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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 3660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3660 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. 5402/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5402/2019 promossa da:
titolare dell'Omonima azienda agricola (C.F. / Controparte_1
P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Ciotte C.F._1
IS (C.F.: ) domiciliata presso lo studio sito C.F._2
in Dragoni (CE) alla Via Rione Degli Angeli, 15;
-attore-
contro in Controparte_2
persona del l.r.p.t. (C.F. / P.I. ) con sede a Roma alla Via P.IVA_1
Palestro,81
-convenuta contumace-
CONCLUSIONI: come in atti
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione svolgimento del processo, salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio chiedendone la condanna al pagamento dei contributi CP_2
agricoli afferenti le annualità 2016, 2017 e 2018, deducendo di aver regolarmente presentato domanda unica nei termini di legge, come da documentazione versata in atti, ricevendo tuttavia il pagamento fino all'anno 2015 e non oltre.
Esponeva che, nel sistema informatico SIAN, risultava la dicitura
“produttore sospeso su disposizione , senza alcuna comunicazione CP_2
motivata riguardo a presunte anomalie. Nonostante ripetuti tentativi informali, non veniva fornita alcuna spiegazione, né adottato un provvedimento espresso di sospensione.
Alla prima udienza il Giudice dava atto della regolarità della notifica, rilevava la mancata negoziazione assistita e disponeva l'introduzione del relativo procedimento. Depositato l'invito ai sensi della l. 162/2014 senza riscontro, veniva dichiarata la contumacia di assegnando alle CP_2
parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Visto la regolarità delle notifiche l' non si costituiva pertanto va CP_2
dichiara la sua contumacia.
2 Le memorie dell'attrice ribadivano la documentazione già prodotta, invocando il principio di non contestazione, nonché la mancanza di un formale provvedimento sospensivo.
All'udienza del 4 maggio 2021, ritenuta la causa di natura documentale e matura per decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio (tra il 2023 e il 2024) provvedeva al CP_2
pagamento delle somme dovute per gli anni oggetto di domanda, senza tuttavia corrispondere interessi moratori né spese legali.
All'udienza del 28 maggio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Dalla documentazione in atti risulta provata la regolare presentazione delle domande uniche per gli anni 2016, 2017 e 2018 e l'assenza di provvedimenti sospensivi formalmente adottati. La convenuta, rimasta contumace, non ha contestato i fatti allegati dall'attrice, con conseguente operatività del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., come interpretato dalla Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 761/2002; Cass. civ., Sez. II, 10 maggio 2012, n. 7214).
La sospensione “di sistema” senza motivazione contrasta con i principi generali dell'attività provvedimentale della P.A., essendo necessario un atto espresso che indichi ragioni, termini e mezzi di tutela. In materia di contributi agricoli, tali principi sono stati affermati, tra le altre, da Cons.
Stato, Sez. III, 17 giugno 2020, n. 3818.
Il successivo pagamento, avvenuto in corso di causa, non elide l'interesse dell'attrice, integrando piuttosto riconoscimento dell'obbligazione e ritardo colpevole.
3 È pacifico in giurisprudenza che il pagamento tardivo comporti il diritto agli interessi moratori fino all'effettivo soddisfo (Cass. civ., Sez. III, 5 marzo 2015, n. 4442; Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2019, n. 29299).
Quanto alle spese, trova applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”: il giudice deve individuare chi abbia dato causa al processo. Nel caso di specie, ha adempiuto solo dopo l'introduzione del giudizio, CP_2
sicché è tenuta alla rifusione delle spese legali (Cass. civ., Sez. III, 28 giugno 2006, n. 14915; Cass. civ., Sez. I, 3 febbraio 2017, n. 2956).
Il ritardo nell'erogazione dei contributi comporta dunque il diritto agli interessi moratori ai sensi dell'art. 1224 c.c., senza necessità di formale costituzione in mora, essendo la scadenza insita nella disciplina dei pagamenti pubblici.
Ne consegue che la domanda va accolta per la parte residua, dovendosi condannare al pagamento degli interessi moratori sino all'effettiva CP_2
erogazione, oltre alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione
Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la contumacia della convenuta CP_2
- accerta il diritto dell'attrice ai contributi agricoli relativi alle annualità 2016, 2017 e 2018;
- dà atto dell'avvenuto pagamento in corso di causa delle somme capitali;
- condanna al pagamento, in favore dell'attrice, degli interessi CP_2
moratori sulle somme dovute, ai sensi dell'art. 1224 c.c.,
4 decorrenti dal giorno successivo alla scadenza dei termini previsti per ciascuna annualità contributiva e sino all'effettivo soddisfo, con applicazione dei saggi vigenti pro tempore, oltre l'eventuale maggior danno di cui al secondo comma della norma citata, ove comprovato in sede esecutiva;
- condanna alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di CP_2
lite, che liquida in complessivi € 2.295,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA 22% come per legge, con attribuzione all'avv. IS Ciotte, dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese vive.
Così, 07/11/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5402/2019 promossa da:
titolare dell'Omonima azienda agricola (C.F. / Controparte_1
P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Ciotte C.F._1
IS (C.F.: ) domiciliata presso lo studio sito C.F._2
in Dragoni (CE) alla Via Rione Degli Angeli, 15;
-attore-
contro in Controparte_2
persona del l.r.p.t. (C.F. / P.I. ) con sede a Roma alla Via P.IVA_1
Palestro,81
-convenuta contumace-
CONCLUSIONI: come in atti
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione svolgimento del processo, salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio chiedendone la condanna al pagamento dei contributi CP_2
agricoli afferenti le annualità 2016, 2017 e 2018, deducendo di aver regolarmente presentato domanda unica nei termini di legge, come da documentazione versata in atti, ricevendo tuttavia il pagamento fino all'anno 2015 e non oltre.
Esponeva che, nel sistema informatico SIAN, risultava la dicitura
“produttore sospeso su disposizione , senza alcuna comunicazione CP_2
motivata riguardo a presunte anomalie. Nonostante ripetuti tentativi informali, non veniva fornita alcuna spiegazione, né adottato un provvedimento espresso di sospensione.
Alla prima udienza il Giudice dava atto della regolarità della notifica, rilevava la mancata negoziazione assistita e disponeva l'introduzione del relativo procedimento. Depositato l'invito ai sensi della l. 162/2014 senza riscontro, veniva dichiarata la contumacia di assegnando alle CP_2
parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Visto la regolarità delle notifiche l' non si costituiva pertanto va CP_2
dichiara la sua contumacia.
2 Le memorie dell'attrice ribadivano la documentazione già prodotta, invocando il principio di non contestazione, nonché la mancanza di un formale provvedimento sospensivo.
All'udienza del 4 maggio 2021, ritenuta la causa di natura documentale e matura per decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio (tra il 2023 e il 2024) provvedeva al CP_2
pagamento delle somme dovute per gli anni oggetto di domanda, senza tuttavia corrispondere interessi moratori né spese legali.
All'udienza del 28 maggio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Dalla documentazione in atti risulta provata la regolare presentazione delle domande uniche per gli anni 2016, 2017 e 2018 e l'assenza di provvedimenti sospensivi formalmente adottati. La convenuta, rimasta contumace, non ha contestato i fatti allegati dall'attrice, con conseguente operatività del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., come interpretato dalla Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 761/2002; Cass. civ., Sez. II, 10 maggio 2012, n. 7214).
La sospensione “di sistema” senza motivazione contrasta con i principi generali dell'attività provvedimentale della P.A., essendo necessario un atto espresso che indichi ragioni, termini e mezzi di tutela. In materia di contributi agricoli, tali principi sono stati affermati, tra le altre, da Cons.
Stato, Sez. III, 17 giugno 2020, n. 3818.
Il successivo pagamento, avvenuto in corso di causa, non elide l'interesse dell'attrice, integrando piuttosto riconoscimento dell'obbligazione e ritardo colpevole.
3 È pacifico in giurisprudenza che il pagamento tardivo comporti il diritto agli interessi moratori fino all'effettivo soddisfo (Cass. civ., Sez. III, 5 marzo 2015, n. 4442; Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2019, n. 29299).
Quanto alle spese, trova applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”: il giudice deve individuare chi abbia dato causa al processo. Nel caso di specie, ha adempiuto solo dopo l'introduzione del giudizio, CP_2
sicché è tenuta alla rifusione delle spese legali (Cass. civ., Sez. III, 28 giugno 2006, n. 14915; Cass. civ., Sez. I, 3 febbraio 2017, n. 2956).
Il ritardo nell'erogazione dei contributi comporta dunque il diritto agli interessi moratori ai sensi dell'art. 1224 c.c., senza necessità di formale costituzione in mora, essendo la scadenza insita nella disciplina dei pagamenti pubblici.
Ne consegue che la domanda va accolta per la parte residua, dovendosi condannare al pagamento degli interessi moratori sino all'effettiva CP_2
erogazione, oltre alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione
Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la contumacia della convenuta CP_2
- accerta il diritto dell'attrice ai contributi agricoli relativi alle annualità 2016, 2017 e 2018;
- dà atto dell'avvenuto pagamento in corso di causa delle somme capitali;
- condanna al pagamento, in favore dell'attrice, degli interessi CP_2
moratori sulle somme dovute, ai sensi dell'art. 1224 c.c.,
4 decorrenti dal giorno successivo alla scadenza dei termini previsti per ciascuna annualità contributiva e sino all'effettivo soddisfo, con applicazione dei saggi vigenti pro tempore, oltre l'eventuale maggior danno di cui al secondo comma della norma citata, ove comprovato in sede esecutiva;
- condanna alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di CP_2
lite, che liquida in complessivi € 2.295,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA 22% come per legge, con attribuzione all'avv. IS Ciotte, dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese vive.
Così, 07/11/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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