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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 01/10/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1389/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. Emanuele Venzo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1389/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata in data 21 luglio 2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 residente in Capannori (LU), frazione S. Ginese di Compito, via di San Ginese n.
224
e
C.F. , nata a [...] il 18 marzo Parte_2 C.F._2
1981, residente in [...] – int. 2, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Di Piramo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pescia (PT), via B. Cairoli n . 80, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso congiunto depositato in data 21 luglio 2025 i signori e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 19 settembre Parte_2
2015 in Pescia (PT) e precisando che dall'unione è nata la figlia (il 3 marzo Per_1
2017), essendo trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Pistoia nel procedimento di separazione (r.g. n.
780/2024), svoltosi con modalità cartolar e e conclusosi con sentenza di omologazione n. 227/2024, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con collocazione e residenza prevalente presso la madre.
3) La casa coniugale sita in Pescia, Via Pietro Mascagni, n° 9 – int. 2, di proprietà della
Sig.ra rimarrà nella disponibilità di quest'ultima che provvederà Parte_2 personalmente al pagamento delle utenze di qualsiasi genere e natura afferenti all'immobile.
4) Il padre potrà vedere e rimanere con la figlia ogni volta che vorrà, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e parascolastici della stessa, previo accordo con la madre.
5) In difetto di accordo, la minore potrà frequentare il padre il mercoledì dall'uscita Per_1 della scuola fino al giorno successivo quando provvederà ad accompagnarla presso il rispettivo istituto scolastico. Nel periodo non scolastico, il padre prenderà l a minore presso la casa materna, o presso l'eventuale campo estivo dalla stessa frequentato, all'orario concordato tra le parti. I week end saranno alternati ed il padre prenderà la figlia a casa della madre il sabato mattina nella fascia oraria 8.00 – 9.00 e la riaccompagnerà, sempre presso il domicilio della mamma, la domenica entro le ore 20.00. Nei fine settimana che la minore trascorrerà con la madre, il padre prenderà la figlia il venerdì all'uscita della scuola o, nel periodo non scolastico, presso la casa materna, o presso l'eventuale campo estivo, all'orario concordato tra le parti, e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna il sabato mattina nella fascia oraria
8.00 – 9.00.
I giorni di e Stefano, quelli di Capodanno e quelli di Pasqua e Lunedì Per_2 Per_3 dell'Angelo seguiranno anch'essi il criterio dell'alternanza e la minore trascorrerà il Natale, il giorno di Santo Stefano, il Capodanno, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, con il padre o con la madre ad anni alterni.
2 Infine, durante le vacanze estive, trascorrerà un periodo complessivo di 7 giorni Per_1 consecutivi con il padre;
periodo che verrà preventivamente comunicato alla madre entro il mese di maggio di ogni anno. Analogamente la madre comunicherà al padre, entro la fine del mese di maggio di ogni anno, il periodo in cui trascorrerà le vacanze insieme alla figlia.
6) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia, la somma di € 350,00= (euro trecentocinquanta/00=) mensili entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT fino a che la minor e non abbia raggiunto la maggiore età e comunque fino a quando non risulterà economicamente indipendente;
detto versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN:
[...]; l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito interamente dalla madre.
7) Le spese straordinarie, sia mediche che di qualsiasi altra natura, che necessiteranno per la figlia fino al raggiungimento della maggiore età, e comunque fino a quando non risulterà economicamente indipendente, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti e saranno divise a metà, con le modalità stabilite nel Protocollo adottato dal Tribunale di
Pistoia.
8) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
9) I coniugi danno atto di aver già diviso tra loro i beni mobili che si trovano nella casa coniugale. Per quanto sopra, dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra per i titoli di cui sopra.
10) I coniugi, fin da ora, si rilasciano reciproco e vicendevole consenso all'espatrio, nonché al rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente, sul quale avranno facoltà di iscrivere la figlia minore senza ulteriore autorizzazione e/o con senso, come pure per ogni e qualsiasi altra autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso del coniuge”.
Letta la nota scritta in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 47-bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l.
898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota scritta in sostituzione dell'udienza.
3 Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i signori Parte_1
e in data 19 settembre 2015 in Pescia (PT), trascritto nei
[...] Parte_2 registri degli atti di matrimonio del Comune di Pescia al n. 18, P.II serie A, anno
2015, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Pescia (PT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 1 ottobre 2025.
Il Giudice Il Presidente
Emanuele Venzo Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. Emanuele Venzo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1389/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata in data 21 luglio 2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 residente in Capannori (LU), frazione S. Ginese di Compito, via di San Ginese n.
224
e
C.F. , nata a [...] il 18 marzo Parte_2 C.F._2
1981, residente in [...] – int. 2, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Di Piramo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pescia (PT), via B. Cairoli n . 80, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso congiunto depositato in data 21 luglio 2025 i signori e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 19 settembre Parte_2
2015 in Pescia (PT) e precisando che dall'unione è nata la figlia (il 3 marzo Per_1
2017), essendo trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Pistoia nel procedimento di separazione (r.g. n.
780/2024), svoltosi con modalità cartolar e e conclusosi con sentenza di omologazione n. 227/2024, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con collocazione e residenza prevalente presso la madre.
3) La casa coniugale sita in Pescia, Via Pietro Mascagni, n° 9 – int. 2, di proprietà della
Sig.ra rimarrà nella disponibilità di quest'ultima che provvederà Parte_2 personalmente al pagamento delle utenze di qualsiasi genere e natura afferenti all'immobile.
4) Il padre potrà vedere e rimanere con la figlia ogni volta che vorrà, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e parascolastici della stessa, previo accordo con la madre.
5) In difetto di accordo, la minore potrà frequentare il padre il mercoledì dall'uscita Per_1 della scuola fino al giorno successivo quando provvederà ad accompagnarla presso il rispettivo istituto scolastico. Nel periodo non scolastico, il padre prenderà l a minore presso la casa materna, o presso l'eventuale campo estivo dalla stessa frequentato, all'orario concordato tra le parti. I week end saranno alternati ed il padre prenderà la figlia a casa della madre il sabato mattina nella fascia oraria 8.00 – 9.00 e la riaccompagnerà, sempre presso il domicilio della mamma, la domenica entro le ore 20.00. Nei fine settimana che la minore trascorrerà con la madre, il padre prenderà la figlia il venerdì all'uscita della scuola o, nel periodo non scolastico, presso la casa materna, o presso l'eventuale campo estivo, all'orario concordato tra le parti, e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna il sabato mattina nella fascia oraria
8.00 – 9.00.
I giorni di e Stefano, quelli di Capodanno e quelli di Pasqua e Lunedì Per_2 Per_3 dell'Angelo seguiranno anch'essi il criterio dell'alternanza e la minore trascorrerà il Natale, il giorno di Santo Stefano, il Capodanno, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, con il padre o con la madre ad anni alterni.
2 Infine, durante le vacanze estive, trascorrerà un periodo complessivo di 7 giorni Per_1 consecutivi con il padre;
periodo che verrà preventivamente comunicato alla madre entro il mese di maggio di ogni anno. Analogamente la madre comunicherà al padre, entro la fine del mese di maggio di ogni anno, il periodo in cui trascorrerà le vacanze insieme alla figlia.
6) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia, la somma di € 350,00= (euro trecentocinquanta/00=) mensili entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT fino a che la minor e non abbia raggiunto la maggiore età e comunque fino a quando non risulterà economicamente indipendente;
detto versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN:
[...]; l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito interamente dalla madre.
7) Le spese straordinarie, sia mediche che di qualsiasi altra natura, che necessiteranno per la figlia fino al raggiungimento della maggiore età, e comunque fino a quando non risulterà economicamente indipendente, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti e saranno divise a metà, con le modalità stabilite nel Protocollo adottato dal Tribunale di
Pistoia.
8) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
9) I coniugi danno atto di aver già diviso tra loro i beni mobili che si trovano nella casa coniugale. Per quanto sopra, dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra per i titoli di cui sopra.
10) I coniugi, fin da ora, si rilasciano reciproco e vicendevole consenso all'espatrio, nonché al rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente, sul quale avranno facoltà di iscrivere la figlia minore senza ulteriore autorizzazione e/o con senso, come pure per ogni e qualsiasi altra autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso del coniuge”.
Letta la nota scritta in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 47-bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l.
898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota scritta in sostituzione dell'udienza.
3 Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i signori Parte_1
e in data 19 settembre 2015 in Pescia (PT), trascritto nei
[...] Parte_2 registri degli atti di matrimonio del Comune di Pescia al n. 18, P.II serie A, anno
2015, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Pescia (PT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 1 ottobre 2025.
Il Giudice Il Presidente
Emanuele Venzo Stefano Billet
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