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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
Maria Teresa Moscatelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3432/2023 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avv. Dario Ronchi (comunicazioni Parte_1
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- Ricorrente-
e
CP_1
Resistente – contumace–
OGGETTO: “condanna al pagamento per competenze relative alla difesa prestata in materia penale”;
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 6.2.2025):
Per tutte le parti costituite: come da verbale di udienza del 6.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato in data 2.11.2023, l'avv. Parte_1
CP_ deduceva che, in data 2.11.2019, veniva notificata al sig. la richiesta di proroga delle indagini preliminari, datata 12.10.2019 e riguardante il proc. penale n. 133/2019 r.g.n.r. P.M. e R.G.Gip n.
3454/2019.
A seguito della notifica della predetta richiesta di proroga, con nomina di difensore di fiducia del
7.11.2019, l'odierno resistente conferiva incarico all'avv. affinchè lo CP_1 Parte_1
rappresentasse e difendesse in ogni fase del procedimento penale innanzidetto, instaurato a seguito di denuncia – querela del sig. per il reato di cui all'art. 640 c.p. Controparte_2
Deduceva che, in forza del mandato conferito, l'avv. depositava il 7.11.2019, atto di Pt_1
opposizione alla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari;
l'avv. , poi, in Pt_1
1 CP_ data 17.2.2020, nella sua qualità di difensore di fiducia del sig. svolgeva attività difensiva innanzi alla Stazione Carabinieri di Trani in occasione delle sommarie informazioni rese ex art. 350
c.p.c., come da verbale in atti;
deduceva che in ragione dell'attività svolta, il procedimento in questione si concludeva con la richiesta di archiviazione del 27.5.2020.
L'attività svolta si era dunque concretizzata nella redazione dell'atto di opposizione alla richiesta di proroga del termine per le indagini;
nell'esame e studio della controversia nonché degli atti e documenti versati dal denunciante presso la Procura della Repubblica di Trani;
nello svolgimento di attività difensive dinanzi ai Carabinieri di Trani in data 17.02.2020; nel ritiro di copia degli atti di indagine del fascicolo penale in parola comprensivo dell'atto di denuncia querela del Sig.
, deposito della nomina difensore, della memoria al GIP ed il ritiro della Controparte_2
richiesta di archiviazione presso le Cancellerie della Procura della Repubblica e del Tribunale
Penale di Trani.
Accadeva però che, portato a termine l'incarico, l'avv. con racc. Del 23.2.2023, stante la Pt_1
mancata determinazione consensuale dei compensi, sollecitava la liquidazione delle competenze sulla base dei valori medi delle tabelle, e tuttavia alcun riscontro in tal senso perveniva dalla controparte.
Per tali ragioni, chiedeva accertare e dichiarare e, per l'effetto, condannare al CP_1
pagamento di euro 5.252,83 o dell'altra somma equa e/o di giustizia, inclusi accessori per le prestazioni professionali afferenti la difesa penale prestata nel procedimento penale n. 133/2019
r.g.n.r. P.M. e R.G.Gip n. 3454/2019, con vittoria di spese e compensi di lite.
Nessuno si costituiva per il resistente, cui il ricorso introduttivo era ritualmente notificato.
All'udienza di prima comparizione del 28.3.2024, verificata la regolare notifica al resistente e dichiarata la contumacia, si rinviava all'udienza del 6.2.2025 per riservare la causa in decisione ex
art. 281 terdecies c.p.c. ed a quell'udienza la parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito in quanto antistatario.
Diritto.
2 La domanda proposta dall'avv. è fondata. Parte_1
La causa è stata istruita a mezzo della prova documentale allegata dal ricorrente, consistente nel deposito dell'atto di opposizione alla proroga del termine delle indagini preliminari e del verbale
CP_ di sommarie informazioni rese dall'odierno resistente sig. dinanzi ai Carabinieri della Stazione
CP_ di Trani il 17.2.2020, nel corso del quale il sig. nominava quale difensore di fiducia l'avv.
che, dunque, prendeva parte all'attività istruttoria in questione, nonché copia della richiesta Pt_1
di archiviazione del P.M.
In proposito, dispone l'art. 2712 c.c. che “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le
registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena
prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la
conformità ai fatti o alle cose medesime”; dispone l'art. 2719 c.c. che “le copie fotografiche di scritture
hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale
competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
Tanto, in difetto di qualsivoglia disconoscimento della parte resistente, rimasta contumace,
consente pertanto di riconoscere nel predetto documento idonea prova dell'effettivo svolgimento dell'opera professionale per cui chiede corrispettivo, in esecuzione di mandato conferito (da ricondurre all'effettivo svolgimento dell'attività professionale da parte del ricorrente alla presenza dell'assistito, non essendo il mandato soggetto a vincoli di forma – Cass., sent. 31.3.2021, n. 8863).
Quanto alla misura del compenso, a norma dell'art. 2233, co. 1 c.c., l'ammontare del compenso del professionista va determinato ”secondo le tariffe”, ovvero secondo i parametri ministeriali applicabili ratione temporis, “se non è convenuto dalle parti”.
In mancanza di una siffatta pattuizione, il compenso del ricorrente va determinato in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Il ricorrente formula domanda di condanna al compenso calcolato in riferimento alla fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e fase decisionale delle indagini preliminari, per complessità media.
3 In considerazione della documentazione prodotta (opposizione alla richiesta di proroga delle indagini preliminari, partecipazione all'attività istruttoria di sommarie informazioni dinanzi ai
Carabinieri, acquisizione degli atti di richiesta di archiviazione e relativo provvedimento) si ritiene liquidare in favore del ricorrente il compenso relativo alla fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e dibattimentale e fase decisionale, applicata in relazione a tale ultima fase la riduzione del 50% in considerazione della ridotta complessità dell'attività
svolta per un importo complessivo di euro 3.015,00, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%,
Iva e cassa come per legge.
A tale somma devono essere aggiunti gli interessi di mora dalla domanda al soddisfo.
Per tali ragioni, la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta.
Le spese del presente procedimento, determinate in dispositivo nei valori minimi dei parametri contenuti nel D.M. n. 55 del 2014 – per adeguare il valore medio dello scaglione al valore della controversia - e succ. modifiche con riferimento al valore complessivo liquidato, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.
Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3432/2023
del Ruolo Generale, nella dichiarata contumacia del resistente , ogni contraria CP_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da con ricorso depositato il 15.9.2023 e, CP_3 Pt_1
per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della CP_1 CP_3 Pt_1
somma di euro 3.015,00 cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge, oltre interessi di mora dalla domanda al soddisfo;
2. dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese e competenze di lite in CP_1
favore del ricorrente avv. che, in relazione al valore della controversia, Pt_1 Pt_1
liquida in euro 264,00 per spese ed euro 637,00 per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase decisionale, quest'ultima ridotta del 50% in ragione della decisione in forma semplificata), già applicata la riduzione del 50% in adeguamento del valore medio dello scaglione al valore della controversia, cui aggiungere il
4 rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito avv. Dario Ronchi poiché dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trani, 28.2.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
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