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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15408 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. XVII civile in persona del giudice unico
Dott. Vittorio Carlomagno
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 456 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 5.02.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, e posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
P. IVA , in persona del legale rapp.te pro-tempore sig. Parte_1 P.IVA_1
con sede in La Spezia alla via della Pianta n. 372, rappresentata e Parte_2
difesa dall'avv. Mirco Rivosecchi,
ATTORE
E in persona del legale rappresentate Controparte_1
p.t., dott.ssa con sede in Roma Via degli Aldobrandeschi, 300, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Colasanti,
CONVENUTO conclusioni per parte attrice:
accertare e dichiarare nullo e / o inefficace l'atto di recesso notificato ad Parte_1 da parte di in persona del legale rapp.te pro – tempore Parte_3 in data 20/04/2018, risultando carente del termine di preavviso contrattualmente convenuto dalle parti.
Voglia altresì dichiarare nulla e/o inefficace la clausola inserita al punto 3 del contratto intervenuto tra le parti e datato 10/12/2010, contravvenendo detta clausola l'art. 9 della legge 192/1998; conseguentemente condannare la società convenuta al pagamento del danno sofferto dalla ditta attrice in ragione dell'illegittimo recesso che si richiede per euro 406.703,20 a titolo di incassi non percepiti, euro 50.000,00 per l'anticipata dismissione degli apparecchi in uso, euro 60.000,00 per il danno di immagine che la mendace motivazione di risoluzione ha determinato, oltre euro 1.808,80 versato dal conchiudente a titolo di PREU ed euro 761,60 versati dal conchiudente a titolo di canone AAMS, con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, o la maggiore
o minor somma che verrà determinata all'esito della fase di istruzione. In ipotesi subordinata condannare la società convenuta al pagamento di euro 58.801,20 oltre interessi e rivalutazione, per aver esercitato il diritto di recesso senza l'osservanza del termine di sei mesi contrattualmente convenuto, ed altresì euro 50.000,00 per l'anticipata dismissione degli apparecchi in uso, euro 60.000,00 per il danno di immagine che la mendace motivazione di risoluzione ha determinato oltre euro 1.808,80 versato dal conchiudente a titolo di PREU ed euro 761,60 versati dal conchiudente a titolo di canone AAMS, con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, o la maggiore o minor somma che verrà determinata all'esito della fase di istruzione. Con vittoria delle spese e delle competenze di causa.
conclusioni per parte convenuta:
- in via preliminare, nel rito, dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda attrice per violazione della clausola di preventivo tentativo di conciliazione in sede mediazione previsto dal contratto inter partes;
- nel merito rigettare le domande tutte formulate dalla società attrice in quanto infondate in fatto e diritto.
- con condanna della società attrice alla rifusione delle spese processuali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27 novembre 2020, la ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la Controparte_1
(di seguito anche solo ”), società con la quale in data 22/10/12 e
[...] CP_1
27/03/2014 ha stipulato un contratti per le attività di raccolta del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento collegati alla rete telematica, per sentirla condannare al pagamento in proprio favore al risarcimento del danno da essa subìto per effetto del recesso ad nutum e senza preavviso esercitato dalla in data 20 aprile 2018 mediante comunicazione a mezzo p.e.c. A CP_1
sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto che: il recesso della CP_1
era stato esercitato con modalità contrarie ai canoni di buona fede e correttezza dal momento che, a seguito della riduzione dei nulla osta di esercizio per gli apparecchi
AWP quale prevista dalla legge di stabilità per il 2016, la concessionaria convenuta avrebbe dovuto attuare la prevista riduzione secondo un criterio di proporzionalità da applicare equamente nei confronti dei vari gestori e in modo da tener conto della redditività degli apparecchi, e, dunque, individuando singoli apparecchi da dismettere e non già recedendo dal rapporto contrattuale nella sua interezza;
il vero scopo perseguito dalla convenuta mediante il contestato recesso era stato quello di poter ottenere nulla osta di esercizio sostitutivi di quelli degli apparecchi dismessi per poi associarli ad apparecchi di sua proprietà o di proprietà di imprese ad essa collegate;
a conferma della contestata finalità abusiva, la , poco dopo il recesso, CP_1
aveva posto in stato di blocco gli apparecchi di proprietà di essa attrice con la motivazione, del tutto falsa, di un mancato pagamento del Prelievo Erariale Unico
(PREU); anche non volendolo considerare abusivo, il recesso era avvenuto in violazione del preavviso di sei mesi previsto dall'art.
3.2 del contratto concluso tra le parti;
l'interruzione del rapporto negoziale disposta unilateralmente dalla
, incidendo su una relazione fortemente squilibrata a causa delle notevoli CP_1
diversità di capacità economiche e patrimoniali delle parti, era tale da configurare un abuso, ad opera della recedente, della propria posizione di forza economica, ciò che configurava l'ipotesi contemplata dall'art. 9 della legge n. 192/1998; pertanto, essa attrice aveva diritto al risarcimento del danno, così quantificato: euro 406.703,20 a titolo di incassi non percepiti, euro 50.000,00 per l'anticipata dismissione degli apparecchi in uso, euro 60.000,00 per il danno di immagine che la mendace motivazione di risoluzione ha determinato, oltre euro 1.808,80 versato a titolo di
PREU ed euro 761,60 versati a titolo di canone AAMS.
In data 13 maggio 2021 si è costituita in giudizio la Controparte_1
deducendo di aver operato in perfetta osservanza della legge n. 96/2017, la
[...] quale aveva previsto una riduzione del numero dei nulla osta di esercizio a livello nazionale secondo le modalità poi indicate con il decreto ministeriale del 25.7.2017 nei seguenti termini: alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio (cd. N.O.E.) non avrebbe potuto essere superiore a n. 345.000 su scala nazionale e alla data del 30 aprile 2018, il numero complessivo dei N.O.E. non avrebbe potuto essere superiore a 265.000 su scala nazionale;
e che, avendo ricevuto soltanto a novembre 2017 la comunicazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in cui veniva specificato il numero esatto dei N.O.E. che avrebbe dovuto dismettere entro il termine del 4 aprile 2018, il recesso da essa operato, oltre ad essere di fatto imposto dal mutato quadro normativo, non avrebbe mai potuto essere rispettoso del termine semestrale di preavviso previsto contrattualmente.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti: il giudice ha disatteso la richiesta di CTU contabile proposta da parte attrice.
____________________________
La domanda attorea è infondata e va respinta. L'attrice ha eccepito il grave inadempimento della società convenuta per aver quest'ultima proceduto, in data 20 aprile 2018, al recesso dal contratto con effetto immediato, in modo abusivo e comunque in violazione dell'obbligo di preavviso di sei mesi previsto dall'art.
3.2 del contratto stesso. Di tale clausola deduce la nullità ex art. 9 della legge n. 192/1998, omettendo di considerare che la previsione del recesso contrattuale è imposta (art. 18) dall'atto di atto di Convenzione per il rapporto di Concessione tra AAMS e i
Concessionari, è prevista in favore di entrambe le parti ed è usuale nei contratti di durata indeterminata.
E' pacifico che il recesso di cui trattasi è stato determinato da un intervento normativo del 2017 che ha previsto la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio per gli apparecchi AWP entro determinate scadenze temporali, imponendo così ai concessionari, per rispettare gli obiettivi di riduzione normativamente imposti, di sciogliersi da alcuni dei rapporti contrattuali in essere con i singoli gestori. Più esattamente, la legge n. 96/2017 ha previsto una riduzione del numero dei nulla osta di esercizio a livello nazionale secondo le modalità che sono state poi specificate con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25.7.2017 nei seguenti termini: alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei N.O.E. non avrebbe potuto essere superiore a n. 345.000 su scala nazionale e, alla data del 30 aprile 2018, il numero complessivo dei N.O.E. non avrebbe potuto essere superiore a n. 265.000 su scala nazionale. In ragione della menzionata legge, i concessionari della rete telematica avrebbero dovuto procedere alla riduzione di almeno il 15% del numero dei nulla osta di esercizio attivi ad essi riferibili entro la prima scadenza e alla riduzione, entro la seconda scadenza, dell'ulteriore 19,9% del numero dei nulla osta, riducendo in tal modo il numero complessivo dei N.O.E. su scala nazionale a
265.000. Tuttavia, qualora alle predette date il numero complessivo dei nulla osta di esercizio riferibili al singolo concessionario fosse stato superiore a quello indicato, la dismissione sarebbe comunque avvenuta d'ufficio da parte dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli di Stato, che avrebbe peraltro applicato una sanzione pecuniaria a carico del concessionario inadempiente in misura pari ad €10.000,00 per ciascun
N.O.E. non dismesso secondo le direttive legislative (v. art. 3 del decreto ministeriale
25.7.2017). La riduzione degli apparecchi avrebbe dovuto avere inizio in data 1° settembre 2017, termine poi ulteriormente prorogato dall'Agenzia delle dogane e dei
Monopoli con le circolari del 6 ottobre 2017, del 21 novembre 2017 e del 30 novembre 2017 con indicazione specifica del numero di apparecchi da dismettere per ciascun concessionario (con specifico riferimento allo posizione del concessionario v. docc. 3, 4 e 5 fascicolo convenuta). Pertanto, la Controparte_1
solo alla data del 30 novembre 2017 è venuta a conoscenza del numero CP_1
esatto dei N.O.E. che avrebbe dovuto dismettere entro le già citate scadenze (più in particolare alla data del 31 dicembre 2017 la non avrebbe potuto CP_1
detenere più di 58.545 nulla osta e alla data del 30 aprile 2018 essa non avrebbe potuto detenere più di 44.970 nulla osta). Alla luce di quanto testé esposto, può ben affermarsi che il recesso per cui è causa si è reso necessario a causa dell'esposto iter di riduzione dei nulla osta di esercizio, circostanza che ha indotto il concessionario, allo scopo di adeguarsi alle sopravvenute previsioni normative comportanti la detta riduzione, a cessare il rapporto contrattuale con l'odierna attrice. Il fatto che il recesso in esame dipenda dall'esigenza di adeguarsi alla prescrizioni normative in punto di riduzione dei nulla osta di esercizio può considerarsi incontroverso, avendo la stessa attrice lamentato, almeno in via principale, non già l'insussistenza di quella esigenza, ma il mancato rispetto di asseriti criteri di proporzionalità e redditività a cui la convenuta avrebbe dovuto conformarsi nell'operare la detta (necessaria) riduzione.
La circostanza che la convenuta non abbia provveduto ad una riduzione proporzionale degli apparecchi “contrattualizzati” (rectius, dei relativi titoli autorizzatori) nei confronti dei vari gestori ma abbia invece preferito recedere integralmente dal rapporto contrattuale con il singolo gestore non può considerarsi contrario a buona fede, dal momento che il criterio di proporzionalità nei rapporti concessionario-gestore non è imposto da alcuna disposizione normativa e la scelta del metodo con cui dare attuazione alla riduzione legislativamente imposta è rimesso alla discrezionalità del concessionario il quale, dovendo operare sul mercato nel rispetto dei canoni di economicità, ben può attenersi ad un diverso criterio ritenuto più opportuno. Identiche considerazioni valgono poi con riguardo al criterio della redditività degli apparecchi, che, pur dedotto dalla convenuta come criterio cui essa si sarebbe attenuta nell'esercitare il recesso per cui è causa, non è comunque previsto da alcuna norma. Né potrebbe in contrario invocarsi il disposto di cui all'art. 3, comma
2, lett. b) e c), del decreto ministeriale 25.7.2017 giacché i criteri di proporzionalità e redditività ivi contemplati trovano applicazione solo nella diversa ipotesi di riduzione coattiva da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel caso in cui il concessionario non abbia spontaneamente provveduto alla riduzione nella misura e nei termini previsti.
La tesi attorea secondo cui il recesso esercitato dalla convenuta aveva la finalità di consentire alla stessa di ottenere nulla osta di esercizio sostitutivi di quelli degli apparecchi dismessi per poi associarli ad apparecchi di sua proprietà o di proprietà di imprese ad essa collegate, è stata formulata in modo del tutto evanescente e, comunque, non ha trovato alcun obiettivo riscontro probatorio. È peraltro evidente che alla data in cui la convenuta è venuta formalmente a conoscenza dell'esatto numero dei N.O.E. da dismettere entro il 30 aprile 2018 (cioè il 30 novembre 2017, data della ridetta circolare del 12/02/2025 7 dell'Agenzia delle dogane e dei
Monopoli), il (necessitato) recesso dal contratto con la non avrebbe ormai Pt_1
più potuto essere rispettoso del termine semestrale di preavviso sancito dall'art. 3.2.
L'inadempimento della all'obbligo contrattuale di dare un preavviso di CP_1
almeno sei mesi in caso di recesso – perché dovrebbe astrattamente considerarsi tale la violazione dell'art.
3.2 del contratto posta in essere dalla convenuta – è stato dunque determinato da obiettiva impossibilità di rispetto del detto obbligo per causa non imputabile alla concessionaria: impossibilità che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., esonera il debitore da responsabilità risarcitoria. Può però anche sostenersi, ancora più in radice, che nel caso di specie non vi sia stato neppure inadempimento poiché, essendo venuta meno per factum principis la possibilità di rispettare il termine di preavviso, la relativa obbligazione contrattuale si è estinta ai sensi dell'art. 1256, comma 1, c.c. CP Contrariamente a quanto dedotto dalla deve altresì escludersi CP_3
che la abbia disposto il blocco degli apparecchi dell'attrice con una falsa CP_1
motivazione attinente al mancato pagamento del PREU. In realtà, a seguito del CP recesso esercitato dalla , la si è rifiutata di restituire i titoli CP_1 CP_3
(N.O.D., N.O.E., smart card e punti di accesso) al concessionario, circostanza da cui
è seguita l'attivazione della procedura di risoluzione che prevedeva, in primo luogo,
l'esposto alla Guardia di Finanza (v. doc. 19 fascicolo convenuta) e, in secondo luogo, la comunicazione all'Agenzia dei monopoli e delle dogane della risoluzione
“per mancata riscossione del PREU, ovvero per gravi motivi di illiceità”, su moduli prestampati dell'Amministrazione (v. doc. 20 fascicolo convenuta). Dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente che nei citati moduli vengono indicate le seguenti ipotesi di risoluzione dei contratti stipulati con i singoli gestori:
“1) risoluzione normale;
2) risoluzione per mancata riscossione del PREU, ovvero per gravi motivi di illiceità” (opzione segnata dalla convenuta); “3) risoluzione concordata con subentro di altro concessionario”. Pertanto, la circostanza per cui la convenuta avrebbe addebitato la risoluzione del rapporto contrattuale alla mancata riscossione del PREU risulta infondata, avendo essa semplicemente comunicato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'opzione n. 2) come causale della risoluzione, nella quale, come visto, accanto alla “mancata riscossione del PREU”, vengono in rilievo i “gravi motivi di illiceità”, formula alla quale la parte evidentemente si riferiva alla luce della mancata spontanea restituzione, da parte del gestore, dei nulla osta. In ogni caso si deve considerare che nessuna prova parte attrice ha portato dell'esistenza di un danno causalmente riferibile all'adozione di tale specifica causale.
Le considerazioni svolte portano altresì ad escludere che vi sia stato abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9 della legge n. 192/98 giacché il recesso di cui trattasi, lungi dall'essere diretto alla realizzazione di risultati incongrui e abnormi rispetto a quelli per cui la relativa facoltà è stata prevista contrattualmente o a recare alla controparte inutili e ingiustificati pregiudizi, è servito a fronteggiare, riducendo al minimo le sue inevitabili conseguenze negative, una nuova situazione economica determinata dal mutato quadro normativo.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Giudice unico, definitivamente pronunciando. rigetta le domande di parte attrice;
condanna parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 12.000,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali;
Roma, 4.11.25 IL GIUDICE
Dott. Vittorio Carlomagno