Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 8
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Incompetenza territoriale dell'Agenzia Riscossione di Salerno

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale ente pubblico economico strumentale dell'Agenzia delle Entrate, opera su tutto il territorio nazionale e le sue articolazioni territoriali non assumono rilevanza ai fini della competenza, che è in capo all'ente come unico soggetto operante a livello nazionale.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti vantati

    I crediti tributari non risultano prescritti, avendo gli atti notificati nelle more avuto effetto interruttivo della prescrizione. Le sospensioni previste ex lege negli anni 2020-2021 (periodo Covid) hanno ulteriormente prolungato i termini. Anche prima del 2022, i termini di prescrizione non erano maturati.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti prodromici

    L'omessa impugnazione di una precedente intimazione di pagamento notificata nel 2022 per la medesima vicenda ha precluso l'eccezione di irregolarità nella notifica degli atti prodromici. Inoltre, tutti gli atti sono stati ritualmente notificati.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti interruttivi della prescrizione

    Gli atti notificati nelle more, inclusa l'intimazione di pagamento del 2022, hanno avuto effetto interruttivo della prescrizione. Le sospensioni Covid hanno ulteriormente prolungato i termini.

  • Rigettato
    Mancata riproposizione di eccezioni relative alla sottoscrizione delle cartelle e indicazione dell'ente creditore

    La mancata riproposizione di tali questioni in sede di appello è intesa come tacita rinuncia alle stesse.

  • Rigettato
    Prescrizione dei diritti camerali

    Ai diritti camerali non si applica il termine di prescrizione quinquennale (diversi da tributi locali). Le cartelle sono state ritualmente notificate negli anni 2014-2015 e 2022. Non era necessaria la notifica preventiva di avvisi di accertamento per i diritti camerali, potendosi procedere ad iscrizione a ruolo diretta.

  • Rigettato
    Lamentato cambio di residenza

    Il cambio di residenza non è mai stato comunicato unitamente al cambio del domicilio fiscale, pertanto le comunicazioni e notifiche eseguite nel Comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale sono valide.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 8
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
    Numero : 8
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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