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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/03/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.2038/2023
TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 D. Lvo 150/2011,
proposto da:
AVV. (C.F. , nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], che rappresenta e difende se stessa;
-ricorrente-
contro
(C.F.: ) in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
-resistente contumace -
All'udienza di discussione del 18/02/2025 il Presidente delegato ha deciso la causa come da sentenza che si è riservato di depositare nel termine di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
----------
Con ricorso, depositato l'8/05/2023, l'avv. ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto di liquidazione emesso in data 6/04/2023 (comunicato il 6/04/2023) dal giudice monocratico penale di questo Tribunale, con cui gli sono stati liquidati i compensi professionali in complessivi €
600,00 oltre accessori, per l'attività difensiva svolta in favore di parte ammessa al CP_2
patrocinio a spese dello Stato, quale persona offesa nel procedimento penale (R.G.N.R. 7710/2011)
a carico di e , imputate per i reati di cui agli artt. 81, 110, 610, Parte_2 Parte_3
646 c.p. e art. 61 n. 11 c.p., definito con sentenza di non doversi procedere n.2792/2019 del
18/11/2019.
Ha lamentato l'esiguità del compenso liquidato in rapporto ai parametri del protocollo vigente in materia di affari medi ed anche tenuto conto del DM 55/14. Ha quindi chiesto la liquidazione del proprio compenso come da istanza sulla base degli importi individuati in conformità al protocollo vigente, sottoscritto dagli organi di rappresentanza dell'avvocatura aretusea: € 450,00 per la fase studio, € 520,00 per la fase introduttiva ed € 1.350,00 per la fase decisoria del giudizio, per un totale di € 2.320,00, da ridursi di un terzo a norma dell'art. 106 bis DPR 115/2002, così da determinarsi l'importo di € 1.453,00, oltre accessori.
Integrato il contraddittorio, il resistente non si è costituito. CP_1
La causa è stata infine rimessa all'udienza sopra indicata ed è stata posta i decisione.
--------
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, il quale attinto dalla notifica CP_1
del ricorso non si è costituito.
Ciò premesso, osserva il decidente che il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
In premessa è da osservarsi che il decreto opposto, pur dando atto che “l'attività per la quale si richiede la liquidazione del compenso professionale risulta essere effettivamente svolta e il compenso risulta conforme al Protocollo intercorso tra il Tribunale di Siracusa e gli Organi di rappresentanza dell'Avvocatura di Siracusa, relativamente alle fasi e secondo i parametri di liquidazione di cui alle tabelle come sopra compilate”, disattende la premessa liquidando la somma indistinta di “€ 600,00”.
Invero, le prestazioni professionali esposte dall'opponente trovano corrispondenza nella documentazione allegata e lo stesso Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ha dato atto dell'attività defensionale per cui è stato chiesto il compenso.
Vanno quindi riconosciute tutte e tre le fasi richieste, che vanno rideterminate in riferimento ai compensi per gli “affari semplici” previsti nel citato protocollo, in quanto i capi di imputazione riguardano l'art. 646 c.p., quale fattispecie di reato espressamente previsto dall'art. 550 c.p.p. tra quelli a citazione diretta e l'art. 610 c.p., per il quale è prevista una pena inferiore a 5 anni.
Ne consegue che, in applicazione del detto protocollo -espressamente richiamato dall'opponente nell'istanza di liquidazione- e tenuto conto dell'attività espletata dall'avv. trovano Pt_1
applicazione i seguenti importi previsti per gli affari semplici nei procedimenti innanzi al tribunale in composizione monocratica: € 225,00 per la fase studio, € 270,00 per la fase introduttiva ed € 675,00 per la fase decisoria, così in totale € 1.170,00, da ridursi di un terzo a norma dell'art. 106 bis DPR
115/2002 in € 780,00 oltre accessori.
Stante la parziale soccombenza le spese del presente giudizio vanno compensate per un terzo e vanno poste a carico del resistente per i restanti due terzi. Dette spese vanno liquidate secondo CP_1 dispositivo in base al DM 55/14 e succ. agg, tenuto conto del valore della causa ed esclusa la fase istruttoria per mancanza di attività defensionale, nei valori minimi attesa la semplicità dell'attività defensionale richiesta dal caso.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 2038/2023 R.G., così provvede:
in parziale accoglimento dell'opposizione, liquida in favore dell'avv. per la Parte_1
causale di cui sopra, il compenso di € 780,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, ponendolo a carico dell'Erario.
Compensa per un terzo e condanna il resistente al pagamento in favore dell'opponente dei CP_1
restanti due terzi che liquida in € 154,00 per compensi e in € 65 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Siracusa il 18/03/2025
Il PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 D. Lvo 150/2011,
proposto da:
AVV. (C.F. , nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], che rappresenta e difende se stessa;
-ricorrente-
contro
(C.F.: ) in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
-resistente contumace -
All'udienza di discussione del 18/02/2025 il Presidente delegato ha deciso la causa come da sentenza che si è riservato di depositare nel termine di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
----------
Con ricorso, depositato l'8/05/2023, l'avv. ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto di liquidazione emesso in data 6/04/2023 (comunicato il 6/04/2023) dal giudice monocratico penale di questo Tribunale, con cui gli sono stati liquidati i compensi professionali in complessivi €
600,00 oltre accessori, per l'attività difensiva svolta in favore di parte ammessa al CP_2
patrocinio a spese dello Stato, quale persona offesa nel procedimento penale (R.G.N.R. 7710/2011)
a carico di e , imputate per i reati di cui agli artt. 81, 110, 610, Parte_2 Parte_3
646 c.p. e art. 61 n. 11 c.p., definito con sentenza di non doversi procedere n.2792/2019 del
18/11/2019.
Ha lamentato l'esiguità del compenso liquidato in rapporto ai parametri del protocollo vigente in materia di affari medi ed anche tenuto conto del DM 55/14. Ha quindi chiesto la liquidazione del proprio compenso come da istanza sulla base degli importi individuati in conformità al protocollo vigente, sottoscritto dagli organi di rappresentanza dell'avvocatura aretusea: € 450,00 per la fase studio, € 520,00 per la fase introduttiva ed € 1.350,00 per la fase decisoria del giudizio, per un totale di € 2.320,00, da ridursi di un terzo a norma dell'art. 106 bis DPR 115/2002, così da determinarsi l'importo di € 1.453,00, oltre accessori.
Integrato il contraddittorio, il resistente non si è costituito. CP_1
La causa è stata infine rimessa all'udienza sopra indicata ed è stata posta i decisione.
--------
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, il quale attinto dalla notifica CP_1
del ricorso non si è costituito.
Ciò premesso, osserva il decidente che il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
In premessa è da osservarsi che il decreto opposto, pur dando atto che “l'attività per la quale si richiede la liquidazione del compenso professionale risulta essere effettivamente svolta e il compenso risulta conforme al Protocollo intercorso tra il Tribunale di Siracusa e gli Organi di rappresentanza dell'Avvocatura di Siracusa, relativamente alle fasi e secondo i parametri di liquidazione di cui alle tabelle come sopra compilate”, disattende la premessa liquidando la somma indistinta di “€ 600,00”.
Invero, le prestazioni professionali esposte dall'opponente trovano corrispondenza nella documentazione allegata e lo stesso Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ha dato atto dell'attività defensionale per cui è stato chiesto il compenso.
Vanno quindi riconosciute tutte e tre le fasi richieste, che vanno rideterminate in riferimento ai compensi per gli “affari semplici” previsti nel citato protocollo, in quanto i capi di imputazione riguardano l'art. 646 c.p., quale fattispecie di reato espressamente previsto dall'art. 550 c.p.p. tra quelli a citazione diretta e l'art. 610 c.p., per il quale è prevista una pena inferiore a 5 anni.
Ne consegue che, in applicazione del detto protocollo -espressamente richiamato dall'opponente nell'istanza di liquidazione- e tenuto conto dell'attività espletata dall'avv. trovano Pt_1
applicazione i seguenti importi previsti per gli affari semplici nei procedimenti innanzi al tribunale in composizione monocratica: € 225,00 per la fase studio, € 270,00 per la fase introduttiva ed € 675,00 per la fase decisoria, così in totale € 1.170,00, da ridursi di un terzo a norma dell'art. 106 bis DPR
115/2002 in € 780,00 oltre accessori.
Stante la parziale soccombenza le spese del presente giudizio vanno compensate per un terzo e vanno poste a carico del resistente per i restanti due terzi. Dette spese vanno liquidate secondo CP_1 dispositivo in base al DM 55/14 e succ. agg, tenuto conto del valore della causa ed esclusa la fase istruttoria per mancanza di attività defensionale, nei valori minimi attesa la semplicità dell'attività defensionale richiesta dal caso.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 2038/2023 R.G., così provvede:
in parziale accoglimento dell'opposizione, liquida in favore dell'avv. per la Parte_1
causale di cui sopra, il compenso di € 780,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, ponendolo a carico dell'Erario.
Compensa per un terzo e condanna il resistente al pagamento in favore dell'opponente dei CP_1
restanti due terzi che liquida in € 154,00 per compensi e in € 65 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Siracusa il 18/03/2025
Il PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone