CASS
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 31642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31642 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 108/2025 r.g. proposto da: Fallimento METAENERGIA S.p.A. (n. 102/2023), C.F. 10384791009, in persona del Curatore Avv. Massimo Pagliari, rappresentato e difeso dall’avv. OB EL ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del procuratore e presso il suo studio in Roma, Via Po, 45 giusta procura speciale in atti. - ricorrente - contro C.D.S. S.p.A., con sede legale a Caltanissetta, via Salvatore Averna n. 29, codice fiscale e partita IVA 01228380851, in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico Dott. Angelo Agliata, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Fiumanò del Foro di Reggio Calabria e, congiuntamente e disgiuntamente a quest’ultimo, dall’avv. Maria Teresa Civile Sent. Sez. 1 Num. 31642 Anno 2025 Presidente: TERRUSI FRANCESCO Relatore: AMATORE ROBERTO Data pubblicazione: 04/12/2025 2 Rennis del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei legali sito in Roma Via della Scrofa, 64.
- controricorrente -
avverso il decreto del Tribunale di Roma, n. cron. 2311/2024 del 19 novembre 2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11/11/2025 dal Consigliere dott. RO TO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cisterna, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’Avv. OB EL, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso;
uditi, per la controricorrente, l’Avv. Maria Cristina Fischioni, che ha chiesto respingersi l’avverso ricorso. FATTI DI CAUSA 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma, decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata da ‘C.D.S. s.p.a.’ nei confronti del Fallimento METAENERGIA S.p.A., ha disposto l’ammissione al passivo, con collocazione chirografaria, degli importi di euro 58.035,06 per sorte capitale e di euro 1.542,26 per interessi maturati sino alla dichiarazione di fallimento. 2. Con ricorso depositato il 13.02.2024 ‘C.D.S. s.p.a.’ aveva infatti proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 98 l. fall., al decreto datato 11.01.2024, con cui il giudice delegato, dichiarando esecutivo lo stato passivo, non aveva ammesso la sua istanza, con la quale aveva chiesto l’insinuazione del credito di euro 58.035,06 relativo a ‘indebito per somme corrisposte per addizionale provinciale delle accise sull’energia elettrica’. 3. Il g.d. aveva motivato tale diniego, operando richiamo alla giurisprudenza di legittimità e in forza del principio comunitario di effettività della tutela, e 3 sostenendo che il consumatore, trattandosi di credito di massa il cui pagamento nel contesto della concorsualità era condizionato dalla ricorrenza di ulteriori pretese aventi anche differente collocazione, avrebbe avuto titolo a chiedere tale rimborso direttamente all’amministrazione finanziaria poiché, nel caso di specie, ricorreva l’ipotesi della “impossibilità e/o eccessiva difficoltà di esperibilità dell’azione nei confronti del fornitore”. 4. Il Tribunale, in seguito alla costituzione in giudizio della curatela del fallimento ‘Metaenergia s.p.a.’ che contestava l’avversa opposizione, ha rilevato ed osservato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) la società opponente aveva richiesto ammissione al passivo degli importi relativi ad addizionali alle accise sul consumo di energia elettrica versate alla società, poi fallita, quale soggetto fornitore del relativo servizio, negli anni 2010 e 2011 per complessivi euro 46.305,57, oltre IVA, affermando il suo diritto al relativo rimborso in conseguenza dell’intervenuta abrogazione della normativa introduttiva di tale tributo (art. 6 d.l. 28 novembre 1988 n. 511 convertito in legge 27 gennaio 1989 n. 20), ad opera dell’articolo 2 comma 6 d. lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e 18 comma 5 d. lgs 56 maggio 2011 n. 68 per le regioni a statuto ordinario e 4 comma 10 d.l. 2 marzo 2012 n. 16 convertito in legge 26 aprile 2012 n. 44 per quelle a statuto speciale, per contrasto con quanto statuito dalla direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, circa i requisiti imposti a livello europeo, per poter legittimante introdurre ulteriori imposte sulle accise;
(ii) la consolidata giurisprudenza di legittimità aveva evidenziato che, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali devono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE e che, pertanto, in ragione del contrasto con le fonte euro unitaria, andava disapplicata la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988, poiché diretta a soddisfare una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (così Cass., Sez. V, 4 giugno 2019, n. 15198; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27101); (iii) il giudice di legittimità aveva altresì precisato che il consumatore finale - al quale il fornitore avesse addebitato le suddette imposte - poteva esercitare, nei confronti di quest'ultimo, l’ordinaria 4 azione di ripetizione dell’indebito e che soltanto nel caso in cui avesse dimostrato l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di tale azione (da riferire alla situazione in cui si trovava il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivava dalla contrarietà alla direttiva della norma interna in tema di accise) poteva eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all’amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela (Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 31609); (iv) poteva dunque affermarsi il diritto della società opponente, quale consumatore finale, a ripetere, dal fornitore del servizio di energia elettrica, e per esso dalla sua curatela fallimentare nelle pertinenti forme concorsuali, gli importi versati a titolo di addizionale provinciale sull’energia elettrica;
(v) doveva anche essere escluso, contrariamente a quanto invece ritenuto dal giudice delegato, che l’azionata pretesa di rimborso dovesse essere promossa direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria, posto che la possibilità, per il consumatore finale, di azionare tale credito verso il soggetto pubblico costituiva una facoltà riconosciutagli nell’ottica dell’effettività della tutela e per le situazioni in cui l’esazione nei confronti del fornitore appalesava profili di impossibilità o di eccessiva difficoltà (v. Cass. 19.11.2019 n. 29980); (vi) pertanto tale possibilità non poteva apprezzarsi quale modalità obbligata di esercizio del diritto, tale da escludere la legittimazione passiva del fornitore. 5. Il decreto, pubblicato il 19 novembre 2024, è stato impugnato da Fallimento METAENERGIA S.p.A. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui C.D.S. S.p.A. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La Procura generale ha fatto pervenire una requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo e secondo motivo di ricorso, il Fallimento ricorrente contesta la “violazione e falsa applicazione del principio unionale di effettività della tutela giurisdizionale (art. 19 TUE;
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), in relazione all’applicazione alla fattispecie dell’art. 14 del D. Lgs. 504/1995 (rimborso delle accise), in combinato disposto con gli 5 artt. 52, 96, 98 e 99 del R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare)”, lamentando (nel primo motivo) che il riconoscimento dell’operatività del principio di effettività avrebbe dovuto condurre il Tribunale, nella fattispecie in esame – “controversia civilistica tra consumatore finale e fornitore di energia elettrica fallito relativa al rimborso dell’addizionale provinciale alle accise addebitata in via di rivalsa” – alla “affermazione di una legittimazione esclusiva del consumatore nei confronti dell’RI per il rimborso delle accise e all’esclusione di una concorrente legittimazione passiva in capo al Fallimento in sede di verifica del passivo”; e censurando (nel secondo motivo) la violazione del giusto processo. 2. Più in particolare, nel primo motivo di ricorso si evidenzia che, alla luce del principio di effettività di matrice comunitaria, le situazioni rilevanti ai fini della tutela, nell’ipotesi specifica, sarebbero “non solo il diritto al rimborso del consumatore che ha versato l’imposta al fornitore, ma anche il diritto di rimborso che il fornitore (soggetto passivo dell’imposta) deve a sua volta poter far valere verso l’RI con garanzia di effettività”; concludendosi che laddove “il meccanismo procedurale predisposto dalla legge italiana (nella specie quello che si desume dall’art. 14 TUA) impedisca al fornitore, una volta rimborsato il consumatore, di far valere tale diritto all’effettivo rimborso” - stante, da un lato, la decorrenza del termine per richiedere il rimborso per il fornitore, ai sensi dell’art. 14 c.4 TUA, dalla “sentenza definitiva passata in giudicato” conclusiva del giudizio di ripetizione dell’indebito ad opera del consumatore finale e considerato, dall’altro lato, la mera efficacia endoconcorsuale del decreto di esecutività dello stato passivo e del decreto conclusivo del giudizio di opposizione - la disciplina processuale complessiva dovrebbe necessariamente “essere ‘rimeditata’, attraverso un’interpretazione orientata alla tutela di entrambe le parti del rapporto”; e ciò “a maggior ragione nell’ipotesi specifica in cui il fornitore tenuto a rimborsare il consumatore sia assoggettato a una procedura fallimentare, con conseguente necessità di coordinamento della normativa relativa al rimborso con le norme dettate dalla Legge Fallimentare”. 2.1 Con richiesta in via subordinata rispetto ai motivi di ricorso, di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e questione di 6 legittimità costituzionale con riferimento all’art. 14, c.4 del Testo Unico delle Accise in combinato disposto con gli artt. 52 e 96 l. fall.; evidenziandosi, segnatamente, il pregiudizio derivante al fornitore e la violazione del principio di effettività nei suoi confronti, per il fatto che il recupero degli importi a titolo di indebita addizionale provinciale nei confronti dell’amministrazione finanziaria risulterebbe, per il fornitore stesso, “giuridicamente impossibile” nel caso di decreto di ammissione al passivo del credito restitutorio, avente efficacia solo endofallimentare, in considerazione della menzionata disposizione del Testo Unico delle Accise e dell’espresso riferimento, quale condizione di decorrenza del termine per la richiesta di rimborso ad opera del fornitore delle somme restituite all’utente/consumatore finale, alla sentenza definitiva di condanna conclusiva del relativo giudizio. 2.2 I due motivi - che possono trovare una trattazione unitaria, stante la stretta connessione delle questioni prospettate - sono infondati. Occorre in primo luogo ricordare che l’art. 14 d.lgs. 504/1995 – per la parte che viene qui in rilievo – prevede che “L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata” (comma 1) ed ancora che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme” (comma 4). Ne consegue che, laddove il consumatore finale, che abbia corrisposto l’accisa indebita al fornitore, agisca giudizialmente, ai sensi dell’art. 2033 c.c. a titolo di indebito oggettivo, nei confronti di costui per la restituzione degli importi, il medesimo fornitore può conseguire dall’RI il rimborso entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone detta restituzione. 2.3 Occorre inoltre precisare che la giurisprudenza nazionale e sovranazionale ha elaborato alcuni principi che possono ritenersi ormai immanenti nella regolazione della materia qui in esame. Stante la natura tributaria dell’accisa, il soggetto passivo del rapporto è il fornitore di energia, tenuto verso il Fisco per il pagamento dell'accisa ovvero della relativa addizionale. Tuttavia, costui ribalta normalmente l'onere, 7 rivalendosi nei confronti dell'utente secondo la caratterizzazione tipologica delle accise. Tale meccanismo postula, per poter risultare efficace e garantire un gettito costante, la concentrazione del “controllo” su pochi soggetti, ossia i produttori o gli importatori dei prodotti (v. Cass. n. 17627 del 06/08/2014). In realtà, per costoro l'accisa è un costo sostenuto prima della cessione del bene, tale da farlo rientrare, ad esempio, nella base imponibile dell'IVA (Cass. n. 24015 del 03/10/2018). Per altro verso, va ulteriormente ricordato che «la configurabilità della rivalsa come oggetto di un diritto e non come elemento connaturale ed ineludibile della fisionomia del tributo esclude la configurabilità del rapporto di sostituzione d'imposta e, per conseguenza, l'autonoma rilevanza del sostituito, ossia del consumatore finale» (cfr. in termini, Cass. n. 9567 del 2013; nonché, Cass n. 14200 del 2019; Cass. n. 32982 del 2024). Ne consegue che «i due rapporti, quello fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore, si pongono su due piani diversi: il primo ha rilievo tributario, il secondo civilistico» (così: Cass. n. 9567 del 2013, cit. supra;
con ulteriori riferimenti giurisprudenziali in motivazione). È stato così precisato, sempre nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che si tratta di rapporti che, pur essendo collegati, non interferiscono tra loro e soltanto il fornitore ha normalmente titolo ad agire per il rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria, la quale, pertanto, essendo estranea al rapporto tra fornitore e consumatore finale, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest'ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa (v. anche: Cass. 29980 del 2019; Cass. n. 31609 del 2022). 2.4 Sul versante dell’imposizione dei tributi armonizzati, si registra, peraltro, una cogente disciplina eurounitaria e la Corte di Giustizia (v. CGUE 26 aprile 2017, causa C-564/15, Farkas) ha in più di una occasione avuto modo di statuire che, in mancanza di regolazione dell'Unione in materia di domande di rimborso delle imposte, è riservato all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi 8 di “equivalenza e di effettività”, e cioè non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (così in termini, si legga: CGUE 15 marzo 2007, causa C-35/05, Reemtsma Ogarettenfabriken). Peraltro, è stata proprio la giurisprudenza della Corte di giustizia ad introdurre un’eccezione al principio sopra enunciato precisando - in forza del canone fondamentale dell’effettività della tutela – che, soltanto se il rimborso risultasse impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività può condurre ad ipotizzare che l'acquirente finale del bene in questione (e cioè, il consumatore) sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie (come, ad esempio, nel caso di fallimento del venditore: CGUE 26 aprile 2017, causa C-564/15; conf., CGUE 31 maggio 2018, cause C 660 e 661/16, KollroB e Wirti). Va dunque evidenziato che le condizioni legittimanti tale azione “diretta” del consumatore verso l’RI, nella giurisprudenza - prima della Corte di giustizia europea e poi di questa Corte di legittimità - sono state espressamente circoscritte: (i) al caso in cui le modalità procedurali e i requisiti previsti dallo Stato membro per la presentazione delle domande di rimborso da parte del suddetto soggetto passivo fossero ingiustificatamente penalizzanti (si legga, in tal senso anche: CGUE 21 marzo 2018, causa C- 533/16, Volkswagen AG, relativa a una ipotesi nella quale il termine di decadenza previsto per il rimborso era scaduto, sempre per il soggetto passivo, prima della presentazione della relativa domanda); (ii) oppure all’ipotesi in cui l'insolvenza del soggetto passivo renda da parte sua il rimborso impossibile o eccessivamente difficile (in tale ambito, si leggano: CGUE 11 aprile 2019, in causa C-691/17, PORR Építési Kft., nonché CGUE 27 aprile 2017, causa C-564/15, cit. supra). Occorre tuttavia sottolineare, a questo punto, che “una azione diretta nei confronti dell'RI è stata sempre contemplata solo come eccezione alla regola” (v., fra tante, anche: Cass. 29980 del 2019, cit. supra). Detto altrimenti, è stato ammesso, nella giurisprudenza di legittimità sulla scia di quella unionale, un rimedio “straordinario” del consumatore verso l’RI per 9 il rimborso delle accise indebitamente corrisposte al fornitore, ma si è però precisato che, per tale azione “diretta”, è necessario che costui allegasse e provasse la sussistenza delle condizioni eccezionali sopra enunciate. 2.5 Così ricostruito il quadro giurisprudenziale, anche di matrice eurounitaria, applicabile al caso di specie, occorre ulteriormente ricordare che, più recentemente, la Corte di giustizia (sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, Gabel industria tessile spa e Canavesi spa) e la Corte costituzionale (sentenza n. 43 del 2025) sono intervenute di nuovo a regolare la materia in esame. Sul punto è utile evidenziare che il giudice nazionale del rinvio aveva chiesto alla CGUE “se il principio di effettività debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”. Orbene, superato anche questo secondo profilo controverso (e cioè, quello attinente alla direttiva “non trasposta”) per effetto dell’intervento caducatorio operato dalla sentenza della Corte costituzionale da ultimo ricordata (n. 43 del 2025), la questione rilevante, anche per la soluzione dell’odierno contenzioso, va a concentrarsi sul punto relativo all’azione “diretta” del consumatore verso l’RI e sui connotati che la caratterizzano, per poi declinarne la portata nel caso di decozione economica del fornitore, che già costituiva proprio una delle ipotesi “eccezionali” individuate dalla Corte di giustizia e che lo stesso ricorrente invoca a sostegno delle proprie ragioni. La Corte di Lussemburgo, con la decisione da ultimo menzionata, ha ricordato, in primo luogo, che “gli Stati membri sono tenuti, in linea di 10 principio, a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione, posto che il diritto di ottenere il rimborso di tali tributi è, in effetti, la conseguenza e il complemento dei diritti conferiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell'Unione che vietano tali tributi (sentenza del 20 ottobre 2011, NF e Sauer-NF, C-94/10, EU:C:2011:674, punto 20 nonché la giurisprudenza ivi citata)”; ha inoltre chiarito che tale diritto al rimborso è negato quando il fornitore abbia traslato l'onere direttamente su un altro soggetto (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, NF e Sauer- NF, C-94/10, EU:C:2011:674); e ha ribadito, pertanto, che il “consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore”. Ciò che preme qui sottolineare è che, nella sostanza, la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che l’azione diretta del consumatore verso l’RI è solo “facoltativa” ossia “alternativa” rispetto alla domanda di restituzione da indirizzare al fornitore. La Corte di Lussemburgo ha inoltre precisato, di nuovo, che “spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro individuare le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico (v., anche sentenza del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167), restando però chiaro che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività (v.: sentenze del 17 giugno 2004, Recheio - Cash & Carry, C-30/02, EU:C:2004:373 e del 6 ottobre 2005, MyTravel, C-291/03, EU:C:2005:591)”. Per quanto qui interessa per la soluzione dell’odierna controversia, la Corte di Giustizia ha individuato, infine, il presupposto in forza del quale - a prescindere dalla normativa statale e a tutela del principio di effettività - tale azione “diretta” è esperibile dal consumatore, evidenziando, ancora una volta, che tale modalità è predicabile “qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati poiché, in tale caso, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato (v., anche: sentenze del 15 marzo 2007, 11 Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167, punto 41, e del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 53)”. 2.6 L’ulteriore questione sopra accennata - e relativa al rilievo concernente l’impossibilità di addurre orizzontalmente le statuizioni eurounitarie che avevano negato la legittimità dell’accisa provinciale per gli anni 2010 e 2011, ossia prima del loro recepimento nell’ordinamento nazionale - è stata risolta dalla Corte costituzionale, la quale è intervenuta con la sopra ricordata sentenza n. 43 del 2025, che ha portato a soluzione la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Collegio arbitrale di Vicenza, con l’ordinanza n. 102 del 26 marzo 2021. In conclusione, dopo la declaratoria di incostituzionalità della norma interna istitutiva dell’accisa (e, dunque, il venir meno anche del profilo della disapplicazione della stessa con il diritto unionale) il quadro complessivo della normativa e della giurisprudenza applicabile al caso di specie può dirsi, ora, efficacemente e convincentemente compendiato dal principio (Cass. n. 13740/2025) secondo cui “in tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione”. 2.7 Anche nel caso di specie, viene in rilievo il rapporto cd. civilistico tra solvens e accipiens, seppure quest’ultima nella veste vicaria del fallimento 12 della società somministratrice, non essendo l’RI parte dell’odierno giudizio. Tuttavia il Fallimento ricorrente predica, nei motivi di ricorso qui in esame, la tesi della percorribilità giuridica dell’azione “diretta” al “rimborso” e che il consumatore finale avrebbe non la facoltà, ma l’obbligo di esperire nei confronti dell’RI, e ciò per sostenere il suo difetto di legittimazione passiva rispetto all’azione di ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c. - peraltro, in questo caso, intrapresa in sede ordinaria dalla controricorrente nei confronti della Metaenergia s.p.a. all’epoca in bonis e, poi, trasposta in sede concorsuale con istanza di ammissione al passivo. In buona sostanza, sostiene il ricorrente che una “facoltà” del consumatore finale si trasforma in “obbligo” allorquando il fornitore sia entrato, in ragione del suo stato di insolvenza, in una procedura concorsuale. La tesi del fallimento non è tuttavia condivisibile. Proprio l’esame della giurisprudenza eurounitaria, di legittimità e costituzionale, sopra ricordata depone in senso contrario a quanto perorato dal ricorrente, dovendosi ritenere non declinabile, nella materia in esame, la sussistenza di un obbligo per il consumatore di agire direttamente nei confronti dell’RI, essendo stata sempre la questione dell’azionabilità diretta del diritto alla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. delle accise considerata dalla menzionata giurisprudenza (europea e nazionale) come un’ulteriore “facoltà” accordata a colui che aveva materialmente subito l’esborso dell’imposta non dovuta. Peraltro, la Corte di giustizia ha ora riconosciuto che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve poter esercitare un’azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore (C. giust. 11 aprile 2024, causa C-316/22, cit. supra), così rafforzando il quadro interpretativo sopra tratteggiato. In realtà, il complesso dei principi estraibili dalle pronunce sopra citate depone chiaramente nel senso di accordare al consumatore una tutela facoltativa e supplementare rispetto a quella derivante dall’azione verso il fornitore e proprio la menzione dell’insolvenza del somministratore tra i casi in cui sarebbe possibile avvalersi di tale azione “diretta” conferma che ciò non 13 vale ad immutare la situazione giuridica del cliente somministrato che non è in alcun modo obbligato alla scelta dell’azione diretta di rimborso (rectius, di ripetizione dell’indebito) nei confronti dell’RI. D’altronde come correttamente evidenziato anche dalla Procura generale nella sua requisitoria scritta “… è, perciò, la stessa differenza strutturale e funzionale delle situazioni giuridiche in considerazione che osta a ritenere che l’azione di ripetizione dell’imposta del consumatore tenga luogo del diritto al rimborso da parte del fornitore e addirittura lo surroghi e lo sostituisca nel caso in cui costui sia sottoposto a procedura concorsuale, come nel caso della M. s.p.a.”. 2.8 Le ulteriori obiezioni sollevate dal fallimento ricorrente, in tema di presunta violazione dei principi unionali di uniformità ed effettività della tutela, neanche rilevano, a rigore, nella fattispecie qui ora in esame, perché attingono proprio il diverso rapporto di natura tributaria che lega l’RI con il fornitore (rapporto di rimborso). Si evidenzia da parte del Fallimento la possibile violazione dell’art. 52 l. fall. in tema di trattamento concorsuale dei crediti insinuati e dell’art. 96 l.fall., evidenziandosi, in questo secondo caso, il pregiudizio derivante al fornitore e la violazione del principio di effettività nei suoi confronti, per il fatto che il recupero degli importi a titolo di indebita addizionale provinciale nei confronti dell’amministrazione finanziaria risulterebbe, per il fornitore stesso, “giuridicamente impossibile” nel caso di decreto di ammissione al passivo del credito restitutorio, avente efficacia solo endofallimentare, in considerazione della sopra menzionata disposizione del Testo Unico delle Accise (art. 14, 4 comma) e dell’espresso riferimento - quale condizione di decorrenza del termine per la richiesta di rimborso ad opera del fornitore delle somme restituite all’utente/consumatore finale - alla sentenza definitiva di condanna conclusiva del relativo giudizio, non presente nel procedimento di verifica che si conclude invece con un decreto avente efficacia solo endoconcorsuale. Ma a tali obiezioni è facile replicare, evidenziando, quanto al profilo della concorsualità nel trattamento dei crediti insinuati, che è il consumatore finale a scegliere se avvalersi della tutela concorsuale ovvero rivolgersi, nelle ipotesi sopra ricordate, direttamente all’RI e che, quanto alla seconda obiezione, 14 il rapporto giuridico - della cui effettività di tutela si dubita da parte del fallimento ricorrente - è quello diverso (rispetto a quello prettamente civilistico qui in esame) che riguarda il cd. rimborso esercitabile da parte del fornitore nei confronti dell’RI, dopo aver subito l’azione di ripetizione dell’indebito da parte del consumatore finale, rapporto dunque estraneo all’odierno thema decidendum e che dovrà essere discusso, anche nelle sue eventuali difficoltà procedurali, nel diverso contezioso di carattere tributario. Non dubita la Corte che, sul versante del rapporto tributario, l’applicazione dell’art. 14 d.lgs. 504/1995, per l’esperimento dell’azione di rimborso da parte del fornitore nei confronti dello Stato, comporti difficoltà di carattere processuale, qualora il fornitore sia insolvente, già incardinato in una procedura concorsuale ed abbia ricevuto una domanda di ammissione al passivo da parte del consumatore finale ex art. 2033 c.c.; tuttavia non è questa la sede per affrontarle, per l’appunto in quanto di pertinenza del distinto rapporto con l’RI al quale il consumatore è estraneo. Quanto detto da ultimo rende evidente la non rilevanza delle questioni per le quali il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 e sollecita la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per la denunciata lesione del principio di effettività della tutela del fornitore. Ne discende il rigetto del ricorso. Occorre affermare il seguente principio di diritto: “In tema di addizionale provinciale alle accise ex art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988 (conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007), poi abrogata dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012, per contrasto con la direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 - il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea è legittimato ad esercitare l’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore, anche nell’ambito della procedura di accertamento del passivo ove questi sia stato nel frattempo dichiarato fallito, in quanto l’azione diretta del consumatore verso lo Stato è 15 solo facoltativa, ossia alternativa rispetto alla domanda di restituzione da indirizzare al fornitore dichiarato fallito, e in quanto le peculiarità della procedura di accertamento del passivo non implicano una legittimazione straordinaria verso l’RI esclusiva ed escludente l’azione esercitabile nel rapporto interno col fornitore medesimo”. La novità e complessità delle questioni trattate consigliano la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità. Sussistono invece i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, in data 11.11.2025 Il Consigliere estensore RO TO Il Presidente RA RU
- controricorrente -
avverso il decreto del Tribunale di Roma, n. cron. 2311/2024 del 19 novembre 2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11/11/2025 dal Consigliere dott. RO TO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cisterna, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’Avv. OB EL, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso;
uditi, per la controricorrente, l’Avv. Maria Cristina Fischioni, che ha chiesto respingersi l’avverso ricorso. FATTI DI CAUSA 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma, decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata da ‘C.D.S. s.p.a.’ nei confronti del Fallimento METAENERGIA S.p.A., ha disposto l’ammissione al passivo, con collocazione chirografaria, degli importi di euro 58.035,06 per sorte capitale e di euro 1.542,26 per interessi maturati sino alla dichiarazione di fallimento. 2. Con ricorso depositato il 13.02.2024 ‘C.D.S. s.p.a.’ aveva infatti proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 98 l. fall., al decreto datato 11.01.2024, con cui il giudice delegato, dichiarando esecutivo lo stato passivo, non aveva ammesso la sua istanza, con la quale aveva chiesto l’insinuazione del credito di euro 58.035,06 relativo a ‘indebito per somme corrisposte per addizionale provinciale delle accise sull’energia elettrica’. 3. Il g.d. aveva motivato tale diniego, operando richiamo alla giurisprudenza di legittimità e in forza del principio comunitario di effettività della tutela, e 3 sostenendo che il consumatore, trattandosi di credito di massa il cui pagamento nel contesto della concorsualità era condizionato dalla ricorrenza di ulteriori pretese aventi anche differente collocazione, avrebbe avuto titolo a chiedere tale rimborso direttamente all’amministrazione finanziaria poiché, nel caso di specie, ricorreva l’ipotesi della “impossibilità e/o eccessiva difficoltà di esperibilità dell’azione nei confronti del fornitore”. 4. Il Tribunale, in seguito alla costituzione in giudizio della curatela del fallimento ‘Metaenergia s.p.a.’ che contestava l’avversa opposizione, ha rilevato ed osservato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) la società opponente aveva richiesto ammissione al passivo degli importi relativi ad addizionali alle accise sul consumo di energia elettrica versate alla società, poi fallita, quale soggetto fornitore del relativo servizio, negli anni 2010 e 2011 per complessivi euro 46.305,57, oltre IVA, affermando il suo diritto al relativo rimborso in conseguenza dell’intervenuta abrogazione della normativa introduttiva di tale tributo (art. 6 d.l. 28 novembre 1988 n. 511 convertito in legge 27 gennaio 1989 n. 20), ad opera dell’articolo 2 comma 6 d. lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e 18 comma 5 d. lgs 56 maggio 2011 n. 68 per le regioni a statuto ordinario e 4 comma 10 d.l. 2 marzo 2012 n. 16 convertito in legge 26 aprile 2012 n. 44 per quelle a statuto speciale, per contrasto con quanto statuito dalla direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, circa i requisiti imposti a livello europeo, per poter legittimante introdurre ulteriori imposte sulle accise;
(ii) la consolidata giurisprudenza di legittimità aveva evidenziato che, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali devono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE e che, pertanto, in ragione del contrasto con le fonte euro unitaria, andava disapplicata la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988, poiché diretta a soddisfare una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (così Cass., Sez. V, 4 giugno 2019, n. 15198; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27101); (iii) il giudice di legittimità aveva altresì precisato che il consumatore finale - al quale il fornitore avesse addebitato le suddette imposte - poteva esercitare, nei confronti di quest'ultimo, l’ordinaria 4 azione di ripetizione dell’indebito e che soltanto nel caso in cui avesse dimostrato l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di tale azione (da riferire alla situazione in cui si trovava il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivava dalla contrarietà alla direttiva della norma interna in tema di accise) poteva eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all’amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela (Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 31609); (iv) poteva dunque affermarsi il diritto della società opponente, quale consumatore finale, a ripetere, dal fornitore del servizio di energia elettrica, e per esso dalla sua curatela fallimentare nelle pertinenti forme concorsuali, gli importi versati a titolo di addizionale provinciale sull’energia elettrica;
(v) doveva anche essere escluso, contrariamente a quanto invece ritenuto dal giudice delegato, che l’azionata pretesa di rimborso dovesse essere promossa direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria, posto che la possibilità, per il consumatore finale, di azionare tale credito verso il soggetto pubblico costituiva una facoltà riconosciutagli nell’ottica dell’effettività della tutela e per le situazioni in cui l’esazione nei confronti del fornitore appalesava profili di impossibilità o di eccessiva difficoltà (v. Cass. 19.11.2019 n. 29980); (vi) pertanto tale possibilità non poteva apprezzarsi quale modalità obbligata di esercizio del diritto, tale da escludere la legittimazione passiva del fornitore. 5. Il decreto, pubblicato il 19 novembre 2024, è stato impugnato da Fallimento METAENERGIA S.p.A. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui C.D.S. S.p.A. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La Procura generale ha fatto pervenire una requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo e secondo motivo di ricorso, il Fallimento ricorrente contesta la “violazione e falsa applicazione del principio unionale di effettività della tutela giurisdizionale (art. 19 TUE;
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), in relazione all’applicazione alla fattispecie dell’art. 14 del D. Lgs. 504/1995 (rimborso delle accise), in combinato disposto con gli 5 artt. 52, 96, 98 e 99 del R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare)”, lamentando (nel primo motivo) che il riconoscimento dell’operatività del principio di effettività avrebbe dovuto condurre il Tribunale, nella fattispecie in esame – “controversia civilistica tra consumatore finale e fornitore di energia elettrica fallito relativa al rimborso dell’addizionale provinciale alle accise addebitata in via di rivalsa” – alla “affermazione di una legittimazione esclusiva del consumatore nei confronti dell’RI per il rimborso delle accise e all’esclusione di una concorrente legittimazione passiva in capo al Fallimento in sede di verifica del passivo”; e censurando (nel secondo motivo) la violazione del giusto processo. 2. Più in particolare, nel primo motivo di ricorso si evidenzia che, alla luce del principio di effettività di matrice comunitaria, le situazioni rilevanti ai fini della tutela, nell’ipotesi specifica, sarebbero “non solo il diritto al rimborso del consumatore che ha versato l’imposta al fornitore, ma anche il diritto di rimborso che il fornitore (soggetto passivo dell’imposta) deve a sua volta poter far valere verso l’RI con garanzia di effettività”; concludendosi che laddove “il meccanismo procedurale predisposto dalla legge italiana (nella specie quello che si desume dall’art. 14 TUA) impedisca al fornitore, una volta rimborsato il consumatore, di far valere tale diritto all’effettivo rimborso” - stante, da un lato, la decorrenza del termine per richiedere il rimborso per il fornitore, ai sensi dell’art. 14 c.4 TUA, dalla “sentenza definitiva passata in giudicato” conclusiva del giudizio di ripetizione dell’indebito ad opera del consumatore finale e considerato, dall’altro lato, la mera efficacia endoconcorsuale del decreto di esecutività dello stato passivo e del decreto conclusivo del giudizio di opposizione - la disciplina processuale complessiva dovrebbe necessariamente “essere ‘rimeditata’, attraverso un’interpretazione orientata alla tutela di entrambe le parti del rapporto”; e ciò “a maggior ragione nell’ipotesi specifica in cui il fornitore tenuto a rimborsare il consumatore sia assoggettato a una procedura fallimentare, con conseguente necessità di coordinamento della normativa relativa al rimborso con le norme dettate dalla Legge Fallimentare”. 2.1 Con richiesta in via subordinata rispetto ai motivi di ricorso, di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e questione di 6 legittimità costituzionale con riferimento all’art. 14, c.4 del Testo Unico delle Accise in combinato disposto con gli artt. 52 e 96 l. fall.; evidenziandosi, segnatamente, il pregiudizio derivante al fornitore e la violazione del principio di effettività nei suoi confronti, per il fatto che il recupero degli importi a titolo di indebita addizionale provinciale nei confronti dell’amministrazione finanziaria risulterebbe, per il fornitore stesso, “giuridicamente impossibile” nel caso di decreto di ammissione al passivo del credito restitutorio, avente efficacia solo endofallimentare, in considerazione della menzionata disposizione del Testo Unico delle Accise e dell’espresso riferimento, quale condizione di decorrenza del termine per la richiesta di rimborso ad opera del fornitore delle somme restituite all’utente/consumatore finale, alla sentenza definitiva di condanna conclusiva del relativo giudizio. 2.2 I due motivi - che possono trovare una trattazione unitaria, stante la stretta connessione delle questioni prospettate - sono infondati. Occorre in primo luogo ricordare che l’art. 14 d.lgs. 504/1995 – per la parte che viene qui in rilievo – prevede che “L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata” (comma 1) ed ancora che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme” (comma 4). Ne consegue che, laddove il consumatore finale, che abbia corrisposto l’accisa indebita al fornitore, agisca giudizialmente, ai sensi dell’art. 2033 c.c. a titolo di indebito oggettivo, nei confronti di costui per la restituzione degli importi, il medesimo fornitore può conseguire dall’RI il rimborso entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone detta restituzione. 2.3 Occorre inoltre precisare che la giurisprudenza nazionale e sovranazionale ha elaborato alcuni principi che possono ritenersi ormai immanenti nella regolazione della materia qui in esame. Stante la natura tributaria dell’accisa, il soggetto passivo del rapporto è il fornitore di energia, tenuto verso il Fisco per il pagamento dell'accisa ovvero della relativa addizionale. Tuttavia, costui ribalta normalmente l'onere, 7 rivalendosi nei confronti dell'utente secondo la caratterizzazione tipologica delle accise. Tale meccanismo postula, per poter risultare efficace e garantire un gettito costante, la concentrazione del “controllo” su pochi soggetti, ossia i produttori o gli importatori dei prodotti (v. Cass. n. 17627 del 06/08/2014). In realtà, per costoro l'accisa è un costo sostenuto prima della cessione del bene, tale da farlo rientrare, ad esempio, nella base imponibile dell'IVA (Cass. n. 24015 del 03/10/2018). Per altro verso, va ulteriormente ricordato che «la configurabilità della rivalsa come oggetto di un diritto e non come elemento connaturale ed ineludibile della fisionomia del tributo esclude la configurabilità del rapporto di sostituzione d'imposta e, per conseguenza, l'autonoma rilevanza del sostituito, ossia del consumatore finale» (cfr. in termini, Cass. n. 9567 del 2013; nonché, Cass n. 14200 del 2019; Cass. n. 32982 del 2024). Ne consegue che «i due rapporti, quello fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore, si pongono su due piani diversi: il primo ha rilievo tributario, il secondo civilistico» (così: Cass. n. 9567 del 2013, cit. supra;
con ulteriori riferimenti giurisprudenziali in motivazione). È stato così precisato, sempre nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che si tratta di rapporti che, pur essendo collegati, non interferiscono tra loro e soltanto il fornitore ha normalmente titolo ad agire per il rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria, la quale, pertanto, essendo estranea al rapporto tra fornitore e consumatore finale, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest'ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa (v. anche: Cass. 29980 del 2019; Cass. n. 31609 del 2022). 2.4 Sul versante dell’imposizione dei tributi armonizzati, si registra, peraltro, una cogente disciplina eurounitaria e la Corte di Giustizia (v. CGUE 26 aprile 2017, causa C-564/15, Farkas) ha in più di una occasione avuto modo di statuire che, in mancanza di regolazione dell'Unione in materia di domande di rimborso delle imposte, è riservato all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi 8 di “equivalenza e di effettività”, e cioè non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (così in termini, si legga: CGUE 15 marzo 2007, causa C-35/05, Reemtsma Ogarettenfabriken). Peraltro, è stata proprio la giurisprudenza della Corte di giustizia ad introdurre un’eccezione al principio sopra enunciato precisando - in forza del canone fondamentale dell’effettività della tutela – che, soltanto se il rimborso risultasse impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività può condurre ad ipotizzare che l'acquirente finale del bene in questione (e cioè, il consumatore) sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie (come, ad esempio, nel caso di fallimento del venditore: CGUE 26 aprile 2017, causa C-564/15; conf., CGUE 31 maggio 2018, cause C 660 e 661/16, KollroB e Wirti). Va dunque evidenziato che le condizioni legittimanti tale azione “diretta” del consumatore verso l’RI, nella giurisprudenza - prima della Corte di giustizia europea e poi di questa Corte di legittimità - sono state espressamente circoscritte: (i) al caso in cui le modalità procedurali e i requisiti previsti dallo Stato membro per la presentazione delle domande di rimborso da parte del suddetto soggetto passivo fossero ingiustificatamente penalizzanti (si legga, in tal senso anche: CGUE 21 marzo 2018, causa C- 533/16, Volkswagen AG, relativa a una ipotesi nella quale il termine di decadenza previsto per il rimborso era scaduto, sempre per il soggetto passivo, prima della presentazione della relativa domanda); (ii) oppure all’ipotesi in cui l'insolvenza del soggetto passivo renda da parte sua il rimborso impossibile o eccessivamente difficile (in tale ambito, si leggano: CGUE 11 aprile 2019, in causa C-691/17, PORR Építési Kft., nonché CGUE 27 aprile 2017, causa C-564/15, cit. supra). Occorre tuttavia sottolineare, a questo punto, che “una azione diretta nei confronti dell'RI è stata sempre contemplata solo come eccezione alla regola” (v., fra tante, anche: Cass. 29980 del 2019, cit. supra). Detto altrimenti, è stato ammesso, nella giurisprudenza di legittimità sulla scia di quella unionale, un rimedio “straordinario” del consumatore verso l’RI per 9 il rimborso delle accise indebitamente corrisposte al fornitore, ma si è però precisato che, per tale azione “diretta”, è necessario che costui allegasse e provasse la sussistenza delle condizioni eccezionali sopra enunciate. 2.5 Così ricostruito il quadro giurisprudenziale, anche di matrice eurounitaria, applicabile al caso di specie, occorre ulteriormente ricordare che, più recentemente, la Corte di giustizia (sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, Gabel industria tessile spa e Canavesi spa) e la Corte costituzionale (sentenza n. 43 del 2025) sono intervenute di nuovo a regolare la materia in esame. Sul punto è utile evidenziare che il giudice nazionale del rinvio aveva chiesto alla CGUE “se il principio di effettività debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”. Orbene, superato anche questo secondo profilo controverso (e cioè, quello attinente alla direttiva “non trasposta”) per effetto dell’intervento caducatorio operato dalla sentenza della Corte costituzionale da ultimo ricordata (n. 43 del 2025), la questione rilevante, anche per la soluzione dell’odierno contenzioso, va a concentrarsi sul punto relativo all’azione “diretta” del consumatore verso l’RI e sui connotati che la caratterizzano, per poi declinarne la portata nel caso di decozione economica del fornitore, che già costituiva proprio una delle ipotesi “eccezionali” individuate dalla Corte di giustizia e che lo stesso ricorrente invoca a sostegno delle proprie ragioni. La Corte di Lussemburgo, con la decisione da ultimo menzionata, ha ricordato, in primo luogo, che “gli Stati membri sono tenuti, in linea di 10 principio, a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione, posto che il diritto di ottenere il rimborso di tali tributi è, in effetti, la conseguenza e il complemento dei diritti conferiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell'Unione che vietano tali tributi (sentenza del 20 ottobre 2011, NF e Sauer-NF, C-94/10, EU:C:2011:674, punto 20 nonché la giurisprudenza ivi citata)”; ha inoltre chiarito che tale diritto al rimborso è negato quando il fornitore abbia traslato l'onere direttamente su un altro soggetto (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, NF e Sauer- NF, C-94/10, EU:C:2011:674); e ha ribadito, pertanto, che il “consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore”. Ciò che preme qui sottolineare è che, nella sostanza, la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che l’azione diretta del consumatore verso l’RI è solo “facoltativa” ossia “alternativa” rispetto alla domanda di restituzione da indirizzare al fornitore. La Corte di Lussemburgo ha inoltre precisato, di nuovo, che “spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro individuare le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico (v., anche sentenza del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167), restando però chiaro che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività (v.: sentenze del 17 giugno 2004, Recheio - Cash & Carry, C-30/02, EU:C:2004:373 e del 6 ottobre 2005, MyTravel, C-291/03, EU:C:2005:591)”. Per quanto qui interessa per la soluzione dell’odierna controversia, la Corte di Giustizia ha individuato, infine, il presupposto in forza del quale - a prescindere dalla normativa statale e a tutela del principio di effettività - tale azione “diretta” è esperibile dal consumatore, evidenziando, ancora una volta, che tale modalità è predicabile “qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati poiché, in tale caso, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato (v., anche: sentenze del 15 marzo 2007, 11 Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167, punto 41, e del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 53)”. 2.6 L’ulteriore questione sopra accennata - e relativa al rilievo concernente l’impossibilità di addurre orizzontalmente le statuizioni eurounitarie che avevano negato la legittimità dell’accisa provinciale per gli anni 2010 e 2011, ossia prima del loro recepimento nell’ordinamento nazionale - è stata risolta dalla Corte costituzionale, la quale è intervenuta con la sopra ricordata sentenza n. 43 del 2025, che ha portato a soluzione la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Collegio arbitrale di Vicenza, con l’ordinanza n. 102 del 26 marzo 2021. In conclusione, dopo la declaratoria di incostituzionalità della norma interna istitutiva dell’accisa (e, dunque, il venir meno anche del profilo della disapplicazione della stessa con il diritto unionale) il quadro complessivo della normativa e della giurisprudenza applicabile al caso di specie può dirsi, ora, efficacemente e convincentemente compendiato dal principio (Cass. n. 13740/2025) secondo cui “in tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione”. 2.7 Anche nel caso di specie, viene in rilievo il rapporto cd. civilistico tra solvens e accipiens, seppure quest’ultima nella veste vicaria del fallimento 12 della società somministratrice, non essendo l’RI parte dell’odierno giudizio. Tuttavia il Fallimento ricorrente predica, nei motivi di ricorso qui in esame, la tesi della percorribilità giuridica dell’azione “diretta” al “rimborso” e che il consumatore finale avrebbe non la facoltà, ma l’obbligo di esperire nei confronti dell’RI, e ciò per sostenere il suo difetto di legittimazione passiva rispetto all’azione di ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c. - peraltro, in questo caso, intrapresa in sede ordinaria dalla controricorrente nei confronti della Metaenergia s.p.a. all’epoca in bonis e, poi, trasposta in sede concorsuale con istanza di ammissione al passivo. In buona sostanza, sostiene il ricorrente che una “facoltà” del consumatore finale si trasforma in “obbligo” allorquando il fornitore sia entrato, in ragione del suo stato di insolvenza, in una procedura concorsuale. La tesi del fallimento non è tuttavia condivisibile. Proprio l’esame della giurisprudenza eurounitaria, di legittimità e costituzionale, sopra ricordata depone in senso contrario a quanto perorato dal ricorrente, dovendosi ritenere non declinabile, nella materia in esame, la sussistenza di un obbligo per il consumatore di agire direttamente nei confronti dell’RI, essendo stata sempre la questione dell’azionabilità diretta del diritto alla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. delle accise considerata dalla menzionata giurisprudenza (europea e nazionale) come un’ulteriore “facoltà” accordata a colui che aveva materialmente subito l’esborso dell’imposta non dovuta. Peraltro, la Corte di giustizia ha ora riconosciuto che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve poter esercitare un’azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore (C. giust. 11 aprile 2024, causa C-316/22, cit. supra), così rafforzando il quadro interpretativo sopra tratteggiato. In realtà, il complesso dei principi estraibili dalle pronunce sopra citate depone chiaramente nel senso di accordare al consumatore una tutela facoltativa e supplementare rispetto a quella derivante dall’azione verso il fornitore e proprio la menzione dell’insolvenza del somministratore tra i casi in cui sarebbe possibile avvalersi di tale azione “diretta” conferma che ciò non 13 vale ad immutare la situazione giuridica del cliente somministrato che non è in alcun modo obbligato alla scelta dell’azione diretta di rimborso (rectius, di ripetizione dell’indebito) nei confronti dell’RI. D’altronde come correttamente evidenziato anche dalla Procura generale nella sua requisitoria scritta “… è, perciò, la stessa differenza strutturale e funzionale delle situazioni giuridiche in considerazione che osta a ritenere che l’azione di ripetizione dell’imposta del consumatore tenga luogo del diritto al rimborso da parte del fornitore e addirittura lo surroghi e lo sostituisca nel caso in cui costui sia sottoposto a procedura concorsuale, come nel caso della M. s.p.a.”. 2.8 Le ulteriori obiezioni sollevate dal fallimento ricorrente, in tema di presunta violazione dei principi unionali di uniformità ed effettività della tutela, neanche rilevano, a rigore, nella fattispecie qui ora in esame, perché attingono proprio il diverso rapporto di natura tributaria che lega l’RI con il fornitore (rapporto di rimborso). Si evidenzia da parte del Fallimento la possibile violazione dell’art. 52 l. fall. in tema di trattamento concorsuale dei crediti insinuati e dell’art. 96 l.fall., evidenziandosi, in questo secondo caso, il pregiudizio derivante al fornitore e la violazione del principio di effettività nei suoi confronti, per il fatto che il recupero degli importi a titolo di indebita addizionale provinciale nei confronti dell’amministrazione finanziaria risulterebbe, per il fornitore stesso, “giuridicamente impossibile” nel caso di decreto di ammissione al passivo del credito restitutorio, avente efficacia solo endofallimentare, in considerazione della sopra menzionata disposizione del Testo Unico delle Accise (art. 14, 4 comma) e dell’espresso riferimento - quale condizione di decorrenza del termine per la richiesta di rimborso ad opera del fornitore delle somme restituite all’utente/consumatore finale - alla sentenza definitiva di condanna conclusiva del relativo giudizio, non presente nel procedimento di verifica che si conclude invece con un decreto avente efficacia solo endoconcorsuale. Ma a tali obiezioni è facile replicare, evidenziando, quanto al profilo della concorsualità nel trattamento dei crediti insinuati, che è il consumatore finale a scegliere se avvalersi della tutela concorsuale ovvero rivolgersi, nelle ipotesi sopra ricordate, direttamente all’RI e che, quanto alla seconda obiezione, 14 il rapporto giuridico - della cui effettività di tutela si dubita da parte del fallimento ricorrente - è quello diverso (rispetto a quello prettamente civilistico qui in esame) che riguarda il cd. rimborso esercitabile da parte del fornitore nei confronti dell’RI, dopo aver subito l’azione di ripetizione dell’indebito da parte del consumatore finale, rapporto dunque estraneo all’odierno thema decidendum e che dovrà essere discusso, anche nelle sue eventuali difficoltà procedurali, nel diverso contezioso di carattere tributario. Non dubita la Corte che, sul versante del rapporto tributario, l’applicazione dell’art. 14 d.lgs. 504/1995, per l’esperimento dell’azione di rimborso da parte del fornitore nei confronti dello Stato, comporti difficoltà di carattere processuale, qualora il fornitore sia insolvente, già incardinato in una procedura concorsuale ed abbia ricevuto una domanda di ammissione al passivo da parte del consumatore finale ex art. 2033 c.c.; tuttavia non è questa la sede per affrontarle, per l’appunto in quanto di pertinenza del distinto rapporto con l’RI al quale il consumatore è estraneo. Quanto detto da ultimo rende evidente la non rilevanza delle questioni per le quali il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 e sollecita la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per la denunciata lesione del principio di effettività della tutela del fornitore. Ne discende il rigetto del ricorso. Occorre affermare il seguente principio di diritto: “In tema di addizionale provinciale alle accise ex art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988 (conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007), poi abrogata dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012, per contrasto con la direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 - il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea è legittimato ad esercitare l’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore, anche nell’ambito della procedura di accertamento del passivo ove questi sia stato nel frattempo dichiarato fallito, in quanto l’azione diretta del consumatore verso lo Stato è 15 solo facoltativa, ossia alternativa rispetto alla domanda di restituzione da indirizzare al fornitore dichiarato fallito, e in quanto le peculiarità della procedura di accertamento del passivo non implicano una legittimazione straordinaria verso l’RI esclusiva ed escludente l’azione esercitabile nel rapporto interno col fornitore medesimo”. La novità e complessità delle questioni trattate consigliano la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità. Sussistono invece i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, in data 11.11.2025 Il Consigliere estensore RO TO Il Presidente RA RU