Sentenza 17 novembre 2023
Massime • 1
In tema di regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, sono illegittime le disposizioni della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017 e dei regolamenti d'istituto che, con riferimento ai detenuti allo stesso sottoposti, limitano a una sola ora la possibilità di usufruire di spazi all'aria aperta, consentendo lo svolgimento della seconda ora, prevista dalla lett. f) del comma 2-quater dell'art. 41-bis citato, all'interno delle sale destinate alla socialità, sia perché la permanenza all'aperto e la socialità devono essere tenute distinte, in quanto preordinate alle differenti finalità di tutelare la salute e di garantire il soddisfacimento delle esigenze culturali e relazionali di detenuti e internati, sia perché la limitazione da due a una delle ore di permanenza all'aperto, ai sensi del combinato disposto della menzionata lett. f) e dell'art. 10 della legge n. 354 del 1975, cui essa fa rinvio, non può essere stabilita, in difetto di esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere "ex se" considerata, da atti amministrativi a valenza generale, ma deve conseguire all'adozione di un provvedimento specifico e individualizzato della direzione dell'istituto, chiamata a render conto dei "motivi eccezionali" che, ai sensi del citato art. 10, giustificano la limitazione.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 18 marzo 2024, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 2024, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui prevede che la permanenza all'aperto non sia superiore a due ore». 1.1.- Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere sull'opposizione presentata da G. B., detenuto presso la Casa circondariale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2023, n. 50847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50847 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2023 |
Testo completo
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 50847 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI ES Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 17/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/01/2021, il Magistrato di sorveglianza di Novara ha accolto il reclamo presentato, ai sensi dell'art. 35 legge 26 luglio 1975, n. 354, dal detenuto FR HI, soggetto ristretto presso la locale Casa circondariale in regime detentivo ex art. 41-bis Ord. pen., reclamo finalizzato alla permanenza per tre ore quotidiane fuori dalla camera di pernottamento, comprensive di due ore all'aperto e di una dedicata alla socialità, al posto di una sola ora d'aria, come sino a quel momento previsto dalla circolare del D.A.P. del 02/10/2017. 1.1. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il D.A.P., essenzialmente deducendo la omessa considerazione del nuovo testo dell'art. 10 Ord. pen. 1.2. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo presentato dal D.A.P., sottolineando come: - la permanenza del detenuto all'aria aperta e il tempo dedicato alla socialità rappresentino due momenti distinti, tra loro non sovrapponibili;
- la possibilità di stare all'aria aperta risponda a primarie necessità di tipo igienico- sanitario, tanto che essa può subire limitazioni solo in rapporto a esigenze di natura eccezionale, che devono essere specificamente motivate quanto al singolo caso, non essendone quindi consentita la compressione in via generale, tramite l'adozione di una circolare;
- le limitazioni ulteriori dei diritti riconosciuti dalla legge ai detenuti è consentita, ma esclusivamente allorquando esse siano, in concreto, funzionali alla tutela di esigenze di ordine e sicurezza. Ad avviso del Tribunale di sorveglianza, quindi, la circolare ministeriale del 02/10/2017, che limita - in via generalizzata - la durata della permanenza all'aperto dei detenuti, deve ritenersi illegittima, in quanto introduce la generalizzata restrizione di un diritto soggettivo. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione e mediante il quale viene denunciata violazione ed erronea applicazione degli artt. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) Ord. pen., nonché degli artt. 1, 13, 15 e, in generale, di ogni altra norma dell'ordinamento penitenziario avente ad oggetto il trattamento dei detenuti. Sostiene l'amministrazione ricorrente come, dalla vigente disciplina in materia di permanenza all'aria aperta e di partecipazione alle attività di socialità, possa evincersi una regolamentazione composita, quanto alle modalità di svolgimento delle attività trattamentali;
ne deriva la possibilità di svolgere attività f 2 di tipo ricreativo, sportivo, culturale e di istruzione, che non presuppongono la necessaria compresenza di una pluralità di detenuti, né la permanenza all'interno della saletta, tanto più in considerazione della nozione ampia di "trattamento detentivo", che risulta accolta dall'ordinamento penitenziario. La lettura offerta pfilesrannilliffkiktvri dalla Corte di cassazione alle norme in esame, invece, non è quella più aderente al dato testuale delle stesse, oltre a non essere in linea con lo scopo perseguito dal sopra richiamato regime differenziato. L'orientamento di legittimità sposato dal Tribunale di sorveglianza di Torino, quindi, merita di essere rivisitato, alla luce delle modifiche introdotte all'art. 10 Ord. pen., ad opera del d.lgs. 02 ottobre 2018, n. 213 e delle quali non pare si sia tenuto adeguatamente conto, nelle varie pronunce della Corte di cassazione succedutesi nel tempo su tale materia. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha ripetutamente affermato la illegittimità delle disposizioni contenute nella circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 02/10/2017 e dei regolamenti d'istituto che - quanto ai detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. - limitano a una sola ora la possibilità di usufruire di spazi all'aperto. La Corte di cassazione ha anche affrontato la questione attinente alla modifica dell'art. 10 Ord. pen., ritenendo che non si sia determinata, a causa di tale riforma, la implicita abrogazione della lett. f) del comma 2-quater dell'art. 41-bis Ord. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il Collegio non vede ragioni per discostarsi dall'orientamento già ripetutamente espresso da questa Corte. I limiti inerenti alla fruizione del diritto alla permanenza dei detenuti all'aria aperta sono stati, in origine, tratteggiati dall'art. 10 Ord. pen. e dall'art. 16 d.P.R. n. 230 del 2000. La prima norma conteneva, nella stesura originaria, la previsione secondo la quale «ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno per motivi eccezionali». La seconda norma reca la precisazione in base alla quale la permanenza all'aperto «deve essere assicurata per periodi adeguati anche attraverso le valutazioni dei servizi sanitario e psicologico», anche perché si tratta di uno «strumento di contenimento degli effetti negativi della privazione della libertà personale», conseguendone l'eccezionalità, oltre che la 3 limitazione a brevi periodi, della riduzione della permanenza all'aria aperta. Tanto fondamentale è stata ritenuta - nell'assetto normativo che ora interessa - l'aspetto della fruizione della permanenza all'aperto, che è stato previsto che l'eventuale provvedimento di riduzione debba essere motivato e comunicato, tanto al provveditore regionale, quanto al magistrato di sorveglianza, nell'ambito delle attività di controllo relative alle condizioni di detenzione, e al rispetto dei diritti di detenuti e internati. 2.1. Su tale assetto normativo è intervenuto l'art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, che ha novellato l'art. 10 Ord. pen.; questo prevede ora, al primo comma, che «ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno», mentre al secondo comma stabilisce che «per giustificati motivi la permanenza all'aperto può essere ridotta fino a due ore al giorno con provvedimento del direttore dell'istituto». In forza di tale riforma, è stato contemporaneamente esteso il periodo di permanenza dei detenuti all'aperto, ma è stata anche riservata una maggiore discrezionalità, quanto alla possibilità di ridurre tale orario, essendo la nozione di «giustificati motivi» di interpretazione evidentemente più vasta, rispetto alla nozione di «motivi eccezionali», di cui al precedente testo dell'art. 10 Ord. pen. Il limite minimo di due ore giornaliere è identico a quello previsto dall'art. 14-quater Ord. pen., con riferimento ai detenuti assoggettati a sorveglianza particolare. Per ciò che inerisce ai detenuti sottoposti a regime differenziato, l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen. limita «la permanenza all'aperto (...) a una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10». 2.2. La sopra citata Circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017 ha operato una sovrapposizione, fra il tempo che il detenuto ha la possibilità di trascorrere all'aria aperta e quello che può dedicare alla c.d. socialità. Sostiene tale circolare che il limite massimo di due ore giornaliere, riservate alla permanenza del detenuto all'esterno della cella, possa indifferentemente essere svolto all'aria aperta o nell'ambito della socialità, conformemente alle peculiari esigenze organizzative della struttura penitenziaria, ovvero alle scelte riservate al detenuto stesso. 2.3. Trattasi di una lettura della vigente normativa già ripetutamente ritenuta erronea, da parte di questa Corte, la quale ha chiarito che: - sono illegittime le disposizioni contenute nella circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017 e dei regolamenti d'istituto, laddove, in ordine ai detenuti assoggettati al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., limitano ad una sola ora la possibilità di fruizione di spazi all'aperto, 4 permettendo lo svolgimento della seconda ora, di cui alla lett. f) del comma 2- quater dell'art. 41-bis citato, nelle sale destinate alla socialità; - permanenza all'aperto e socialità sono due concetti tra loro non sovrapponibili, trattandosi di profili trattamentali finalizzati a garantire il raggiungimento di scopi tra loro ben diversi (la tutela della salute, in un caso;
le esigenze di tipo culturale e relazionale, quanto alla socialità); - la limitazione del tempo di permanenza all'aperto, inoltre, postula la sussistenza di specifiche esigenze di sicurezza e non può essere oggetto di predeterminazione generalizzata e indifferenziata, dovendo, al contrario, formare oggetto di provvedimento individualizzato, nonché sorretto da adeguata motivazione. 2.4. Quanto alle precedenti pronunce di questa Sezione, si veda, in particolar modo, Sez. 1, n. 17580 del 28/02/2019, Casa Circondariale di Sassari in proc. Nizza, Rv. 275333, a mente della quale: «In tema di regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono illegittime le disposizioni della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017 e dei regolamenti d'istituto che, con riferimento ai detenuti sottoposti a tale regime, limitano ad una sola ora la possibilità di usufruire di spazi all'aria aperta, consentendo lo svolgimento della seconda ora, prevista dalla lett. f) del comma 2-quater dell'art. 41-bis citato, all'interno delle sale destinate alla socialità, sia perché la permanenza all'aperto e la socialità devono essere tenute distinte, in quanto preordinate alle differenti finalità, rispettivamente, di tutelare la salute e di garantire il soddisfacimento delle esigenze culturali e relazionali di detenuti ed internati, sia perché la limitazione da due ad una delle ore di permanenza all'aperto, ai sensi del combinato disposto della menzionata lett. f) e dell'art. 10 della legge n. 354 del 1975, cui essa fa rinvio, non può essere stabilita, in difetto di esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere di per se stessa considerata, da atti amministrativi a valenza generale, ma deve conseguire all'adozione di un provvedimento specifico ed individualizzato della direzione dell'istituto, chiamata a render conto dei "motivi eccezionali" che, ai sensi del citato art. 10, giustificano la limitazione stessa»; nello stesso senso, si sono espresse Sez. 1, n. 24827 del 20/03/2019, Ministero della Giustizia in proc. Aprea, n.nn.; Sez. 1, n. 20166 del 28/02/2022, Ministero della Giustizia in proc. Fichera, n.m.; Sez. 1, n. 47112 del 07/10/2022, Ministero della Giustizia in proc. Munafò, n.m.; Sez. 1, n. 3605 del 01/12/2021, dep. 2022, Ministero della Giustizia in proc. Comberiati, n.m.; Sez. 1, n. 20164 del 28/02/2022, Davoli, n.nn., Sez. 1, n. 38400 del 6/05/2022, Bellocco, n.m.; Sez. 1, n. 44609 del 27/06/2018, C., Rv. 274026; Sez. 1, n. 26669 del 26/02/2019, Mazzarella, n.m.; Sez. 1, n. 23853 del 13/01/2021, Gallico, n.m.; Sez. 1, n. 24826 del 20/03/2019, Montella, n.m.; Sez. 5 1, n. 24825 del 20/03/2019, Birra, n.m.; Sez. n. 24823 del 20/03/2019, De Luca Bossa, n.m.). 2.5. Tale opzione ermeneutica, improntata alla netta differenziazione concettuale tra l'interesse del detenuto alla fruizione di spazi all'aperto (interesse al mantenimento del benessere psicofisico) e l'interesse tutelato mediante le attività espletabili all'interno delle salette (interesse di natura risocializzante) è restata intonsa, all'indomani delle modifiche intervenute in forza del d.lgs. n. 123 del 2018. Il rinvio operato dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen. all'art. 10, comma primo, Ord. pen., infatti, presenta una natura statica e non dinamica, per cui non risente delle modifiche incidenti sul testo della norma oggetto di rinvio;
tale rinvio è quindi da riferirsi alla norma, piuttosto che allo specifico comma. A tale conclusione conduce, anzitutto, la circostanza che il d.lgs. n. 123 del 2018 non si riferisca ai detenuti sottoposti al regime differenziato, in relazione ai quali non è stata conferita alcuna delega legislativa dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 che, piuttosto, all'art. 1, comma 85, lett. e), ha inteso escludere il regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen. dalla riforma. In base a tale considerazione, questa Sezione ha ritenuto•che il rinvio operato dall'art. 41- bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen., all'art. 10, primo comma, Ord. pen., abbia una natura «statica e recettizia» e che «la disposizione oggetto del rinvio, costituita dal primo comma del citato articolo, sia stata incorporata in quella rinviante, rendendo le vicende abrogative che hanno interessato la disposizione oggetto di rinvio irrilevanti rispetto al contenuto della disposizione incorporante». 2.6. Del resto, laddove si ritenesse - al contrario - la tacita abrogazione del sopra detto rinvio, si finirebbe per riservare alla discrezionalità dell'Amministrazione la determinazione del tempo di fruizione della permanenza all'aria aperta, ossia di un diritto fondamentale per la salute del detenuto. L'interpretazione indicata da questa Corte, invece, preserva comunque il limite minimo orario per la fruizione degli spazi aperti, stabilendo una equipollenza funzionale, fra la disciplina prevista per i detenuti sottoposti al regime differenziato e quella dettata in relazione ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare, di cui all'art. 14-quater, Ord. pen. In tal modo diviene omogeneo - fra le due tipologie di soggetti ristretti - quel livello trattamentale minimo e indispensabile, in mancanza del quale si sconfinerebbe in una modalità detentiva inumana e degradante. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato, senza che il Ministero della Giustizia ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650). 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.