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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 14/01/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 490/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 110/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Roma
Difeso da
CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432624 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13163/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha proposto ricorso avverso l'ACCERTAMENTO N. 112401432624 EMESSO IN DATA 01.10.2024 e NOTIFICATO CON RACCOMANDATA RICEVUTA IN DATA 18.10.2024, in relazione alla omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) per il periodo 01.01.2019 al 31.12.2023.
Si è costituita la Città Metropolitana di Roma Capitale contrastando le tesi avverse e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice, preso atto dell'assenza della Parte ricorrente in udienza (come da verbale), esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Comune di Roma ha richiesto il pagamento, dell'importo di € 5.717,00 in via agevolata pari ad € 4.314,00, della TARI e TEFA relativa agli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, sostenendo che l'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1 fosse soggetto al tributo per il presunto utilizzo a fini commerciali.
L'immobile suddetto, di proprietà della sig.ra Nominativo_1 fu concesso in locazione, per uso commerciale, alla Ricorrente a far data dal 12/07/20219.
Nel ricorso, e dagli allegati, è rilevabile un decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, relativamente ai canoni di locazione impagati a seguito di sfratto, ove la stessa ricorrente (e proprietaria dell'immobile) ha dato atto che Ricorrente_1 S.p.A. rilasciava l'immobile, sito in Roma alla Indirizzo_2/ A nella disponibilità della signora Nominativo_1.
A ciò si affianca il fatto che la Ricorrente_1 S.p.A. non ha mai detenuto il suddetto immobile e né vi ha mai esercitato alcuna attività, come risulta anche dalla visura camerale allegata al ricorso dalla quale risulta inequivocabilmente che nessuna unità locale è mai stata istituita, aperta e/o esercitata nel predetto immobile.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è accolto come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 250, oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 110/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Roma
Difeso da
CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432624 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13163/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha proposto ricorso avverso l'ACCERTAMENTO N. 112401432624 EMESSO IN DATA 01.10.2024 e NOTIFICATO CON RACCOMANDATA RICEVUTA IN DATA 18.10.2024, in relazione alla omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) per il periodo 01.01.2019 al 31.12.2023.
Si è costituita la Città Metropolitana di Roma Capitale contrastando le tesi avverse e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice, preso atto dell'assenza della Parte ricorrente in udienza (come da verbale), esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Comune di Roma ha richiesto il pagamento, dell'importo di € 5.717,00 in via agevolata pari ad € 4.314,00, della TARI e TEFA relativa agli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, sostenendo che l'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1 fosse soggetto al tributo per il presunto utilizzo a fini commerciali.
L'immobile suddetto, di proprietà della sig.ra Nominativo_1 fu concesso in locazione, per uso commerciale, alla Ricorrente a far data dal 12/07/20219.
Nel ricorso, e dagli allegati, è rilevabile un decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, relativamente ai canoni di locazione impagati a seguito di sfratto, ove la stessa ricorrente (e proprietaria dell'immobile) ha dato atto che Ricorrente_1 S.p.A. rilasciava l'immobile, sito in Roma alla Indirizzo_2/ A nella disponibilità della signora Nominativo_1.
A ciò si affianca il fatto che la Ricorrente_1 S.p.A. non ha mai detenuto il suddetto immobile e né vi ha mai esercitato alcuna attività, come risulta anche dalla visura camerale allegata al ricorso dalla quale risulta inequivocabilmente che nessuna unità locale è mai stata istituita, aperta e/o esercitata nel predetto immobile.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è accolto come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 250, oltre oneri accessori di legge se dovuti.