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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/07/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
n. 3398/2020 r.g.
Tribunale di ER PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3398/2020 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. VALTER Parte_1 C.F._1 ANGELI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VALTER ANGELI ATTORE nei confronti di
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO BAGNOLO, giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in ER via Mastrodicasa n. 188 presso il difensore avv. ROBERTO BAGNOLO
CONVENUTO
e di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore,con il patrocinio dell'avv. LUCA MAORI ed elettivamente domiciliata in ER via Marconi, 6 presso il difensore avv. LUCA MAORI TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: «IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare la responsabilità del
convenuto ex art. 2051 c.c. nella causazione del danno e, per l'effetto, condannare CP_1 quest'ultimo al risarcimento in favore di di tutti i danni patrimoniali e non Parte_2 patrimoniali subiti e subendi quantificabili in € 45.000,00, ovvero nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal sinistro al saldo. Spese rifuse;
IN VIA SUBORDINATA ( : Accertare e dichiarare la responsabilità del Parte_3 CP_1 convenuto nella causazione dell'evento ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al risarcimento in favore di di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e Parte_2 subendi quantificabili in € 45.000,00, ovvero nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di
pagina 1 di 7 giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal sinistro al saldo. Spese rifuse;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA ( : Previo accertamento del rispettivo grado di colpa, condannare Parte_3 il convenuto al pagamento, in favore dell'attore ed a titolo di parziale risarcimento del CP_1 danno, della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal sinistro al saldo. Spese rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA: Disporre consulenza medica al fine di accertare la natura e l'entità delle lesioni subite dal periziando in rapporto causale con l'evento per cui è causa;
la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate;
se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico e morale) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future.»
conclusioni di parte convenuta: «Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di ER così provvedere: Nel merito: -respingere la domanda attorea perché infondata e non provata;
- respingere, altresì, la domanda di accertamento della violazione del patto di gestione della lite formulata dalla nei confronti del Controparte_2 Controparte_3 ; in subordine: - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta nei confronti del
[...]
, condannare la compagnia Controparte_3 [...] a garantire e manlevare il Controparte_2 Controparte_3
da ogni e qualsiasi somma da esso dovuta a titolo di risarcimento danni. In ogni caso con
[...] condanna al pagamento delle spese, competenze e rimborso forfettario del presente giudizio anche ex art. 1917 c.c.»
Conclusioni della terza chiamata: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: In via principale: - RIGETTARE le domande proposte da con atto di citazione del 10.07.2020 nei Parte_2 confronti del di ER, perché inammissibili e/o infondate in fatto Controparte_4 ed in diritto, per l'effetto rigettare la domanda subordinata di garanzia proposta dal convenuto assicurato con Atto di chiamata in causa notificato il 23.03.2021 nei confronti di
[...] Con vittoria di compensi e spese di lite. In via subordinata:
8 - DICHIARARE, in Controparte_2 denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, il concorso colposo prevalente dell'attore nella determinazione del sinistro in oggetto e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente il risarcimento dei danni dovuti e risarcibili a favore dello stesso rispetto alla domanda proposta da
[...]
con atto di citazione del 10.07.2020 nei confronti del Parte_2 Controparte_5 ; in ogni caso, ACCERTARE la violazione del patto di gestione della lite da parte
[...] dell'assicurato respingendo la relativa domanda di rimborso e contenere la domanda di manleva nei limiti delle condizioni stabilite nel contratto di polizza vigente, con rigetto di ogni altra domanda nei confronti di Con proporzionale compensazione delle spese di lite.» Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi a questo Parte_2 tribunale, il condominio di deducendo: che il giorno 26.2.2018 alle ore 17.30 CP_5 CP_4 circa, mentre percorreva il vialetto del giardino condominiale che dal palazzo conduce al parcheggio, infilava il piede sinistro nello spazio esistente tra due lastroni di cemento che delimitavano il camminamento, perdendo l'equilibrio e cadendo pesantemente a terra;
che il camminamento (e segnatamente il dislivello tra le lastre che lo componevano) non era visibile perché ricoperto da neve e per la scarsa illuminazione;
che in conseguenza della caduta riportava una frattura del terzo diafisiario prossimale destro e una frattura della metaepifisi distale del radio sinistro;
che la cura della lesione richiedeva un intervento chirurgico e l'utilizzo di apparecchio gessato per 15 giorni;
di avere riportato una invalidità permanente del 14% e un periodo di invalidità temporanea di 192 giorni;
che nei 40 pagina 2 di 7 giorni di invalidità temporanea assoluta non aveva potuto svolgere la propria professione di commercialista e aveva dovuto chiedere la collaborazione di una collega, alla quale aveva corrisposto il compenso di € 3.802,00.
Quindi, invocando la responsabilità del in qualità di custode degli spazi esterni all'edificio, CP_1 proponeva domanda di risarcimento, ai sensi dell'art. 2051 c.c., chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, per un totale di € 45.660,00, oltre interessi e rivalutazione.
Proponeva in subordine azione di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., deducendo che la presenza della neve, non rimossa dal , costituiva un'insidia. CP_1
Il condominio di ER , costituendosi in giudizio, contestava la dinamica della caduta, Controparte_4 che riconduceva a uno scivolamento dell'attore; negava, quindi, la propria responsabilità eccependo che la caduta sarebbe stata determinata esclusivamente dalla condotta imprudente del danneggiato. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Chiedeva inoltre di essere autorizzato a chiamare in giudizio l'impresa Controparte_2 per essere dalla stessa indennizzato in forza della polizza per la responsabilità civile verso terzi con essa conclusa.
Autorizzata e compiuta la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio Controparte_2 eccependo che le caratteristiche costruttive del camminamento erano ben conosciute dall'attore, per il quale quindi l'eventuale dislivello tra i lastroni di cemento non poteva costituire pericolo occulto. Contestava quindi la quantificazione dei danni e infine eccepiva che la polizza sottoscritta dal condominio non contemplava la garanzia “Tutela legale” e che pertanto doveva ritenersi escluso dall'indennizzo l'ammontare delle spese sostenute dall'assicurato per la difesa in giudizio tramite un legale di sua scelta e nominato in autonomia.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prove testimoniali e trattenuta in decisione all'udienza del 22.1.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
L'attore ha proposto un'azione di responsabilità extracontrattuale, per danno causato da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Come è noto, secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente (cfr. Cass. 15384/2006; 858/2008; 4476/2011; 27724/2018; 4588/2022; SU 20943/22; 11152/2023) la fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. ha natura di responsabilità oggettiva, essendo basata solo sulla relazione di fatto intercorrente tra il custode e la cosa dannosa e non anche su una valutazione del comportamento colposo del custode.
A differenza di quanto avviene nelle ipotesi di responsabilità colpevole, infatti, le conseguenze dannose non sono imputate al soggetto in considerazione della sua condotta, bensì in considerazione della sua posizione, ossia dell'appartenenza alla categoria individuata dal legislatore come quella in capo alla quale allocare il rischio di eventi dannosi di quel tipo.
Si è parlato al riguardo di responsabilità tipologica, proprio per evidenziare come l'individuazione della categoria di responsabili sia effettuata in astratto dal legislatore, sicché all'interprete spetta soltanto verificare l'appartenenza in concreto a quel dato tipo.
Una siffatta lettura della disposizione dell'art. 2051 c.c. (in antitesi rispetto al tradizionale inquadramento tra le fattispecie di colpa presunta) trova fondamento sia nel dato letterale – in quanto nella formulazione della norma il danno è collegato non ad un comportamento (per quanto omissivo) del custode, ma direttamente alla cosa, per cui il comportamento è irrilevante – sia nell'analisi della pagina 3 di 7 clausola liberatoria in essa contenuta, la quale esclude la responsabilità solo ove venga provato il caso fortuito.
È noto infatti, che secondo l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale dominante (elaborato soprattutto nel settore penale, che più si è occupato dello studio del nesso di causalità) il fortuito è inquadrato su un piano meramente materiale: in particolare, partendo dal concetto di serie causale adeguata e dalla nozione di “causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento”, si è giunti a definire il fortuito come fattore interruttivo della regolarità causale e quindi come elemento che esclude il nesso eziologico.
Deve di conseguenza ritenersi che allorquando il legislatore ha previsto come clausola liberatoria solamente il caso fortuito, ha inteso costruire l'intera fattispecie su un piano meramente materiale, togliendo ogni rilevanza alla condotta del custode, il quale risponderà dei danni cagionati dalla cosa anche nell'ipotesi in cui abbia osservato la massima diligenza.
Alla luce di tali premesse, i presupposti dell'azione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. possono rinvenirsi: 1) nella esistenza di un nesso causale tra la cosa e il danno, verificatosi nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
2) nella sussistenza di un rapporto materiale di custodia tra il responsabile e la cosa stessa.
In relazione a questo secondo elemento è bene osservare che per custode del bene deve intendersi non chi ha con la res una relazione meramente giuridica (es. il proprietario), bensì colui che ha l'effettiva possibilità di esercitare il governo sulla cosa, ossia chi ha il potere di controllare il bene, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi ed il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno (cfr. Cass. 15384/2006).
Quanto al primo elemento (il nesso di causalità), non può non sottolinearsi che esso assume un'importanza centrale nella fattispecie della responsabilità da cose in custodia e merita pertanto alcune considerazioni preliminari, anche in tema di riparto dell'onere probatorio.
Va infatti ricordato che incombe sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito e tuttavia tale affermazione necessita di precisazioni sia con riguardo al ruolo che assumono in materia le presunzioni, sia con riguardo all'individuazione di ciò che rientra nel caso fortuito.
Appare innanzitutto opportuno evidenziare che la pericolosità, intesa quale idoneità di una cosa a produrre danno, costituisce elemento di fatto dal quale è possibile inferire – in forza di un ragionamento presuntivo (e unitamente all'ulteriore elemento di fatto dell'effettivo verificarsi del danno e della natura di questo) – l'attribuzione causale del danno alla res.
In proposito devono essere distinte due diverse ipotesi, ossia quella in cui il danno sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili) e quella in cui la cosa sia di per sé statica e inerte e richieda, per la produzione del danno, che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa medesima.
Ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, il nesso causale fra la cosa e il danno potrà essere escluso dalla condotta colposa del danneggiato, purché la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e di inevitabilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno).
Il caso fortuito è infatti un evento che praevideri non potest.
pagina 4 di 7 La condotta colposa della vittima rileva dunque sul piano della causalità materiale allorquando sia imprevedibile, ossia si configuri come circostanza eccezionale e inconsueta che, come tale, non può inserirsi nell'ordinaria serie causale che descrive la normale interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano (e si inserisce piuttosto in una serie causale autonoma).
Tuttavia, sul diverso piano della causalità giuridica, la condotta colposa del danneggiato dovrà essere valutata per individuare le conseguenze dannose da ricondurre alla stessa e delimitare in tal modo le conseguenze risarcibili che sono solo quelle riconducibili al «fatto della cosa».
Si versa nell'ambito di operatività dell'art. 1227, I comma, c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c. e dunque applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale) che nell'ipotesi di concorso del fatto colposo del creditore-danneggiato, impone di non fare carico al danneggiante di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile.
Dunque, laddove il danno sia stato causato dall'interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano - ossia dal concorso della condotta del danneggiato e del fatto della cosa, utilizzata dal primo nell'ambito di una relazione funzionale ordinaria e prevedibile - dovrà verificarsi quali siano le conseguenze dannose riconducibili a ciascuna delle due diverse concause, operando un riparto che potrà concludersi anche con l'attribuzione esclusiva di tutte le conseguenze dannose alla condotta del danneggiato.
Il comportamento del danneggiato potrà infatti assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, a tal fine, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. n. 14228/2023).
*****
Venendo al caso concreto, risulta dalle fotografie in atti (doc.
1-5 allegati alla II memoria istruttoria di parte attrice) che il camminamento ubicato nell'area esterna di pertinenza dell'edificio condominiale è costituito da grosse mattonelle di graniglia quadrate, del lato di circa 40 cm, poste su un'unica fila e separate da fughe di ampiezza variabile (da 5 a 8 cm secondo le dichiarazioni testimoniali), ricoperte di terra e erba, ad eccezione della parte adiacente alla rampa per l'accesso delle persone disabili, dove invece le fughe sono coperte in cemento (cfr. fotografia di cui ai documenti IMG 2463 e 2466).
Il dislivello tra le mattonelle fra loro o fra le mattonelle e le fughe non è percepibile dalle fotografie. Risulta tuttavia dalla deposizione della teste figlia dell'attore, che vi fosse un Testimone_1 dislivello tra le mattonelle e le fughe e la circostanza sembra compatibile con la modalità costruttiva adottata, che non appare idonea a garantire una perfetta complanarità.
Tanto premesso, occorre osservare in primo luogo come non vi sia prova dell'esatta dinamica della caduta.
Invero l'attore ha dedotto nell'atto di citazione di essere caduto dopo aver sceso i gradini a fianco della rampa e aver svoltato alla propria destra per dirigersi al parcheggio;
egli ha precisato di avere «infilato il piede sinistro nello spazio esistente tra due lastroni di cemento».
Tale dinamica, tuttavia, non ha trovato riscontro nelle deposizioni assunte.
pagina 5 di 7 Premesso che nessuno dei testi escussi ha assistito alla caduta, deve osservarsi che il teste
[...] ha riferito di avere soccorso il sig. nell'immediatezza del fatto e ha precisato di Tes_2 Pt_2 averlo trovato «seduto a terra alla fine delle scalette di accesso agli uffici». La teste Testimone_1 pur non ricordando dove fosse il padre al proprio arrivo («Ricordo che quando giunsi trovai mio padre sui gradini in prossimità della porta dell'edificio, accanto alla rampa per disabili. Non ricordo se era seduto sui gradini o in piedi, ma ricordo che era in compagnia del sig. »), ha riferito che il Tes_2 padre le disse «di essere inciampato subito dopo aver terminato i gradini, una volta fatto il primo passo sul lastricato che comincia dopo i gradini».
Tuttavia, dalla visione della fotografia di cui al documento IMG 2463, risulta evidente che al termine dei gradini vi sono tre mattonelle con le fughe in cemento, che costituiscono parte di una piattaforma (formata da mattonelle, disposte su più linee) sulla quale poggia la rampa di accesso per disabili. Il particolare è riprodotto nella fotografia IMG 2466 che raffigura frontalmente i gradini e la rampa e consente di vedere che la prima pedata oltre l'ultimo gradino poggia sulla detta piattaforma con le fughe in cemento (ove è ubicato uno zerbino).
Resta dunque incerto se il sig. sia caduto nel tratto del camminamento immediatamente Pt_2 adiacente ai gradini (ove le fughe sono in cemento e non vi è nessuno spazio vuoto tra una mattonella e l'altra) oppure nel tratto posto dopo la curva a destra (ove effettivamente le fughe sono coperte di terra e erba).
Neppure è certo se nel punto della caduta vi fosse o meno della neve a coprire il lastricato.
Ed infatti la teste pur riferendo che il giorno della caduta aveva nevicato, ha detto di Testimone_1 non ricordare se vi fosse neve sul tratto del selciato da lei individuato come punto della caduta («Ricordo che quel giorno aveva nevicato e a terra c'era la neve. Non so dire quanta neve vi fosse, nè se fosse anche sulle mattonelle, nel senso che la neve era anche sul selciato ma non ricordo se era presente nel punto della caduta.»).
Analogamente il teste ha riferito della presenza di neve e ghiaccio, ma poi ha precisato di Tes_2 non ricordare se sul camminamento vi fosse o meno neve. La circostanza non assume connotati più chiari neppure facendo ricorso al ragionamento deduttivo approntato dal teste, il quale ha inteso desumere dal percorso pedonale da lui scelto la presenza di neve sulla strada («Non ricordo se nel camminamento vi era neve o meno;
immagino che ve ne fosse perché altrimenti io stesso non sarei passato da lì ma sarei passato dall'ingresso sul retro che conduce direttamente al negozio e CP_6 che però è più sconnesso. Deduco quindi dal fatto che 1 venendo da avevo fatto il giro CP_6 dell'edificio invece di utilizzare il passaggio sul retro che è diretto, che questo passaggio non fosse praticabile per la presenza di neve»), con un ragionamento che tuttavia ingiustificatamente suppone che le condizioni del camminamento in cui avvenne la caduta fossero le stesse di altro tratto di strada ubicato su un altro fronte dell'edificio.
Si consideri al riguardo che è certo che al momento della caduta la nevicata era cessata già da alcune ore (essendo iniziata durante la notte e terminata nella mattinata del 26 febbraio, secondo quanto prospettato in citazione) e che «la neve si era in parte sciolta, tanto che la circolazione stradale era ripresa», secondo quanto riferito dalla teste Vi era dunque certamente una situazione Pt_2 irregolare, con chiazze di neve ancora persistente, presumibilmente nei punti meno battuti o meno esposti al sole, e zone ormai completamente pulite.
Ciò posto, non è stato dimostrato che nel punto della caduta fosse presente della neve a coprire la pavimentazione.
Parimenti l'istruttoria svolta non ha riscontrato la dedotta assenza di illuminazione, dal momento che la teste ha riferito che il luogo è illuminato sia dalla lampada che si trova sulla parete del Testimone_1 condominio, in prossimità del citofono, sia dall'illuminazione pubblica. pagina 6 di 7 La lampada condominiale risulta peraltro visibile anche nelle fotografie prodotte dall'attore.
È rimasto dunque incerto in che modo la caduta sarebbe stata determinata dal camminamento posto nella custodia del e l'istruttoria svolta risulta aver completamente disatteso la CP_1 prospettazione dell'attore, il cui onere probatorio è rimasto pertanto inadempiuto.
Si ricorda che «in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova – gravante sull'attore – del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode» (Cass. civ., sez. III, ord. 18 luglio 2023, n. 20986).
Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., non può ritenersi sufficiente la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in un'area soggetta alla custodia del convenuto, essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. Ma per fare ciò è necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.
L'incertezza sulla dinamica conduce quindi al rigetto della domanda.
La mancata prova del nesso causale giustifica, per le stesse ragioni, il rigetto della domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., che richiede la dimostrazione del nesso eziologico tra la condotta colposa del danneggiante e l'evento lesivo.
Resta assorbita la domanda di indennizzo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 147/2022 (valore della causa € 45.660,00; fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione a valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande attoree;
Dichiara assorbita la domanda di indennizzo proposta dal condominio convenuto nei confronti dell'impresa assicuratrice;
Condanna l'attore a rimborsare al convenuto e alla terza chiamata le Parte_2 CP_1 spese di lite, che liquida – per ciascuno – in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
ER, 24 luglio 2025
Il giudice Gaia Muscato
pagina 7 di 7
Tribunale di ER PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3398/2020 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. VALTER Parte_1 C.F._1 ANGELI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VALTER ANGELI ATTORE nei confronti di
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO BAGNOLO, giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in ER via Mastrodicasa n. 188 presso il difensore avv. ROBERTO BAGNOLO
CONVENUTO
e di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore,con il patrocinio dell'avv. LUCA MAORI ed elettivamente domiciliata in ER via Marconi, 6 presso il difensore avv. LUCA MAORI TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: «IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare la responsabilità del
convenuto ex art. 2051 c.c. nella causazione del danno e, per l'effetto, condannare CP_1 quest'ultimo al risarcimento in favore di di tutti i danni patrimoniali e non Parte_2 patrimoniali subiti e subendi quantificabili in € 45.000,00, ovvero nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal sinistro al saldo. Spese rifuse;
IN VIA SUBORDINATA ( : Accertare e dichiarare la responsabilità del Parte_3 CP_1 convenuto nella causazione dell'evento ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al risarcimento in favore di di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e Parte_2 subendi quantificabili in € 45.000,00, ovvero nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di
pagina 1 di 7 giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal sinistro al saldo. Spese rifuse;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA ( : Previo accertamento del rispettivo grado di colpa, condannare Parte_3 il convenuto al pagamento, in favore dell'attore ed a titolo di parziale risarcimento del CP_1 danno, della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal sinistro al saldo. Spese rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA: Disporre consulenza medica al fine di accertare la natura e l'entità delle lesioni subite dal periziando in rapporto causale con l'evento per cui è causa;
la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate;
se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico e morale) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future.»
conclusioni di parte convenuta: «Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di ER così provvedere: Nel merito: -respingere la domanda attorea perché infondata e non provata;
- respingere, altresì, la domanda di accertamento della violazione del patto di gestione della lite formulata dalla nei confronti del Controparte_2 Controparte_3 ; in subordine: - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta nei confronti del
[...]
, condannare la compagnia Controparte_3 [...] a garantire e manlevare il Controparte_2 Controparte_3
da ogni e qualsiasi somma da esso dovuta a titolo di risarcimento danni. In ogni caso con
[...] condanna al pagamento delle spese, competenze e rimborso forfettario del presente giudizio anche ex art. 1917 c.c.»
Conclusioni della terza chiamata: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: In via principale: - RIGETTARE le domande proposte da con atto di citazione del 10.07.2020 nei Parte_2 confronti del di ER, perché inammissibili e/o infondate in fatto Controparte_4 ed in diritto, per l'effetto rigettare la domanda subordinata di garanzia proposta dal convenuto assicurato con Atto di chiamata in causa notificato il 23.03.2021 nei confronti di
[...] Con vittoria di compensi e spese di lite. In via subordinata:
8 - DICHIARARE, in Controparte_2 denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, il concorso colposo prevalente dell'attore nella determinazione del sinistro in oggetto e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente il risarcimento dei danni dovuti e risarcibili a favore dello stesso rispetto alla domanda proposta da
[...]
con atto di citazione del 10.07.2020 nei confronti del Parte_2 Controparte_5 ; in ogni caso, ACCERTARE la violazione del patto di gestione della lite da parte
[...] dell'assicurato respingendo la relativa domanda di rimborso e contenere la domanda di manleva nei limiti delle condizioni stabilite nel contratto di polizza vigente, con rigetto di ogni altra domanda nei confronti di Con proporzionale compensazione delle spese di lite.» Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi a questo Parte_2 tribunale, il condominio di deducendo: che il giorno 26.2.2018 alle ore 17.30 CP_5 CP_4 circa, mentre percorreva il vialetto del giardino condominiale che dal palazzo conduce al parcheggio, infilava il piede sinistro nello spazio esistente tra due lastroni di cemento che delimitavano il camminamento, perdendo l'equilibrio e cadendo pesantemente a terra;
che il camminamento (e segnatamente il dislivello tra le lastre che lo componevano) non era visibile perché ricoperto da neve e per la scarsa illuminazione;
che in conseguenza della caduta riportava una frattura del terzo diafisiario prossimale destro e una frattura della metaepifisi distale del radio sinistro;
che la cura della lesione richiedeva un intervento chirurgico e l'utilizzo di apparecchio gessato per 15 giorni;
di avere riportato una invalidità permanente del 14% e un periodo di invalidità temporanea di 192 giorni;
che nei 40 pagina 2 di 7 giorni di invalidità temporanea assoluta non aveva potuto svolgere la propria professione di commercialista e aveva dovuto chiedere la collaborazione di una collega, alla quale aveva corrisposto il compenso di € 3.802,00.
Quindi, invocando la responsabilità del in qualità di custode degli spazi esterni all'edificio, CP_1 proponeva domanda di risarcimento, ai sensi dell'art. 2051 c.c., chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, per un totale di € 45.660,00, oltre interessi e rivalutazione.
Proponeva in subordine azione di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., deducendo che la presenza della neve, non rimossa dal , costituiva un'insidia. CP_1
Il condominio di ER , costituendosi in giudizio, contestava la dinamica della caduta, Controparte_4 che riconduceva a uno scivolamento dell'attore; negava, quindi, la propria responsabilità eccependo che la caduta sarebbe stata determinata esclusivamente dalla condotta imprudente del danneggiato. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Chiedeva inoltre di essere autorizzato a chiamare in giudizio l'impresa Controparte_2 per essere dalla stessa indennizzato in forza della polizza per la responsabilità civile verso terzi con essa conclusa.
Autorizzata e compiuta la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio Controparte_2 eccependo che le caratteristiche costruttive del camminamento erano ben conosciute dall'attore, per il quale quindi l'eventuale dislivello tra i lastroni di cemento non poteva costituire pericolo occulto. Contestava quindi la quantificazione dei danni e infine eccepiva che la polizza sottoscritta dal condominio non contemplava la garanzia “Tutela legale” e che pertanto doveva ritenersi escluso dall'indennizzo l'ammontare delle spese sostenute dall'assicurato per la difesa in giudizio tramite un legale di sua scelta e nominato in autonomia.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prove testimoniali e trattenuta in decisione all'udienza del 22.1.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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L'attore ha proposto un'azione di responsabilità extracontrattuale, per danno causato da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Come è noto, secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente (cfr. Cass. 15384/2006; 858/2008; 4476/2011; 27724/2018; 4588/2022; SU 20943/22; 11152/2023) la fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. ha natura di responsabilità oggettiva, essendo basata solo sulla relazione di fatto intercorrente tra il custode e la cosa dannosa e non anche su una valutazione del comportamento colposo del custode.
A differenza di quanto avviene nelle ipotesi di responsabilità colpevole, infatti, le conseguenze dannose non sono imputate al soggetto in considerazione della sua condotta, bensì in considerazione della sua posizione, ossia dell'appartenenza alla categoria individuata dal legislatore come quella in capo alla quale allocare il rischio di eventi dannosi di quel tipo.
Si è parlato al riguardo di responsabilità tipologica, proprio per evidenziare come l'individuazione della categoria di responsabili sia effettuata in astratto dal legislatore, sicché all'interprete spetta soltanto verificare l'appartenenza in concreto a quel dato tipo.
Una siffatta lettura della disposizione dell'art. 2051 c.c. (in antitesi rispetto al tradizionale inquadramento tra le fattispecie di colpa presunta) trova fondamento sia nel dato letterale – in quanto nella formulazione della norma il danno è collegato non ad un comportamento (per quanto omissivo) del custode, ma direttamente alla cosa, per cui il comportamento è irrilevante – sia nell'analisi della pagina 3 di 7 clausola liberatoria in essa contenuta, la quale esclude la responsabilità solo ove venga provato il caso fortuito.
È noto infatti, che secondo l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale dominante (elaborato soprattutto nel settore penale, che più si è occupato dello studio del nesso di causalità) il fortuito è inquadrato su un piano meramente materiale: in particolare, partendo dal concetto di serie causale adeguata e dalla nozione di “causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento”, si è giunti a definire il fortuito come fattore interruttivo della regolarità causale e quindi come elemento che esclude il nesso eziologico.
Deve di conseguenza ritenersi che allorquando il legislatore ha previsto come clausola liberatoria solamente il caso fortuito, ha inteso costruire l'intera fattispecie su un piano meramente materiale, togliendo ogni rilevanza alla condotta del custode, il quale risponderà dei danni cagionati dalla cosa anche nell'ipotesi in cui abbia osservato la massima diligenza.
Alla luce di tali premesse, i presupposti dell'azione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. possono rinvenirsi: 1) nella esistenza di un nesso causale tra la cosa e il danno, verificatosi nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
2) nella sussistenza di un rapporto materiale di custodia tra il responsabile e la cosa stessa.
In relazione a questo secondo elemento è bene osservare che per custode del bene deve intendersi non chi ha con la res una relazione meramente giuridica (es. il proprietario), bensì colui che ha l'effettiva possibilità di esercitare il governo sulla cosa, ossia chi ha il potere di controllare il bene, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi ed il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno (cfr. Cass. 15384/2006).
Quanto al primo elemento (il nesso di causalità), non può non sottolinearsi che esso assume un'importanza centrale nella fattispecie della responsabilità da cose in custodia e merita pertanto alcune considerazioni preliminari, anche in tema di riparto dell'onere probatorio.
Va infatti ricordato che incombe sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito e tuttavia tale affermazione necessita di precisazioni sia con riguardo al ruolo che assumono in materia le presunzioni, sia con riguardo all'individuazione di ciò che rientra nel caso fortuito.
Appare innanzitutto opportuno evidenziare che la pericolosità, intesa quale idoneità di una cosa a produrre danno, costituisce elemento di fatto dal quale è possibile inferire – in forza di un ragionamento presuntivo (e unitamente all'ulteriore elemento di fatto dell'effettivo verificarsi del danno e della natura di questo) – l'attribuzione causale del danno alla res.
In proposito devono essere distinte due diverse ipotesi, ossia quella in cui il danno sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili) e quella in cui la cosa sia di per sé statica e inerte e richieda, per la produzione del danno, che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa medesima.
Ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, il nesso causale fra la cosa e il danno potrà essere escluso dalla condotta colposa del danneggiato, purché la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e di inevitabilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno).
Il caso fortuito è infatti un evento che praevideri non potest.
pagina 4 di 7 La condotta colposa della vittima rileva dunque sul piano della causalità materiale allorquando sia imprevedibile, ossia si configuri come circostanza eccezionale e inconsueta che, come tale, non può inserirsi nell'ordinaria serie causale che descrive la normale interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano (e si inserisce piuttosto in una serie causale autonoma).
Tuttavia, sul diverso piano della causalità giuridica, la condotta colposa del danneggiato dovrà essere valutata per individuare le conseguenze dannose da ricondurre alla stessa e delimitare in tal modo le conseguenze risarcibili che sono solo quelle riconducibili al «fatto della cosa».
Si versa nell'ambito di operatività dell'art. 1227, I comma, c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c. e dunque applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale) che nell'ipotesi di concorso del fatto colposo del creditore-danneggiato, impone di non fare carico al danneggiante di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile.
Dunque, laddove il danno sia stato causato dall'interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano - ossia dal concorso della condotta del danneggiato e del fatto della cosa, utilizzata dal primo nell'ambito di una relazione funzionale ordinaria e prevedibile - dovrà verificarsi quali siano le conseguenze dannose riconducibili a ciascuna delle due diverse concause, operando un riparto che potrà concludersi anche con l'attribuzione esclusiva di tutte le conseguenze dannose alla condotta del danneggiato.
Il comportamento del danneggiato potrà infatti assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, a tal fine, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. n. 14228/2023).
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Venendo al caso concreto, risulta dalle fotografie in atti (doc.
1-5 allegati alla II memoria istruttoria di parte attrice) che il camminamento ubicato nell'area esterna di pertinenza dell'edificio condominiale è costituito da grosse mattonelle di graniglia quadrate, del lato di circa 40 cm, poste su un'unica fila e separate da fughe di ampiezza variabile (da 5 a 8 cm secondo le dichiarazioni testimoniali), ricoperte di terra e erba, ad eccezione della parte adiacente alla rampa per l'accesso delle persone disabili, dove invece le fughe sono coperte in cemento (cfr. fotografia di cui ai documenti IMG 2463 e 2466).
Il dislivello tra le mattonelle fra loro o fra le mattonelle e le fughe non è percepibile dalle fotografie. Risulta tuttavia dalla deposizione della teste figlia dell'attore, che vi fosse un Testimone_1 dislivello tra le mattonelle e le fughe e la circostanza sembra compatibile con la modalità costruttiva adottata, che non appare idonea a garantire una perfetta complanarità.
Tanto premesso, occorre osservare in primo luogo come non vi sia prova dell'esatta dinamica della caduta.
Invero l'attore ha dedotto nell'atto di citazione di essere caduto dopo aver sceso i gradini a fianco della rampa e aver svoltato alla propria destra per dirigersi al parcheggio;
egli ha precisato di avere «infilato il piede sinistro nello spazio esistente tra due lastroni di cemento».
Tale dinamica, tuttavia, non ha trovato riscontro nelle deposizioni assunte.
pagina 5 di 7 Premesso che nessuno dei testi escussi ha assistito alla caduta, deve osservarsi che il teste
[...] ha riferito di avere soccorso il sig. nell'immediatezza del fatto e ha precisato di Tes_2 Pt_2 averlo trovato «seduto a terra alla fine delle scalette di accesso agli uffici». La teste Testimone_1 pur non ricordando dove fosse il padre al proprio arrivo («Ricordo che quando giunsi trovai mio padre sui gradini in prossimità della porta dell'edificio, accanto alla rampa per disabili. Non ricordo se era seduto sui gradini o in piedi, ma ricordo che era in compagnia del sig. »), ha riferito che il Tes_2 padre le disse «di essere inciampato subito dopo aver terminato i gradini, una volta fatto il primo passo sul lastricato che comincia dopo i gradini».
Tuttavia, dalla visione della fotografia di cui al documento IMG 2463, risulta evidente che al termine dei gradini vi sono tre mattonelle con le fughe in cemento, che costituiscono parte di una piattaforma (formata da mattonelle, disposte su più linee) sulla quale poggia la rampa di accesso per disabili. Il particolare è riprodotto nella fotografia IMG 2466 che raffigura frontalmente i gradini e la rampa e consente di vedere che la prima pedata oltre l'ultimo gradino poggia sulla detta piattaforma con le fughe in cemento (ove è ubicato uno zerbino).
Resta dunque incerto se il sig. sia caduto nel tratto del camminamento immediatamente Pt_2 adiacente ai gradini (ove le fughe sono in cemento e non vi è nessuno spazio vuoto tra una mattonella e l'altra) oppure nel tratto posto dopo la curva a destra (ove effettivamente le fughe sono coperte di terra e erba).
Neppure è certo se nel punto della caduta vi fosse o meno della neve a coprire il lastricato.
Ed infatti la teste pur riferendo che il giorno della caduta aveva nevicato, ha detto di Testimone_1 non ricordare se vi fosse neve sul tratto del selciato da lei individuato come punto della caduta («Ricordo che quel giorno aveva nevicato e a terra c'era la neve. Non so dire quanta neve vi fosse, nè se fosse anche sulle mattonelle, nel senso che la neve era anche sul selciato ma non ricordo se era presente nel punto della caduta.»).
Analogamente il teste ha riferito della presenza di neve e ghiaccio, ma poi ha precisato di Tes_2 non ricordare se sul camminamento vi fosse o meno neve. La circostanza non assume connotati più chiari neppure facendo ricorso al ragionamento deduttivo approntato dal teste, il quale ha inteso desumere dal percorso pedonale da lui scelto la presenza di neve sulla strada («Non ricordo se nel camminamento vi era neve o meno;
immagino che ve ne fosse perché altrimenti io stesso non sarei passato da lì ma sarei passato dall'ingresso sul retro che conduce direttamente al negozio e CP_6 che però è più sconnesso. Deduco quindi dal fatto che 1 venendo da avevo fatto il giro CP_6 dell'edificio invece di utilizzare il passaggio sul retro che è diretto, che questo passaggio non fosse praticabile per la presenza di neve»), con un ragionamento che tuttavia ingiustificatamente suppone che le condizioni del camminamento in cui avvenne la caduta fossero le stesse di altro tratto di strada ubicato su un altro fronte dell'edificio.
Si consideri al riguardo che è certo che al momento della caduta la nevicata era cessata già da alcune ore (essendo iniziata durante la notte e terminata nella mattinata del 26 febbraio, secondo quanto prospettato in citazione) e che «la neve si era in parte sciolta, tanto che la circolazione stradale era ripresa», secondo quanto riferito dalla teste Vi era dunque certamente una situazione Pt_2 irregolare, con chiazze di neve ancora persistente, presumibilmente nei punti meno battuti o meno esposti al sole, e zone ormai completamente pulite.
Ciò posto, non è stato dimostrato che nel punto della caduta fosse presente della neve a coprire la pavimentazione.
Parimenti l'istruttoria svolta non ha riscontrato la dedotta assenza di illuminazione, dal momento che la teste ha riferito che il luogo è illuminato sia dalla lampada che si trova sulla parete del Testimone_1 condominio, in prossimità del citofono, sia dall'illuminazione pubblica. pagina 6 di 7 La lampada condominiale risulta peraltro visibile anche nelle fotografie prodotte dall'attore.
È rimasto dunque incerto in che modo la caduta sarebbe stata determinata dal camminamento posto nella custodia del e l'istruttoria svolta risulta aver completamente disatteso la CP_1 prospettazione dell'attore, il cui onere probatorio è rimasto pertanto inadempiuto.
Si ricorda che «in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova – gravante sull'attore – del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode» (Cass. civ., sez. III, ord. 18 luglio 2023, n. 20986).
Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., non può ritenersi sufficiente la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in un'area soggetta alla custodia del convenuto, essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. Ma per fare ciò è necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.
L'incertezza sulla dinamica conduce quindi al rigetto della domanda.
La mancata prova del nesso causale giustifica, per le stesse ragioni, il rigetto della domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., che richiede la dimostrazione del nesso eziologico tra la condotta colposa del danneggiante e l'evento lesivo.
Resta assorbita la domanda di indennizzo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 147/2022 (valore della causa € 45.660,00; fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione a valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande attoree;
Dichiara assorbita la domanda di indennizzo proposta dal condominio convenuto nei confronti dell'impresa assicuratrice;
Condanna l'attore a rimborsare al convenuto e alla terza chiamata le Parte_2 CP_1 spese di lite, che liquida – per ciascuno – in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
ER, 24 luglio 2025
Il giudice Gaia Muscato
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