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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/08/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 898/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 898/2023 del Ruolo Generale promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato a margine dell'atto d'appello, dall'avv. Giovanni Tarantini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Surbo, via Tagliamento, n. 108
APPELLANTE contro
(c.f. , in persona dell'amministratore e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Arianna Dell'Anna in
Lecce, viale De Pietro, n. 23, dalla quale è rappresentato e difeso per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATO
CONCLUSIONI
Sulle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.2.2025, depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23.1.2018, adiva il Tribunale di Lecce, onde Parte_2
ottenere la condanna in solido del al pagamento: a) Controparte_2
della somma di € 1.085,00, oltre iva, come per legge ed interessi dalla sentenza al saldo a titolo di danno patrimoniale;
b) della somma di € 4.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, quale danno non patrimoniale;
c) delle spese di consulenza per il procedimento per A.T.P. n. 1769/2016 R.G; d) delle spese di giudizio.
Deduceva l'attrice che dalla consulenza espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 1769/2016 R.G. era emerso che le infiltrazioni da essa lamentate nel proprio appartamento avevano avuto origine dalla soprastante terrazza scoperta di pertinenza esclusiva dell'unità immobiliare al primo piano di proprietà di e che le spese sostenute per il Controparte_2
ripristino dovevano quantificarsi in € 1.085,38; a causa del puntellamento dei vani interessati dalle infiltrazioni, era stata costretta dal mese di febbraio 2014 sino al mese di marzo 2015 a trasferirsi presso l'abitazione della sorella di aver diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nella Parte_1
misura determinata dal c.t.u. nonché al ristoro dei danni non patrimoniali, rappresentati dalla lesione del pieno godimento della sua abitazione;
che il potere di fatto sulla porzione di immobile interessata dalle infiltrazioni era esercitato dal (di cui faceva parte la terrazza Controparte_1
scoperta) e (come proprietaria dell'appartamento), donde la loro responsabilità ex Controparte_2
art. 2055 c.c. per i danni subiti.
Si costituiva il eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_1
posto che dalla consulenza prodotta da parte attrice risultava che le infiltrazioni erano originate dalla soprastante terrazza scoperta ad uso esclusivo dell'appartamento posto al primo piano, di proprietà di
. Controparte_2
Si costituiva, altresì, , chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza, giacché Controparte_2
dalla produzione documentale attorea risultava che già nel 2015 erano stati eseguiti a regola d'arte tutti i lavori di ripristino richiesti dall'attrice, sicché non residuava alcun danno risarcibile.
2 Con ricorso in corso di causa ex art. 669-bis e ss. c.p.c., depositato il 5.9.2018, Parte_2
lamentava la ricomparsa dei fenomeni infiltrativi nella propria abitazione, chiedendo
[...]
disporsi i provvedimenti più opportuni in ordine alla situazione di pericolo rappresentata.
Con provvedimento reso all'udienza del 14.1.2019, integrato all'udienza del 12.4.2019, veniva disposto accertamento tecnico preventivo finalizzato alla soluzione dei seguenti quesiti: 1) verificare lo stato del luoghi per cui è causa, l'eventuale situazione di pericolo per la salute e per l'incolumità
di persone e cose, e l'eventuale aggravamento della situazione descritta nel precedente elaborato disposto nel procedimento per A.T.P. n. 1769/2016 R.G.; 2) in caso di aggravamento, verificare se a tanto abbia concorso, e in quale misura percentuale, l'omissione e/o il ritardo nella esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria deliberati nell'assemblea condominiale del 10.12.2013.
Intervenuto il decesso dell'attrice, con memoria del 13.11.2020 si costituiva Parte_1
quale erede assegnataria per testamento dell'immobile oggetto di causa.
Depositata la consulenza tecnica ed espletate le prove orali, precisate le conclusioni e disposta la discussione orale della causa, all'udienza del 14.04.2023, il Tribunale pronunciava sentenza n.
1156/2023, così disponendo: “1) condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_3
e – quali eredi di della somma di €
[...] Parte_1 Parte_2
1.085,00 a titolo di ristoro del danno patrimoniale da quest'ultima subito in seguito alle infiltrazioni
nel proprio appartamento, nonché della somma di € 200,00 a titolo di risarcimento del danno non
patrimoniale per il mancato godimento del proprio immobile nel lasso di tempo necessario per
l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione;
il tutto, oltre interessi legali dal dì della liquidazione
sino al soddisfo;
2) condanna altresì al pagamento, in favore dell'Erario, delle Controparte_2
spese e competenze del procedimento per accertamento tecnico preventivo, che liquida in complessivi
€ 2.116,76 (di cui € 916,76 per esborsi –comprensivi dei compensi liquidati al C.T.U. - ed € 1.200,00
per competenze), oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva (se dovuta) nelle misure di legge sulle
voci soggette, nonché al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in
3 complessivi € 2.677,00 (di cui € 125,00 per esborsi ed € 2.552,00 per competenze), oltre rimborso
forfettario al 15%, cap e iva (se dovuta) nelle misure di legge sulle voci soggette;
3) condanna e , quali eredi di Parte_3 Parte_1 Parte_2
, al pagamento in favore del convenuto delle spese e competenze del
[...] CP_1
procedimento per accertamento tecnico preventivo, che liquida in complessivi € 1.200,00 per
competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva (se dovuta) nelle misure di legge sulle voci
soggette, nonché al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in
complessivi € 2.552,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva (se dovuta) nelle
misure di legge sulle voci soggette;
4) pone definitivamente a carico di esborsi e compensi liquidati al C.t.u. nominato Controparte_2
in sede in accertamento tecnico preventivo disposto nel corso del presente giudizio”.
Il primo giudice, rilevato che “oggetto del presente giudizio è solo il ristoro dei danni subiti ante
causam dall'attrice (ai quali sono limitate le conclusioni rassegnate nell'apposita udienza) e non
anche di quelli sopravvenuti in pendenza della lite”, osservava che:
- l'appartamento dell'attrice, al momento del primo sopralluogo eseguito il 23.01.2017, versava già
in buono stato di conservazione, in ragione degli interventi di risanamento fatti eseguire nel 2015 da
; Controparte_2
- la terrazza soprastante l'appartamento era stata rintonacata e il relativo battiscopa era Parte_2
stato sostituito;
- le infiltrazioni erano originate esclusivamente dalla terrazza a livello ad uso esclusivo dell'appartamento al primo piano di proprietà di , sicché i danni lamentati dovevano Controparte_2
essere ascritti in via esclusiva a quest'ultima, con esclusione di ogni responsabilità del
[...]
; CP_1
- i costi per il ripristino dell'appartamento potevano stimarsi in € 1.085,00; Parte_2
- poteva riconoscersi, altresì, la somma di € 200,00 per il mancato godimento dell'immobile nel periodo di esecuzione dei lavori.
4 Avverso la sentenza, con atto notificato il 26.10.2023, ha proposto appello Parte_1
nei soli confronti del deducendo i motivi che saranno illustrati in Controparte_1
prosieguo.
Con comparsa depositata il 29.11.2023 si è costituito il chiedendo il rigetto Controparte_1
del gravame, con vittoria di spese.
Sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 18.2.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa Parte_1
trascrizione delle conclusioni della domanda cautelare proposta in corso di causa nonché per essere stato omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione delle questioni poste;
censura la decisione appellata nella parte in cui ha escluso la responsabilità del , Controparte_1
chiedendone la condanna alla esecuzione degli obblighi di fare, così come indicato nella CTU
espletata nel corso del giudizio.
L'appellante deduce che:
- all'udienza del 14.4.2023 (e non del 5.10.2022) aveva precisato le seguenti conclusioni: “a)
accogliere la domanda attorea e per l'effetto condannare i convenuti in solido o nella quota/misura
di legge al pagamento, in favore dell'attrice, di euro 1.085,00 oltre I.V.A., interessi come per legge,
così come determinati in sede di ATP NRG 1769/2016, nonché adottare tutti gli opportuni
provvedimenti così come specificamente indicati in sede di AT in corso di causa a favore e per
l'abitazione di proprietà di ”; Parte_1
- il c.t.u., nella consulenza espletata in corso di causa, aveva accertato che la zona dell'appartamento interessata dall'infiltrazione è quella situata in prossimità del giunto di dilatazione Parte_2
strutturale che separa due adiacenti corpi di fabbrica, entrambi facenti parte del grande complesso condominiale;
che anche nel sovrastante appartamento di proprietà è CP_1 Controparte_2
stata riscontrata una forte infiltrazione di acqua piovana, proveniente dal terrazzo dell'appartamento
5 al piano superiore, che funge anche da lastrico solare;
che le cause delle infiltrazioni sono da attribuire alla mancata manutenzione dei sistemi di impermeabilizzazione e sigillatura del giunto strutturale e dei relativi pluviali;
che la condizione di degrado costituisce aggravamento dello stato dei luoghi documentato fotograficamente nell'atto di ricorso per A.T.P. n. 1769/2016 R.G. e che è dovuta interamente al mancato intervento di manutenzione straordinaria dei terrazzi dei due piani soprastanti l'appartamento della ricorrente e dei sistemi di impermeabilizzazione e sigillatura del giunto di dilatazione strutturale e dei pluviali;
- pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi anche sull'obbligo infungibile di fare a carico del con riferimento ai lavori di manutenzione del lastrico solare del Controparte_1
secondo ed ultimo piano, le cui acque piovane - per via della mancata impermeabilizzazione dei pluviali presenti lungo la colonna di fabbricato in posizione orizzontale e verticale - fuoriescono sul terrazzo a livello del primo e del secondo piano, così causando i fenomeni di infiltrazione nella proprietà Parte_2
- conseguentemente, il primo giudice non avrebbe dovuto escludere la responsabilità del
[...]
, né condannare l'attrice a corrispondere al medesimo le spese del CP_1 CP_1
procedimento per A.T.P. e del giudizio di cognizione.
2. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, si eccepisce il difetto di rappresentanza processuale del per mancanza di espressa autorizzazione a stare in giudizio Controparte_1
dell'assemblea condominiale in favore dell'amministratore.
3. L'appellante ha, inoltre, formulato istanza di correzione per errore materiale della sentenza impugnata.
4. L'appello è infondato alla stregua delle seguenti considerazioni.
4.1. Con istanza in data 4.9.2018 , premesso che nell'appartamento di sua Parte_2
proprietà, dopo l'espletamento del procedimento per A.T.P. n. 1769/2016 R.G., erano ricomparsi fenomeni di umidità ed infiltrazioni, chiedeva, nel corso del giudizio di primo grado, disporsi i provvedimenti più opportuni in relazione alla situazione di pericolo rappresentata.
6 Nel contraddittorio delle parti, il giudice di prime cure, all'udienza del 14.1.2019, ha disposto accertamento tecnico preventivo (integrando i questi all'udienza del 12.4.2019), al fine di verificare lo stato del luoghi per cui è causa, l'eventuale situazione di pericolo per la salute e per l'incolumità
di persone e cose e l'eventuale aggravamento della situazione descritta nel precedente elaborato disposto nel procedimento per A.T.P. n. 1769/2016 R.G.; in caso di aggravamento, verificare se a tanto abbia concorso, e in quale misura percentuale, l'omissione e/o il ritardo nella esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria deliberati nell'assemblea condominiale del 10.12.2013.
Il giudice ha dunque qualificato l'istanza presentata dalla – che nulla ha osservato al Parte_2
riguardo prestando quindi acquiescenza - come ricorso per A.T.P.
In conformità della previsione di cui all'art. 696 c.p.c., è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio per la verifica dello stato dei luoghi e l'accertamento, in caso di aggravamento della situazione, della eventuale responsabilità del . L'indagine non è stata estesa alla valutazione di eventuali CP_1
ulteriori danni, in conformità di quanto richiesto con l'istanza in parola, con la quale veniva
(genericamente) invocata l'adozione dei provvedimenti più opportuni in relazione alla situazione di pericolo rappresenta (ma esclusa dal c.t.u.: v. risposta al quesito n. 1, pag. 4 della relazione redatta in sede di A.T.P.)
Correttamente, pertanto, il primo giudice – prendendo in considerazione le conclusioni formulate nell'istanza proposta in corso di causa - ha rilevato che il thema decidendum era circoscritto al solo risarcimento dei danni subiti ante causam (ai quali erano limitate le conclusioni rassegnate nell'apposita udienza) e non anche di quelli sopravvenuti in pendenza di lite, escludendo quindi la rilevanza ai fini della decisione delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo disposto in corso di causa (in quanto, all'evidenza, esulavano dall'oggetto del giudizio).
Va poi chiarito che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata fissata per il 5.10.2022 (come correttamente indicato in sentenza), avendo il primo giudice rinviato alla successiva udienza per la discussione concedendo termine per note conclusive. A fortiori, pertanto, non possono assumere rilievo le conclusioni formulate con l'atto denominato “note conclusive per l'udienza del 20.2.2023”,
7 depositato il 30.1.2023, con cui l'appellante chiedeva la condanna dei convenuti ad “adottare tutti gli
opportuni provvedimenti così come specificamente indicati in sede di ATP in corso di causa a favore
e per l'abitazione di proprietà condominiale di ”. Parte_1
4.2. Anche il secondo motivo di appello, formulato in via subordinata, è infondato.
Invero, l'Amministratore del è stato autorizzato a costituirsi in giudizio Controparte_1
dall'assemblea condominiale del 22.1.2019, nel cui verbale, al punto 1) all'o.d.g., si legge “Azione
giudiziaria intrapresa dalla sig.ra costituzione in giudizio –Decisioni da Parte_2
assumere” e successivamente “…L'assemblea delibera di resistere in giudizio al fine di fare accertare l'esclusione di responsabilità del e l'estromissione dal relativo giudizio ratificando le CP_1
decisioni dell'amministratore”. La relativa delibera è stata depositata all'udienza del 12.4.2019.
4.3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato.
5. Va invece accolta l'istanza di correzione per errore materiale della sentenza impugnata, nelle parti in cui riporta come parti attrici e/o eredi sia (e non Parte_3 Parte_2
come invece indicato dall'appellante) sia anziché quest'ultima soltanto, Parte_1
giusta nuova costituzione in corso di causa del 13.11.2020.
Invero – intervenuta la morte dell'originaria attrice durante il giudizio di Parte_2
prime cure – con memoria depositata il 24.02.2020 si costituivano in giudizio Parte_3
e in qualità di eredi di . Con successiva memoria Parte_1 Parte_2
del 13.11.2020 della sola si precisava che “in data 23/6/2020 il Notaio Parte_1
redigeva verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo, da cui è attestato che l'immobile
oggetto di causa è trasferito in favore della sola erede ”, e che pertanto il Parte_1
precedente atto di costituzione doveva “ritenersi formalizzato solo e soltanto nell'interesse della
sig.ra ”. Parte_1
Pertanto, si dispone la correzione della sentenza di primo grado là dove indica Parte_3
e come attrici e/o eredi anziché la sola Parte_1 Parte_1
6. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
8 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 14.04.2023 da nei confronti del Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1156/2023, pubblicata il Controparte_1
14.04.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore del
[...]
, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per CP_1
legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto;
4) ordina che la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1156/2023, pubblicata il 14.4.2023, sia corretta là
dove indica e come attrici e/o eredi anziché la sola Parte_3 Parte_1
Parte_1
5) dispone che la correzione sia annotata sull'originale della sentenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 898/2023 del Ruolo Generale promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato a margine dell'atto d'appello, dall'avv. Giovanni Tarantini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Surbo, via Tagliamento, n. 108
APPELLANTE contro
(c.f. , in persona dell'amministratore e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Arianna Dell'Anna in
Lecce, viale De Pietro, n. 23, dalla quale è rappresentato e difeso per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATO
CONCLUSIONI
Sulle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.2.2025, depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23.1.2018, adiva il Tribunale di Lecce, onde Parte_2
ottenere la condanna in solido del al pagamento: a) Controparte_2
della somma di € 1.085,00, oltre iva, come per legge ed interessi dalla sentenza al saldo a titolo di danno patrimoniale;
b) della somma di € 4.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, quale danno non patrimoniale;
c) delle spese di consulenza per il procedimento per A.T.P. n. 1769/2016 R.G; d) delle spese di giudizio.
Deduceva l'attrice che dalla consulenza espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 1769/2016 R.G. era emerso che le infiltrazioni da essa lamentate nel proprio appartamento avevano avuto origine dalla soprastante terrazza scoperta di pertinenza esclusiva dell'unità immobiliare al primo piano di proprietà di e che le spese sostenute per il Controparte_2
ripristino dovevano quantificarsi in € 1.085,38; a causa del puntellamento dei vani interessati dalle infiltrazioni, era stata costretta dal mese di febbraio 2014 sino al mese di marzo 2015 a trasferirsi presso l'abitazione della sorella di aver diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nella Parte_1
misura determinata dal c.t.u. nonché al ristoro dei danni non patrimoniali, rappresentati dalla lesione del pieno godimento della sua abitazione;
che il potere di fatto sulla porzione di immobile interessata dalle infiltrazioni era esercitato dal (di cui faceva parte la terrazza Controparte_1
scoperta) e (come proprietaria dell'appartamento), donde la loro responsabilità ex Controparte_2
art. 2055 c.c. per i danni subiti.
Si costituiva il eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_1
posto che dalla consulenza prodotta da parte attrice risultava che le infiltrazioni erano originate dalla soprastante terrazza scoperta ad uso esclusivo dell'appartamento posto al primo piano, di proprietà di
. Controparte_2
Si costituiva, altresì, , chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza, giacché Controparte_2
dalla produzione documentale attorea risultava che già nel 2015 erano stati eseguiti a regola d'arte tutti i lavori di ripristino richiesti dall'attrice, sicché non residuava alcun danno risarcibile.
2 Con ricorso in corso di causa ex art. 669-bis e ss. c.p.c., depositato il 5.9.2018, Parte_2
lamentava la ricomparsa dei fenomeni infiltrativi nella propria abitazione, chiedendo
[...]
disporsi i provvedimenti più opportuni in ordine alla situazione di pericolo rappresentata.
Con provvedimento reso all'udienza del 14.1.2019, integrato all'udienza del 12.4.2019, veniva disposto accertamento tecnico preventivo finalizzato alla soluzione dei seguenti quesiti: 1) verificare lo stato del luoghi per cui è causa, l'eventuale situazione di pericolo per la salute e per l'incolumità
di persone e cose, e l'eventuale aggravamento della situazione descritta nel precedente elaborato disposto nel procedimento per A.T.P. n. 1769/2016 R.G.; 2) in caso di aggravamento, verificare se a tanto abbia concorso, e in quale misura percentuale, l'omissione e/o il ritardo nella esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria deliberati nell'assemblea condominiale del 10.12.2013.
Intervenuto il decesso dell'attrice, con memoria del 13.11.2020 si costituiva Parte_1
quale erede assegnataria per testamento dell'immobile oggetto di causa.
Depositata la consulenza tecnica ed espletate le prove orali, precisate le conclusioni e disposta la discussione orale della causa, all'udienza del 14.04.2023, il Tribunale pronunciava sentenza n.
1156/2023, così disponendo: “1) condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_3
e – quali eredi di della somma di €
[...] Parte_1 Parte_2
1.085,00 a titolo di ristoro del danno patrimoniale da quest'ultima subito in seguito alle infiltrazioni
nel proprio appartamento, nonché della somma di € 200,00 a titolo di risarcimento del danno non
patrimoniale per il mancato godimento del proprio immobile nel lasso di tempo necessario per
l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione;
il tutto, oltre interessi legali dal dì della liquidazione
sino al soddisfo;
2) condanna altresì al pagamento, in favore dell'Erario, delle Controparte_2
spese e competenze del procedimento per accertamento tecnico preventivo, che liquida in complessivi
€ 2.116,76 (di cui € 916,76 per esborsi –comprensivi dei compensi liquidati al C.T.U. - ed € 1.200,00
per competenze), oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva (se dovuta) nelle misure di legge sulle
voci soggette, nonché al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in
3 complessivi € 2.677,00 (di cui € 125,00 per esborsi ed € 2.552,00 per competenze), oltre rimborso
forfettario al 15%, cap e iva (se dovuta) nelle misure di legge sulle voci soggette;
3) condanna e , quali eredi di Parte_3 Parte_1 Parte_2
, al pagamento in favore del convenuto delle spese e competenze del
[...] CP_1
procedimento per accertamento tecnico preventivo, che liquida in complessivi € 1.200,00 per
competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva (se dovuta) nelle misure di legge sulle voci
soggette, nonché al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in
complessivi € 2.552,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva (se dovuta) nelle
misure di legge sulle voci soggette;
4) pone definitivamente a carico di esborsi e compensi liquidati al C.t.u. nominato Controparte_2
in sede in accertamento tecnico preventivo disposto nel corso del presente giudizio”.
Il primo giudice, rilevato che “oggetto del presente giudizio è solo il ristoro dei danni subiti ante
causam dall'attrice (ai quali sono limitate le conclusioni rassegnate nell'apposita udienza) e non
anche di quelli sopravvenuti in pendenza della lite”, osservava che:
- l'appartamento dell'attrice, al momento del primo sopralluogo eseguito il 23.01.2017, versava già
in buono stato di conservazione, in ragione degli interventi di risanamento fatti eseguire nel 2015 da
; Controparte_2
- la terrazza soprastante l'appartamento era stata rintonacata e il relativo battiscopa era Parte_2
stato sostituito;
- le infiltrazioni erano originate esclusivamente dalla terrazza a livello ad uso esclusivo dell'appartamento al primo piano di proprietà di , sicché i danni lamentati dovevano Controparte_2
essere ascritti in via esclusiva a quest'ultima, con esclusione di ogni responsabilità del
[...]
; CP_1
- i costi per il ripristino dell'appartamento potevano stimarsi in € 1.085,00; Parte_2
- poteva riconoscersi, altresì, la somma di € 200,00 per il mancato godimento dell'immobile nel periodo di esecuzione dei lavori.
4 Avverso la sentenza, con atto notificato il 26.10.2023, ha proposto appello Parte_1
nei soli confronti del deducendo i motivi che saranno illustrati in Controparte_1
prosieguo.
Con comparsa depositata il 29.11.2023 si è costituito il chiedendo il rigetto Controparte_1
del gravame, con vittoria di spese.
Sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 18.2.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa Parte_1
trascrizione delle conclusioni della domanda cautelare proposta in corso di causa nonché per essere stato omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione delle questioni poste;
censura la decisione appellata nella parte in cui ha escluso la responsabilità del , Controparte_1
chiedendone la condanna alla esecuzione degli obblighi di fare, così come indicato nella CTU
espletata nel corso del giudizio.
L'appellante deduce che:
- all'udienza del 14.4.2023 (e non del 5.10.2022) aveva precisato le seguenti conclusioni: “a)
accogliere la domanda attorea e per l'effetto condannare i convenuti in solido o nella quota/misura
di legge al pagamento, in favore dell'attrice, di euro 1.085,00 oltre I.V.A., interessi come per legge,
così come determinati in sede di ATP NRG 1769/2016, nonché adottare tutti gli opportuni
provvedimenti così come specificamente indicati in sede di AT in corso di causa a favore e per
l'abitazione di proprietà di ”; Parte_1
- il c.t.u., nella consulenza espletata in corso di causa, aveva accertato che la zona dell'appartamento interessata dall'infiltrazione è quella situata in prossimità del giunto di dilatazione Parte_2
strutturale che separa due adiacenti corpi di fabbrica, entrambi facenti parte del grande complesso condominiale;
che anche nel sovrastante appartamento di proprietà è CP_1 Controparte_2
stata riscontrata una forte infiltrazione di acqua piovana, proveniente dal terrazzo dell'appartamento
5 al piano superiore, che funge anche da lastrico solare;
che le cause delle infiltrazioni sono da attribuire alla mancata manutenzione dei sistemi di impermeabilizzazione e sigillatura del giunto strutturale e dei relativi pluviali;
che la condizione di degrado costituisce aggravamento dello stato dei luoghi documentato fotograficamente nell'atto di ricorso per A.T.P. n. 1769/2016 R.G. e che è dovuta interamente al mancato intervento di manutenzione straordinaria dei terrazzi dei due piani soprastanti l'appartamento della ricorrente e dei sistemi di impermeabilizzazione e sigillatura del giunto di dilatazione strutturale e dei pluviali;
- pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi anche sull'obbligo infungibile di fare a carico del con riferimento ai lavori di manutenzione del lastrico solare del Controparte_1
secondo ed ultimo piano, le cui acque piovane - per via della mancata impermeabilizzazione dei pluviali presenti lungo la colonna di fabbricato in posizione orizzontale e verticale - fuoriescono sul terrazzo a livello del primo e del secondo piano, così causando i fenomeni di infiltrazione nella proprietà Parte_2
- conseguentemente, il primo giudice non avrebbe dovuto escludere la responsabilità del
[...]
, né condannare l'attrice a corrispondere al medesimo le spese del CP_1 CP_1
procedimento per A.T.P. e del giudizio di cognizione.
2. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, si eccepisce il difetto di rappresentanza processuale del per mancanza di espressa autorizzazione a stare in giudizio Controparte_1
dell'assemblea condominiale in favore dell'amministratore.
3. L'appellante ha, inoltre, formulato istanza di correzione per errore materiale della sentenza impugnata.
4. L'appello è infondato alla stregua delle seguenti considerazioni.
4.1. Con istanza in data 4.9.2018 , premesso che nell'appartamento di sua Parte_2
proprietà, dopo l'espletamento del procedimento per A.T.P. n. 1769/2016 R.G., erano ricomparsi fenomeni di umidità ed infiltrazioni, chiedeva, nel corso del giudizio di primo grado, disporsi i provvedimenti più opportuni in relazione alla situazione di pericolo rappresentata.
6 Nel contraddittorio delle parti, il giudice di prime cure, all'udienza del 14.1.2019, ha disposto accertamento tecnico preventivo (integrando i questi all'udienza del 12.4.2019), al fine di verificare lo stato del luoghi per cui è causa, l'eventuale situazione di pericolo per la salute e per l'incolumità
di persone e cose e l'eventuale aggravamento della situazione descritta nel precedente elaborato disposto nel procedimento per A.T.P. n. 1769/2016 R.G.; in caso di aggravamento, verificare se a tanto abbia concorso, e in quale misura percentuale, l'omissione e/o il ritardo nella esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria deliberati nell'assemblea condominiale del 10.12.2013.
Il giudice ha dunque qualificato l'istanza presentata dalla – che nulla ha osservato al Parte_2
riguardo prestando quindi acquiescenza - come ricorso per A.T.P.
In conformità della previsione di cui all'art. 696 c.p.c., è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio per la verifica dello stato dei luoghi e l'accertamento, in caso di aggravamento della situazione, della eventuale responsabilità del . L'indagine non è stata estesa alla valutazione di eventuali CP_1
ulteriori danni, in conformità di quanto richiesto con l'istanza in parola, con la quale veniva
(genericamente) invocata l'adozione dei provvedimenti più opportuni in relazione alla situazione di pericolo rappresenta (ma esclusa dal c.t.u.: v. risposta al quesito n. 1, pag. 4 della relazione redatta in sede di A.T.P.)
Correttamente, pertanto, il primo giudice – prendendo in considerazione le conclusioni formulate nell'istanza proposta in corso di causa - ha rilevato che il thema decidendum era circoscritto al solo risarcimento dei danni subiti ante causam (ai quali erano limitate le conclusioni rassegnate nell'apposita udienza) e non anche di quelli sopravvenuti in pendenza di lite, escludendo quindi la rilevanza ai fini della decisione delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo disposto in corso di causa (in quanto, all'evidenza, esulavano dall'oggetto del giudizio).
Va poi chiarito che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata fissata per il 5.10.2022 (come correttamente indicato in sentenza), avendo il primo giudice rinviato alla successiva udienza per la discussione concedendo termine per note conclusive. A fortiori, pertanto, non possono assumere rilievo le conclusioni formulate con l'atto denominato “note conclusive per l'udienza del 20.2.2023”,
7 depositato il 30.1.2023, con cui l'appellante chiedeva la condanna dei convenuti ad “adottare tutti gli
opportuni provvedimenti così come specificamente indicati in sede di ATP in corso di causa a favore
e per l'abitazione di proprietà condominiale di ”. Parte_1
4.2. Anche il secondo motivo di appello, formulato in via subordinata, è infondato.
Invero, l'Amministratore del è stato autorizzato a costituirsi in giudizio Controparte_1
dall'assemblea condominiale del 22.1.2019, nel cui verbale, al punto 1) all'o.d.g., si legge “Azione
giudiziaria intrapresa dalla sig.ra costituzione in giudizio –Decisioni da Parte_2
assumere” e successivamente “…L'assemblea delibera di resistere in giudizio al fine di fare accertare l'esclusione di responsabilità del e l'estromissione dal relativo giudizio ratificando le CP_1
decisioni dell'amministratore”. La relativa delibera è stata depositata all'udienza del 12.4.2019.
4.3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato.
5. Va invece accolta l'istanza di correzione per errore materiale della sentenza impugnata, nelle parti in cui riporta come parti attrici e/o eredi sia (e non Parte_3 Parte_2
come invece indicato dall'appellante) sia anziché quest'ultima soltanto, Parte_1
giusta nuova costituzione in corso di causa del 13.11.2020.
Invero – intervenuta la morte dell'originaria attrice durante il giudizio di Parte_2
prime cure – con memoria depositata il 24.02.2020 si costituivano in giudizio Parte_3
e in qualità di eredi di . Con successiva memoria Parte_1 Parte_2
del 13.11.2020 della sola si precisava che “in data 23/6/2020 il Notaio Parte_1
redigeva verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo, da cui è attestato che l'immobile
oggetto di causa è trasferito in favore della sola erede ”, e che pertanto il Parte_1
precedente atto di costituzione doveva “ritenersi formalizzato solo e soltanto nell'interesse della
sig.ra ”. Parte_1
Pertanto, si dispone la correzione della sentenza di primo grado là dove indica Parte_3
e come attrici e/o eredi anziché la sola Parte_1 Parte_1
6. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
8 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 14.04.2023 da nei confronti del Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1156/2023, pubblicata il Controparte_1
14.04.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore del
[...]
, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per CP_1
legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto;
4) ordina che la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1156/2023, pubblicata il 14.4.2023, sia corretta là
dove indica e come attrici e/o eredi anziché la sola Parte_3 Parte_1
Parte_1
5) dispone che la correzione sia annotata sull'originale della sentenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito
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