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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 7021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7021 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
n. 3223/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Barbara Gargia, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3223/2019 r.g.a.c. promossa da:
(CF: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli presso lo studio dell'Avv. Marina Belvedere che lo rappresenta e difende in virtu' di procura allegata in atti
APPELLANTE
contro
nella qualità di impresa disegnata alla liquidazione Controparte_1
dei danni per i sinistri a carico del Fondo Garanzie Vittime della strada,
elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'Avv. Antonio Maiella che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata in atti.
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato alla SO Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza n. 4041/18 pronunciata Parte_1
dal Giudice di Pace di Barra e depositata in data 27/6/18.
L'appellante ha esposto di aver adito il Giudice di Pace assumendo che in data
08.02.2016, in Napoli, al C.so San Giovanni a Teduccio, il proprio veicolo KO
VI tg CM111GK, fermo, per motivi di traffico, all'altezza del civico n.234, veniva colliso da tergo dal motociclo PI TY, di proprietà di , il Controparte_2
cui conducente, nell'effettuare la manovra di sorpasso delle auto che lo precedevano,
perdeva il controllo della guida, urtando, nella parte posteriore destra, l'autovettura dell'attore. Nell'atto di citazione l'attore deduceva che, a seguito dell'evento de quo, il veicolo in oggetto riportava danni con specifico interessamento al paraurti, portello,
fanale, parafango, come provato dalla documentazione prodotta;
che, al momento del sinistro, il motociclo risultava sprovvisto di copertura assicurativa, come da certificazione CO in atti e che, perciò, egli provvedeva a trasmettere le richieste risarcitorie, con lettera raccomandata, sia alla CO che alla , ma CP_1
senza esito. Pertanto, l'attore conveniva in giudizio e la Controparte_2
Compagnia assicurativa quale Impresa designata, per la Controparte_1
Regione Campania, alla liquidazione dei danni a carico del Fondo garanzia Vittime
della strada, al fine di ottenere la declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente il ciclomotore PI TY tg X2S6N2, privo di garanzia assicurativa,
ed ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti al proprio veicolo, quantificati in € 1.722,00, oltre danno da fermo tecnico.
Radicata la lite dinanzi al Giudice di Pace, si costituiva l'odierna appellata,
[...]
n.q. di F.G.V.S, eccependo la nullità, l'improcedibilità e improponibilità CP_1
pagina 2 di 10 della domanda e chiedendo perciò il rigetto della domanda attorea.
Il Giudice di prime cure, assunta la prova testimoniale, pronunciava la sentenza in questa sede impugnata, rigettando la domanda proposta dall'attore e condannando quest'ultimo alle spese di lite.
ha pertanto proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
pace di Barra sulla base dei seguenti motivi: - violazione dell'art. 2697 c.c., nonché
degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo, il Giudice, fondato la propria decisione su un'erronea, illogica e parziale valutazione del materiale probatorio, con una motivazione carente oltreché affetta da vizi logici ed errori giuridici su punti decisivi della controversia;
- violazione ed erronea applicazione della legge seguita da difetto di motivazione, in particolare, violazione e mancata applicazione degli artt. 149
C.d.s. e 2054 cc., non avendo, il giudicante, fatto corretta applicazione della presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, da parte del conducente il ciclomotore.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità, nella produzione del sinistro per cui
è causa, del conducente il ciclomotore sprovvisto di copertura assicurativa, di proprietà di , nonché la condanna degli appellati in solido, Controparte_2
e quale Impresa designata per la Regione Campania CP_2 Controparte_1
alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento in favore di della somma di € 1.722,00, come da Parte_1
preventivo esibito in atti nonché al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre iva e cpa.
pagina 3 di 10 Si è costituita la SO appellata eccependo l'inammissibile/improponibilità
dell'appello, e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'appello, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza appellata, e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Non si è costituita l'appellata ancorchè ritualmente citata, pertanto con CP_3
ordinanza del 22/10/20, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 7/4/25 la causa è stata assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
L'appello è fondato per quanto di seguito si dirà.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per ritenuta violazione dell'art. 342 n. 1 e 2 c.p.c.; tale disposto richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni siano indicate con precisione le parti del provvedimento che si intendono appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Orbene, nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata dalla parte appellata, avendo, l'appellante, correttamente indicato le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, compiuta dal Giudice di primo grado;
in particolare,
l'appellante ha specificamente indicato la corretta ricostruzione dei fatti, sulla base delle dichiarazioni del teste ascoltato - da ritenersi non contrastanti, anzi pienamente compatibili con le deduzioni dell'attore-; ha poi specificamente indicato le norme ritenute violate (art. 2967 c..c , artt. 115 e 116 cpc, nonchè 149 c.d.s. e pagina 4 di 10 2054 c.c.) nonchè le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Passando al merito, il Giudice di Pace ha ritenuto di dover rigettare la domanda attorea ravvisando una contraddittorietà della prova testimoniale raccolta con le dichiarazioni dell'attore nell'atto di citazione ed in particolare con la descrizione della dinamica del sinistro ivi contenuta, che appariva, pertanto, a suo parere, diversa da quella emersa dalla prova. Ciò in quanto “nell'atto introduttivo l'attore ha riferito che,
alla guida della propria autovettura KO VI, veniva urtato da un motociclo
PI TY “il cui conducente, proveniente da tergo nell'effettuare una manovra di
sorpasso delle auto che lo precedevano, perdeva il controllo di guida del motociclo e
collideva il veicolo dell'istante nella parte posteriore destra”; mentre il testimone escusso dichiarava “Ho visto un motociclo che (...) per evitare un pedone che stava
attraversando sulle strisce pedonali, sbandava e finiva per urtare una vettura KO
di colore grigio (...) il motociclo TY investi il pedone e a seguito di ciò finì nella parte
posteriore della vettura KO”; da ciò traendo la conclusione che dalle deduzioni dell'attore emergeva “la verificazione di un incidente stradale diverso da quello per cui
è causa”, posto che “l'attore, pur riferendosi genericamente ad un urto. riportato
dall'autovettura KO, non menziona nessun investimento a pedone, bensì
semplicemente la perdita del controllo di guida del motociclo mentre era in fase di
sorpasso di altre autovetture che lo precedevano”.
Sulla base di tale motivazione, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea.
Ritiene, invece, il Tribunale, che la ricostruzione dei fatti e l'interpretazione delle prove operata dal Giudice di prime cure non sia corretta e che, pertanto, la sentenza, sul punto, debba essere riformata. pagina 5 di 10 Ed invero, non si ravvisa alcuna contraddittorietà tra la descrizione del sinistro operata dalla parte attrice, nell'atto di citazione, e la descrizione dello stesso effettuata dal testimone sentito in udienza;
al contrario, le dichiarazioni del teste escusso appaiono proprio confermative dei fatti descritti dall'attore, con l'aggiunta di particolari ulteriori, che non possono assolutamente dirsi contrastanti con la versione dei fatti dell'attore.
Il teste escusso non ha reso una testimonianza diversa da quanto indicato nell'atto di citazione (come ha sostenuto il Giudice di pace) ma ha fornito, rispetto allo stesso attore, una dichiarazione particolarmente puntuale, non solo descrivendo con dovizia di particolari il luogo del sinistro (precisando a che altezza del Corso S.
Giovanni a Teduccio, avveniva il sinistro), ma precisando anche che l'impatto del ciclomotore con l'autovettura dell'attore avveniva a causa della presenza di un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali e che determinava un improvviso arresto di marcia del ciclomotore che, conseguentemente, sbandava e andava ad urtare, nella parte posteriore destra, l'autoveicolo KO VI (così la testimonianza resa: all'altezza del civico n. 234 ho visto un motociclo che percorreva la
suddetta via, direzione Portici, e per evitare un pedone che stava attraversando sulle
strisce pedonali, sbandava e finiva per urtare una vettura KO di colore grigio che
precedeva il motociclo TY).
Dunque, dalle dichiarazioni del teste escusso – della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, avendo reso dichiarazioni molto precise e comunque non contrastanti con le deduzioni dell'attore - emerge che il conducente il ciclomotore arrestava la sua marcia per non investire il pedone e nel fare ciò sbandava, urtando l'autoveicolo dell'attore da tergo. pagina 6 di 10 D'altra parte, le dichiarazioni del teste trovano piena conferma nella lettera del
14/2/16 (allegata al fascicolo di parte del giudizio di I grado), inviata dall'attore alla
CO e alla SO , contenente l'invito alla negoziazione Controparte_1
assistita, lettera nella quale, nella descrizione del sinistro, l'attore precisa che il ciclomotore, nel superare auto ferme, sbandava, perché “in violazione delle regole di
legge e di prudenza, non prestava attenzione all'attraversamento di un pedone,
provocando il detto sinistro”.
Anche il modello CAI (constatazione amichevole di incidente) allegato in atti da parte attrice, riporta la stessa dinamica del sinistro: il conducente il ciclomotore, per non investire il pedone, urtava il veicolo KO VI, nella parte posteriore destra. Va,
infine, aggiunto che anche i danni riportati dal veicolo dell'attore – come descritti dal teste ed evincibili dalle foto prodotte – appaiono confermativi della suddetta dinamica del sinistro, in quanto pienamente compatibili con l'urto di un motociclo nella parte posteriore destra.
Dunque, le deduzioni dell'attore devono ritenersi pienamente confermate - sia pure con ulteriori precisazioni, che comunque non smentiscono ma avvalorano la dinamica del sinistro descritta - dal complessivo quadro istruttorio, compresa la prova testimoniale assunta in I grado.
Con riguardo al secondo motivo, l'appellante ha lamentato una violazione ed erronea applicazione degli artt. 149 C.d.s. e 2054 cc..
Giova osservare che, come affermato dalla giurisprudenza consolidata, in base al disposto dell'art. 149, comma 1, del vigente codice della strada (d.lgs. n. 285 del
1992), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso
pagina 7 di 10 l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui
l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto
di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi
applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., egli
resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato
tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da
cause in tutto o in parte a lui non imputabili (c.f.r Cass. n. 19493/07; nonché Cass.
6193/14; Cass. 18708/21).
Nel caso in esame la controparte non ha fornito alcuna prova liberatoria in merito alla dinamica dell'incidente, preferendo restare contumace;
di talchè, attesa l'accertata dinamica del sinistro, non può che ritenersi responsabile dello stesso, il conducente del ciclomotore che, improvvisamente, sbandava e, non rispettando la distanza di sicurezza, impattava contro l'autovettura dell'attore, provocando i lamentati danni.
Ne consegue la fondatezza anche del secondo motivo di appello, con conseguente riforma della sentenza;
va infatti accertata la responsabilità del sinistro in capo all'appellata e vanno condanni gli appellati, in solido, al Controparte_2
risarcimento dei conseguenti danni.
Con riferimento al quantum dovuto, parte attrice ha provato i danni subiti sia con i rilievi fotografici allegati (rilievi che però non sono molto chiari, attesa la pessima qualità delle foto depositate), che con le dichiarazioni del teste escusso (il quale,
sentito dal Giudice di Pace, ha riferito che “i danni riportati riguardavano il
portellone, il fanalino ed il paraurti posteriore”); infine, l'appellante ha depositato un preventivo di un'autocarrozzeria, che, se è vero che non costituisce prova della pagina 8 di 10 spesa, non trattandosi di una fattura, è anche vero che può essere utilizzato quale elemento di prova dei danni;
esso infatti indica le parti dell'auto da sostituire a seguito del sinistro (ovvero, il paraurti posteriore, il cofano posteriore, nonché il parafango e il fanale posteriore destro) e quantifica la relativa spesa in € 855,00,
oltre il costo per il materiale da consumo e lo smaltimento rifiuti, nonché la manodopera che appare congruo ridurre in € 500,00.
Dunque, in mancanza di specifiche contestazioni, da parte degli appellati, in ordine al preventivo prodotto, esaminato il complessivo quadro istruttorio relativo ai danni subiti e tenuto conto, altresì, del fatto che trattasi di autovettura non nuova, in quanto immatricolata nel 2004, può ritenersi congruo il risarcimento danni in favore dell'attore, pari ad € 1522,00, oltre iva come per legge (somma da ritenersi anche già
attualizzata). Alcun altro danno può riconoscersi perché non provato.
Alla luce di quanto sopra detto, l'appello va accolto, con la conseguente riforma della sentenza appellata;
va quindi accolta la domanda dell'attore e, accertata la responsabilità del conducente il ciclomotore in proprietà della sig.
[...]
, condanna quest'ultima, in solido con la SO CP_2 Controparte_1
al risarcimento dei danni liquidati in € 1522,00 oltre iva, oltre interessi legali
[...]
dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta, applicati i valori medi per tutte le fasi, per il primo grado, e ugualmente i valori medi, per tutte le fasi ad eccezione della fase istruttoria,
mancante, per il giudizio di appello. pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello proposta da nei confronti della Parte_1
così provvede: Controparte_1
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie la domanda di e condanna gli appellati, e Parte_1 Controparte_4
, in solido, al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1
somma di € 1522,00, oltre iva come per legge, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
b) Condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano, per il I grado, in € 1265,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché, per il grado di appello, in €
1701,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Marina Belvedere, dichiaratasi anticipataria.
Napoli, 11/7/25
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Barbara Gargia, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3223/2019 r.g.a.c. promossa da:
(CF: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli presso lo studio dell'Avv. Marina Belvedere che lo rappresenta e difende in virtu' di procura allegata in atti
APPELLANTE
contro
nella qualità di impresa disegnata alla liquidazione Controparte_1
dei danni per i sinistri a carico del Fondo Garanzie Vittime della strada,
elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'Avv. Antonio Maiella che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata in atti.
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato alla SO Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza n. 4041/18 pronunciata Parte_1
dal Giudice di Pace di Barra e depositata in data 27/6/18.
L'appellante ha esposto di aver adito il Giudice di Pace assumendo che in data
08.02.2016, in Napoli, al C.so San Giovanni a Teduccio, il proprio veicolo KO
VI tg CM111GK, fermo, per motivi di traffico, all'altezza del civico n.234, veniva colliso da tergo dal motociclo PI TY, di proprietà di , il Controparte_2
cui conducente, nell'effettuare la manovra di sorpasso delle auto che lo precedevano,
perdeva il controllo della guida, urtando, nella parte posteriore destra, l'autovettura dell'attore. Nell'atto di citazione l'attore deduceva che, a seguito dell'evento de quo, il veicolo in oggetto riportava danni con specifico interessamento al paraurti, portello,
fanale, parafango, come provato dalla documentazione prodotta;
che, al momento del sinistro, il motociclo risultava sprovvisto di copertura assicurativa, come da certificazione CO in atti e che, perciò, egli provvedeva a trasmettere le richieste risarcitorie, con lettera raccomandata, sia alla CO che alla , ma CP_1
senza esito. Pertanto, l'attore conveniva in giudizio e la Controparte_2
Compagnia assicurativa quale Impresa designata, per la Controparte_1
Regione Campania, alla liquidazione dei danni a carico del Fondo garanzia Vittime
della strada, al fine di ottenere la declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente il ciclomotore PI TY tg X2S6N2, privo di garanzia assicurativa,
ed ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti al proprio veicolo, quantificati in € 1.722,00, oltre danno da fermo tecnico.
Radicata la lite dinanzi al Giudice di Pace, si costituiva l'odierna appellata,
[...]
n.q. di F.G.V.S, eccependo la nullità, l'improcedibilità e improponibilità CP_1
pagina 2 di 10 della domanda e chiedendo perciò il rigetto della domanda attorea.
Il Giudice di prime cure, assunta la prova testimoniale, pronunciava la sentenza in questa sede impugnata, rigettando la domanda proposta dall'attore e condannando quest'ultimo alle spese di lite.
ha pertanto proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
pace di Barra sulla base dei seguenti motivi: - violazione dell'art. 2697 c.c., nonché
degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo, il Giudice, fondato la propria decisione su un'erronea, illogica e parziale valutazione del materiale probatorio, con una motivazione carente oltreché affetta da vizi logici ed errori giuridici su punti decisivi della controversia;
- violazione ed erronea applicazione della legge seguita da difetto di motivazione, in particolare, violazione e mancata applicazione degli artt. 149
C.d.s. e 2054 cc., non avendo, il giudicante, fatto corretta applicazione della presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, da parte del conducente il ciclomotore.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità, nella produzione del sinistro per cui
è causa, del conducente il ciclomotore sprovvisto di copertura assicurativa, di proprietà di , nonché la condanna degli appellati in solido, Controparte_2
e quale Impresa designata per la Regione Campania CP_2 Controparte_1
alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento in favore di della somma di € 1.722,00, come da Parte_1
preventivo esibito in atti nonché al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre iva e cpa.
pagina 3 di 10 Si è costituita la SO appellata eccependo l'inammissibile/improponibilità
dell'appello, e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'appello, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza appellata, e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Non si è costituita l'appellata ancorchè ritualmente citata, pertanto con CP_3
ordinanza del 22/10/20, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 7/4/25 la causa è stata assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
L'appello è fondato per quanto di seguito si dirà.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per ritenuta violazione dell'art. 342 n. 1 e 2 c.p.c.; tale disposto richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni siano indicate con precisione le parti del provvedimento che si intendono appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Orbene, nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata dalla parte appellata, avendo, l'appellante, correttamente indicato le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, compiuta dal Giudice di primo grado;
in particolare,
l'appellante ha specificamente indicato la corretta ricostruzione dei fatti, sulla base delle dichiarazioni del teste ascoltato - da ritenersi non contrastanti, anzi pienamente compatibili con le deduzioni dell'attore-; ha poi specificamente indicato le norme ritenute violate (art. 2967 c..c , artt. 115 e 116 cpc, nonchè 149 c.d.s. e pagina 4 di 10 2054 c.c.) nonchè le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Passando al merito, il Giudice di Pace ha ritenuto di dover rigettare la domanda attorea ravvisando una contraddittorietà della prova testimoniale raccolta con le dichiarazioni dell'attore nell'atto di citazione ed in particolare con la descrizione della dinamica del sinistro ivi contenuta, che appariva, pertanto, a suo parere, diversa da quella emersa dalla prova. Ciò in quanto “nell'atto introduttivo l'attore ha riferito che,
alla guida della propria autovettura KO VI, veniva urtato da un motociclo
PI TY “il cui conducente, proveniente da tergo nell'effettuare una manovra di
sorpasso delle auto che lo precedevano, perdeva il controllo di guida del motociclo e
collideva il veicolo dell'istante nella parte posteriore destra”; mentre il testimone escusso dichiarava “Ho visto un motociclo che (...) per evitare un pedone che stava
attraversando sulle strisce pedonali, sbandava e finiva per urtare una vettura KO
di colore grigio (...) il motociclo TY investi il pedone e a seguito di ciò finì nella parte
posteriore della vettura KO”; da ciò traendo la conclusione che dalle deduzioni dell'attore emergeva “la verificazione di un incidente stradale diverso da quello per cui
è causa”, posto che “l'attore, pur riferendosi genericamente ad un urto. riportato
dall'autovettura KO, non menziona nessun investimento a pedone, bensì
semplicemente la perdita del controllo di guida del motociclo mentre era in fase di
sorpasso di altre autovetture che lo precedevano”.
Sulla base di tale motivazione, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea.
Ritiene, invece, il Tribunale, che la ricostruzione dei fatti e l'interpretazione delle prove operata dal Giudice di prime cure non sia corretta e che, pertanto, la sentenza, sul punto, debba essere riformata. pagina 5 di 10 Ed invero, non si ravvisa alcuna contraddittorietà tra la descrizione del sinistro operata dalla parte attrice, nell'atto di citazione, e la descrizione dello stesso effettuata dal testimone sentito in udienza;
al contrario, le dichiarazioni del teste escusso appaiono proprio confermative dei fatti descritti dall'attore, con l'aggiunta di particolari ulteriori, che non possono assolutamente dirsi contrastanti con la versione dei fatti dell'attore.
Il teste escusso non ha reso una testimonianza diversa da quanto indicato nell'atto di citazione (come ha sostenuto il Giudice di pace) ma ha fornito, rispetto allo stesso attore, una dichiarazione particolarmente puntuale, non solo descrivendo con dovizia di particolari il luogo del sinistro (precisando a che altezza del Corso S.
Giovanni a Teduccio, avveniva il sinistro), ma precisando anche che l'impatto del ciclomotore con l'autovettura dell'attore avveniva a causa della presenza di un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali e che determinava un improvviso arresto di marcia del ciclomotore che, conseguentemente, sbandava e andava ad urtare, nella parte posteriore destra, l'autoveicolo KO VI (così la testimonianza resa: all'altezza del civico n. 234 ho visto un motociclo che percorreva la
suddetta via, direzione Portici, e per evitare un pedone che stava attraversando sulle
strisce pedonali, sbandava e finiva per urtare una vettura KO di colore grigio che
precedeva il motociclo TY).
Dunque, dalle dichiarazioni del teste escusso – della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, avendo reso dichiarazioni molto precise e comunque non contrastanti con le deduzioni dell'attore - emerge che il conducente il ciclomotore arrestava la sua marcia per non investire il pedone e nel fare ciò sbandava, urtando l'autoveicolo dell'attore da tergo. pagina 6 di 10 D'altra parte, le dichiarazioni del teste trovano piena conferma nella lettera del
14/2/16 (allegata al fascicolo di parte del giudizio di I grado), inviata dall'attore alla
CO e alla SO , contenente l'invito alla negoziazione Controparte_1
assistita, lettera nella quale, nella descrizione del sinistro, l'attore precisa che il ciclomotore, nel superare auto ferme, sbandava, perché “in violazione delle regole di
legge e di prudenza, non prestava attenzione all'attraversamento di un pedone,
provocando il detto sinistro”.
Anche il modello CAI (constatazione amichevole di incidente) allegato in atti da parte attrice, riporta la stessa dinamica del sinistro: il conducente il ciclomotore, per non investire il pedone, urtava il veicolo KO VI, nella parte posteriore destra. Va,
infine, aggiunto che anche i danni riportati dal veicolo dell'attore – come descritti dal teste ed evincibili dalle foto prodotte – appaiono confermativi della suddetta dinamica del sinistro, in quanto pienamente compatibili con l'urto di un motociclo nella parte posteriore destra.
Dunque, le deduzioni dell'attore devono ritenersi pienamente confermate - sia pure con ulteriori precisazioni, che comunque non smentiscono ma avvalorano la dinamica del sinistro descritta - dal complessivo quadro istruttorio, compresa la prova testimoniale assunta in I grado.
Con riguardo al secondo motivo, l'appellante ha lamentato una violazione ed erronea applicazione degli artt. 149 C.d.s. e 2054 cc..
Giova osservare che, come affermato dalla giurisprudenza consolidata, in base al disposto dell'art. 149, comma 1, del vigente codice della strada (d.lgs. n. 285 del
1992), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso
pagina 7 di 10 l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui
l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto
di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi
applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., egli
resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato
tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da
cause in tutto o in parte a lui non imputabili (c.f.r Cass. n. 19493/07; nonché Cass.
6193/14; Cass. 18708/21).
Nel caso in esame la controparte non ha fornito alcuna prova liberatoria in merito alla dinamica dell'incidente, preferendo restare contumace;
di talchè, attesa l'accertata dinamica del sinistro, non può che ritenersi responsabile dello stesso, il conducente del ciclomotore che, improvvisamente, sbandava e, non rispettando la distanza di sicurezza, impattava contro l'autovettura dell'attore, provocando i lamentati danni.
Ne consegue la fondatezza anche del secondo motivo di appello, con conseguente riforma della sentenza;
va infatti accertata la responsabilità del sinistro in capo all'appellata e vanno condanni gli appellati, in solido, al Controparte_2
risarcimento dei conseguenti danni.
Con riferimento al quantum dovuto, parte attrice ha provato i danni subiti sia con i rilievi fotografici allegati (rilievi che però non sono molto chiari, attesa la pessima qualità delle foto depositate), che con le dichiarazioni del teste escusso (il quale,
sentito dal Giudice di Pace, ha riferito che “i danni riportati riguardavano il
portellone, il fanalino ed il paraurti posteriore”); infine, l'appellante ha depositato un preventivo di un'autocarrozzeria, che, se è vero che non costituisce prova della pagina 8 di 10 spesa, non trattandosi di una fattura, è anche vero che può essere utilizzato quale elemento di prova dei danni;
esso infatti indica le parti dell'auto da sostituire a seguito del sinistro (ovvero, il paraurti posteriore, il cofano posteriore, nonché il parafango e il fanale posteriore destro) e quantifica la relativa spesa in € 855,00,
oltre il costo per il materiale da consumo e lo smaltimento rifiuti, nonché la manodopera che appare congruo ridurre in € 500,00.
Dunque, in mancanza di specifiche contestazioni, da parte degli appellati, in ordine al preventivo prodotto, esaminato il complessivo quadro istruttorio relativo ai danni subiti e tenuto conto, altresì, del fatto che trattasi di autovettura non nuova, in quanto immatricolata nel 2004, può ritenersi congruo il risarcimento danni in favore dell'attore, pari ad € 1522,00, oltre iva come per legge (somma da ritenersi anche già
attualizzata). Alcun altro danno può riconoscersi perché non provato.
Alla luce di quanto sopra detto, l'appello va accolto, con la conseguente riforma della sentenza appellata;
va quindi accolta la domanda dell'attore e, accertata la responsabilità del conducente il ciclomotore in proprietà della sig.
[...]
, condanna quest'ultima, in solido con la SO CP_2 Controparte_1
al risarcimento dei danni liquidati in € 1522,00 oltre iva, oltre interessi legali
[...]
dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta, applicati i valori medi per tutte le fasi, per il primo grado, e ugualmente i valori medi, per tutte le fasi ad eccezione della fase istruttoria,
mancante, per il giudizio di appello. pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello proposta da nei confronti della Parte_1
così provvede: Controparte_1
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie la domanda di e condanna gli appellati, e Parte_1 Controparte_4
, in solido, al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1
somma di € 1522,00, oltre iva come per legge, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
b) Condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano, per il I grado, in € 1265,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché, per il grado di appello, in €
1701,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Marina Belvedere, dichiaratasi anticipataria.
Napoli, 11/7/25
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
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