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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/10/2025, n. 3445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3445 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10345/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10345/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
Controparte_2
CP_3 CP_4
[...] CP_5
Controparte_6
CONVENUTO/I
Oggi 27 ottobre 2025 innanzi al dott. Mario Ferreri, viste le note autorizzate su udienza cartolare : il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10345/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI CHIARA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CONTI CHIARA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
GI LI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_7 C.F._5 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_6 C.F._6 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies cpc unitamente al decreto di fissazione di udienza, regolarmente notificati, la sig.ra conviene in giudizio la Sig.ra la Sig.ra Parte_1 Controparte_1 CP_2
il Sig. OR AT il Sig. e la Sig.ra per
[...] Controparte_7 Controparte_6 sentire accolte le seguenti conclusioni: “NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE, accertata la qualifica di eredi di in capo a e Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
OR AT, E DICHIARARE altresì la qualifica di erede di in capo al Sig. Persona_1
pagina 2 di 4 (c.f. nato a [...] nell'Emilia il 10.10.1944 e deceduto in Persona_2 C.F._7
data 09.04.2020. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Assume parte ricorrente la sussistenza di prova documentale a sostegno della presente domanda giudiziale posto che il Sig. ha accettato tacitamente l'eredità della madre Sig.ra Persona_2 [...]
tenuto conto che quest'ultimo unitamente alla ricorrente, ha instaurato dinanzi a Codesto Persona_1
medesimo Tribunale un procedimento giudiziale di divisione ereditaria nei confronti di , CP_1 CP_2
e OR AT, rubricato all'Rg. 10146/2013, in esito al quale vi è stata la condanna delle sorelle e al pagamento anche nei di lui confronti di una somma a titolo di indennità di CP_1 CP_2 occupazione per l'immobile caduto in successione
I resistenti non si sono costituiti e la causa è stata rinviata ex art 281 sexies cpc all'udienza del 27 ottobre 2025 con termine per deposito memorie conclusionali e note autorizzate in sostituzione di udienza ex art 127 ter cpc.
La domanda nel merito merita accoglimento.
Ll'istruttoria si è svolta in via documentale .
Tanto premesso, ritiene questo Giudice la fondatezza della domanda di parte ricorrente per le seguenti ragioni:
1) sussistono la legittimazione attiva e l'interesse ad agire di parte ricorrente avendo quest'ultima introdotto dinanzi al Tribunale di Firenze giudizio di divisione ereditaria nei confronti dei sigg.
, e OR AT recante nrg. 10146/2013 definito con sentenza resa in data 7 CP_1 CP_2
ottobre 2015 con condanna delle sorelle e al pagamento anche nei di lui CP_1 CP_2 confronti di una somma a titolo di indennità di occupazione per l'immobile caduto in successione. In virtù di tale sentenza il Sig. è intervenuto quale creditore Persona_2
procedente nella procedura esecutiva immobiliare rg. 24/2018 ed ha iscritto ipoteca sull'immobile caduto in successione e successivamente deceduto, in data 9 aprile 2020 in pendenza del richiamato procedimento di esecuzione immobiliare
Per quanto sopra esposto sussistono anche i presupposti per ritenere integrata un'accettazione tacita d'eredità ex art. 476 c.c., da parte del sig. dell'eredità della madre Persona_2 [...]
Persona_1
Al riguardo la giurisprudenza nel ritenere che l'accettazione tacita ex art. 476 c.c. sia da qualificare come atto giuridico in senso stretto e non come negozio, posto che essa si produce in presenza delle condizioni prescritte dalla legge a prescindere dall'intentio soggettiva del chiamato all'eredità (cfr.
pagina 3 di 4 ad es. Cass. n. 13738/2005, richiamata di recente da Cass. ord. n. 10060/2018, per cui “… ai sensi dell'art. 476 cod.civ. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà o rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale …”).
In questa prospettiva, di nessun pregio al fine di togliere valore giuridico di intervenuta accettazione tacita all'atto in discorso, introduzione del giudizio di divisione nrg 10146/2013 Tribunale di Firenze, può assumere la dichiarazione resa dalla parte resistente circa la propria mancanza di volontà di accettare l'eredità pervenutale: difatti, una volta posto in essere l'atto integrante accettazione tacita,
l'effetto dell'acquisto dell'eredità è preordinato dalla legge e alcuna rilevanza può attribuirsi all'esistenza o meno di una volontà diretta a quell'effetto.
Deve pertanto andare incontro ad accoglimento la domanda di parte ricorrente, con conseguente condanna di quest'ultima - in forza del principio di soccombenza - alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e.m. in base al valore dichiarato della lite, alla consistenza dell'attività processuale svolta e alla scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
-accerta la qualità di erede di in capo a Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
e OR AT, e dichiara altresì la qualifica di erede di in capo al Sig. Pt_1 Persona_1
(c.f. nato a [...] nell'Emilia il 10.10.1944 e deceduto in Persona_2 C.F._7
data 09.04.2020
- condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente-intervenuto delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di euro 265,00 oltre spese di notifica per esborsi e di euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 27 ottobre 202528 ottobre 2025
Il Giudice dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10345/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
Controparte_2
CP_3 CP_4
[...] CP_5
Controparte_6
CONVENUTO/I
Oggi 27 ottobre 2025 innanzi al dott. Mario Ferreri, viste le note autorizzate su udienza cartolare : il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10345/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI CHIARA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CONTI CHIARA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
GI LI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_7 C.F._5 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_6 C.F._6 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies cpc unitamente al decreto di fissazione di udienza, regolarmente notificati, la sig.ra conviene in giudizio la Sig.ra la Sig.ra Parte_1 Controparte_1 CP_2
il Sig. OR AT il Sig. e la Sig.ra per
[...] Controparte_7 Controparte_6 sentire accolte le seguenti conclusioni: “NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE, accertata la qualifica di eredi di in capo a e Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
OR AT, E DICHIARARE altresì la qualifica di erede di in capo al Sig. Persona_1
pagina 2 di 4 (c.f. nato a [...] nell'Emilia il 10.10.1944 e deceduto in Persona_2 C.F._7
data 09.04.2020. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Assume parte ricorrente la sussistenza di prova documentale a sostegno della presente domanda giudiziale posto che il Sig. ha accettato tacitamente l'eredità della madre Sig.ra Persona_2 [...]
tenuto conto che quest'ultimo unitamente alla ricorrente, ha instaurato dinanzi a Codesto Persona_1
medesimo Tribunale un procedimento giudiziale di divisione ereditaria nei confronti di , CP_1 CP_2
e OR AT, rubricato all'Rg. 10146/2013, in esito al quale vi è stata la condanna delle sorelle e al pagamento anche nei di lui confronti di una somma a titolo di indennità di CP_1 CP_2 occupazione per l'immobile caduto in successione
I resistenti non si sono costituiti e la causa è stata rinviata ex art 281 sexies cpc all'udienza del 27 ottobre 2025 con termine per deposito memorie conclusionali e note autorizzate in sostituzione di udienza ex art 127 ter cpc.
La domanda nel merito merita accoglimento.
Ll'istruttoria si è svolta in via documentale .
Tanto premesso, ritiene questo Giudice la fondatezza della domanda di parte ricorrente per le seguenti ragioni:
1) sussistono la legittimazione attiva e l'interesse ad agire di parte ricorrente avendo quest'ultima introdotto dinanzi al Tribunale di Firenze giudizio di divisione ereditaria nei confronti dei sigg.
, e OR AT recante nrg. 10146/2013 definito con sentenza resa in data 7 CP_1 CP_2
ottobre 2015 con condanna delle sorelle e al pagamento anche nei di lui CP_1 CP_2 confronti di una somma a titolo di indennità di occupazione per l'immobile caduto in successione. In virtù di tale sentenza il Sig. è intervenuto quale creditore Persona_2
procedente nella procedura esecutiva immobiliare rg. 24/2018 ed ha iscritto ipoteca sull'immobile caduto in successione e successivamente deceduto, in data 9 aprile 2020 in pendenza del richiamato procedimento di esecuzione immobiliare
Per quanto sopra esposto sussistono anche i presupposti per ritenere integrata un'accettazione tacita d'eredità ex art. 476 c.c., da parte del sig. dell'eredità della madre Persona_2 [...]
Persona_1
Al riguardo la giurisprudenza nel ritenere che l'accettazione tacita ex art. 476 c.c. sia da qualificare come atto giuridico in senso stretto e non come negozio, posto che essa si produce in presenza delle condizioni prescritte dalla legge a prescindere dall'intentio soggettiva del chiamato all'eredità (cfr.
pagina 3 di 4 ad es. Cass. n. 13738/2005, richiamata di recente da Cass. ord. n. 10060/2018, per cui “… ai sensi dell'art. 476 cod.civ. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà o rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale …”).
In questa prospettiva, di nessun pregio al fine di togliere valore giuridico di intervenuta accettazione tacita all'atto in discorso, introduzione del giudizio di divisione nrg 10146/2013 Tribunale di Firenze, può assumere la dichiarazione resa dalla parte resistente circa la propria mancanza di volontà di accettare l'eredità pervenutale: difatti, una volta posto in essere l'atto integrante accettazione tacita,
l'effetto dell'acquisto dell'eredità è preordinato dalla legge e alcuna rilevanza può attribuirsi all'esistenza o meno di una volontà diretta a quell'effetto.
Deve pertanto andare incontro ad accoglimento la domanda di parte ricorrente, con conseguente condanna di quest'ultima - in forza del principio di soccombenza - alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e.m. in base al valore dichiarato della lite, alla consistenza dell'attività processuale svolta e alla scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
-accerta la qualità di erede di in capo a Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
e OR AT, e dichiara altresì la qualifica di erede di in capo al Sig. Pt_1 Persona_1
(c.f. nato a [...] nell'Emilia il 10.10.1944 e deceduto in Persona_2 C.F._7
data 09.04.2020
- condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente-intervenuto delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di euro 265,00 oltre spese di notifica per esborsi e di euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 27 ottobre 202528 ottobre 2025
Il Giudice dott. Mario Ferreri
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