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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/06/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3847/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3847 dell'anno 2019 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 18.03.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., termini venuti a scadere in data 9.06.2025, vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, dall'Avv. Orsola Carozza, giusta procura in calce C.F._2
all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Macerata (Caserta), Via San Lorenzo vico 1 n.7;
-OPPONENTI-
CONTRO
(C.F. e P.I.: ) in persona del legale rappresentante p.t., in nome e per CP_1 P.IVA_1
conto di rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gianfranco Caggiano, tutti elettivamente domiciliati in Contr Nola (NA), Piazza G. Marconi, presso la filiale di
-OPPOSTA-
E
C.F. e P. IVA in persona del CP_4 Parte_3 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., in qualità di cessionaria di Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 8.02.2021, dall'Avv. Gianfranco Caggiano, tutti elettivamente domiciliati in Contr Nola (NA), Piazza G. Marconi, presso la filiale di
- TERZA INTERVENTRICE AI SENSI DELL'ART. 111 C.p.c.-
P a g . 1 | 11 Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 497/2019 emesso dal Tribunale di Nola in data 4 marzo
2019 in materia di contratti bancari.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 18.03.2025.
Svolgimento del processo.
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico di questo Tribunale, con decreto n.
497/2019, ha ingiunto a (in qualità di debitrice principale) e Controparte_5 Parte_1
e (in qualità di fideiussori), il pagamento in favore di quale
[...] Parte_2 CP_1
mandataria di della somma complessiva di € 498.134,49, Controparte_2
oltre gli interessi al tasso convenzionale, sul solo capitale, nonché le spese di procedimento, in ragione della esposizione debitoria formatasi sul conto corrente n. 1674639, nonché per le anticipazioni creditizie dei rapporti n. 71079213 e n. 81640615 regolate nel contratto di conto corrente, che la società debitrice principale aveva stipulato in data 24.03.2010, rispetto ai quali Parte_1
e avevano prestato garanzia fideiussoria. Controparte_6
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, hanno proposto opposizione i garanti, Parte_1
e , eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per decreto
[...] Controparte_6
ingiuntivo per indeterminatezza e genericità della domanda;
nel merito e in via principale, la nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate dagli opponenti per violazione del dovere di correttezza e buona fede della banca creditrice nell'esecuzione del contratto oltre che per violazione del principio di proporzionalità; la nullità delle medesime fideiussioni per violazione dell'art. 1957 c.c.; in subordine, hanno domandato la riduzione dell'importo garantito ex art. 1941 c.c.
Hanno concluso, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione e contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite con distrazione in favore del procuratore costituito in qualità di anticipatario ex art. 93 c.p.c.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la nella spiegata qualità, CP_1
eccependo, estensivamente le avverse difese, in fatto e in diritto, deducendo, in particolare,
l'infondatezza dell'opposizione spiegata. Ha, quindi, concluso - previa concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio - per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte alle spese del giudizio.
4. Non concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma
VI c.p.c.
P a g . 2 | 11 5. Nelle more, con comparsa di intervento volontario, depositata in via telematica in data 8 febbraio
2021, si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità di Controparte_7
cessionaria del credito, riportandosi a tutte le difese già spiegate in atti e chiedendo l'estromissione dal giudizio della cedente.
5. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa è stata spedita dal giudice precedentemente assegnatario del procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.09.2021, poi più volte differita. All'udienza del 12.09.2024, la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 10 luglio 2024) e, rinviata in prosieguo precisazione delle conclusioni, per esigenze l'esigenza di garantire lo smaltimento delle cause di iscrizione anteriore all'anno 2016 (riassegnate a questo giudice a seguito di ricostituzione del ruolo), all'udienza del 18 marzo 2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica, così giungendo così alla decisone del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In limine litis, deve darsi atto che nel corso del giudizio si è costituita la Controparte_7
in luogo della a seguito della cessione dei crediti intervenuta con CP_1 CP_2 CP_2
Contr
in particolare, per scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di
[...]
in del 25/11/2020 a rogito del notaio di , facendo proprie le difese già CP_7 Persona_1 CP_2
spiegate in atti.
In particolare, parte interventrice ha depositato l'atto di scissione parziale, ai sensi dell'art. 2506 c.c., del 25.11.2020, a rogito del notaio di Siena, rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Persona_1
Registro delle Imprese di e Napoli in data 26.11.2020; il trasferimento del Compendio Scisso, CP_2
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29.12.2020, parte II, al Foglio delle Inserzioni n. 151.
Dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30.04.1999, n. 130 e dell'art. 58
T.U.B., “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o, comunque, esistenti a favore della Società Scissa, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della Società Beneficiaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione”. In conseguenza dell'operata scissione, CP_7
pertanto, è divenuta esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel compendio scisso, ivi compreso il credito, sufficientemente individuato, già originariamente vantato da Banca MPS nei confronti della debitrice e dei suoi fideiussori e . Controparte_5 Pt_1 Parte_2
Come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra
P a g . 3 | 11 le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cass. Civ. Sez. I, sent. 22424 del 22 ottobre 2009).
Ebbene, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio>> (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 22503 del 23 ottobre 2014; Cass. Civ.
SS.UU. sentenza n. 22727 del 3 novembre 2011).
In applicazione dei summenzionati principi, siccome non è stato prestato il consenso di tutte le parti
Contr costituite all'estromissione della cedente costituitasi in giudizio per il tramite della mandataria la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del CP_1
giudizio.
2. Tanto debitamente puntualizzato, va osservato, in via preliminare che non merita accoglimento l'eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per indeterminatezza della domanda, avendo parte ricorrente, odierna opposta, specificato le ragioni di fatto e di diritto della domanda monitoria, altresì corroborata da adeguato materiale probatorio, risultando acclusi al fascicolo monitorio l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, nonché gli estratti conto del c/c n. 1674639 a far data dalla loro prima movimentazione del 24/03/2010 sino alla sua chiusura del 09/05/2017, unitamente alla certificazione ex art. 50 TUB del rapporto anticipi n. 71079213, con le singole richieste e fatture, le disposizioni di pagamento degli importi anticipati, con le relative condizioni economiche, le fideiussioni del 05/04/2013 sino all'importo di euro 180.000,00 e del 08/10/2015 sino all'importo di euro 780.000,00, il contratto di c/c, la lettera-contratto di credito del 05/04/2013.
Ebbene, sul punto, la Giurisprudenza di legittimità ha specificato che “in tema di procedimento
d'ingiunzione, i requisiti di forma-contenuto ex artt. 125 e 156, secondo comma, c.p.c., da cui dipende la validità del ricorso, sono quelli necessari a dedurre il credito nell'ambito di una chiara "causa petendi", riconducibile alle condizioni di ammissibilità dettate dall'art. 633 c.p.c. sicché, ove il ricorrente intenda domandare il pagamento di un credito complessivo, derivante dalla somma di più rapporti omogenei, come nel caso di specie, “non è necessario che il ricorso contenga una narrazione
P a g . 4 | 11 specifica relativa a ciascun rapporto e dia conto delle varie componenti dei distinti obblighi azionati, in quanto queste riguardano l'allegazione dei fatti secondari che, per la loro funzione di prova dei fatti principali, possono essere indicati pure successivamente, entro i termini di decadenza stabiliti per la trattazione probatoria” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7786 del 27 marzo 2013).
3. Nel merito, l'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esplicitate.
3.1. In primo luogo, è da ritenersi ampiamente provato in quanto non contestato, ex art. 115 c.p.c., ed enucleabile ex actiis sia il rapporto principale di conto corrente n. 1674639, nonché le anticipazioni creditizie dei rapporti n. 71079213 e n. 81640615 regolate nel contratto di conto corrente, che la Contr società debitrice principale, aveva stipulato in data 24.03.2010 con sia Parte_4
la garanzia fideiussoria prestata dagli odierni opponenti, risultando allegati alla produzione di parte opposta (sin dalla fase monitoria) le fideiussioni omnibus prestate dagli opponenti in data 05/04/2013 sino all'importo di euro 180.000,00 e in data 08/10/2015 sino all'importo di euro 780.000,00.
3.2 Ulteriormente, non merita accoglimento l'eccezione di parte opponente di nullità delle fideiussioni omnibus per violazione del dovere di correttezza e buona fede della banca creditrice nell'esecuzione del contratto. Sul punto, in particolare, parte opponente eccepisce l'operatività della norma di cui all'art. 1956 c.c. – la quale prevede la liberazione del fideiussore per un'obbligazione futura nel caso in cui il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito – deducendo di non essere stata resa edotta della esposizione debitoria della non avendo ricevuto, prima della notifica del Controparte_5
decreto ingiuntivo de quo, alcuna comunicazione in merito.
Ebbene, l'eccezione de qua risulta priva di pregio, nonché pretestuosa.
Difatti, dai documenti allegati alla produzione di parte opponente, in particolare, dalla visura camerale della società (doc. n. 3 del fascicolo di parte opposta), emerge che alla data del Controparte_5
24 marzo 2010, coincidente con l'apertura del conto corrente n. 16746,39, gli opponenti erano detentori, ciascuno in misura del 50%, della totalità del pacchetto azionario di Controparte_5 inoltre, l'odierno opponente, , era l'amministratore della società debitrice Parte_1
principale e che, dal 2010 al 2015, , nella spiegata qualità di rappresentante Parte_1
legale di aveva sottoscritto il contratto di conto corrente n. 1674639, nonché Controparte_5
le anticipazioni creditizie dei rapporti n. 71079213 e n. 81640615 collegate al rapporto de quo.
Ulteriormente, sempre ex actiis emerge che la società opposta, in qualità di mandataria di CP_8
aveva comunicato agli odierni istanti la revoca degli affidamenti creditizi, con le raccomandate del
P a g . 5 | 11 18/04/2017 contrassegnate con n. 64947289332-6, quella inviata a e con n. Parte_1
64947289328-1 a . Sul punto, in particolare, dalle ricevute depositate Parte_2
telematicamente (in data 12.11.2019) emerge che la raccomandata A/R inviata a Parte_2
non veniva recapitata, perché trasferita, viceversa, quella a , veniva recapitata Parte_1
presso il suo domicilio in Napoli, alla via Provinciale delle Brecce n. 40/A, non veniva dallo stesso ritirata e veniva restituita per compiuta giacenza.
Altresì, risultano accluse al fascicolo monitorio (nonché al fascicolo di parte opponente) non specificatamente contestate dagli istanti le successive raccomandate datate 06/06/2017, con le quali l'opposta aveva invitato gli odierni opponenti alla definitiva sistemazione dei rapporti pendenti, dichiarandoli decaduti dal beneficio del termine.
Ebbene, tanto premesso in fatto, quanto al compasso applicativo della norma di cui all'art. 1956 c.c. la Giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito”, ulteriormente, si è specificato che “l'autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non è configurabile come accordo "a latere" del contratto bancario cui la garanzia accede, sicché non richiede la forma scritta "ad substantiam" e può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4112 del 2 marzo 2016).
Dunque, facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, attesa la posizione azionaria degli odierni opponenti in relazione alla società nonché la qualità di Controparte_5
rappresentante legale della stessa di fino al 2016; considerato, altresì, che il Parte_1
medesimo opponente nella riferita qualità di amministratore della società debitrice aveva provveduto alla sottoscrizione del contratto di conto corrente per cui è causa e i relativi affidamenti creditizi;
la conoscenza delle condizioni economiche doveva ritenersi comune a debitore e fideiussori, con conseguente inoperatività dell'art. 1956 c.c.
Peraltro, proprio in relazione ad un caso analogo la Corte di Cassazione ha specificato che l'onere di cui all'art. 1956 c.c. non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di
P a g . 6 | 11 legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 7444 del 23 marzo
2017).
3.3 Parimenti è da rigettare l'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus per violazione del principio di proporzionalità, in ragione di una sproporzione ingiustificata tra l'importo del credito concesso alla società debitrice e la garanzia prestata, pari ad € 780.000,00.
Ebbene, rilevato che l'esposizione debitoria della società debitrice al momento della stipula della seconda fideiussione del 08/10/2015 con la quale era stato innalzato l'originario importo massimo garantito, era pari ad € 500.000,00, l'importo di complessivi € 780.000,00 a titolo di garanzia fideiussoria, non può, ex se, considerarsi pattuizione del tutto irragionevole ed ingiustificata.
Ulteriormente, sul punto, inconferente è il riferimento alla decisione n. 2359/2011 del Collegio di
Roma dell'Arbitro Bancario Finanziario, considerato che la decisione era relativa ad un caso non assimilabile, nemmeno analogicamente, a quello oggetto dell'attuale giudizio, riguardando, per vero, una doppia garanzia reale, ovvero di ipoteca (dal valore di € 700.000,00) e pegno (dal valore di €
100.000,00) innestati su un mutuo di € 350.000,00.
3.4 Diversamente, meritevole di parziale accoglimento è l'eccezione di parte opponente di nullità della fideiussione oggetto di giudizio, in quanto derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c. e riproduttiva del modello ABI 2003, violativo dell'art. 2 della L. n. 287/1990, quale intesa restrittiva della concorrenza.
Ebbene, la complessa vicenda relativa alle fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI, trova il suo punto di partenza nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia. Con tale provvedimento,
l'Autorità ha dichiarato la nullità di alcune clausole dello schema ABI per violazione dell'art. 2, secondo comma, lettera a) della legge 287/1990 (legge antitrust). Il quadro normativo di riferimento si articola su diversi livelli. Sul piano del diritto della concorrenza, viene in rilievo il citato art. 2 della legge 287/1990, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza. Nel caso delle fideiussioni bancarie, l'uniformità delle condizioni contrattuali imposte dalle banche è stata considerata una forma di intesa anticoncorrenziale.
Sul piano civilistico, assumono rilevanza l'art. 1419 del codice civile sulla nullità parziale del contratto e l'art. 1957 c.c. sui termini entro cui il creditore deve far valere le proprie ragioni contro il
P a g . 7 | 11 debitore principale per conservare l'azione verso il fideiussore. Quest'ultima norma assume particolare importanza nel caso di specie, poiché la sua applicabilità dipende dalla validità della clausola derogatoria contenuta nella fideiussione. Fondamentale è anche l'art. 50 del Testo Unico
Bancario, che disciplina i requisiti probatori degli estratti conto bancari, richiedendo la certificazione di conformità alle scritture contabili da parte di un dirigente della banca, con dichiarazione che il credito è vero e liquido.
Ebbene, in materia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 41994/2021, hanno definitivamente riconosciuto la nullità delle clausole fideiussorie riproduttive dello schema ABI dichiarato anticoncorrenziale. Tale pronuncia ha chiarito che la nullità deriva dalla violazione di norme imperative poste a tutela della concorrenza, configurando quindi un'ipotesi di nullità di protezione. Peraltro, una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. civile, sez. III, ordinanza n.
27243/2024) ha enunciato un importante principio di diritto in materia di nullità delle fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI, specificando che "la nullità dei contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Le Sezioni Unite 41994/2021 non richiedono espressamente che si tratti di fideiussione omnibus, bensì si riferiscono ai contratti di fideiussione che contengono le clausole del modello ABI dichiarate nulle: pertanto, se vi è la clausola nulla del modello ABI, il contratto è viziato in parte qua in quanto 'a valle' dell'intesa anticoncorrenziale. Tale nullità, fondandosi sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, non può essere sanata né dalle sottoscrizioni specifiche ex articoli 1341 e 1342 с.c., trattandosi di nullità di origine unionale, né dal fatto che i fideiussori siano 'cointeressati' alla prestazione della garanzia.". Inoltre, "la conseguenza pratica di tale nullità è che, venendo meno la clausola di deroga ai termini dell'articolo
1957 c.c. in quanto riproduttiva dello schema ABI dichiarato nullo, trova piena applicazione la disciplina ordinaria sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria prevista da tale norma.". Sul punto, in particolare, si rileva che ciò che comporta la nullità del contratto "a valle" non è tanto l'ascrivibilità del contratto alla fattispecie esaminata dall'autorità di vigilanza, quanto la riproduzione in maniera standardizzata delle tre clausole di deroga all'archetipo codicistico ritenute violative della concorrenza, e la ravvisabilità, quindi, di un collegamento funzionale tra l'intesa e l'atto negoziale "a valle", che diviene esso stesso mezzo per violare la concorrenza (Tribunale di Alessandria, sentenza del 20 gennaio 2025, n. 37). L'unica differenza opera sul piano probatorio, in quanto, ponendosi la fideiussione specifica al di fuori del perimetro dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia,
l'azione volta ad accertarne la nullità parziale si configura come azione "stand alone", sicché il
Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 non può costituire prova privilegiata
P a g . 8 | 11 dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, ma spetta all'attore, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione del contratto, dell'intesa illecita.
Ebbene, rilevato che nel caso in esame si tratta di fideiussione omnibus, evidentemente non perimetrata ad un solo e determinato rapporto di debito, rilevato, altresì che la clausola n. 6 del contratto di fideiussione in atti riproduce plasticamente la clausola 6 del modello ABI 2003 di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., il Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 assume valore probante privilegiato dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza.
Trattasi, in particolare, di nullità parziale non estendibile all'intero contratto non avendo alcuna delle parti fornito la prova di cui all'art. 1419 c.c., né nel senso che i garanti avrebbero sottoscritto comunque le fideiussioni in parola anche con l'espunzione della clausola contestata, né che la Banca non avrebbe concluso i contratti di fideiussione senza la predetta clausola.
Ebbene, tanto premesso, rilevata la nullità della clausola de qua per le ragioni precisate, le fideiussioni de quibus non risultano, tuttavia, estinte, non essendo la Banca creditrice, per il tramite della sua mandataria, incorsa nella decadenza dell'art. 1957 c.c.
Sul punto, infatti, si rileva che a fronte della chiusura del c/c. n. 1674639 e del conto anticipi n.
71079213 e n. 81640615 in data 9.05.2017 parte opposta aveva inoltrato alla debitrice principale e ai garanti, odierni opponenti, la raccomandata del 18/04/2017 in cui aveva comunicato la revoca degli affidamenti precedentemente concessi alla debitrice principale – rendendo da tale momento esigibile il credito – e, successivamente, con A/R datata 6.06.2017 aveva richiesto il pagamento delle debenze scadute e, quindi, di tutte immediatamente, interrompendo, per ciò, il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. che, precisamente, sarebbe venuto a scadere a novembre 2017.
3.5. Infine, a fronte del dettato dell'art. 1941 c.c. ove si stabilisce che “la fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale”, non merita accoglimento la domanda subordinata di parte opponente di riduzione dell'importo garantito, verificato che parte opposta ha correttamente circoscritto la domanda di pagamento all'ammontare dell'esposizione debitoria della società garantita, pari ad euro 498.134,49, “oltre interessi convenzionali al minor tasso del 5%, da determinarsi dall'11/05/2017 sulla residua quota capitale di euro 68.415,99 per l'esposizione del conto corrente n. 16746,39, nonché dal 06/05/2017 sul capitale scaduto di euro 109.833,39 per l'esposizione derivante dalle anticipazioni creditizie del
P a g . 9 | 11 rapporto n. 71079213 e sul capitale scaduto di euro 298.124,00 per l'esposizione delle anticipazioni creditizie del rapporto n. 81640615”.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti (art. 91 c.p.c.).
Alla liquidazione delle stesse si procede d'ufficio – in assenza della notula spese ai sensi dell'art. 75
c.p.c. – in base al regolamento dettato dal D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M. n.
147 del 13/08/2022, considerando, ai fini del valore della causa, la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, applicati i parametri minimi, in ragione della rilevata nullità parziale ex art. 1419
c.c. della clausola 6 di cui al contratto di fideiussione, derogatoria dell'art. 1957 c.c. e riproduttiva dell'intesa anticoncorrenziale del modello ABI 2003.
4.1. Ritiene, invece, il Tribunale che sussistano giusti motivi per compensare le spese nei confronti della terza intervenuta, attesa la volontarietà dell'intervento e il mancato consenso alla estromissione della mandataria di n qualità di creditore originario. CP_1 CP_8
5. Non sussistono, in conclusione, i presupposti per l'accoglimento della domanda di parte opposta alla condanna degli opponenti al risarcimento dei danni all'art. 96 c.p.c., in ragione della complessità delle questioni che sono oggetto del giudizio, tali da escludere che l'esercizio dell'azione sia stato imprudente e/o avventato, tanto pure, in considerazione del parziale accoglimento del motivo di opposizione relativo alla nullità ex art. 1419 c.c. della clausola fideiussoria integralmente riproduttiva di una delle clausole ABI 2003 sanzionate con Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio
2005.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. 497/2019 Parte_1 Parte_2
emesso da questo Tribunale in data 5 marzo 2019 (nel proc. recante n.r.g. 970/2019) e notificato in data 11 aprile 2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto n. 497/2019;
2.condanna e a rifondere, in favore di nella Parte_1 Parte_2 CP_1 spiegata qualità di mandataria dell'originaria creditrice in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., le spese di lite che si liquidano in euro 11.229,00 (di cui euro 1.772,00 per la fase di studio, euro 1.169,00 per la fase introduttiva, euro 5.206,00 per la fase istruttoria ed
P a g . 10 | 11 euro 3.082 per quella decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge;
3. spese compensate nei confronti della terza interventrice.
Così deciso in Nola, il 19.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello,
Magistrato Ordinario in tirocinio mirato.
P a g . 11 | 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3847 dell'anno 2019 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 18.03.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., termini venuti a scadere in data 9.06.2025, vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, dall'Avv. Orsola Carozza, giusta procura in calce C.F._2
all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Macerata (Caserta), Via San Lorenzo vico 1 n.7;
-OPPONENTI-
CONTRO
(C.F. e P.I.: ) in persona del legale rappresentante p.t., in nome e per CP_1 P.IVA_1
conto di rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gianfranco Caggiano, tutti elettivamente domiciliati in Contr Nola (NA), Piazza G. Marconi, presso la filiale di
-OPPOSTA-
E
C.F. e P. IVA in persona del CP_4 Parte_3 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., in qualità di cessionaria di Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 8.02.2021, dall'Avv. Gianfranco Caggiano, tutti elettivamente domiciliati in Contr Nola (NA), Piazza G. Marconi, presso la filiale di
- TERZA INTERVENTRICE AI SENSI DELL'ART. 111 C.p.c.-
P a g . 1 | 11 Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 497/2019 emesso dal Tribunale di Nola in data 4 marzo
2019 in materia di contratti bancari.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 18.03.2025.
Svolgimento del processo.
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico di questo Tribunale, con decreto n.
497/2019, ha ingiunto a (in qualità di debitrice principale) e Controparte_5 Parte_1
e (in qualità di fideiussori), il pagamento in favore di quale
[...] Parte_2 CP_1
mandataria di della somma complessiva di € 498.134,49, Controparte_2
oltre gli interessi al tasso convenzionale, sul solo capitale, nonché le spese di procedimento, in ragione della esposizione debitoria formatasi sul conto corrente n. 1674639, nonché per le anticipazioni creditizie dei rapporti n. 71079213 e n. 81640615 regolate nel contratto di conto corrente, che la società debitrice principale aveva stipulato in data 24.03.2010, rispetto ai quali Parte_1
e avevano prestato garanzia fideiussoria. Controparte_6
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, hanno proposto opposizione i garanti, Parte_1
e , eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per decreto
[...] Controparte_6
ingiuntivo per indeterminatezza e genericità della domanda;
nel merito e in via principale, la nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate dagli opponenti per violazione del dovere di correttezza e buona fede della banca creditrice nell'esecuzione del contratto oltre che per violazione del principio di proporzionalità; la nullità delle medesime fideiussioni per violazione dell'art. 1957 c.c.; in subordine, hanno domandato la riduzione dell'importo garantito ex art. 1941 c.c.
Hanno concluso, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione e contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite con distrazione in favore del procuratore costituito in qualità di anticipatario ex art. 93 c.p.c.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la nella spiegata qualità, CP_1
eccependo, estensivamente le avverse difese, in fatto e in diritto, deducendo, in particolare,
l'infondatezza dell'opposizione spiegata. Ha, quindi, concluso - previa concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio - per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte alle spese del giudizio.
4. Non concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma
VI c.p.c.
P a g . 2 | 11 5. Nelle more, con comparsa di intervento volontario, depositata in via telematica in data 8 febbraio
2021, si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità di Controparte_7
cessionaria del credito, riportandosi a tutte le difese già spiegate in atti e chiedendo l'estromissione dal giudizio della cedente.
5. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa è stata spedita dal giudice precedentemente assegnatario del procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.09.2021, poi più volte differita. All'udienza del 12.09.2024, la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 10 luglio 2024) e, rinviata in prosieguo precisazione delle conclusioni, per esigenze l'esigenza di garantire lo smaltimento delle cause di iscrizione anteriore all'anno 2016 (riassegnate a questo giudice a seguito di ricostituzione del ruolo), all'udienza del 18 marzo 2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica, così giungendo così alla decisone del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In limine litis, deve darsi atto che nel corso del giudizio si è costituita la Controparte_7
in luogo della a seguito della cessione dei crediti intervenuta con CP_1 CP_2 CP_2
Contr
in particolare, per scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di
[...]
in del 25/11/2020 a rogito del notaio di , facendo proprie le difese già CP_7 Persona_1 CP_2
spiegate in atti.
In particolare, parte interventrice ha depositato l'atto di scissione parziale, ai sensi dell'art. 2506 c.c., del 25.11.2020, a rogito del notaio di Siena, rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Persona_1
Registro delle Imprese di e Napoli in data 26.11.2020; il trasferimento del Compendio Scisso, CP_2
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29.12.2020, parte II, al Foglio delle Inserzioni n. 151.
Dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30.04.1999, n. 130 e dell'art. 58
T.U.B., “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o, comunque, esistenti a favore della Società Scissa, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della Società Beneficiaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione”. In conseguenza dell'operata scissione, CP_7
pertanto, è divenuta esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel compendio scisso, ivi compreso il credito, sufficientemente individuato, già originariamente vantato da Banca MPS nei confronti della debitrice e dei suoi fideiussori e . Controparte_5 Pt_1 Parte_2
Come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra
P a g . 3 | 11 le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cass. Civ. Sez. I, sent. 22424 del 22 ottobre 2009).
Ebbene, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio>> (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 22503 del 23 ottobre 2014; Cass. Civ.
SS.UU. sentenza n. 22727 del 3 novembre 2011).
In applicazione dei summenzionati principi, siccome non è stato prestato il consenso di tutte le parti
Contr costituite all'estromissione della cedente costituitasi in giudizio per il tramite della mandataria la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del CP_1
giudizio.
2. Tanto debitamente puntualizzato, va osservato, in via preliminare che non merita accoglimento l'eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per indeterminatezza della domanda, avendo parte ricorrente, odierna opposta, specificato le ragioni di fatto e di diritto della domanda monitoria, altresì corroborata da adeguato materiale probatorio, risultando acclusi al fascicolo monitorio l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, nonché gli estratti conto del c/c n. 1674639 a far data dalla loro prima movimentazione del 24/03/2010 sino alla sua chiusura del 09/05/2017, unitamente alla certificazione ex art. 50 TUB del rapporto anticipi n. 71079213, con le singole richieste e fatture, le disposizioni di pagamento degli importi anticipati, con le relative condizioni economiche, le fideiussioni del 05/04/2013 sino all'importo di euro 180.000,00 e del 08/10/2015 sino all'importo di euro 780.000,00, il contratto di c/c, la lettera-contratto di credito del 05/04/2013.
Ebbene, sul punto, la Giurisprudenza di legittimità ha specificato che “in tema di procedimento
d'ingiunzione, i requisiti di forma-contenuto ex artt. 125 e 156, secondo comma, c.p.c., da cui dipende la validità del ricorso, sono quelli necessari a dedurre il credito nell'ambito di una chiara "causa petendi", riconducibile alle condizioni di ammissibilità dettate dall'art. 633 c.p.c. sicché, ove il ricorrente intenda domandare il pagamento di un credito complessivo, derivante dalla somma di più rapporti omogenei, come nel caso di specie, “non è necessario che il ricorso contenga una narrazione
P a g . 4 | 11 specifica relativa a ciascun rapporto e dia conto delle varie componenti dei distinti obblighi azionati, in quanto queste riguardano l'allegazione dei fatti secondari che, per la loro funzione di prova dei fatti principali, possono essere indicati pure successivamente, entro i termini di decadenza stabiliti per la trattazione probatoria” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7786 del 27 marzo 2013).
3. Nel merito, l'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esplicitate.
3.1. In primo luogo, è da ritenersi ampiamente provato in quanto non contestato, ex art. 115 c.p.c., ed enucleabile ex actiis sia il rapporto principale di conto corrente n. 1674639, nonché le anticipazioni creditizie dei rapporti n. 71079213 e n. 81640615 regolate nel contratto di conto corrente, che la Contr società debitrice principale, aveva stipulato in data 24.03.2010 con sia Parte_4
la garanzia fideiussoria prestata dagli odierni opponenti, risultando allegati alla produzione di parte opposta (sin dalla fase monitoria) le fideiussioni omnibus prestate dagli opponenti in data 05/04/2013 sino all'importo di euro 180.000,00 e in data 08/10/2015 sino all'importo di euro 780.000,00.
3.2 Ulteriormente, non merita accoglimento l'eccezione di parte opponente di nullità delle fideiussioni omnibus per violazione del dovere di correttezza e buona fede della banca creditrice nell'esecuzione del contratto. Sul punto, in particolare, parte opponente eccepisce l'operatività della norma di cui all'art. 1956 c.c. – la quale prevede la liberazione del fideiussore per un'obbligazione futura nel caso in cui il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito – deducendo di non essere stata resa edotta della esposizione debitoria della non avendo ricevuto, prima della notifica del Controparte_5
decreto ingiuntivo de quo, alcuna comunicazione in merito.
Ebbene, l'eccezione de qua risulta priva di pregio, nonché pretestuosa.
Difatti, dai documenti allegati alla produzione di parte opponente, in particolare, dalla visura camerale della società (doc. n. 3 del fascicolo di parte opposta), emerge che alla data del Controparte_5
24 marzo 2010, coincidente con l'apertura del conto corrente n. 16746,39, gli opponenti erano detentori, ciascuno in misura del 50%, della totalità del pacchetto azionario di Controparte_5 inoltre, l'odierno opponente, , era l'amministratore della società debitrice Parte_1
principale e che, dal 2010 al 2015, , nella spiegata qualità di rappresentante Parte_1
legale di aveva sottoscritto il contratto di conto corrente n. 1674639, nonché Controparte_5
le anticipazioni creditizie dei rapporti n. 71079213 e n. 81640615 collegate al rapporto de quo.
Ulteriormente, sempre ex actiis emerge che la società opposta, in qualità di mandataria di CP_8
aveva comunicato agli odierni istanti la revoca degli affidamenti creditizi, con le raccomandate del
P a g . 5 | 11 18/04/2017 contrassegnate con n. 64947289332-6, quella inviata a e con n. Parte_1
64947289328-1 a . Sul punto, in particolare, dalle ricevute depositate Parte_2
telematicamente (in data 12.11.2019) emerge che la raccomandata A/R inviata a Parte_2
non veniva recapitata, perché trasferita, viceversa, quella a , veniva recapitata Parte_1
presso il suo domicilio in Napoli, alla via Provinciale delle Brecce n. 40/A, non veniva dallo stesso ritirata e veniva restituita per compiuta giacenza.
Altresì, risultano accluse al fascicolo monitorio (nonché al fascicolo di parte opponente) non specificatamente contestate dagli istanti le successive raccomandate datate 06/06/2017, con le quali l'opposta aveva invitato gli odierni opponenti alla definitiva sistemazione dei rapporti pendenti, dichiarandoli decaduti dal beneficio del termine.
Ebbene, tanto premesso in fatto, quanto al compasso applicativo della norma di cui all'art. 1956 c.c. la Giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito”, ulteriormente, si è specificato che “l'autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non è configurabile come accordo "a latere" del contratto bancario cui la garanzia accede, sicché non richiede la forma scritta "ad substantiam" e può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4112 del 2 marzo 2016).
Dunque, facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, attesa la posizione azionaria degli odierni opponenti in relazione alla società nonché la qualità di Controparte_5
rappresentante legale della stessa di fino al 2016; considerato, altresì, che il Parte_1
medesimo opponente nella riferita qualità di amministratore della società debitrice aveva provveduto alla sottoscrizione del contratto di conto corrente per cui è causa e i relativi affidamenti creditizi;
la conoscenza delle condizioni economiche doveva ritenersi comune a debitore e fideiussori, con conseguente inoperatività dell'art. 1956 c.c.
Peraltro, proprio in relazione ad un caso analogo la Corte di Cassazione ha specificato che l'onere di cui all'art. 1956 c.c. non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di
P a g . 6 | 11 legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 7444 del 23 marzo
2017).
3.3 Parimenti è da rigettare l'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus per violazione del principio di proporzionalità, in ragione di una sproporzione ingiustificata tra l'importo del credito concesso alla società debitrice e la garanzia prestata, pari ad € 780.000,00.
Ebbene, rilevato che l'esposizione debitoria della società debitrice al momento della stipula della seconda fideiussione del 08/10/2015 con la quale era stato innalzato l'originario importo massimo garantito, era pari ad € 500.000,00, l'importo di complessivi € 780.000,00 a titolo di garanzia fideiussoria, non può, ex se, considerarsi pattuizione del tutto irragionevole ed ingiustificata.
Ulteriormente, sul punto, inconferente è il riferimento alla decisione n. 2359/2011 del Collegio di
Roma dell'Arbitro Bancario Finanziario, considerato che la decisione era relativa ad un caso non assimilabile, nemmeno analogicamente, a quello oggetto dell'attuale giudizio, riguardando, per vero, una doppia garanzia reale, ovvero di ipoteca (dal valore di € 700.000,00) e pegno (dal valore di €
100.000,00) innestati su un mutuo di € 350.000,00.
3.4 Diversamente, meritevole di parziale accoglimento è l'eccezione di parte opponente di nullità della fideiussione oggetto di giudizio, in quanto derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c. e riproduttiva del modello ABI 2003, violativo dell'art. 2 della L. n. 287/1990, quale intesa restrittiva della concorrenza.
Ebbene, la complessa vicenda relativa alle fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI, trova il suo punto di partenza nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia. Con tale provvedimento,
l'Autorità ha dichiarato la nullità di alcune clausole dello schema ABI per violazione dell'art. 2, secondo comma, lettera a) della legge 287/1990 (legge antitrust). Il quadro normativo di riferimento si articola su diversi livelli. Sul piano del diritto della concorrenza, viene in rilievo il citato art. 2 della legge 287/1990, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza. Nel caso delle fideiussioni bancarie, l'uniformità delle condizioni contrattuali imposte dalle banche è stata considerata una forma di intesa anticoncorrenziale.
Sul piano civilistico, assumono rilevanza l'art. 1419 del codice civile sulla nullità parziale del contratto e l'art. 1957 c.c. sui termini entro cui il creditore deve far valere le proprie ragioni contro il
P a g . 7 | 11 debitore principale per conservare l'azione verso il fideiussore. Quest'ultima norma assume particolare importanza nel caso di specie, poiché la sua applicabilità dipende dalla validità della clausola derogatoria contenuta nella fideiussione. Fondamentale è anche l'art. 50 del Testo Unico
Bancario, che disciplina i requisiti probatori degli estratti conto bancari, richiedendo la certificazione di conformità alle scritture contabili da parte di un dirigente della banca, con dichiarazione che il credito è vero e liquido.
Ebbene, in materia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 41994/2021, hanno definitivamente riconosciuto la nullità delle clausole fideiussorie riproduttive dello schema ABI dichiarato anticoncorrenziale. Tale pronuncia ha chiarito che la nullità deriva dalla violazione di norme imperative poste a tutela della concorrenza, configurando quindi un'ipotesi di nullità di protezione. Peraltro, una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. civile, sez. III, ordinanza n.
27243/2024) ha enunciato un importante principio di diritto in materia di nullità delle fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI, specificando che "la nullità dei contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Le Sezioni Unite 41994/2021 non richiedono espressamente che si tratti di fideiussione omnibus, bensì si riferiscono ai contratti di fideiussione che contengono le clausole del modello ABI dichiarate nulle: pertanto, se vi è la clausola nulla del modello ABI, il contratto è viziato in parte qua in quanto 'a valle' dell'intesa anticoncorrenziale. Tale nullità, fondandosi sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, non può essere sanata né dalle sottoscrizioni specifiche ex articoli 1341 e 1342 с.c., trattandosi di nullità di origine unionale, né dal fatto che i fideiussori siano 'cointeressati' alla prestazione della garanzia.". Inoltre, "la conseguenza pratica di tale nullità è che, venendo meno la clausola di deroga ai termini dell'articolo
1957 c.c. in quanto riproduttiva dello schema ABI dichiarato nullo, trova piena applicazione la disciplina ordinaria sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria prevista da tale norma.". Sul punto, in particolare, si rileva che ciò che comporta la nullità del contratto "a valle" non è tanto l'ascrivibilità del contratto alla fattispecie esaminata dall'autorità di vigilanza, quanto la riproduzione in maniera standardizzata delle tre clausole di deroga all'archetipo codicistico ritenute violative della concorrenza, e la ravvisabilità, quindi, di un collegamento funzionale tra l'intesa e l'atto negoziale "a valle", che diviene esso stesso mezzo per violare la concorrenza (Tribunale di Alessandria, sentenza del 20 gennaio 2025, n. 37). L'unica differenza opera sul piano probatorio, in quanto, ponendosi la fideiussione specifica al di fuori del perimetro dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia,
l'azione volta ad accertarne la nullità parziale si configura come azione "stand alone", sicché il
Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 non può costituire prova privilegiata
P a g . 8 | 11 dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, ma spetta all'attore, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione del contratto, dell'intesa illecita.
Ebbene, rilevato che nel caso in esame si tratta di fideiussione omnibus, evidentemente non perimetrata ad un solo e determinato rapporto di debito, rilevato, altresì che la clausola n. 6 del contratto di fideiussione in atti riproduce plasticamente la clausola 6 del modello ABI 2003 di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., il Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 assume valore probante privilegiato dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza.
Trattasi, in particolare, di nullità parziale non estendibile all'intero contratto non avendo alcuna delle parti fornito la prova di cui all'art. 1419 c.c., né nel senso che i garanti avrebbero sottoscritto comunque le fideiussioni in parola anche con l'espunzione della clausola contestata, né che la Banca non avrebbe concluso i contratti di fideiussione senza la predetta clausola.
Ebbene, tanto premesso, rilevata la nullità della clausola de qua per le ragioni precisate, le fideiussioni de quibus non risultano, tuttavia, estinte, non essendo la Banca creditrice, per il tramite della sua mandataria, incorsa nella decadenza dell'art. 1957 c.c.
Sul punto, infatti, si rileva che a fronte della chiusura del c/c. n. 1674639 e del conto anticipi n.
71079213 e n. 81640615 in data 9.05.2017 parte opposta aveva inoltrato alla debitrice principale e ai garanti, odierni opponenti, la raccomandata del 18/04/2017 in cui aveva comunicato la revoca degli affidamenti precedentemente concessi alla debitrice principale – rendendo da tale momento esigibile il credito – e, successivamente, con A/R datata 6.06.2017 aveva richiesto il pagamento delle debenze scadute e, quindi, di tutte immediatamente, interrompendo, per ciò, il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. che, precisamente, sarebbe venuto a scadere a novembre 2017.
3.5. Infine, a fronte del dettato dell'art. 1941 c.c. ove si stabilisce che “la fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale”, non merita accoglimento la domanda subordinata di parte opponente di riduzione dell'importo garantito, verificato che parte opposta ha correttamente circoscritto la domanda di pagamento all'ammontare dell'esposizione debitoria della società garantita, pari ad euro 498.134,49, “oltre interessi convenzionali al minor tasso del 5%, da determinarsi dall'11/05/2017 sulla residua quota capitale di euro 68.415,99 per l'esposizione del conto corrente n. 16746,39, nonché dal 06/05/2017 sul capitale scaduto di euro 109.833,39 per l'esposizione derivante dalle anticipazioni creditizie del
P a g . 9 | 11 rapporto n. 71079213 e sul capitale scaduto di euro 298.124,00 per l'esposizione delle anticipazioni creditizie del rapporto n. 81640615”.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti (art. 91 c.p.c.).
Alla liquidazione delle stesse si procede d'ufficio – in assenza della notula spese ai sensi dell'art. 75
c.p.c. – in base al regolamento dettato dal D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M. n.
147 del 13/08/2022, considerando, ai fini del valore della causa, la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, applicati i parametri minimi, in ragione della rilevata nullità parziale ex art. 1419
c.c. della clausola 6 di cui al contratto di fideiussione, derogatoria dell'art. 1957 c.c. e riproduttiva dell'intesa anticoncorrenziale del modello ABI 2003.
4.1. Ritiene, invece, il Tribunale che sussistano giusti motivi per compensare le spese nei confronti della terza intervenuta, attesa la volontarietà dell'intervento e il mancato consenso alla estromissione della mandataria di n qualità di creditore originario. CP_1 CP_8
5. Non sussistono, in conclusione, i presupposti per l'accoglimento della domanda di parte opposta alla condanna degli opponenti al risarcimento dei danni all'art. 96 c.p.c., in ragione della complessità delle questioni che sono oggetto del giudizio, tali da escludere che l'esercizio dell'azione sia stato imprudente e/o avventato, tanto pure, in considerazione del parziale accoglimento del motivo di opposizione relativo alla nullità ex art. 1419 c.c. della clausola fideiussoria integralmente riproduttiva di una delle clausole ABI 2003 sanzionate con Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio
2005.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. 497/2019 Parte_1 Parte_2
emesso da questo Tribunale in data 5 marzo 2019 (nel proc. recante n.r.g. 970/2019) e notificato in data 11 aprile 2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto n. 497/2019;
2.condanna e a rifondere, in favore di nella Parte_1 Parte_2 CP_1 spiegata qualità di mandataria dell'originaria creditrice in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., le spese di lite che si liquidano in euro 11.229,00 (di cui euro 1.772,00 per la fase di studio, euro 1.169,00 per la fase introduttiva, euro 5.206,00 per la fase istruttoria ed
P a g . 10 | 11 euro 3.082 per quella decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge;
3. spese compensate nei confronti della terza interventrice.
Così deciso in Nola, il 19.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello,
Magistrato Ordinario in tirocinio mirato.
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