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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 232/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 613/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto Cesareo - Via Petraroli 73010 Porto Cesareo LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1636 IMU 2019 proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Porto Cesareo - Via Petraroli 73010 Porto Cesareo LE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2873 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1829/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3.3.2025 Ricorrente_1 e Nominativo_1 , rispettivamente marito e moglie, impugnavano gli avvisi di accertamento loro notificati, con cui il Comune di Porto Cesareo accertava IMU 2019 in relazione ad immobili di loro proprietà. Censuravano gli atti impugnati per 1) difetto di contraddittorio procedimentale;
2) difetto di motivazione;
3) nel merito, mancata considerazione che un immobile risulta locato a terzi per uso residenziale, l'atro concesso in comodato gratuito a parente che lo utilizza come abitazione principale, sicché entrambi gli immobili beneficiano dell'applicazione di aliquote IMU ridotte. Chiedono l'annullamento degli atti impugnati. Con comparsa del 3.10.2025 si costituiva il Comune di Porto Cesareo replicando al ricorso e chiedendone il rigetto. Il ricorrente depositava successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Sono infondate le censure di difetto di contraddittorio procedimentale e di difetto di motivazione considerato che i ricorrenti hanno contestato gli accertamenti nel merito con motivi che sono risultati infondati. Per quanto attiene all'immobile concesso in locazione a terzi per uso residenziale, non risulta prodotto in atti un contratto efficace per l'anno (2019) oggetto di imposizione: quello prodotto in atti risulta sottoscritto il 24.9.2010 per la durata di quattro anni (sino al 30.9.2014) e registrato il 16.9.2014 per il rinnovo di ulterori quattro anni sicchè è cessato il 30.9.2018. Per quanto attiene all'immobile concesso in comodato gratuito per abitazione principale, non risulta in favore di parente in linea retta di primo grado, ma della nipote, e a nulla rileva che sia stato concesso anche dalla nuda proprietaria perché il soggetto obbligato al pagamento dell'IMU è l'usufruttuario. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio avuto riguardo a precedenti difformi pronunce giudiziarie.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
spese compensate. Lecce, 28 ottobre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 613/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto Cesareo - Via Petraroli 73010 Porto Cesareo LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1636 IMU 2019 proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Porto Cesareo - Via Petraroli 73010 Porto Cesareo LE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2873 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1829/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3.3.2025 Ricorrente_1 e Nominativo_1 , rispettivamente marito e moglie, impugnavano gli avvisi di accertamento loro notificati, con cui il Comune di Porto Cesareo accertava IMU 2019 in relazione ad immobili di loro proprietà. Censuravano gli atti impugnati per 1) difetto di contraddittorio procedimentale;
2) difetto di motivazione;
3) nel merito, mancata considerazione che un immobile risulta locato a terzi per uso residenziale, l'atro concesso in comodato gratuito a parente che lo utilizza come abitazione principale, sicché entrambi gli immobili beneficiano dell'applicazione di aliquote IMU ridotte. Chiedono l'annullamento degli atti impugnati. Con comparsa del 3.10.2025 si costituiva il Comune di Porto Cesareo replicando al ricorso e chiedendone il rigetto. Il ricorrente depositava successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Sono infondate le censure di difetto di contraddittorio procedimentale e di difetto di motivazione considerato che i ricorrenti hanno contestato gli accertamenti nel merito con motivi che sono risultati infondati. Per quanto attiene all'immobile concesso in locazione a terzi per uso residenziale, non risulta prodotto in atti un contratto efficace per l'anno (2019) oggetto di imposizione: quello prodotto in atti risulta sottoscritto il 24.9.2010 per la durata di quattro anni (sino al 30.9.2014) e registrato il 16.9.2014 per il rinnovo di ulterori quattro anni sicchè è cessato il 30.9.2018. Per quanto attiene all'immobile concesso in comodato gratuito per abitazione principale, non risulta in favore di parente in linea retta di primo grado, ma della nipote, e a nulla rileva che sia stato concesso anche dalla nuda proprietaria perché il soggetto obbligato al pagamento dell'IMU è l'usufruttuario. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio avuto riguardo a precedenti difformi pronunce giudiziarie.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
spese compensate. Lecce, 28 ottobre 2025 Il Giudice monocratico