Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Sentenza breve 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 27/03/2023, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 00272/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00857/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 857 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Bosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in BR, via Aldo Moro 54;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in BR, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di BR con prot. d’uscita -OMISSIS-, con il quale è stato fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Prefetto della provincia di BR ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; il provvedimento è stato adottato sul rilievo che l’interessato risultava essere stato attinto da un procedimento di “ammonimento” avviato dal Questore di BR, per quanto successivamente archiviato: circostanza da cui il Prefetto ha desunto il venir meno nell’interessato dei requisiti di affidabilità richiesti per la detenzione di armi.
2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio depositando relazione della Prefettura sui fatti di causa con la pertinente documentazione, e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha accolto la domanda cautelare ai fini di un motivato riesame da parte della Prefettura di BR, con la seguente motivazione:
“Considerato
che nel provvedimento impugnato la Prefettura, pur dando atto dell’intervenuta archiviazione del procedimento di ammonimento avviato nei confronti del ricorrente, ha comunque ritenuto che lo stesso risulti privo dei requisiti di affidabilità, ragione per la quale gli ha vietato la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente,
che, tuttavia, le ragioni del giudizio di inaffidabilità espresso dall’Amministrazione non risultano esplicitate nel provvedimento prefettizio in esame, così come del resto stigmatizzato dal ricorrente in ricorso;
ritenuto
che, pertanto, sia opportuno un riesame dell’intera fattispecie da parte della Prefettura, anche alla luce delle argomentazioni svolte in ricorso, assegnando all’Amministrazione termine di 90 giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per valutare la sussistenza e la permanenza di elementi che facciano dubitare della possibilità che il ricorrente abusi delle armi,
ordinando che degli esiti del riesame e degli eventuali provvedimenti adottati sulla scorta dello stesso sia data conto al Tribunale mediante deposito in giudizio di una relazione e di eventuale documentazione pertinente,
ritenuto che nelle more dell’espletamento dell’incombente, debba sospendersi l’ordine di vendere o cedere a terzi non conviventi le armi, le munizioni e gli esplodenti nella disponibilità del ricorrente, disponendo che permangano – medio tempore – custodite presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, senza possibilità di ritiro;
ritenuti infine di rinviare la causa all’udienza camerale del 22 marzo 2023 per la prosecuzione della trattazione della domanda cautelare” .
4. Successivamente, a seguito del riesame, con provvedimento del 13 dicembre 2022 notificato il 13 gennaio 2023, il Prefetto di BR ha disposto la revoca in autotutela del provvedimento impugnato, “Atteso che da ulteriori accertamenti i motivi ostativi che avevano determinato l’emissione del provvedimento in parola sono decaduti ed in particolare l’archiviazione del procedimento di “ammonimento” da parte del Questore” .
5. Alla luce di tale sopravvenienza, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, ma ha chiesto la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese e al rimborso del contributo unificato.
6. All’udienza camerale del 22 marzo 2023, sentita l’Avvocatura distrettuale dello Stato, il Collegio si è riservato di decidere con sentenza in forma semplificata, dandone avviso all’unica parte presente.
7. Ciò posto, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, dal momento che in corso di causa l’Amministrazione, a seguito del riesame ordinato dalla Sezione, ha disposto la revoca del provvedimento impugnato.
8. Le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente, nella misura indicata in dispositivo, in forza del principio di soccombenza virtuale, stante la fondatezza del ricorso per le ragioni già esposte dalla Sezione nel provvedimento cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto Sabino Limongelli | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.