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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 5 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1215/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Locri, in Parte_1 C.F._1
Contrada Riposo, presso lo studio dell'avv. Meri PIZZATA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato in Reggio Calabria, alla Via Possidonea n.22, con l'avv. Katya Lea
NAPOLETANO, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, a rogito del notaio Per_1 in Fiumicino, rep. 37875/7313, pec: t;
[...] Email_2
CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 l. n. 118/1971;
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 02.05.2024, Pt_2
ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio di cui
[...]
Pag. 1 a 8 all'art. 12 della l. n. 118/1971, contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico, dott. in fase di accertamento tecnico preventivo già introdotto. Persona_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che si è difeso come in CP_1
atti.
Il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che la ricorrente è affetta da patologie che comportano un'invalidità pari al 74% e ha pertanto escluso che l'istante presenti una totale inabilità lavorativa, ovvero una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% nonché uno stato di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 l. n. 104/92.
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU con riferimento alle patologie lamentate.
La domanda è infondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Pag. 2 a 8 In merito, occorre inoltre precisare che ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118/1971 la concessione della pensione de qua è subordinata all'accertamento di una totale inabilità lavorativa, e di precisi requisiti di natura socioeconomica.
Dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dal dott. si evince Persona_2
agevolmente che il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le patologie, proceduto alla valutazione medico legale assegnando codici e indicando percentuali ed ha operato, infine il calcolo riduzionistico.
Il CTU ha riconosciuto che la ricorrente è affetta da: “spondilodiscoartrosi ed ernie discali con discopatie multiple lombari e complessiva limitazione funzionale (cod.7010 anal.
Anal.35%), disturbo depressivo con ansieta' (cod.2205 anal.25%), cardiopatia ipertensiva in ii classe nyha (cod.6442 45%), osteo ipertensiva in ii classe nyha (cod.6442 45%), osteoporosi ed esi porosi ed esiti di endometriosi trattata con laparoscopia.”.
Da tali e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “Persona
Invalida con una percentuale dell'74%”, con decorrenza Maggio 2022 periodo della domanda. In riferimento alla Legge 104/92, si riconosce alla perizianda lo status “Soggetto portatore di Handicap ai sensi della Legge 104/92 Art.3 Comma 1”, sempre dal Maggio
2022.”.
Il CTU ha dunque mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie dell'istante, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico.
Rispetto alle conclusioni peritali, dunque, le critiche mosse all'accertamento non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte
(cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
Parte ricorrente, nell'istaurazione del presente giudizio, non ha altresì prodotto nuova documentazione sanitaria dalla quale poter desumere un aggravamento dello stato medico rispetto a quello già oggetto di accertamento.
Pag. 3 a 8 Consta agli atti una consulenza del dott. , con la quale, così come Persona_3
in ricorso, si espongono divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, o documentali, o logici idonei a sovrastare e porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del C.T.U.
Tale affermazione è corroborata, inoltre, dal diverso status che ammanta l'elaborato peritale da quello proprio della consulenza tecnica di parte. Quest'ultima, infatti, pur argomentando in ragione di basi medico-scientifiche, è teleologicamente diretta ad evidenziare aspetti o declinazioni coincidenti con interessi di parte.
Diversamente, solo la CTU è per l'intero guidata dal Giudice e trova compiuta disciplina nel codice di rito.
È il Giudice che indica il campo di indagine e definisce i relativi limiti. L'art. 62 del c.p.c. recita infatti “Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce...i relativi chiarimenti”.
Già da tale norma si comprende come il CTU sia soggetto ai poteri di direzione che sono propri del giudicante, diversamente da quanto avviene invece per l'opera del consulente di parte, la cui disciplina processuale è solo marginalmente trattata all'art. 201 c.p.c.
In tal senso l'opera dell'attività della CTU rappresenta non a caso un “obbligo”, così come disposto dall'art. 63 e dall'art. 192 c.p.c., che così si esprime: “il consulente…obbligato
a prestare il suo ufficio”. Il CTU può essere chiamato dal giudice a rendere chiarimenti, può assistere alle udienze, può compiere le indagini affidategli fuori dal circondario anche da sé.
Allo stesso modo, tra le sue facoltà, sempre ove autorizzato dal giudice, può domandare chiarimenti alle parti, assumere informazioni da terzi, eseguire calchi, piante e rilievi.
Inoltre, sempre l'art. 192 c.p.c. disciplina l'estensione al consulente degli istituti dell'astensione e della ricusazione, istituti, invero, propri del magistrato. Da ciò si deduce che anche l'attività di consulenza deve soddisfare l'esigenza di imparzialità, quasi che essa sia necessariamente da ripetere da colui dal quale viene nominato.
L'intuizione è invero corretta, posto che sul consulente grava, così come sul giudice, la garanzia di imparzialità.
È per tale ragione che il consulente presta il giuramento di “bene e fedelmente adempiere le funzioni affidate”, le quali, come prevede la norma, sono finalisticamente indirizzate “al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”.
Pag. 4 a 8 Tale disciplina trova definitivo compimento nell'art. 64 c.p.c., rubricato
“Responsabilità del consulente”, con la quale si stabilisce l'estensione al CTU delle disposizioni dettate dal codice penale per i periti. Non solo, la norma del codice di rito contiene una fattispecie incriminatrice, per la quale “In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino ad € 10.329. Si applica l'art. 35 del Codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”. Ne discende pertanto che il consulente tecnico d'ufficio svolge una funzione pubblica, quale ausiliario dell'organo giudicante avente per oggetto una valutazione tecnica dei fatti di causa.
La consulenza tecnica, che -è utile ricordare- non costituisce un mezzo di prova, è diretta unicamente ad integrare l'attività decisoria del giudice, sia in quanto capace di offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto può offrire elementi concreti di giudizio.
Definito in tal modo lo statuto della consulenza tecnica d'ufficio, si comprende la diversità strutturale di quella propria del consulente tecnico di parte, la cui disciplina è scarnamente dettata dall'art. 201 c.p.c.
Questi infatti ha il compito di assistere a tutte le indagini e le operazioni che compie il
CTU, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio tutte le volte in cui il consulente del giudice vi interviene, e ha la facoltà di esprimere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche nell'interesse delle parti, e sempre nell'interesse della parte, il consulente tecnico da essa chiamata redige una propria relazione scritta la quale può connotarsi per la formulazione di osservazioni tecniche, e, per ciò che qui interessa, per la formulazioni di contestazioni alle risultanze dell'elaborato.
La consulenza tecnica di parte, anche quando confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di natura tecnica, priva di un autonomo valore probatorio, con la conseguenza che essa non introduce nuovi elementi di analisi, né offre punti di giudizio. Invero, essendo vincolata al campo di indagine dei medesimi quesiti posti al CTU, essa si limita ad offrire altre possibili ricostruzioni tecniche,
o ad esprimere contestazioni alle conclusioni peritali sulla scorta di una critica dell'uso delle leges artis applicate dal CTU, e, nell'ottica propria del contraddittorio tecnico, offre analisi critiche delle conclusioni peritali di cui il giudice può tenere conto. Tuttavia, tale lavorìo
Pag. 5 a 8 critico, di sicura utilità, è di per sé destinato ad operare nello spazio dedicato proprio al contraddittorio tecnico, che si esprime pienamente nel momento di consegna della bozza dal
CTU alle parti, si palesa nelle relative osservazioni e trova definitiva conclusione con il deposito dell'elaborato. Ebbene, ne deriva pertanto che non c'è alcuna equiparazione tra i predetti contenuti, posto che solo il CTU, in ultimo, resta vincolato all'obbligo di verità.
Pertanto, ove il consulente non illumina deficienze strutturali o non contesta significativi errori tecnici, ma si limita a formulare ipotesi ricostruttive alternative, di natura solo possibilistica, ebbene esse si riducono a mere allegazioni difensive.
Pertanto, il giudice di merito non è tenuto ad analizzarne o a confutarne il contenuto, specie quando pone a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del CTU.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha in merito concluso che “La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., è ammissibile anche in appello” (cfr. Cass. Sez. Un sent. n.
13092/2013) e “La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio” (Cass. sent. n. 16552/2015).
Al cospetto di tali specifiche valutazioni, le contestazioni contenute in ricorso si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Pertanto, essendo le contestazioni del tutto infondate, non si fa luogo a nomina di un nuovo consulente.
Quanto esposto in ricorso si traduce dunque in forme di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, o lacune nel processo di valutazione, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (cfr. ass. lav. n. 2151/2004).
In conclusione, può dirsi che la consulenza resa in fase di Atp ex art. 445 bis c.p.c. non risulta censurabile o superata da eventuali sopravvenienze. La Suprema Corte di Cassazione
Pag. 6 a 8 ha avuto modo di chiarire che il Giudice, per discostarsi legittimamente dalle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad un rinnovazione della stessa, deve operare “una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I, 03/03/2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio oltre a rispetto del canone della ragionevole durata del processo” (Cass. Civ., sez. lavoro, 01/08/2013 n. 18410).
Le asserzioni della parte ricorrente si condensano dunque in un mero dissenso diagnostico più che in una contestazione sulle risultanze mediche della relazione peritale. A tal riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517, principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).
In definitiva, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. In conclusione, non si fa luogo a nomina di un nuovo CTU con conseguente reiezione della domanda.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Pag. 7 a 8 Vista la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separato CP_1
decreto.
Locri, 05.03.2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
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