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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/11/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 27 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2412/2024 R.G. e vertente tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Stefania Arena, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. , elettivamente domiciliato presso gli uffici P.IVA_1
dell'Ente in Messina, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento invalidità civile 100% o in subordine 75%
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esami degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 02/05/2024, chiedeva al Giudice del Parte_1
Lavoro presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal C.t.u. nel procedimento sommario ex art. 445 bis c.p.c., recante n. r.g. 3463/23, che aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento delle prestazioni obbligatorie in suo favore limitatamente nella misura del 60%. Col presente ricorso la ricorrente chiedeva che fosse riconosciuto il proprio diritto alla pensione d'invalidità civile o in subordine dell'assegno d'invalidità, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva l' resistente, deducendo l'inammissibilità della domanda, chiedendo la CP_1 conferma delle valutazioni già espresse nell'istruttoria amministrativa e il rigetto del ricorso, non essendo la ricorrente in possesso dei requisiti costitutivi del diritto preteso.
Con note del 05/06/2025, la ricorrente depositava documentazione medica integrativa della sue condizioni sanitarie.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e scambiate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esami dei presupposti per la concessione del beneficio assistenziale.
Si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, la ricorrente agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, deducendo che l'ausiliare non aveva correttamente valutato l'incidenza invalidante delle patologie da cui risultava affetta, non avendo preso in considerazione tutta la documentazione medica in atti.
Instaurato il giudizio di opposizione, non si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott. Per_1
il quale riconosceva come l'interessata fosse affetta da plurime patologie -
[...]
OA IF , ESITI DI ES CA , ESITI DI
INTERVENTI DI ES E DISCECTOMIA LOMBARE ESITI DI INTERVENTO
DI , NOTE Controparte_2
DI IN IO - ma non riscontrava i requisiti sanitari necessari per la concessione del beneficio economico richiesto, riconoscendo la ricorrente invalida civile nella misura del 60% dalla domanda amministrativa.
Venendo al merito delle censure mosse al consulente tecnico, il difensore di Pt_1 lamentava che il quadro patologico da cui è affetta la sua assistita non era stato adeguatamente valutato sulla base della documentazione prodotta e dell'effettivo pregiudizio menomativo delle infermità di cui è portatrice.
Invero, il consulente ha potuto apprezzare la rilevanza clinica della spondiloartrosi alla luce degli accertamenti medici specialisti depositati in atti;
la depressione veniva invece valutata nella misura del 10% d'invalidità, percentuale che non rileva ai fini della quantificazione complessiva delle infermità.
Rispondendo ai rilievi di parte il consulente rappresentava, per le ulteriori patologie denunciate dalla parte ricorrente, quanto “alla asserita mancata valutazione della sindrome del tunnel carpale, si fa presente che la obiettività clinica al momento della visita medica ha evidenziato un lieve deficit della stretta a pugno a sx. Pertanto nella attuale espressività clinica tale affezione non dà luogo ad invalidità”.
Inoltre, soffermandosi sulla patologia respiratoria: “è stato valutato anche il referto della visita specialistica pneumologica cui la perizianda si sottopose presso il poliambulatorio SS
Annunziata di Messina”.
Lo specialista che l'ebbe in osservazione valutò il quadro clinico come “possibile” asma allergico da studiare. Anche il referto della spirometria effettuata sempre dallo stesso specialista, non fornisce elementi utili ai fini di formulare diagnosi di asma bronchiale.
Pertanto tale affezione non è valutabile per le finalità che ci occupano”.
Ad avviso del Tribunale nessun errore diagnostico-valutativo è riscontrabile ed anzi la relazione di consulenza eseguita in sede di Atp si palesa ben motivata, esaustiva e assolutamente priva di carenze;
la ricorrente non ha condiviso il parere diagnostico formulato dall'ausiliario del Giudice con osservazioni alle quali il consulente ha esaurientemente risposto.
3. Decisione e spese.
La ricorrente non possiede quindi i requisiti medico-legali per permettere l'attribuzione né della pensione, né dell'assegno d'invalidità, pertanto il ricorso è da ritenersi rigettato, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici. Nulla sulle spese processuali, stante la dichiarazione dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Si pongono a carico dell' le spese di c.t.u., in ragione di suddetto esonero. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accerta che presenta una percentuale invalidità pari al 60% e pertanto Parte_1
rigetta il ricorso per il riconoscimento della pensione e dell'assegno di inabilità;
- nulla sulle spese giudiziali, stante la dichiarazione di esonero;
Messina, 28.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando