Art. 167.
Per il periodo di anni dieci dall'attuazione della presente legge, nei concorsi si osserveranno le disposizioni che seguono:
a) per tutti indistintamente i concorrenti che abbiano precedentemente superato l'esame di idoneita', sara' computato come anzianita' di esercizio il tempo trascorso dalla data dell'esame alla detta attuazione, con preferenza, a pari anzianita', dei candidati laureati in giurisprudenza;
b) per i candidati notari muniti di laurea, che al momento dell'attuazione della legge siano coadiutori di un notaro esercente, e per quelli che siano addetti ad uno studio notarile in qualita' di aiutanti effettivi e permanenti, sara' inoltre computato come anzianita' di esercizio il tempo ulteriormente trascorso in tali funzioni, previa attestazione, nell'ultimo caso, del notaro presso il quale furono coperte dette funzioni di aiutante, e conferma del Consiglio notarile del distretto, a cui appartiene il notaro medesimo.
(16) ((24)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il Regio D.L. 21 dicembre 1922, n. 1704 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'articolo unico, commi 1, 2 e 3) che "Il periodo di dieci anni, stabilito dall' art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e' prorogato per altri due anni.
Il detto termine di due anni e' raddoppiato per i concorrenti che abbiano prestato durante la guerra servizio militare come combattenti, per una durata complessiva di almeno mesi sei, o siano rimasti feriti in combattimento.
Uguale beneficio e' concesso agli invalidi di guerra". --------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il Regio D.L. 29 luglio 1925, n. 1326 , convertito senza modificazioni dalla L. 9 maggio 1926, n. 754 , ha disposto (con l'articolo unico, commi 1, 2 e 3) che "Il periodo di dieci anni, stabilito dall' art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, prorogato per due anni con R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1704 , e' ulteriormente prorogato per altri due anni.
La proroga e' stabilita fino al 30 giugno 1929 per i concorrenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra come combattenti, per una durata complessiva di almeno sei mesi, o siano rimasti feriti in combattimento.
Uguale beneficio e' concesso agli invalidi di guerra".
Per il periodo di anni dieci dall'attuazione della presente legge, nei concorsi si osserveranno le disposizioni che seguono:
a) per tutti indistintamente i concorrenti che abbiano precedentemente superato l'esame di idoneita', sara' computato come anzianita' di esercizio il tempo trascorso dalla data dell'esame alla detta attuazione, con preferenza, a pari anzianita', dei candidati laureati in giurisprudenza;
b) per i candidati notari muniti di laurea, che al momento dell'attuazione della legge siano coadiutori di un notaro esercente, e per quelli che siano addetti ad uno studio notarile in qualita' di aiutanti effettivi e permanenti, sara' inoltre computato come anzianita' di esercizio il tempo ulteriormente trascorso in tali funzioni, previa attestazione, nell'ultimo caso, del notaro presso il quale furono coperte dette funzioni di aiutante, e conferma del Consiglio notarile del distretto, a cui appartiene il notaro medesimo.
(16) ((24)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il Regio D.L. 21 dicembre 1922, n. 1704 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'articolo unico, commi 1, 2 e 3) che "Il periodo di dieci anni, stabilito dall' art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e' prorogato per altri due anni.
Il detto termine di due anni e' raddoppiato per i concorrenti che abbiano prestato durante la guerra servizio militare come combattenti, per una durata complessiva di almeno mesi sei, o siano rimasti feriti in combattimento.
Uguale beneficio e' concesso agli invalidi di guerra". --------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il Regio D.L. 29 luglio 1925, n. 1326 , convertito senza modificazioni dalla L. 9 maggio 1926, n. 754 , ha disposto (con l'articolo unico, commi 1, 2 e 3) che "Il periodo di dieci anni, stabilito dall' art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, prorogato per due anni con R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1704 , e' ulteriormente prorogato per altri due anni.
La proroga e' stabilita fino al 30 giugno 1929 per i concorrenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra come combattenti, per una durata complessiva di almeno sei mesi, o siano rimasti feriti in combattimento.
Uguale beneficio e' concesso agli invalidi di guerra".