Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02893/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00647/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2024, proposto da
-OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Pasquale Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Libero Consorzio Comunale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Scaminaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castellammare del Golfo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Milazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Castellammare del Golfo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del Libero Consorzio Comunale di Trapani del 15.04.2024 con il quale è stato revocato l’atto prot-OMISSIS- del 08.02.2024 di revoca in autotutela del provvedimento di rigetto/archiviazione comunicato con nota prot-OMISSIS- del 11.01.2024 e di sospensione del procedimento di classificazione turistica relativo alla Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) inoltrata dalla società ricorrente in data 12.04.2023 al SUAP del Comune di Castellammare del Golfo per l’avvio dell’attività di “AFFITTACAMERE” all’interno del complesso monumentale della Tonnara di Scopello ed è stato archiviato/rigettato lo stesso procedimento per la carenza di un efficace titolo di godimento del bene;
- del provvedimento del Libero Consorzio Comunale di Trapani del 15.04.2024 con il quale è stato revocato l’atto prot-OMISSIS- del 08.02.2024 di revoca in autotutela del provvedimento di rigetto/archiviazione comunicato con nota prot-OMISSIS- del 11.01.2024 e la sospensione del procedimento di classificazione turistica relativo alla Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) inoltrata dalla società ricorrente in data 12.04.2023 al SUAP del Comune di Castellammare del Golfo per l’avvio dell'attività di “CASE VACANZA” all’interno del complesso monumentale della Tonnara di Scopello ed è stato archiviato/rigettato lo stesso procedimento per la carenza di un efficace titolo di godimento del bene;
- del provvedimento del Libero Consorzio Comunale di Trapani del 11.01.2024 con la quale è stata rigettata ed archiviata la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) inoltrata dalla società ricorrente in data 12.04.2023 al SUAP del Comune di Castellammare del Golfo per l’avvio dell’attività di “AFFITTACAMERE” all’interno del complesso monumentale della Tonnara di Scopello;
- del provvedimento del Libero Consorzio Comunale di Trapani del 11.01.2024 con il quale è stata rigettata ed archiviata la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) inoltrata dalla società ricorrente in data 12.04.2023 al SUAP del Comune di Castellammare del Golfo per l’avvio dell’attività di “CASE VACANZA” all’interno del complesso monumentale della Tonnara di Scopello;
- della nota prot-OMISSIS- del 18.12.2023 del Libero Consorzio Comunale di Trapani con la quale è stato comunicato preavviso di rigetto della SCIA relativa alla suddetta attività di “affittacamere”;
- della nota prot.-OMISSIS- del 18.12.2023 del Libero Consorzio Comunale di Trapani con la quale è stato comunicato preavviso di rigetto della SCIA relativa alla suddetta attività di “case vacanza”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Libero Consorzio Comunale di Trapani e del Comune di Castellammare del Golfo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa FA RA SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, la società -OMISSIS-s.r.l. ha impugnato i provvedimenti in epigrafe meglio indicati, deducendone l’illegittimità, sotto diversi profili.
Si sono costituiti per resistere al ricorso il Libero Consorzio Comunale di Trapani ed il Comune di Castellammare del Golfo.
Con atto del 17 settembre 2025, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio.
Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2025, le amministrazioni resistenti hanno insistito per la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite; la causa è stata trattenuta per la decisione.
Alla luce di quanto dichiarato dalla ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a.
Quanto alle spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale, queste devono essere poste a carico di parte ricorrente.
Le doglianze proposte in ricorso, per le ragioni qui di seguito brevemente esposte, sono, invero, palesemente infondate.
I motivi di ricorso riconducibili ad una pretesa incompetenza del Libero consorzio comunale di Trapani in ordine a procedimenti inerenti la s.c.i.a. per apertura di attività di “affittacamere” e “case vacanza” sono infatti destituiti di fondamento, atteso che i provvedimenti in esame hanno, in realtà, un diverso oggetto, inerendo i medesimi alla procedura per la classificazione turistica delle attività ricettive: l’erroneo inciso “rigetto scia”, contenuto negli atti in questione, non consente di ritenere il contrario, alla luce del complessivo tenore dei medesimi.
Sotto altro profilo, appare corretta la motivazione dei provvedimenti impugnati, afferente il difetto di un efficace titolo di godimento del bene immobile presso il quale le dette attività sono esercitate; a tale riguardo, questo Tribunale, con ordinanza n-OMISSIS-2023, resa nel giudizio r.g. n. 1361/2023 (confermata in appello), ha già ritenuto che una volta sospesa cautelativamente dal Tribunale di Trapani la delibera assembleare di ratifica del contratto di locazione stipulato dagli amministratori della Comunione Tonnara di Scopello con la società odierna ricorrente, correttamente è stata ritenuta la mancanza di disponibilità del bene.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e le spese di lite, nella misura indicata in dispositivo, devono essere poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni costituite, liquidandole in € 1.500,00, oltre accessori, per ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025, con l’intervento dei magistrati:
RO EN, Presidente
FA RA SO, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA RA SO | RO EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.