Articolo 3 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142
Articolo 2Articolo 4
Versione
31 gennaio 1971
Art. 3.
Dopo l' articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 , e' inserito il seguente articolo 2-bis:
"Articolo 2-bis. - I regolamenti comunali di cui all'articolo 1 sono redatti previo parere obbligatorio ma non vincolante di una commissione comunale presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e' composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative, dall'autorita' sanitaria, dal comandante della polizia municipale, e da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune interessato.
I regolamenti stabiliscono anche l'obbligo dell'esposizione delle tariffe. La disciplina per la determinazione degli orari sara' determinata dalle autorita' comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria".
Entrata in vigore il 31 gennaio 1971
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