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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.RG. 3968/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3968 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. RAFFAELE CECI
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO
CUBEDDU
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha CP_1
proposto opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L.
222/84), non riscontrate dall' nemmeno a seguito di ricorso al Comitato CP_1
Provinciale.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 6133/2022, il CTU nominato dal
Giudice, dott.ssa in accordo con quanto emerso in sede Persona_1
amministrativa, negava la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione della prestazione richiesta.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo al Tribunale di “RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge
n. 222/84, con decorrenza dalla data della domanda del 28.02.2022 in subordine dalla data che risulterà di giustizia. Conseguentemente CONDANNARE l' CP_1
al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 28.02.2022 o, in subordine, dalla data che risulterà di giustizia”.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità della domanda di CP_1
condanna al pagamento della prestazione, evidenziando, comunque,
l'infondatezza del ricorso nel merito.
Previa rinnovazione delle indagini medico-legali, la causa è stata discussa all'udienza del 15.05.2025 – fissata ai sensi del 4° comma dell'art. 127 ter c.p.c. –
e viene oggi decisa mediante la presente sentenza, previa verifica del rituale deposito di note scritte da parte di entrambi i procuratori costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non venivano riscontrate in capo al ricorrente le condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'assegno ordinario di invalidità, il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984, spetta all'assicurato “la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico
o mentale a meno di un terzo”.
Il ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, lamentando l'omessa valutazione, da parte del CTU, dell'incidenza delle patologie diagnosticate sulle attività lavorative confacenti alle proprie attitudini e ribadendo come tali patologie integrino i requisiti sanitari necessari per ottenere la prestazione richiesta.
Tali deduzioni, tuttavia, sono state confutate anche dal CTU nominato in questa fase, dott. il quale, dopo aver sottoposto nuovamente a visita il Persona_2
ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha concluso che il predetto “autista Cotral dal 2003, ben conserva...una capacità lavorativa specifica superiore ad un terzo, come già giustamente valutato in sede di ATP”.
Orbene, tali conclusioni – avverso le quali non risultano pervenute osservazioni critiche - appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Non sussistendo le condizioni reddituali previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite, liquidate come in dispositivo, così come quelle di CTU, liquidate con separati decreti, devono essere poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , CP_1
liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della CTU espletata nella presente fase di opposizione, liquidate con separato decreto, nonché di quella espletata nella precedente fase di ATP, già liquidate con decreto emesso in detta sede e poste provvisoriamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Tivoli, il 10/06/2025
Il Giudice
GI Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3968 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. RAFFAELE CECI
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO
CUBEDDU
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha CP_1
proposto opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L.
222/84), non riscontrate dall' nemmeno a seguito di ricorso al Comitato CP_1
Provinciale.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 6133/2022, il CTU nominato dal
Giudice, dott.ssa in accordo con quanto emerso in sede Persona_1
amministrativa, negava la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione della prestazione richiesta.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo al Tribunale di “RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge
n. 222/84, con decorrenza dalla data della domanda del 28.02.2022 in subordine dalla data che risulterà di giustizia. Conseguentemente CONDANNARE l' CP_1
al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 28.02.2022 o, in subordine, dalla data che risulterà di giustizia”.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità della domanda di CP_1
condanna al pagamento della prestazione, evidenziando, comunque,
l'infondatezza del ricorso nel merito.
Previa rinnovazione delle indagini medico-legali, la causa è stata discussa all'udienza del 15.05.2025 – fissata ai sensi del 4° comma dell'art. 127 ter c.p.c. –
e viene oggi decisa mediante la presente sentenza, previa verifica del rituale deposito di note scritte da parte di entrambi i procuratori costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non venivano riscontrate in capo al ricorrente le condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'assegno ordinario di invalidità, il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984, spetta all'assicurato “la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico
o mentale a meno di un terzo”.
Il ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, lamentando l'omessa valutazione, da parte del CTU, dell'incidenza delle patologie diagnosticate sulle attività lavorative confacenti alle proprie attitudini e ribadendo come tali patologie integrino i requisiti sanitari necessari per ottenere la prestazione richiesta.
Tali deduzioni, tuttavia, sono state confutate anche dal CTU nominato in questa fase, dott. il quale, dopo aver sottoposto nuovamente a visita il Persona_2
ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha concluso che il predetto “autista Cotral dal 2003, ben conserva...una capacità lavorativa specifica superiore ad un terzo, come già giustamente valutato in sede di ATP”.
Orbene, tali conclusioni – avverso le quali non risultano pervenute osservazioni critiche - appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Non sussistendo le condizioni reddituali previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite, liquidate come in dispositivo, così come quelle di CTU, liquidate con separati decreti, devono essere poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , CP_1
liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della CTU espletata nella presente fase di opposizione, liquidate con separato decreto, nonché di quella espletata nella precedente fase di ATP, già liquidate con decreto emesso in detta sede e poste provvisoriamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Tivoli, il 10/06/2025
Il Giudice
GI Busoli