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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 1, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BAGLIONI ROSARIO, Presidente e Relatore
LAROCCA ROSA, Giudice
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 170/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vietri Di Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Basilicata
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Delle Calabrie 19/a 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Pignola
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza - Via Dei Mille 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 179/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez.
2 e pubblicata il 14/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220249006161068000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 310/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto rituale appello avverso la sentenza n. 179/2025 emessa dalla CGT di Potenza il 26.02.2025, depositata il 14.03.2025, con cui è stato rigettato il ricorso avverso l'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia Entrate riscossione in relazione a 2 avvisi di accertamento ed a numerose cartelle di pagamento (tutte ampiamente richiamate nella sentenza impugnate, elenco a cui si si rinvia e che abbiasi in questa sede interamente richiamato e trascritto) emesse a vario titolo per Irpef,
Imu, Ici ed altre imposte e tasse.
L'appellante ha chiesto la modifica della sentenza di primo grado e, specificamente, di dichiarare la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio.
A fondamento dell'atto di appello il contribuente ha dedotto:
- l'incompetenza territoriale dell'Agenzia Riscossione di Salerno;
- la prescrizione dei crediti vantati unitamente alle sanzioni ed agli interessi maturati, per avvenuto decorso del termine quinquennale, oltre alla violazione dello Statuto del contribuente nella parte relativa alla quantificazione degli interessi stessi;
- la nullità dell'intimazione di pagamento per la mancata rituale notifica degli atti prodromici;
- l'omessa notifica degli atti interruttivi della prescrizione. Si sono ritualmente costituite nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Potenza, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la Camera di Commercio territorialmente competente mediante deposito di rituali controdeduzioni in relazione alle rispettive competenze ed ai rispettivi atti di riferimento.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate di Potenza ha rilevato:
- la mancata riproposizione in sede di appello delle eccezioni sollevate in sede di gravame originario relative alla omessa sottoscrizione delle cartelle da parte del responsabile del procedimento ed alla omessa indicazione dell'ente creditore e delle modalità di calcolo delle sanzioni, con conseguente tacita rinuncia alle stesse;
- la mancata impugnazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Potenza avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso prodotto nei confronti di altra intimazione di pagamento notificata il 16 marzo 2022 per le medesime vicenda, omessa impugnazione che ha precluso la possibilità di eccepire eventuali irregolarità nella notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2009, ecc.);
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in virtù degli atti interruttivi sopravvenuti (tra cui quello rappresentato dall'intimazione di pagamento notificata nell'anno 2022, fatta oggetto di ricorso dichiarato inammissibile con sentenza a sua volta non impugnata) e delle sospensioni intervenute ex lege negli anni
2020-2021;
- il mancato decorso del termine di prescrizione anche prima della notifica dell'intimazione di pagamento del 2022 (essendo stati i due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2009 notificati ritualmente entro il 31 dicembre 2014 - e mai impugnati - e la cartella di pagamento relativa ad avviso di accertamento per l'anno 2008 ritualmente emessa dopo la sentenza di rigetto che nel 2014 ha riconosciuto la legittimità dell'avviso originariamente impugnato);
- il mancato decorso del termine di prescrizione dall'anno 2022 anche a voler invocare il termine quinquennale, pur dovendosi ritenere operante il termine decennale per le imposte erariali.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha, inoltre, dedotto:
- l'infondatezza dell'eccezione relativa alla competenza territoriale essendo l'Ader ente pubblico economico destinato a svolgere l'attività di riscossione su tutto il territorio nazionale come ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, sebbene articolato in strutture centrali e periferiche che nessuna rilevanza assumono ai fini della competenza, che in ogni caso risulta in capo all'ente come unico soggetto operante a livello nazionale;
- l'inammissibilità dell'appello rilevando la mera sovrapposizione dei motivi originari del ricorso con quelli posti a fondamento del mezzo d'impugnazione alla Corte Regionale di Giustizia senza alcuna concreta censura mossa nei confronti della sentenza emessa dai giudici di primi grado;
- l'infondatezza e la pretestuosità dell'appello così come proposto anche con riferimento al divieto di nuove domande;
- la rituale notifica di tutti gli atti prodromici, avendo, peraltro, il contribuente ricevuto prima dell'odierna intimazione di pagamento la notifica di altra intimazione e di due distinti avvisi di iscrizione ipotecaria;
- l'infondatezza del motivo d'appello relativo al lamentato cambio di residenza non essendo tale modifica mai stata comunicata unitamente al cambio del domicilio fiscale, dovendosi ritenere valida la comunicazione e/o notifica eseguita nel Comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.
L'Ader ha, infine, ribadito l'infondatezza dei motivi di appello come già evidenziato dall'Agenzia delle
Entrate di Potenza.
Anche la Camera di Commercio ha depositato rituali controdeduzione e rilevato:
- infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione in relazione ai diritti camerali (ai quali non si applica il termine di prescrizione quinquennale trattandosi di tributi diversi da quelli locali) le cui cartelle risultano ritualmente notificate negli anni 2014 – 2015 e 2022 per diritti camerali relativi alle annualità comprese tra il 2011 ed il 2022;
- l'infondatezza dell'eccezione relativa alla mancata preventiva notifica per i diritti camerali degli avvisi di accertamento, potendosi per tale forma di tributi procedere ad iscrizione a ruolo diretta essendo la misura del diritto annuale predefinta e fissata con decreto ministeriale, onde l'automatica iscrizione a ruolo costituente titolo esecutivo in caso di mancato pagamento.
Le parti appellate hanno, quindi, chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese di giudizio.
In data 12.12.2025, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve ritenersi pretestuoso e palesemente infondato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va interamente confermata, con ogni conseguenza di legge anche in materia di spese processuali.
I motivi di appello risultano essenzialmente ripetitivi delle questioni sollevate dalla contribuente innanzi al
Giudice di primo grado e vanno tutti disattesi.
In via preliminare, va necessariamente precisato che la mancata riproposizione in sede di appello delle questioni sollevate con l'originario ricorso relative alla omessa sottoscrizione delle cartelle da parte del responsabile del procedimento ed alla omessa indicazione dell'ente creditore e delle modalità di calcolo delle sanzioni va intesa come tacita rinuncia alle stesse.
Venendo, invece, in concreto ai motivi posti a fondamento del gravame le predette eccezioni, peraltro sollevate in modo generico senza alcun specifico richiamato, vanno esaminate e trattate con riferimento a ciascuna parte costituita.
Con riferimento l'Agenzia delle Entrate risulta documentale che i fatti odierni sono stati oggetto di altra intimazione di pagamento notificata il 16 marzo 2022 per la medesima vicenda la cui omessa impugnazione ha precluso la possibilità di eccepire eventuali irregolarità nella notifica degli atti prodromici
(due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2009 notificati ritualmente entro il 31 dicembre
2014 (e mai impugnati) e cartella di pagamento relativa ad avviso di accertamento per l'anno 2008 ritualmente emessa dopo la sentenza di primo rado della CTR della Basilicata che nel
2014 ha rigettato l'appello del contribuente riconoscendo la legittimità dell'avviso originariamente impugnato).
Pertanto, in caso in caso di mancata tempestiva notifica dell'avviso di intimazione i relativi crediti si cristallizzano ed i fatti estintivi precedenti alla notifica non possono più essere fatti valere
In ogni caso, i crediti tributari portati dai suddetti atti, tutti peraltro ritualmente notificati, non risultano in alcun modo prescritti come segnalato nella sentenza di primo grado avendo gli atti notificati nelle more anche effetto interruttivo della prescrizione. Discende che dall'intimazione di pagamento notificata nel
2022 hanno avuto nuovamente decorrenza i termini di prescrizione ad oggi non maturati anche in presenza di un termine quinquennale.
A ciò si aggiungono le sospensioni previste ex lege negli anni 2020-2021 nel c.d. periodo Covid che hanno comportato nel complesso un ulteriore prolungamento dei termini per circa ulteriori anni due.
Per mero scrupolo va, comunque, segnalato che la prescrizione non risultava maturata neppure prima dell'anno 2022 essendo stati i due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2009 notificati ritualmente entro il 31 dicembre 2014 (e mai impugnati) e la cartella di pagamento relativa ad avviso di accertamento per l'anno 2008 ritualmente emessa dopo la sentenza di primo rado della CTR della
Basilicata che nel 2014 ha rigettato l'appello del contribuente riconoscendo la legittimità dell'avviso originariamente impugnato.
In relazione alla posizione dell'Agenzia delle Entrate i motivi d'appello sollevati risultano, in tal modo, pretestuosi ed infondati.
Alle medesime conclusioni è possibile pervenire anche con riferimento alle questioni riguardanti l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
L'eccezione relativa alla competenza territoriale essendo l'Ader, ente pubblico economico destinato a svolgere l'attività di riscossione su tutto il territorio nazionale come ente strumentale dell'Agenzia delle
Entrate, sebbene articolato in strutture centrali e periferiche, risulta a dir poco pretestuosa trattandosi del medesimo Ente in quanto le suddette strutture territoriali nessuna rilevanza assumono ai fini della competenza, che in ogni caso risulta in capo all'ente come unico soggetto operante a livello nazionale.
Del tutto infondato deve ritenersi anche il motivo d'appello relativo al lamentato cambio di residenza non essendo tale modifica mai stata comunicata unitamente al cambio del domicilio fiscale, dovendosi ritenere valida la comunicazione e/o notifica eseguita nel Comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.
Il contribuente ha ricevuto la notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione di pagamento che non ha mai impugnato (oltre a due notifiche di comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria).
Tanto anche ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione.
Del tutto infondata deve, infine, ritenersi anche la sollevata eccezione di prescrizione in relazione ai diritti camerali (ai quali non si applica il termine di prescrizione quinquennale trattandosi di tributi diversi da quelli locali) le cui cartelle risultano ritualmente notificate negli anni 2014 – 2015 e 2022 per diritti camerali relativi alle annualità comprese tra il 2011 ed il 2022.
Non v'è dubbio, inoltre, che non andavano notificati per i diritti camerali preventivi avvisi di accertamento, potendosi per tale forma di tributi procedere ad iscrizione a ruolo diretta essendo la misura del diritto annuale predefinita e fissata con decreto ministeriale, onde l'automatica iscrizione a ruolo costituente titolo esecutivo in caso di mancato pagamento.
Restano assorbite tutte le ulteriori eccezioni del tutto inconferenti.
L'appello va, quindi, integralmente rigettato per infondatezza e pretestuosità dello stesso. Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle ulteriori spese di giudizio che si liquidano in
€ 700,00 in favore di ciascuna parte costituita.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 1, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BAGLIONI ROSARIO, Presidente e Relatore
LAROCCA ROSA, Giudice
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 170/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vietri Di Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Basilicata
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Delle Calabrie 19/a 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Pignola
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza - Via Dei Mille 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 179/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez.
2 e pubblicata il 14/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220249006161068000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 310/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto rituale appello avverso la sentenza n. 179/2025 emessa dalla CGT di Potenza il 26.02.2025, depositata il 14.03.2025, con cui è stato rigettato il ricorso avverso l'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia Entrate riscossione in relazione a 2 avvisi di accertamento ed a numerose cartelle di pagamento (tutte ampiamente richiamate nella sentenza impugnate, elenco a cui si si rinvia e che abbiasi in questa sede interamente richiamato e trascritto) emesse a vario titolo per Irpef,
Imu, Ici ed altre imposte e tasse.
L'appellante ha chiesto la modifica della sentenza di primo grado e, specificamente, di dichiarare la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio.
A fondamento dell'atto di appello il contribuente ha dedotto:
- l'incompetenza territoriale dell'Agenzia Riscossione di Salerno;
- la prescrizione dei crediti vantati unitamente alle sanzioni ed agli interessi maturati, per avvenuto decorso del termine quinquennale, oltre alla violazione dello Statuto del contribuente nella parte relativa alla quantificazione degli interessi stessi;
- la nullità dell'intimazione di pagamento per la mancata rituale notifica degli atti prodromici;
- l'omessa notifica degli atti interruttivi della prescrizione. Si sono ritualmente costituite nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Potenza, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la Camera di Commercio territorialmente competente mediante deposito di rituali controdeduzioni in relazione alle rispettive competenze ed ai rispettivi atti di riferimento.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate di Potenza ha rilevato:
- la mancata riproposizione in sede di appello delle eccezioni sollevate in sede di gravame originario relative alla omessa sottoscrizione delle cartelle da parte del responsabile del procedimento ed alla omessa indicazione dell'ente creditore e delle modalità di calcolo delle sanzioni, con conseguente tacita rinuncia alle stesse;
- la mancata impugnazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Potenza avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso prodotto nei confronti di altra intimazione di pagamento notificata il 16 marzo 2022 per le medesime vicenda, omessa impugnazione che ha precluso la possibilità di eccepire eventuali irregolarità nella notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2009, ecc.);
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in virtù degli atti interruttivi sopravvenuti (tra cui quello rappresentato dall'intimazione di pagamento notificata nell'anno 2022, fatta oggetto di ricorso dichiarato inammissibile con sentenza a sua volta non impugnata) e delle sospensioni intervenute ex lege negli anni
2020-2021;
- il mancato decorso del termine di prescrizione anche prima della notifica dell'intimazione di pagamento del 2022 (essendo stati i due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2009 notificati ritualmente entro il 31 dicembre 2014 - e mai impugnati - e la cartella di pagamento relativa ad avviso di accertamento per l'anno 2008 ritualmente emessa dopo la sentenza di rigetto che nel 2014 ha riconosciuto la legittimità dell'avviso originariamente impugnato);
- il mancato decorso del termine di prescrizione dall'anno 2022 anche a voler invocare il termine quinquennale, pur dovendosi ritenere operante il termine decennale per le imposte erariali.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha, inoltre, dedotto:
- l'infondatezza dell'eccezione relativa alla competenza territoriale essendo l'Ader ente pubblico economico destinato a svolgere l'attività di riscossione su tutto il territorio nazionale come ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, sebbene articolato in strutture centrali e periferiche che nessuna rilevanza assumono ai fini della competenza, che in ogni caso risulta in capo all'ente come unico soggetto operante a livello nazionale;
- l'inammissibilità dell'appello rilevando la mera sovrapposizione dei motivi originari del ricorso con quelli posti a fondamento del mezzo d'impugnazione alla Corte Regionale di Giustizia senza alcuna concreta censura mossa nei confronti della sentenza emessa dai giudici di primi grado;
- l'infondatezza e la pretestuosità dell'appello così come proposto anche con riferimento al divieto di nuove domande;
- la rituale notifica di tutti gli atti prodromici, avendo, peraltro, il contribuente ricevuto prima dell'odierna intimazione di pagamento la notifica di altra intimazione e di due distinti avvisi di iscrizione ipotecaria;
- l'infondatezza del motivo d'appello relativo al lamentato cambio di residenza non essendo tale modifica mai stata comunicata unitamente al cambio del domicilio fiscale, dovendosi ritenere valida la comunicazione e/o notifica eseguita nel Comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.
L'Ader ha, infine, ribadito l'infondatezza dei motivi di appello come già evidenziato dall'Agenzia delle
Entrate di Potenza.
Anche la Camera di Commercio ha depositato rituali controdeduzione e rilevato:
- infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione in relazione ai diritti camerali (ai quali non si applica il termine di prescrizione quinquennale trattandosi di tributi diversi da quelli locali) le cui cartelle risultano ritualmente notificate negli anni 2014 – 2015 e 2022 per diritti camerali relativi alle annualità comprese tra il 2011 ed il 2022;
- l'infondatezza dell'eccezione relativa alla mancata preventiva notifica per i diritti camerali degli avvisi di accertamento, potendosi per tale forma di tributi procedere ad iscrizione a ruolo diretta essendo la misura del diritto annuale predefinta e fissata con decreto ministeriale, onde l'automatica iscrizione a ruolo costituente titolo esecutivo in caso di mancato pagamento.
Le parti appellate hanno, quindi, chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese di giudizio.
In data 12.12.2025, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve ritenersi pretestuoso e palesemente infondato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va interamente confermata, con ogni conseguenza di legge anche in materia di spese processuali.
I motivi di appello risultano essenzialmente ripetitivi delle questioni sollevate dalla contribuente innanzi al
Giudice di primo grado e vanno tutti disattesi.
In via preliminare, va necessariamente precisato che la mancata riproposizione in sede di appello delle questioni sollevate con l'originario ricorso relative alla omessa sottoscrizione delle cartelle da parte del responsabile del procedimento ed alla omessa indicazione dell'ente creditore e delle modalità di calcolo delle sanzioni va intesa come tacita rinuncia alle stesse.
Venendo, invece, in concreto ai motivi posti a fondamento del gravame le predette eccezioni, peraltro sollevate in modo generico senza alcun specifico richiamato, vanno esaminate e trattate con riferimento a ciascuna parte costituita.
Con riferimento l'Agenzia delle Entrate risulta documentale che i fatti odierni sono stati oggetto di altra intimazione di pagamento notificata il 16 marzo 2022 per la medesima vicenda la cui omessa impugnazione ha precluso la possibilità di eccepire eventuali irregolarità nella notifica degli atti prodromici
(due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2009 notificati ritualmente entro il 31 dicembre
2014 (e mai impugnati) e cartella di pagamento relativa ad avviso di accertamento per l'anno 2008 ritualmente emessa dopo la sentenza di primo rado della CTR della Basilicata che nel
2014 ha rigettato l'appello del contribuente riconoscendo la legittimità dell'avviso originariamente impugnato).
Pertanto, in caso in caso di mancata tempestiva notifica dell'avviso di intimazione i relativi crediti si cristallizzano ed i fatti estintivi precedenti alla notifica non possono più essere fatti valere
In ogni caso, i crediti tributari portati dai suddetti atti, tutti peraltro ritualmente notificati, non risultano in alcun modo prescritti come segnalato nella sentenza di primo grado avendo gli atti notificati nelle more anche effetto interruttivo della prescrizione. Discende che dall'intimazione di pagamento notificata nel
2022 hanno avuto nuovamente decorrenza i termini di prescrizione ad oggi non maturati anche in presenza di un termine quinquennale.
A ciò si aggiungono le sospensioni previste ex lege negli anni 2020-2021 nel c.d. periodo Covid che hanno comportato nel complesso un ulteriore prolungamento dei termini per circa ulteriori anni due.
Per mero scrupolo va, comunque, segnalato che la prescrizione non risultava maturata neppure prima dell'anno 2022 essendo stati i due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2009 notificati ritualmente entro il 31 dicembre 2014 (e mai impugnati) e la cartella di pagamento relativa ad avviso di accertamento per l'anno 2008 ritualmente emessa dopo la sentenza di primo rado della CTR della
Basilicata che nel 2014 ha rigettato l'appello del contribuente riconoscendo la legittimità dell'avviso originariamente impugnato.
In relazione alla posizione dell'Agenzia delle Entrate i motivi d'appello sollevati risultano, in tal modo, pretestuosi ed infondati.
Alle medesime conclusioni è possibile pervenire anche con riferimento alle questioni riguardanti l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
L'eccezione relativa alla competenza territoriale essendo l'Ader, ente pubblico economico destinato a svolgere l'attività di riscossione su tutto il territorio nazionale come ente strumentale dell'Agenzia delle
Entrate, sebbene articolato in strutture centrali e periferiche, risulta a dir poco pretestuosa trattandosi del medesimo Ente in quanto le suddette strutture territoriali nessuna rilevanza assumono ai fini della competenza, che in ogni caso risulta in capo all'ente come unico soggetto operante a livello nazionale.
Del tutto infondato deve ritenersi anche il motivo d'appello relativo al lamentato cambio di residenza non essendo tale modifica mai stata comunicata unitamente al cambio del domicilio fiscale, dovendosi ritenere valida la comunicazione e/o notifica eseguita nel Comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.
Il contribuente ha ricevuto la notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione di pagamento che non ha mai impugnato (oltre a due notifiche di comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria).
Tanto anche ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione.
Del tutto infondata deve, infine, ritenersi anche la sollevata eccezione di prescrizione in relazione ai diritti camerali (ai quali non si applica il termine di prescrizione quinquennale trattandosi di tributi diversi da quelli locali) le cui cartelle risultano ritualmente notificate negli anni 2014 – 2015 e 2022 per diritti camerali relativi alle annualità comprese tra il 2011 ed il 2022.
Non v'è dubbio, inoltre, che non andavano notificati per i diritti camerali preventivi avvisi di accertamento, potendosi per tale forma di tributi procedere ad iscrizione a ruolo diretta essendo la misura del diritto annuale predefinita e fissata con decreto ministeriale, onde l'automatica iscrizione a ruolo costituente titolo esecutivo in caso di mancato pagamento.
Restano assorbite tutte le ulteriori eccezioni del tutto inconferenti.
L'appello va, quindi, integralmente rigettato per infondatezza e pretestuosità dello stesso. Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle ulteriori spese di giudizio che si liquidano in
€ 700,00 in favore di ciascuna parte costituita.