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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4304 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 10400/2021
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10400 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli (Na) alla Via M. Morgantini n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Campolo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (Na) al Corso Campano n. 299, presso lo studio dell'avv. Rosa Cecere, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori concludevano come in atti;
il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04.10.2021 la sig.ra deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in data 23.09.1995 in Napoli, Controparte_1 evidenziando che dalla loro unione erano nati i due figli (il 28.06.1996) e Per_1
(il 21.01.2000). Per_2
Rappresentava altresì che, con sentenza nr. 11589/2013, il Tribunale di Napoli, pronunciando la separazione personale dei coniugi, aveva disposto l'affido condiviso dei figli, all'epoca minorenni, con residenza privilegiata della figlia presso la Per_1 madre e del figlio presso il padre. Per_2
Con la medesima pronuncia veniva posto a carico del sig. l'obbligo di versare CP_1 un importo mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 200,00 quale mantenimento della figlia . Analogo obbligo di corresponsione per Per_1
l'importo di euro 200,00 veniva previsto a carico della ricorrente, quale mantenimento in favore di Per_2
Con decreto n. cronol. 6442/2016 dell'11.10.2016, il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso depositato dalla , a parziale modifica della sentenza di Pt_1 separazione, disponeva, che anche il secondogenito fosse collocato presso la madre, revocando l'obbligo di mantenimento indiretto a carico della ricorrente, obbligo trasferito in capo al padre del minore.
Successivamente, il resistente chiedeva, con ricorso, la modifica delle predette condizioni di separazione: il Tribunale di Napoli Nord, con decreto del 16.06.2021
(R.G.V.G. n. 1589/2021), revocava l'obbligo di mantenimento della figlia in Per_1
pag. 2/10 capo all'odierno resistente e rideterminava in euro 100,00 la somma da corrispondere quale mantenimento della . Pt_1
La ricorrente deduceva, altresì, che dal gennaio 2019 il ometteva di adempiere CP_1 all'obbligo di mantenimento;
precisava inoltre che, a far data dalla separazione, non era intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
Evidenziava infine, con riguardo alla propria posizione patrimoniali, di essere disoccupata e di percepire il reddito di cittadinanza per un importo mensile di euro
580,00; precisava che la figlia , sebbene convivente con la madre, era ormai Per_1 inserita nel mondo del lavoro, mentre era privo di indipendenza economica, in Per_2 quanto studente universitario.
Per tali motivi, la ricorrente chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, confermando l'obbligo di mantenimento in favore del figlio già posto in capo Per_2 al resistente, mediante versamento della somma mensile di euro 200,00, oltre a fissare in euro 200,00 mensili la somma dovuta alla moglie a titolo di assegno divorzile.
Incardinato il giudizio, si costituiva il sig. il quale, pur non Controparte_1 opponendosi alla domanda di divorzio, contestava tutto quanto ex adverso rappresentato e dedotto.
Invero, il resistente deduceva che la sig.ra era economicamente Parte_1 autosufficiente poiché conviveva con un nuovo compagno, e pertanto doveva ritenersi infondata l'avversa domanda di assegno divorzile.
Quanto al figlio precisava che il secondogenito non si era mai adoperato per Per_2 raggiungere l'autosufficienza economica, anche in considerazione del suo percorso universitario privo di profitto.
Rappresentava infine il peggioramento della propria situazione patrimoniale, in ragione delle condizioni di salute aggravatesi nell'ultimo periodo, attesa la diagnosi di neoplasia, e tenuto conto degli ulteriori obblighi contributivi per il figlio minorenne nato da una relazione more uxorio a seguito della separazione.
Per tali ragioni, il resistente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
domandava inoltre revocarsi l'obbligo di mantenimento indiretto del figlio ovvero, in subordine, ridurre il quantum del predetto assegno di Per_2
pag. 3/10 mantenimento ad euro 100,00, con pagamento diretto allo stesso figlio;
nulla disporre a titolo di assegno divorzile in favore di . Parte_1
All'esito dell'udienza di comparizione del 22.04.2022 il Presidente f.f., con contestuale ordinanza, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: - il resistente contribuirà al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione del figlio maggiorenne non indipendente economicamente corrispondendo alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese l'importo complessivo di
200,00 €, oltre rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT – FOI, nonché versando la metà delle spese straordinarie dovute per ragioni scolastiche e/o di istruzione e sanitarie;
- la ricorrente non ha diritto di ricevere dal resistente l'assegno di mantenimento personale, poiché in base ai riferiti principi di diritto in tema di natura dell'assegno divorzile, deve escludersi che ne ricorrano i presupposti, e ciò anche in considerazione della titolarità di redditi propri e dell'età della ricorrente;
quindi, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 12.10.2022.
In tale data, parte ricorrente con memoria integrativa si riportava ai propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, ad eccezione del quantum dell'assegno di mantenimento in favore del figlio chiedendo che lo Per_2 stesso venisse determinato in euro 500,00. Inoltre, quanto alla domanda di assegno divorzile, la precisava che dal dicembre 2021 non percepiva più il reddito di Pt_1 cittadinanza ma, nel contempo, sosteneva una spesa mensile di euro 480,00, importo del canone di locazione dell'immobile in cui viveva unitamente ai figli.
Con comparsa di costituzione in istruttoria, parte resistente insisteva per l'accoglimento delle proprie istanze e contestava quanto ex adverso dedotto.
Il G.I., rilevato che parte ricorrente a mezzo di note per la trattazione aveva chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, riservava la causa al Collegio per la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In data 12.01.2023, il Collegio, con sentenza nr. 344/2023, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e e, Parte_1 Controparte_1 con contestuale ordinanza, rimetteva le parti dinanzi al G.I. per l'udienza cartolare del
15.05.2023, assegnando i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. pag. 4/10 All'esito di tale udienza, il G.I., ammesse le prove richieste nei limiti indicati nel relativo provvedimento, rinviava la causa al 22.11.2023, allorquando venivano escussi i testi presenti.
All'udienza seguente (08.05.2024), il G.I., rilevata l'assenza del resistente, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 09.12.2024, udienza differita per esigenze di ruolo.
All'udienza seguente, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Tribunale osserva che, essendo stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti con sentenza non definitiva nr.
344/2023, pubblicata il 26.01.2023, in tale sede è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle statuizioni accessorie richieste dalle parti.
Sul punto, il Collegio rileva che parte ricorrente ha depositato, unitamente alla comparsa conclusionale, attestazione ISEE 2024 e certificato C2 storico;
ebbene, tale produzione documentale deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva, essendo intervenuta dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie e a seguito della rimessione della causa in decisione e, pertanto, non può essere utilizzata ai fini della presente pronuncia.
È vietato infatti, di norma, produrre nuovi documenti con la comparsa conclusionale o la memoria di replica, trattandosi di atti meramente illustrativi, in cui si riassume la linea difensiva già tracciata, a meno che non si tratti di documenti afferenti a fatti sopravvenuti al formarsi delle preclusioni.
Ne consegue che la decisione dovrà fondarsi unicamente sugli elementi emersi nel corso del presente giudizio fino alla precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, quanto alle statuizioni accessorie e al mantenimento in favore del figlio si evidenzia che, che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Per_2 giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento della prole secondo le regole dell'art. 315 bis non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma perdura immutato fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, ovvero non venga provato pag. 5/10 che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato del medesimo, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (cfr., sul punto, Cass. n. 15756 dell'11/07/2006; Cass.,
n. 2392 del 1998; Cass., n. 4765 del 2002).
La Suprema Corte ha invero affermato che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e - purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori - aspirazioni (cfr. Sentenza n. 18076 del
20/08/2014; Cass. SS.UU. n. 20448/2014). In proposito, è stato evidenziato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, in termini di durata e di contenuto, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento nel figlio nella società (cfr. Cass.,
n. 12952 del 22/06/2016).
Pertanto, il diritto al mantenimento deve trovare un limite rappresentato dalla durata del percorso formativo del figlio e, esaurito il predetto percorso, dal tempo mediamente occorrente per trovare occupazione, in una determinata realtà economica, salvo che ciò non sia stato possibile per cause non imputabili al figlio.
Tuttavia, con la recente sentenza n. 24731/2024, la Cassazione ha specificato che, una volta raggiunta la maggiore età, spetta al figlio l'onere di dimostrare di non essere economicamente indipendente per continuare a beneficiare del mantenimento.
I giudici di legittimità hanno fatto leva sul principio di autoresponsabilità, argomentando che più avanzata è l'età del figlio, più è ragionevole aspettarsi che pag. 6/10 raggiunga una piena autonomia, a meno che non vi siano circostanze oggettive che ne impediscano l'indipendenza.
Orbene, in ragione di quanto evidenziato, ritiene invece il Tribunale che debba essere revocato l'obbligo di mantenimento per il figlio precedentemente posto a Per_2 carico del sig. , tenuto conto dell'età del secondogenito, ormai venticinquenne, CP_1
e della circostanza che lo stesso, pur non avendo completato il proprio ciclo di studi e il proprio percorso formativo, lavora attualmente con un contratto a termine alle Poste.
Nel caso di specie il teste escusso all'udienza del 22.11.2023, Testimone_1 confermava che il nipote stava frequentando il corso di studi in economia e Per_2 commercio a Roma, sebbene il ritmo di studi fosse rallentato “perché è in prova alle
Poste; ha avuto un contratto da tempo determinato ma non sono a conoscenza della relativa decorrenza né fino a quando abbia scadenza” (cfr. verbale udienza del
22.11.2023).
Sul punto, il Collegio evidenzia che la Corte Suprema ha precisato che anche un contratto a termine rappresenta un ingresso nel mondo del lavoro per il figlio maggiorenne, poiché lo svolgimento di un lavoro retribuito dimostra la capacità del giovane di garantirsi un reddito adeguato e quindi di essere economicamente autosufficiente, con il venir meno dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore
(Cass., Sez. I, Ordinanza n. 40282 del 15/12/2021).
Ne consegue che, in ragione di quanto evidenziato e in assenza di prove in senso contrario, non appaiono più sussistenti le condizioni che giustificano un diritto al mantenimento in capo al primogenito.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi e, in particolare, quanto all'assegno divorzile richiesto dalla sig.ra , la domanda appare fondata e va pertanto Parte_1 accolta, previa ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia.
È noto, invero, l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della S.C., che con la recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, hanno riaffermato il principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.
Muovendo da tali presupposti, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione pag. 7/10 delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n.
898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia,
o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
infine, quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato (cfr. ex multis, Cass. sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile 2019, n. 11178).
Sulla base di tali acquisizioni, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'assegno divorzile va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n.
898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, e “deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato
l'esigenza perequativa.” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021).
A ben vedere, pertanto, l'assegno divorzile non ha mai perso la sua funzionale assistenziale, per acquisire invece, nell'elaborazione più recente, anche una funzione perequativa/compensativa, ogniqualvolta il caso concreto sottoponga all'attenzione del giudicante la necessità di valutare l'intera storia coniugale, il concreto contributo offerto da ciascuno dei coniugi alla realizzazione della vita familiare, ferma restando la prospettiva di prognosi futura, declinata nell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive pag. 8/10 intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, ancorché tra le parti non vi sia stato alcun rapporto neanche di natura economica.
Nel caso di specie, si osserva che il resistente non è comparso alle udienze fissate per il proprio interrogatorio formale, e lo stesso nulla ha allegato, né con riferimento alla presunta convivenza more uxorio della ricorrente, né rispetto alla propria situazione economico-patrimoniale, nonostante la richiesta da parte del Giudice istruttore all'udienza dell'08.05.2024 di deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi oppure delle certificazioni reddituali ammesse dalla competente Agenzia delle Entrate (v. verbale udienza dell'08.05.2024).
Ebbene, tali circostanze ed omissioni devono essere valutate dal Collegio ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.c.; sul punto, il Tribunale ritiene che sia evidente una disparità tra le parti in ordine alle entrate di cui possono disporre, poiché dalle risultanze di causa e dalle dichiarazioni della ricorrente è emerso che il resistente lavora come autista, mentre la non ha mai lavorato e non percepisce, quantomeno dall'agosto 2023, nessuna Pt_1 prestazione assistenziale, così come confermato dal teste all'udienza del Testimone_1
22.11.2023 (v. verbale udienza del 22.11.2023).
Del pari, può dirsi provato che la sig.ra , tenuto conto dell'età pari a 55 Parte_1 anni e dell'assenza di pregressa qualificazione professionale, si trova nell'impossibilità oggettiva di procurarsi il necessario al sostentamento personale, sicché, quanto meno sotto il profilo assistenziale, si giustifica la previsione di un assegno divorzile in suo favore a carico del ricorrente.
Quanto all'ammontare dell'assegno in questione, alla luce delle predette circostanze e della durata della convivenza coniugale (circa 18 anni in base alle risultanze di causa), tenuto conto che non sono stati offerti elementi per dare corpo alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno stesso, il Tribunale ritiene congruo prevedere che il sig. sia obbligato a corrispondere in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 100,00 mensili, somma da versarsi
[...] entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat-Foi.
Con riguardo alle spese, il Collegio ritiene che le stesse vadano compensate, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia. pag. 9/10 Il Tribunale provvede, altresì, con separato decreto quanto all'istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario avanzata da parte ricorrente, stante l'ammissione della stessa in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) revoca l'obbligo in capo al sig. di concorre al mantenimento Controparte_1 del figlio Per_2
B) dispone che il sig. versi alla sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di € 100,00 a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli (Na) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e
134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
D) spese compensate;
E) provvede con separato decreto in ordine all'istanza di liquidazione delle spese a carico dell'Erario formulata da parte ricorrente ammessa in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M.
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 03.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 10400/2021
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10400 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli (Na) alla Via M. Morgantini n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Campolo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (Na) al Corso Campano n. 299, presso lo studio dell'avv. Rosa Cecere, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori concludevano come in atti;
il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04.10.2021 la sig.ra deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in data 23.09.1995 in Napoli, Controparte_1 evidenziando che dalla loro unione erano nati i due figli (il 28.06.1996) e Per_1
(il 21.01.2000). Per_2
Rappresentava altresì che, con sentenza nr. 11589/2013, il Tribunale di Napoli, pronunciando la separazione personale dei coniugi, aveva disposto l'affido condiviso dei figli, all'epoca minorenni, con residenza privilegiata della figlia presso la Per_1 madre e del figlio presso il padre. Per_2
Con la medesima pronuncia veniva posto a carico del sig. l'obbligo di versare CP_1 un importo mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 200,00 quale mantenimento della figlia . Analogo obbligo di corresponsione per Per_1
l'importo di euro 200,00 veniva previsto a carico della ricorrente, quale mantenimento in favore di Per_2
Con decreto n. cronol. 6442/2016 dell'11.10.2016, il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso depositato dalla , a parziale modifica della sentenza di Pt_1 separazione, disponeva, che anche il secondogenito fosse collocato presso la madre, revocando l'obbligo di mantenimento indiretto a carico della ricorrente, obbligo trasferito in capo al padre del minore.
Successivamente, il resistente chiedeva, con ricorso, la modifica delle predette condizioni di separazione: il Tribunale di Napoli Nord, con decreto del 16.06.2021
(R.G.V.G. n. 1589/2021), revocava l'obbligo di mantenimento della figlia in Per_1
pag. 2/10 capo all'odierno resistente e rideterminava in euro 100,00 la somma da corrispondere quale mantenimento della . Pt_1
La ricorrente deduceva, altresì, che dal gennaio 2019 il ometteva di adempiere CP_1 all'obbligo di mantenimento;
precisava inoltre che, a far data dalla separazione, non era intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
Evidenziava infine, con riguardo alla propria posizione patrimoniali, di essere disoccupata e di percepire il reddito di cittadinanza per un importo mensile di euro
580,00; precisava che la figlia , sebbene convivente con la madre, era ormai Per_1 inserita nel mondo del lavoro, mentre era privo di indipendenza economica, in Per_2 quanto studente universitario.
Per tali motivi, la ricorrente chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, confermando l'obbligo di mantenimento in favore del figlio già posto in capo Per_2 al resistente, mediante versamento della somma mensile di euro 200,00, oltre a fissare in euro 200,00 mensili la somma dovuta alla moglie a titolo di assegno divorzile.
Incardinato il giudizio, si costituiva il sig. il quale, pur non Controparte_1 opponendosi alla domanda di divorzio, contestava tutto quanto ex adverso rappresentato e dedotto.
Invero, il resistente deduceva che la sig.ra era economicamente Parte_1 autosufficiente poiché conviveva con un nuovo compagno, e pertanto doveva ritenersi infondata l'avversa domanda di assegno divorzile.
Quanto al figlio precisava che il secondogenito non si era mai adoperato per Per_2 raggiungere l'autosufficienza economica, anche in considerazione del suo percorso universitario privo di profitto.
Rappresentava infine il peggioramento della propria situazione patrimoniale, in ragione delle condizioni di salute aggravatesi nell'ultimo periodo, attesa la diagnosi di neoplasia, e tenuto conto degli ulteriori obblighi contributivi per il figlio minorenne nato da una relazione more uxorio a seguito della separazione.
Per tali ragioni, il resistente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
domandava inoltre revocarsi l'obbligo di mantenimento indiretto del figlio ovvero, in subordine, ridurre il quantum del predetto assegno di Per_2
pag. 3/10 mantenimento ad euro 100,00, con pagamento diretto allo stesso figlio;
nulla disporre a titolo di assegno divorzile in favore di . Parte_1
All'esito dell'udienza di comparizione del 22.04.2022 il Presidente f.f., con contestuale ordinanza, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: - il resistente contribuirà al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione del figlio maggiorenne non indipendente economicamente corrispondendo alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese l'importo complessivo di
200,00 €, oltre rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT – FOI, nonché versando la metà delle spese straordinarie dovute per ragioni scolastiche e/o di istruzione e sanitarie;
- la ricorrente non ha diritto di ricevere dal resistente l'assegno di mantenimento personale, poiché in base ai riferiti principi di diritto in tema di natura dell'assegno divorzile, deve escludersi che ne ricorrano i presupposti, e ciò anche in considerazione della titolarità di redditi propri e dell'età della ricorrente;
quindi, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 12.10.2022.
In tale data, parte ricorrente con memoria integrativa si riportava ai propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, ad eccezione del quantum dell'assegno di mantenimento in favore del figlio chiedendo che lo Per_2 stesso venisse determinato in euro 500,00. Inoltre, quanto alla domanda di assegno divorzile, la precisava che dal dicembre 2021 non percepiva più il reddito di Pt_1 cittadinanza ma, nel contempo, sosteneva una spesa mensile di euro 480,00, importo del canone di locazione dell'immobile in cui viveva unitamente ai figli.
Con comparsa di costituzione in istruttoria, parte resistente insisteva per l'accoglimento delle proprie istanze e contestava quanto ex adverso dedotto.
Il G.I., rilevato che parte ricorrente a mezzo di note per la trattazione aveva chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, riservava la causa al Collegio per la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In data 12.01.2023, il Collegio, con sentenza nr. 344/2023, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e e, Parte_1 Controparte_1 con contestuale ordinanza, rimetteva le parti dinanzi al G.I. per l'udienza cartolare del
15.05.2023, assegnando i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. pag. 4/10 All'esito di tale udienza, il G.I., ammesse le prove richieste nei limiti indicati nel relativo provvedimento, rinviava la causa al 22.11.2023, allorquando venivano escussi i testi presenti.
All'udienza seguente (08.05.2024), il G.I., rilevata l'assenza del resistente, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 09.12.2024, udienza differita per esigenze di ruolo.
All'udienza seguente, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Tribunale osserva che, essendo stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti con sentenza non definitiva nr.
344/2023, pubblicata il 26.01.2023, in tale sede è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle statuizioni accessorie richieste dalle parti.
Sul punto, il Collegio rileva che parte ricorrente ha depositato, unitamente alla comparsa conclusionale, attestazione ISEE 2024 e certificato C2 storico;
ebbene, tale produzione documentale deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva, essendo intervenuta dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie e a seguito della rimessione della causa in decisione e, pertanto, non può essere utilizzata ai fini della presente pronuncia.
È vietato infatti, di norma, produrre nuovi documenti con la comparsa conclusionale o la memoria di replica, trattandosi di atti meramente illustrativi, in cui si riassume la linea difensiva già tracciata, a meno che non si tratti di documenti afferenti a fatti sopravvenuti al formarsi delle preclusioni.
Ne consegue che la decisione dovrà fondarsi unicamente sugli elementi emersi nel corso del presente giudizio fino alla precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, quanto alle statuizioni accessorie e al mantenimento in favore del figlio si evidenzia che, che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Per_2 giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento della prole secondo le regole dell'art. 315 bis non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma perdura immutato fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, ovvero non venga provato pag. 5/10 che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato del medesimo, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (cfr., sul punto, Cass. n. 15756 dell'11/07/2006; Cass.,
n. 2392 del 1998; Cass., n. 4765 del 2002).
La Suprema Corte ha invero affermato che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e - purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori - aspirazioni (cfr. Sentenza n. 18076 del
20/08/2014; Cass. SS.UU. n. 20448/2014). In proposito, è stato evidenziato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, in termini di durata e di contenuto, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento nel figlio nella società (cfr. Cass.,
n. 12952 del 22/06/2016).
Pertanto, il diritto al mantenimento deve trovare un limite rappresentato dalla durata del percorso formativo del figlio e, esaurito il predetto percorso, dal tempo mediamente occorrente per trovare occupazione, in una determinata realtà economica, salvo che ciò non sia stato possibile per cause non imputabili al figlio.
Tuttavia, con la recente sentenza n. 24731/2024, la Cassazione ha specificato che, una volta raggiunta la maggiore età, spetta al figlio l'onere di dimostrare di non essere economicamente indipendente per continuare a beneficiare del mantenimento.
I giudici di legittimità hanno fatto leva sul principio di autoresponsabilità, argomentando che più avanzata è l'età del figlio, più è ragionevole aspettarsi che pag. 6/10 raggiunga una piena autonomia, a meno che non vi siano circostanze oggettive che ne impediscano l'indipendenza.
Orbene, in ragione di quanto evidenziato, ritiene invece il Tribunale che debba essere revocato l'obbligo di mantenimento per il figlio precedentemente posto a Per_2 carico del sig. , tenuto conto dell'età del secondogenito, ormai venticinquenne, CP_1
e della circostanza che lo stesso, pur non avendo completato il proprio ciclo di studi e il proprio percorso formativo, lavora attualmente con un contratto a termine alle Poste.
Nel caso di specie il teste escusso all'udienza del 22.11.2023, Testimone_1 confermava che il nipote stava frequentando il corso di studi in economia e Per_2 commercio a Roma, sebbene il ritmo di studi fosse rallentato “perché è in prova alle
Poste; ha avuto un contratto da tempo determinato ma non sono a conoscenza della relativa decorrenza né fino a quando abbia scadenza” (cfr. verbale udienza del
22.11.2023).
Sul punto, il Collegio evidenzia che la Corte Suprema ha precisato che anche un contratto a termine rappresenta un ingresso nel mondo del lavoro per il figlio maggiorenne, poiché lo svolgimento di un lavoro retribuito dimostra la capacità del giovane di garantirsi un reddito adeguato e quindi di essere economicamente autosufficiente, con il venir meno dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore
(Cass., Sez. I, Ordinanza n. 40282 del 15/12/2021).
Ne consegue che, in ragione di quanto evidenziato e in assenza di prove in senso contrario, non appaiono più sussistenti le condizioni che giustificano un diritto al mantenimento in capo al primogenito.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi e, in particolare, quanto all'assegno divorzile richiesto dalla sig.ra , la domanda appare fondata e va pertanto Parte_1 accolta, previa ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia.
È noto, invero, l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della S.C., che con la recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, hanno riaffermato il principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.
Muovendo da tali presupposti, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione pag. 7/10 delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n.
898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia,
o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
infine, quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato (cfr. ex multis, Cass. sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile 2019, n. 11178).
Sulla base di tali acquisizioni, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'assegno divorzile va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n.
898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, e “deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato
l'esigenza perequativa.” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021).
A ben vedere, pertanto, l'assegno divorzile non ha mai perso la sua funzionale assistenziale, per acquisire invece, nell'elaborazione più recente, anche una funzione perequativa/compensativa, ogniqualvolta il caso concreto sottoponga all'attenzione del giudicante la necessità di valutare l'intera storia coniugale, il concreto contributo offerto da ciascuno dei coniugi alla realizzazione della vita familiare, ferma restando la prospettiva di prognosi futura, declinata nell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive pag. 8/10 intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, ancorché tra le parti non vi sia stato alcun rapporto neanche di natura economica.
Nel caso di specie, si osserva che il resistente non è comparso alle udienze fissate per il proprio interrogatorio formale, e lo stesso nulla ha allegato, né con riferimento alla presunta convivenza more uxorio della ricorrente, né rispetto alla propria situazione economico-patrimoniale, nonostante la richiesta da parte del Giudice istruttore all'udienza dell'08.05.2024 di deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi oppure delle certificazioni reddituali ammesse dalla competente Agenzia delle Entrate (v. verbale udienza dell'08.05.2024).
Ebbene, tali circostanze ed omissioni devono essere valutate dal Collegio ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.c.; sul punto, il Tribunale ritiene che sia evidente una disparità tra le parti in ordine alle entrate di cui possono disporre, poiché dalle risultanze di causa e dalle dichiarazioni della ricorrente è emerso che il resistente lavora come autista, mentre la non ha mai lavorato e non percepisce, quantomeno dall'agosto 2023, nessuna Pt_1 prestazione assistenziale, così come confermato dal teste all'udienza del Testimone_1
22.11.2023 (v. verbale udienza del 22.11.2023).
Del pari, può dirsi provato che la sig.ra , tenuto conto dell'età pari a 55 Parte_1 anni e dell'assenza di pregressa qualificazione professionale, si trova nell'impossibilità oggettiva di procurarsi il necessario al sostentamento personale, sicché, quanto meno sotto il profilo assistenziale, si giustifica la previsione di un assegno divorzile in suo favore a carico del ricorrente.
Quanto all'ammontare dell'assegno in questione, alla luce delle predette circostanze e della durata della convivenza coniugale (circa 18 anni in base alle risultanze di causa), tenuto conto che non sono stati offerti elementi per dare corpo alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno stesso, il Tribunale ritiene congruo prevedere che il sig. sia obbligato a corrispondere in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 100,00 mensili, somma da versarsi
[...] entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat-Foi.
Con riguardo alle spese, il Collegio ritiene che le stesse vadano compensate, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia. pag. 9/10 Il Tribunale provvede, altresì, con separato decreto quanto all'istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario avanzata da parte ricorrente, stante l'ammissione della stessa in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) revoca l'obbligo in capo al sig. di concorre al mantenimento Controparte_1 del figlio Per_2
B) dispone che il sig. versi alla sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di € 100,00 a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli (Na) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e
134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
D) spese compensate;
E) provvede con separato decreto in ordine all'istanza di liquidazione delle spese a carico dell'Erario formulata da parte ricorrente ammessa in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M.
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 03.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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