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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/07/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 407/2023 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 407/2023 R..G., posta in decisione alla udienza del
7.7.2025 e promossa da c.fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. PANUCCIO DATTOLA FRANCESCA MARIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, c.fisc. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LEANZA MASSIMILIANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione - appello avverso la Sentenza
n. 614/2023 del Tribunale di Reggio Calabria pubblicata in data 09/05/2023, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 314/208 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 01/08/2023 Parte_1
impugnava la sentenza n. 614/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Reggio
[...]
Calabria in data 09/05/2023 con la quale era stato così statuito:
“Il Tribunale di Reggio Calabria, Il sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede: 1) dispone lo scioglimento della comunione
1 esistente tra e sugli immobili Controparte_1 Parte_1 identificati al NC.E.U. del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 87 p.ila 899 subalterni 36 e 5; 2) per l'effetto, assegna a la proprietà esclusiva Parte_1 dell'unità immobiliare contrassegnata dalla lettera B nell'allegato 14 della ctu redatta dall'ing. 3) assegna a la proprietà Persona_1 Controparte_1 esclusiva dell'unità immobiliare contrassegnata dalla lettera A nell'allegato 14 della ctu, redatta dall'ing. unitamente, alla proprietà esclusiva del vano garage Persona_1 identificato dal subalterno 5; 4) pone i costi delle lavorazioni indicate nell'allegato 15 della ctu, redatta dall'ing. per 1/3 a carico di e per 2/3 a Persona_1 Parte_1 carico di;
5) condanna alla Controparte_1 Parte_1 restituzione in favore di della somma di € Controparte_1
183.858,00, oltre interessi legali maturati a far data dalla domanda giudiziale;
6) rigetta le altre domande proposte dalle parti;
7) compensa integralmente le spese e competenze di lite;
8) pone a carico di entrambe le parti, in proporzione alle rispettive quote di proprietà dell'immobile oggetto di divisione, le spese di CTU, liquidate in corso di causa”.
Rilevava la erroneità della sentenza impugnata e chiedeva che, in riforma della stessa, fosse così disposto:
“1 - in via preliminare e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 614/2023 pubblicata il 9.5.2023 per gli evidenziati e fondati motivi di impugnazione e, soprattutto, per i gravissimi danni che da essa conseguirebbero.
2 – In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.ro 614 del 2023 del Tribunale di Reggio
Calabria, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Dott.ssa al Dott. . Pt_1 CP_1
Dichiarare nulle e inammissibili le domande riconvenzionali svolte dall' in primo CP_1 grado e, comunque, respingerle in quanto infondate e sfornite di prova, riformando i punti 5)
e 6) del dispositivo della sentenza impugnata.
3- Accertare e dichiarare che la concludente è creditrice nei confronti del Dott. CP_1 della somma di euro 346.122,00 o della diversa somma che la Corte dovesse ritenere dovuta;
4 - Ritenere e dichiarare che la Dott.ssa è inoltre creditrice nei confronti del Dott. Pt_1
per il mancato reddito dell'appartamento di via VI RI n. 17, CP_1 abusivamente tuttora occupato dalla controparte, con decorrenza dal 2016, da calcolarsi sulla base degli introiti versati dai precedenti inquilini adeguatamente aggiornati;
5 - Condannare il Dott. al pagamento di tutte le somme dovute, con interessi e CP_1 rivalutazione
6 - con vittoria di spese e competenze”
Con comparsa di costituzione e risposta in appello dell'11.12.2023 si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
2 proposto da controparte e spiegando appello incidentale. Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria,
1) rigettare, in quanto inammissibili e/o comunque infondati, temerari e pretestuosi tutti i motivi di appello proposti da , con condanna della stessa al pagamento Parte_1 delle spese, anche per non aver partecipato alla mediazione, nonché per lite temeraria;
IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE:
2) condannare la a restituire a l'ulteriore somma Parte_1 Controparte_1 di € 41.053,87 dal medesimo corrisposta per l'acquisto degli immobili di via Florio, oltre interessi legali maturati a far data dalla domanda giudiziale;
3) dichiarare non divisibile nè giuridicamente nè materialmente l'immobile in via VI
RI 17, e del pertinenziale vano autorimessa, e conseguentemente dichiarare lo scioglimento della comunione con l'attribuzione in totale ed esclusiva proprietà all' (quale comunista che detiene la quota significativamente maggiore); CP_1
4) accertare e dichiarare che il valore dell'immobile di via VI RI n. 17 complessivamente considerato, appartamento più garage, in ragione del prezzo ufficiale medio dell'OMI dell'Agenzia del Territorio, è pari ad € 236.555,00 (217.490,00 per la casa
+ 19.065,00 per il garage) e il valore della quota rispondente ad 1/3 di Parte_1
è pari a € 78.851,00 (72.496,00 + 6.355,00);
5) attribuire in proprietà all' , quale comunista avente la quota maggiore, in CP_1 ragione della non divisibilità dell'immobile, l'intera proprietà e quindi la quota di
[...]
sull'immobile di via VI RI n. 17, compensando quanto dovuto Parte_1 dall'Adornato alla per il valore della quota di quest'ultima di 1/3 (€ 78.851,00) con Pt_1 quanto dalla medesima dovuto al primo in forza della condanna conseguente a tale giudizio
(€ 183.858,00 di cui alla sentenza di primo grado oltre a € 41.053,87 oggetto del presente appello incidentale = in totale 224.911,87);
6) in ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in ragione della soccombenza, anche tenendo conto della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al giudizio di mediazione, e, dunque, anche al pagamento delle spese sostenute nella fase della mediazione, ai sensi degli artt. 5 e 13 D.Leg.vo n. 28/2010 oltre alle spese del presente giudizio;
7) condannare l'appellante al ristoro dei danni ex art. 96 comma III° c.p.c., in ragione della condotta processuale tenuta in questo giudizio, sopra descritta.”
Dopo un rinvio per trattazione, con provvedimento del 6.3.2025 emesso in esito alla udienza dell'11.2.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la consigliera istruttrice sottoponeva alle parti una proposta conciliativa nei seguenti termini:
“rilevato che entrambe le parti hanno depositato note sostitutive della presenza in udienza nelle quali hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni;
ritenuto opportuno sottoporre alle parti, ex art. 185 bis cpc una proposta conciliativa che tenga conto:
3 - dei motivi di impugnazione di entrambe le parti;
- dei rilievi mossi alla ctu in relazione alla divisibilità dell'immobile di via VI RI
(dei quali non è contestata la misura della quota di pertinenza di ciascun condividente), rilievi che potrebbero determinare la necessità della rinnovazione della consulenza;
- della eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla odierna appellante ma del riconoscimento effettuato dalla nella memoria ex art. 183 6° Pt_1 comma cpc delle somme spese dall' per l'acquisto dell'immobile in via Florio CP_1
(come rilevato nella sentenza di primo grado), e della non suscettibilità al giudicato della decisione resa in rito;
- del contenuto delle varie proposte conciliative formulate dalle parti nel giudizio di primo grado;
- della circostanza che – pur non trattandosi di divisione di più beni ricadenti in comunione
– all'esito del giudizio le parti sarebbero comunque titolari di un bene immobile ciascuno;
- del principio espresso da ultimo da Cassazione n. 26702/2024 in ordine alla natura non assoluta e vincolante della previsione di cui all'art. 727 c.c.;
- dell'ulteriore principio, che trova applicazione nei giudizi di divisione, espresso da Cass.
18909/2020;
- dell'ulteriore principio proprio dei giudizi di divisione ma che può qui essere richiamato nell'ottica di una complessiva definizione dei rapporti fra le parti, della necessità di prediligere soluzioni che determinino il minor conguaglio possibile fra le parti;
P.Q.M.
Sottopone alle parti la seguente proposta conciliativa:
1) Attribuzione all' dell'intero immobile sito in Via VI RI e della relativa CP_1 autorimessa;
2) Riconoscimento, in favore della della somma pari ad 1/3 del valore del predetto Pt_1 immobile, pari ad € 149.755,00 ed in favore dell della somma di € 170.000,00, con CP_1 conseguente compensazione di dette somme e condanna della a corrispondere Pt_1 all' la somma di € 20.245,00 oltre interessi legali dalla decisione sino al soddisfo;
CP_1
3) Compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Rinvia - per verificare se le parti intendano accettare detta proposta conciliativa - alla udienza del 13.5.2025.”
Nelle note ex art. 127 ter cpc sostitutive della presenza a detta udienza, entrambe le parti dichiaravano di accettare la proposta. Alla udienza del 7.7.2025 le parti, tramite i loro procuratori, precisavano congiuntamente le conclusioni in conformità alle condizioni di cui alla proposta conciliativa.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il giudizio - a modifica della sentenza di primo grado - possa essere deciso conformemente alle condizioni indicate dalle parti nella precisazione congiunta effettuata alla udienza del 7.7.2025.
4 Invero, in ordine all'immobile sito in via VI RI, le parti – aderendo alla proposta conciliativa della consigliera istruttrice – hanno di fatto chiesto congiuntamente che detto bene sia assegnato in via esclusiva all' . CP_1
Ha chiarito la Suprema Corte, con principio che può essere qui richiamato - stante la applicabilità al giudizio di scioglimento di comunione di beni non caduti in successione delle norme relative ai giudizi di scioglimento delle comunioni ereditarie giusto il disposto dell'art. 1116 c.c. - che in tema di divisione ereditaria, ai fini dell'assegnazione del bene non comodamente divisibile è irrilevante, in presenza di accordo tra le parti, la tardività della domanda di assegnazione, in quanto l'adesione a quest'ultima risolve il problema dell'attribuzione del bene, restando salva la facoltà del giudice di merito di determinare il conguaglio dovuto in funzione riequilibratrice della posizione delle parti, mediante la perequazione delle quote, o dei relativi controvalori in denaro, rispettivamente assegnati.
Quanto, invece, all'immobile sito in via Florio le parti hanno congiuntamente precisato chiedendo che – ferma restando la attuale intestazione alla – fosse riconosciuto il Pt_1 diritto di credito in favore dell' , nella misura indicata nella proposta conciliativa. CP_1
Infine, tenuto conto del conguaglio gravante sull' per la assegnazione in via CP_1 esclusiva dell'immobile sito in via VI RI e del credito vantato dallo stesso per l'apporto fornito per l'acquisto dell'immobile sito in via Florio (come detto, già intestato in via esclusiva alla ), le parti hanno congiuntamente precisato chiedendo che fosse Pt_1 disposta la compensazione di tali due voci, nella misura indicata nella proposta conciliativa.
Tenuto conto della disponibilità, in capo alle parti, di tali diritti di credito, ritiene la Corte che possa disporsi conformemente a quanto richiesto.
Infine, come da precisazione congiunta, può disporsi – stante l'accordo raggiunto – la integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio, con conferma della statuizione delle spese del giudizio di primo grado, nel quale le spese processuali sono state compensate e le spese della ctu – funzionali alla divisione - sono state poste, nei rapporti tra le parti, a carico di entrambe in misura corrispondente alla quota di proprietà dell'immobile da dividere.
Tenuto conto che, in accoglimento della precisazione congiunta delle parti ed a modifica di quanto statuito nella sentenza di primo grado, si dispone la attribuzione dell'immobile di via
VI RI e relativa pertinenza (autorimessa) all , deve disporsi la CP_1 trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio affinchè proceda alla trascrizione della presente sentenza.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
contro così Parte_1 Controparte_1 decide:
A modifica della sentenza emessa in primo grado
5 1) dispone lo scioglimento della comunione esistente fra le parti assegnando a l'immobile sito nel Controparte_1
“Condominio Sentis”, Via VI RI n. 17 in Reggio Calabria ed identificato al
N.C.E.U. al foglio di mappa 87 della sezione censuaria di Reggio Calabria, particella
899, subalterno 36 e garage posto al piano terra del predetto fabbricato ed identificato al foglio di mappa 87, part. 899 subalterno 5;
2) condanna a corrispondere - per le causali indicate in Parte_1 motivazione e già disposta la compensazione fra i crediti così come indicato in motivazione - ad la somma di € 20.245,00 Controparte_1 oltre interessi legali dalla decisione sino al soddisfo;
3) compensa le spese del giudizio di primo grado e pone in via definitiva le spese della ctu svolta nel primo grado di giudizio a carico di entrambe le parti nella misura corrispondente alla quota di proprietà dell'immobile oggetto della domanda di divisione (2/3 a carico dell' , 1/3 a carico della ); CP_1 Pt_1
4) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
5) dispone la trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri
Immobiliari competente per territorio affinchè proceda alla trascrizione.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
24/07/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 407/2023 R..G., posta in decisione alla udienza del
7.7.2025 e promossa da c.fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. PANUCCIO DATTOLA FRANCESCA MARIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, c.fisc. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LEANZA MASSIMILIANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione - appello avverso la Sentenza
n. 614/2023 del Tribunale di Reggio Calabria pubblicata in data 09/05/2023, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 314/208 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 01/08/2023 Parte_1
impugnava la sentenza n. 614/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Reggio
[...]
Calabria in data 09/05/2023 con la quale era stato così statuito:
“Il Tribunale di Reggio Calabria, Il sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede: 1) dispone lo scioglimento della comunione
1 esistente tra e sugli immobili Controparte_1 Parte_1 identificati al NC.E.U. del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 87 p.ila 899 subalterni 36 e 5; 2) per l'effetto, assegna a la proprietà esclusiva Parte_1 dell'unità immobiliare contrassegnata dalla lettera B nell'allegato 14 della ctu redatta dall'ing. 3) assegna a la proprietà Persona_1 Controparte_1 esclusiva dell'unità immobiliare contrassegnata dalla lettera A nell'allegato 14 della ctu, redatta dall'ing. unitamente, alla proprietà esclusiva del vano garage Persona_1 identificato dal subalterno 5; 4) pone i costi delle lavorazioni indicate nell'allegato 15 della ctu, redatta dall'ing. per 1/3 a carico di e per 2/3 a Persona_1 Parte_1 carico di;
5) condanna alla Controparte_1 Parte_1 restituzione in favore di della somma di € Controparte_1
183.858,00, oltre interessi legali maturati a far data dalla domanda giudiziale;
6) rigetta le altre domande proposte dalle parti;
7) compensa integralmente le spese e competenze di lite;
8) pone a carico di entrambe le parti, in proporzione alle rispettive quote di proprietà dell'immobile oggetto di divisione, le spese di CTU, liquidate in corso di causa”.
Rilevava la erroneità della sentenza impugnata e chiedeva che, in riforma della stessa, fosse così disposto:
“1 - in via preliminare e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 614/2023 pubblicata il 9.5.2023 per gli evidenziati e fondati motivi di impugnazione e, soprattutto, per i gravissimi danni che da essa conseguirebbero.
2 – In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.ro 614 del 2023 del Tribunale di Reggio
Calabria, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Dott.ssa al Dott. . Pt_1 CP_1
Dichiarare nulle e inammissibili le domande riconvenzionali svolte dall' in primo CP_1 grado e, comunque, respingerle in quanto infondate e sfornite di prova, riformando i punti 5)
e 6) del dispositivo della sentenza impugnata.
3- Accertare e dichiarare che la concludente è creditrice nei confronti del Dott. CP_1 della somma di euro 346.122,00 o della diversa somma che la Corte dovesse ritenere dovuta;
4 - Ritenere e dichiarare che la Dott.ssa è inoltre creditrice nei confronti del Dott. Pt_1
per il mancato reddito dell'appartamento di via VI RI n. 17, CP_1 abusivamente tuttora occupato dalla controparte, con decorrenza dal 2016, da calcolarsi sulla base degli introiti versati dai precedenti inquilini adeguatamente aggiornati;
5 - Condannare il Dott. al pagamento di tutte le somme dovute, con interessi e CP_1 rivalutazione
6 - con vittoria di spese e competenze”
Con comparsa di costituzione e risposta in appello dell'11.12.2023 si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
2 proposto da controparte e spiegando appello incidentale. Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria,
1) rigettare, in quanto inammissibili e/o comunque infondati, temerari e pretestuosi tutti i motivi di appello proposti da , con condanna della stessa al pagamento Parte_1 delle spese, anche per non aver partecipato alla mediazione, nonché per lite temeraria;
IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE:
2) condannare la a restituire a l'ulteriore somma Parte_1 Controparte_1 di € 41.053,87 dal medesimo corrisposta per l'acquisto degli immobili di via Florio, oltre interessi legali maturati a far data dalla domanda giudiziale;
3) dichiarare non divisibile nè giuridicamente nè materialmente l'immobile in via VI
RI 17, e del pertinenziale vano autorimessa, e conseguentemente dichiarare lo scioglimento della comunione con l'attribuzione in totale ed esclusiva proprietà all' (quale comunista che detiene la quota significativamente maggiore); CP_1
4) accertare e dichiarare che il valore dell'immobile di via VI RI n. 17 complessivamente considerato, appartamento più garage, in ragione del prezzo ufficiale medio dell'OMI dell'Agenzia del Territorio, è pari ad € 236.555,00 (217.490,00 per la casa
+ 19.065,00 per il garage) e il valore della quota rispondente ad 1/3 di Parte_1
è pari a € 78.851,00 (72.496,00 + 6.355,00);
5) attribuire in proprietà all' , quale comunista avente la quota maggiore, in CP_1 ragione della non divisibilità dell'immobile, l'intera proprietà e quindi la quota di
[...]
sull'immobile di via VI RI n. 17, compensando quanto dovuto Parte_1 dall'Adornato alla per il valore della quota di quest'ultima di 1/3 (€ 78.851,00) con Pt_1 quanto dalla medesima dovuto al primo in forza della condanna conseguente a tale giudizio
(€ 183.858,00 di cui alla sentenza di primo grado oltre a € 41.053,87 oggetto del presente appello incidentale = in totale 224.911,87);
6) in ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in ragione della soccombenza, anche tenendo conto della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al giudizio di mediazione, e, dunque, anche al pagamento delle spese sostenute nella fase della mediazione, ai sensi degli artt. 5 e 13 D.Leg.vo n. 28/2010 oltre alle spese del presente giudizio;
7) condannare l'appellante al ristoro dei danni ex art. 96 comma III° c.p.c., in ragione della condotta processuale tenuta in questo giudizio, sopra descritta.”
Dopo un rinvio per trattazione, con provvedimento del 6.3.2025 emesso in esito alla udienza dell'11.2.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la consigliera istruttrice sottoponeva alle parti una proposta conciliativa nei seguenti termini:
“rilevato che entrambe le parti hanno depositato note sostitutive della presenza in udienza nelle quali hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni;
ritenuto opportuno sottoporre alle parti, ex art. 185 bis cpc una proposta conciliativa che tenga conto:
3 - dei motivi di impugnazione di entrambe le parti;
- dei rilievi mossi alla ctu in relazione alla divisibilità dell'immobile di via VI RI
(dei quali non è contestata la misura della quota di pertinenza di ciascun condividente), rilievi che potrebbero determinare la necessità della rinnovazione della consulenza;
- della eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla odierna appellante ma del riconoscimento effettuato dalla nella memoria ex art. 183 6° Pt_1 comma cpc delle somme spese dall' per l'acquisto dell'immobile in via Florio CP_1
(come rilevato nella sentenza di primo grado), e della non suscettibilità al giudicato della decisione resa in rito;
- del contenuto delle varie proposte conciliative formulate dalle parti nel giudizio di primo grado;
- della circostanza che – pur non trattandosi di divisione di più beni ricadenti in comunione
– all'esito del giudizio le parti sarebbero comunque titolari di un bene immobile ciascuno;
- del principio espresso da ultimo da Cassazione n. 26702/2024 in ordine alla natura non assoluta e vincolante della previsione di cui all'art. 727 c.c.;
- dell'ulteriore principio, che trova applicazione nei giudizi di divisione, espresso da Cass.
18909/2020;
- dell'ulteriore principio proprio dei giudizi di divisione ma che può qui essere richiamato nell'ottica di una complessiva definizione dei rapporti fra le parti, della necessità di prediligere soluzioni che determinino il minor conguaglio possibile fra le parti;
P.Q.M.
Sottopone alle parti la seguente proposta conciliativa:
1) Attribuzione all' dell'intero immobile sito in Via VI RI e della relativa CP_1 autorimessa;
2) Riconoscimento, in favore della della somma pari ad 1/3 del valore del predetto Pt_1 immobile, pari ad € 149.755,00 ed in favore dell della somma di € 170.000,00, con CP_1 conseguente compensazione di dette somme e condanna della a corrispondere Pt_1 all' la somma di € 20.245,00 oltre interessi legali dalla decisione sino al soddisfo;
CP_1
3) Compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Rinvia - per verificare se le parti intendano accettare detta proposta conciliativa - alla udienza del 13.5.2025.”
Nelle note ex art. 127 ter cpc sostitutive della presenza a detta udienza, entrambe le parti dichiaravano di accettare la proposta. Alla udienza del 7.7.2025 le parti, tramite i loro procuratori, precisavano congiuntamente le conclusioni in conformità alle condizioni di cui alla proposta conciliativa.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il giudizio - a modifica della sentenza di primo grado - possa essere deciso conformemente alle condizioni indicate dalle parti nella precisazione congiunta effettuata alla udienza del 7.7.2025.
4 Invero, in ordine all'immobile sito in via VI RI, le parti – aderendo alla proposta conciliativa della consigliera istruttrice – hanno di fatto chiesto congiuntamente che detto bene sia assegnato in via esclusiva all' . CP_1
Ha chiarito la Suprema Corte, con principio che può essere qui richiamato - stante la applicabilità al giudizio di scioglimento di comunione di beni non caduti in successione delle norme relative ai giudizi di scioglimento delle comunioni ereditarie giusto il disposto dell'art. 1116 c.c. - che in tema di divisione ereditaria, ai fini dell'assegnazione del bene non comodamente divisibile è irrilevante, in presenza di accordo tra le parti, la tardività della domanda di assegnazione, in quanto l'adesione a quest'ultima risolve il problema dell'attribuzione del bene, restando salva la facoltà del giudice di merito di determinare il conguaglio dovuto in funzione riequilibratrice della posizione delle parti, mediante la perequazione delle quote, o dei relativi controvalori in denaro, rispettivamente assegnati.
Quanto, invece, all'immobile sito in via Florio le parti hanno congiuntamente precisato chiedendo che – ferma restando la attuale intestazione alla – fosse riconosciuto il Pt_1 diritto di credito in favore dell' , nella misura indicata nella proposta conciliativa. CP_1
Infine, tenuto conto del conguaglio gravante sull' per la assegnazione in via CP_1 esclusiva dell'immobile sito in via VI RI e del credito vantato dallo stesso per l'apporto fornito per l'acquisto dell'immobile sito in via Florio (come detto, già intestato in via esclusiva alla ), le parti hanno congiuntamente precisato chiedendo che fosse Pt_1 disposta la compensazione di tali due voci, nella misura indicata nella proposta conciliativa.
Tenuto conto della disponibilità, in capo alle parti, di tali diritti di credito, ritiene la Corte che possa disporsi conformemente a quanto richiesto.
Infine, come da precisazione congiunta, può disporsi – stante l'accordo raggiunto – la integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio, con conferma della statuizione delle spese del giudizio di primo grado, nel quale le spese processuali sono state compensate e le spese della ctu – funzionali alla divisione - sono state poste, nei rapporti tra le parti, a carico di entrambe in misura corrispondente alla quota di proprietà dell'immobile da dividere.
Tenuto conto che, in accoglimento della precisazione congiunta delle parti ed a modifica di quanto statuito nella sentenza di primo grado, si dispone la attribuzione dell'immobile di via
VI RI e relativa pertinenza (autorimessa) all , deve disporsi la CP_1 trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio affinchè proceda alla trascrizione della presente sentenza.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
contro così Parte_1 Controparte_1 decide:
A modifica della sentenza emessa in primo grado
5 1) dispone lo scioglimento della comunione esistente fra le parti assegnando a l'immobile sito nel Controparte_1
“Condominio Sentis”, Via VI RI n. 17 in Reggio Calabria ed identificato al
N.C.E.U. al foglio di mappa 87 della sezione censuaria di Reggio Calabria, particella
899, subalterno 36 e garage posto al piano terra del predetto fabbricato ed identificato al foglio di mappa 87, part. 899 subalterno 5;
2) condanna a corrispondere - per le causali indicate in Parte_1 motivazione e già disposta la compensazione fra i crediti così come indicato in motivazione - ad la somma di € 20.245,00 Controparte_1 oltre interessi legali dalla decisione sino al soddisfo;
3) compensa le spese del giudizio di primo grado e pone in via definitiva le spese della ctu svolta nel primo grado di giudizio a carico di entrambe le parti nella misura corrispondente alla quota di proprietà dell'immobile oggetto della domanda di divisione (2/3 a carico dell' , 1/3 a carico della ); CP_1 Pt_1
4) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
5) dispone la trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri
Immobiliari competente per territorio affinchè proceda alla trascrizione.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
24/07/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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