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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 20/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
2022 292
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica sezione civile
Il Tribunale,
composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice
dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2022 292 R.G.
PROMOSSO DA nata in [...] il Parte_1
06.02.1981, , rappresentata e difesa dall'avv. Concetta CodiceFiscale_1
Dipasquale
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...] res. in Controparte_1
Palagonia(CT) nella via Sicilia n° 33 ( C.F. , rappresentato e C.F._2 difeso, dall'Avv. Salvatore Auteri;
- resistente -
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
1
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni con note tempestivamente depositate per l'udienza del 16.10.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero concludeva in data 22.1.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 3.3.2022, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
adiva questo Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti
[...]
civili del matrimonio contratto con il sig. in data Controparte_1
13.12.2010 e dalla cui unione erano nati due figli: (nata a [...] il Persona_1
31.12.2010) e (nato a [...] il [...]). Persona_2
La ricorrente esponeva che a far data dalla pronuncia di separazione consensuale, omologata con decreto del 15.5.2018, non era più ripresa alcuna convivenza tra i coniugi e pertanto domandava che venisse dichiarata la cessazione del matrimonio.
In sede di omologa, era stato previsto l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo gli accordi specificati in sede di ricorso per la separazione consensuale.
Veniva altresì posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli, mediante versamento alla madre dell'importo mensile di complessivi euro
400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con il presente ricorso, tuttavia, la ricorrente esponeva che il padre si era reso sempre inadempiente rispetto a detto obbligo, costringendola anche ad avviare una procedura esecutiva. Domandava, in ogni caso, che il mantenimento per i due figli fosse elevato
2 ad euro 600,00 mensili, tenuto conto delle maggiori esigenze dei predetti ed anche in considerazione del fatto che il convenuto, oltre a percepire il reddito di cittadinanza, era anche proprietario di diversi immobili e terreni e, inoltre, aveva sempre lavorato, sebbene in forme non regolari e dunque percependo redditi superiori a quelli dichiarati.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, pur non opponendosi alla domanda CP_1
di divorzio, tuttavia contestava il lamentato inadempimento rispetto agli obblighi di mantenimento per i due figli, di cui anzi chiedeva una riduzione in euro 300 mensili, riferendo di essere privo di occupazione.
All'esito della udienza presidenziale tenutasi in data 20.5.2022, il Presidente confermava provvisoriamente le condizioni della separazione.
Proseguito il giudizio, trattandosi di causa avente natura documentale, il Giudice istruttore rinviava quindi per la precisazione delle conclusioni e la causa veniva alfine trattenuta per la decisione in data 16.10.2024.
§
SULLA DOMANDA DI DIVORZIO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
3 Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale in data 15.5.2018.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SUI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROLE
Per quanto attiene alla regolamentazione del regime di affidamento dei due figli minori, ritiene il Collegio di non doversi discostare nel caso di specie dal regime – sempre privilegiato dall'ordinamento – di affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, non essendo emerse circostanze significative che depongano nel senso di una inidoneità genitoriale -neppure in capo al padre – tale da giustificare una deroga a tale privilegiato assetto, in favore dell'affido esclusivo a uno solo dei due genitori e ciò anche in omaggio al generale principio della c.d. bi-genitorialità.
I figli devono inoltre rimanere collocati presso la madre, con la quale hanno sempre convissuto e deve trovare conferma anche l'attuale assetto delle visite del padre, così come era stato concordato dalle stesse parti in sede di separazione, tanto più che sul punto non è emerso neppure un reale contrasto tra le parti.
Per quanto invece attiene alla quantificazione del mantenimento della prole – da fissarsi in capo al padre – unica questione che a ben vedere costituisce oggetto di controversia, ritiene il Collegio di poter confermare la quantificazione in euro 400,00 mensili da porre a carico del sig. , oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
Si osserva, infatti, che il chiesto aumento avanzato dalla ricorrente – la quale percepisce già per l'intero anche gli importi a titolo di assegno unico in forza degli accordi di
4 separazione – non trova reale giustificazione, non essendo state comprovate le dedotte maggiore esigenze della prole, se non in termini del tutto generici.
L'importo di euro 400 mensili (euro 200 per figlio) appare in realtà ancora congruo rispetto alle normali esigenze di vita dei due ragazzi ed anche comunque proporzionato alla capacità economica del padre, il quale risulta comunque privo di stabile occupazione, avendo anche avuto accesso al reddito di cittadinanza. Né sono state fornite prove circostanziate dalla ricorrente in ordine alla supposta maggiore capacità economica e patrimoniale del convenuto, se non a mezzo di affermazioni labiali e generiche.
Del pari, tuttavia, non può riconoscersi una diminuzione dell'esborso, richiesto invece dallo stesso convenuto, il quale solo labialmente si è limitato a evocare il proprio stato di disoccupazione – circostanza che comunque non può esimere il genitore dal dovere di attivarsi nella ricerca di una occupazione e in ogni caso dal dovere di assicurare ai propri figli un contributo effettivo al loro mantenimento, dovendosi rilevare che l'importo di euro 200,00 mensile per figlio è già in questi termini contenuto nei minimi proprio in considerazione della effettiva capacità del genitore obbligato.
Le spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della sostanziale soccombenza reciproca delle parti in ordine alla quantificazione del mantenimento per i figli, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e contratto in data 13.12.2010 Controparte_1 Parte_1
a Novara e trascritto nei registri di stato civile al n. 41, parte II, serie C, anno
2010;
5 2. DISPONE l'affido condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, collocandoli presso la madre;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli nelle modalità già fissate in sede di decreto di omologa della separazione;
4. CONFERMA l'obbligo per il sig. di versare alla Controparte_1
ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di complessivi euro 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè concordate e documentate;
5. COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio;
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 18.2.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
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