellante ha dedotto che l'OC tg. DY705GN percorreva via Roma in località Monte di
Procida, mentre il teste assume in modo chiaro e netto che l'OC era fermo in modo perpendicolare rispetto ad un cancello senza null'altro precisare;
inoltre , e la circostanza è
particolarmente grave, la società nell'atto di citazione assumeva che la Peugeot 07 retrocedeva da un luogo privato posto alla destra della direzione di marcia dell'OC CO e lo urtava con la sua parte posteriore sinistra mentre il teste ha dichiarato che l'impatto è avvenuto con la parte posteriore destra della Peugeot 07 e quest'ultima a seguito della collisione con l'OC
riportava danni alla parte posteriore destra.
Tutti gli elementi descritti, considerati nel loro complesso, inducono a dubitare dell'attendibilità
estrinseca oltre che intrinseca del teste e della sua reale ed effettiva presenza sul luogo al momento del presunto sinistro di tal che, in definitiva, a parere di questo giudice non appare dimostrato il reale verificarsi della collisione dedotta non apparendo sufficienti le affermazioni poco credibili del testimone per fondare la domanda ( va rimarcato che in base all'art. 116 cpc Il giudice deve
valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, e quindi è tenuto a valutare la attendibilità di ogni circostanza posta alla sua attenzione); ne deriva che l'appellante non ha ottemperato all'onere probatorio imposto dall'art. 2967 cc, ed il gravame, per le motivazioni illustrate, va rigettato con conferma della impugnata sentenza.
Quanto alle spese di lite del secondo grado, la va Parte_1
condannata al pagamento delle stesse in favore della società appellata liquidate, in base al DM
55/2014 , scaglione fino ad €5.200,00 valore medio ridotto per la semplicità delle questioni .
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante, tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta l'appello .
Condanna la a pagare le spese del secondo grado in Parte_1
favore della società appellata per €1.300,00 per compenso oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuta parte appellante, la
[...]
, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
dovuto per la stessa impugnazione .
Napoli 7/11/2025 Il Giudice