TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/11/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2459 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
RM che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE, 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO
MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.5.2020, , Parte_1 bracciante agricolo, ha convenuto in giudizio l' esponendo: CP_1 di avere regolarmente lavorato, nell'anno 2009, alle dipendenze della ditta
SA AN per n. 102 giornate, come da DMAG, buste paga e dichiarazioni di responsabilità prodotte in atti;
di essere stato, per tale anno, iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza;
che, con provvedimento del 4.10.2019, pervenuto successivamente, l' CP_1 gli ha comunicato che, nel periodo 1.1.2009–31.12.2009, sarebbero stati pagati euro 2.308,46 in più sulla prestazione di disoccupazione agricola (cat. DSAGR n.
2000479404410), a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura, notificata mediante elenco di variazione del
15.6.2015, chiedendo la restituzione della predetta somma.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, rimasto infruttuoso.
Con il ricorso giudiziario, ha chiesto, in Parte_1 sintesi:
1. in via preliminare, la sospensione del recupero nelle more del giudizio;
2. nel merito, dichiararsi nullo e/o erroneo il provvedimento di indebito per indeterminatezza ed erroneità delle somme richieste;
3. in via subordinata, accertare che il ricorrente ha regolarmente lavorato nel
2009 alle dipendenze della per 102 giornate e riconoscere il CP_2 diritto all'iscrizione/reiscrizione negli elenchi anagrafici per il medesimo anno;
4. dichiarare prescritto il diritto dell' alla ripetizione delle somme;
CP_1
5. accertare che il ricorrente aveva ed ha diritto alla prestazione di disoccupazione agricola 2009 e, per l'effetto, ordinare la restituzione di quanto eventualmente trattenuto;
6. con vittoria di spese e compensi, da distrarsi, previa dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. contenuta in calce al ricorso.
Si è costituito l' , eccependo, in via preliminare, l'intervenuta CP_1 decadenza dall'azione di impugnazione dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. in l. 11 marzo 1970 n. 83, evidenziando che la cancellazione è intervenuta a seguito di ispezione presso la ditta SA ed è stata resa nota con elenco di variazione pubblicato sul sito dell'Istituto, ai sensi dell'art. 38 d.l. 98/2011 (conv. in l. 111/2011) e della circolare n. 104/2011. CP_1
Nel merito, l' ha: CP_1 affermato la prova dell'avvenuto pagamento della disoccupazione agricola
2009 (prospetto di pagamento del 27.7.2010 per euro 1.995,48 netti); dedotto che, a seguito della cancellazione dagli elenchi per l'anno 2009, è venuto meno il presupposto assicurativo per il riconoscimento della prestazione;
sostenuto la ripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 2033 c.c., escludendo l'applicabilità dell'art. 52 l. 88/1989, norma riferita alle sole prestazioni pensionistiche;
eccepito l'insussistenza della prescrizione, essendo la richiesta di restituzione del 24.10.2019 intervenuta nel termine decennale dalla data di pagamento (27.7.2010).
Con note depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., l'Avv. Bonina, per il ricorrente, ha contestato le eccezioni dell' , con particolare riguardo alla CP_1 dedotta decadenza e alla prova del pagamento, ritenendo insufficiente il mero
“cassetto previdenziale” e negando che la documentazione prodotta provi l'effettiva corresponsione delle somme.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
DIRITTO
L'azione proposta da è, nella sua sostanza, Parte_1 un'azione di accertamento negativo del credito vantato dall' a titolo di CP_1 ripetizione di indebito relativo all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno
2009, cumulata con domanda di annullamento del provvedimento di indebito, di accertamento del rapporto di lavoro e di iscrizione/reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno in contestazione.
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in tema di indebito, anche previdenziale, “ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo dell'obbligo di restituzione, egli deduce in giudizio il proprio diritto alla prestazione già ricevuta e, quindi, ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Ne consegue che il ricorrente, per sottrarsi alla pretesa restitutoria dell' , deve dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge per il CP_1 riconoscimento della disoccupazione agricola 2009, tra i quali riveste carattere imprescindibile la valida iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno considerato. L' ha eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione di impugnazione CP_1 del provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. in l. 11 marzo
1970 n. 83, norma che stabilisce un termine di 120 giorni per proporre azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi di iscrizione, mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che:
l'inosservanza del termine di 120 giorni, previsto dall'art. 22 d.l. 7/1970, comporta la decadenza dall'azione giudiziaria diretta a contestare i provvedimenti relativi agli elenchi dei lavoratori agricoli;
il termine decorre dal momento in cui il lavoratore ha avuto conoscenza del provvedimento di cancellazione, conoscenza che, nella disciplina vigente, può derivare anche dalla pubblicazione telematica degli elenchi di variazione sul sito
, secondo quanto previsto dall'art. 38 d.l. 98/2011 e ritenuto conforme a CP_1
Costituzione dalla giurisprudenza successiva.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che la cancellazione delle giornate agricole relative all'anno 2009 è stata disposta a seguito di ispezione e resa nota con elenco di variazione dell'anno 2015, pubblicato secondo la disciplina telematica vigente.
In ogni caso, è incontestato che il ricorrente abbia ricevuto, in data
24.10.2019, la comunicazione dell' contenente sia la richiesta di restituzione CP_1 dell'indebito sia l'espresso riferimento alla revoca della disoccupazione agricola a seguito di cancellazione dalle giornate agricole per l'anno 2009.
Pertanto, anche volendo assumere, in via di massimo favore per il lavoratore, che il termine decadenziale di 120 giorni decorra dal recapito della comunicazione del 24.10.2019, tale termine è ampiamente trascorso alla data di deposito del ricorso giudiziario (4.5.2020):
• dal 24.10.2019 al 21.2.2020 sono decorsi 120 giorni;
• il ricorso è stato proposto oltre tale termine.
A ciò si aggiunga che il sistema normativo prevede, in via ordinaria, un previo ricorso amministrativo alle commissioni competenti ex art. 11 d.lgs.
375/1993, con termini di 30 e 90 giorni per la decisione in prima e seconda istanza;
ma la definitività del provvedimento di cancellazione – una volta spirati i termini di ricorso amministrativo – segna, comunque, il dies a quo del termine di
120 giorni per l'azione giudiziaria, termine che, rispetto a una cancellazione intervenuta nel 2015, risulta in ogni caso pacificamente decorso.
La mancata tempestiva impugnazione del provvedimento di cancellazione comporta che tale provvedimento è divenuto definitivo ed irretrattabile, con la conseguenza che il giudice ordinario non può più sindacarne la legittimità, né è consentito un accertamento incidentale del rapporto di lavoro presupposto ai fini previdenziali.
Ne consegue che:
• la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'iscrizione/reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2009 deve essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970;
• è precluso l'esame nel merito della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo dedotto a fondamento della prestazione.
L'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce, secondo costante giurisprudenza, presupposto logico-giuridico indefettibile per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali in favore di braccianti agricoli, ivi compresa l'indennità di disoccupazione agricola.
La Corte di cassazione ha più volte ribadito che, una volta che l' , a CP_1 seguito di controllo ispettivo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali e proceda alla cancellazione dalle liste, l'iscrizione perde la funzione di agevolazione probatoria e la prestazione non può più essere riconosciuta in assenza di un valido titolo di iscrizione.
Nel caso di specie, la definitività della cancellazione dalle giornate agricole per il 2009 determina l'insussistenza del requisito assicurativo richiesto per la disoccupazione agricola, con conseguente insussistenza originaria del diritto alla prestazione che l' aveva erogato. CP_1
Da ciò discende che le somme corrisposte a titolo di disoccupazione agricola 2009 integrano un indebito oggettivo. Il ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 52 l. 88/1989, come interpretato dall'art. 13 l. 412/1991, per sostenere la non ripetibilità delle somme in assenza di dolo dell'interessato.
Tale tesi non è condivisibile.
La più recente e persuasiva giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 52 l. 88/1989 trova applicazione esclusivamente con riguardo alle prestazioni pensionistiche erogate dall' , e non alle prestazioni non CP_1 pensionistiche o temporanee a sostegno del reddito, quali l'indennità di disoccupazione agricola. Per tali prestazioni resta applicabile la disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c. sull'indebito oggettivo.
Ne consegue che:
• per l'indennità di disoccupazione agricola oggetto di causa, non opera la sanatoria di cui all'art. 52 l. 88/1989 e art. 13 l. 412/1991;
• l' ha diritto di ripetere le somme indebitamente erogate, nei limiti del CP_1 termine di prescrizione di cui si dirà infra.
Il ricorrente eccepisce la prescrizione del diritto di ripetizione dell' , CP_1 deducendo il lungo lasso di tempo intercorso tra l'erogazione e la richiesta di restituzione.
La questione non può essere accolta.
Per le somme indebitamente erogate dall' a titolo di prestazioni CP_1 previdenziali non pensionistiche – quale è l'indennità di disoccupazione agricola – la dottrina e la giurisprudenza riconducono la pretesa dell'Ente allo schema dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., assoggettato al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., con decorrenza dalla data del pagamento indebito.
Nel caso in esame:
• il pagamento della disoccupazione agricola 2009 risulta effettuato in data
27.7.2010, come da prospetto di pagamento versato in atti;
• la comunicazione di indebito con richiesta di restituzione è stata notificata al ricorrente il 24.10.2019. Intercorre, dunque, un periodo inferiore a dieci anni tra il pagamento e la richiesta di restituzione, sicché il diritto dell' risulta tempestivamente CP_1 esercitato e l'eccezione di prescrizione va respinta.
Il ricorrente deduce la nullità dell'atto per indeterminatezza delle CP_1 somme e difetto di motivazione, lamentando l'assenza di indicazioni puntuali sulla causale e sulle date di erogazione.
La doglianza non è fondata.
L'atto impugnato, per come riportato in ricorso, indica:
• il tipo di prestazione (“disoccupazione agricola cat. DSAGR n.
2000479404410”);
• il periodo di riferimento (1.1.2009–31.12.2009);
• l'importo complessivo ritenuto indebitamente corrisposto (euro 2.308,46);
• la causale (“revoca dis. agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 1 elenco var-
15/06/2015. Interessi legali”).
Tali elementi sono idonei ad individuare titolo, periodo e presupposti della pretesa, consentendo al destinatario di comprendere la portata della domanda restitutoria e di esercitare pienamente il diritto di difesa, come dimostra proprio la proposizione del presente giudizio.
La giurisprudenza ritiene sufficiente, ai fini della validità e della motivazione degli atti di recupero previdenziale, che l'atto indichi in modo chiaro l'oggetto della prestazione, il periodo e la causa dell'indebito, non essendo richiesta una analiticità contabile esaustiva, rimessa agli allegati e alla documentazione acquisita in giudizio.
La dedotta nullità per indeterminatezza va, pertanto, disattesa.
Con le note ex art. 127-ter c.p.c. la difesa di parte ricorrente ha sostenuto che l' non avrebbe dato prova dell'avvenuto pagamento delle somme oggetto CP_1 di indebito, affermando che il solo “cassetto previdenziale” non può assurgere a prova dell'effettiva corresponsione.
Dalla memoria di costituzione dell' e dalla documentazione CP_1 richiamata emerge, tuttavia, l'esistenza di un prospetto di pagamento datato 27.7.2010, relativo all'indennità di disoccupazione agricola 2009, nonché
l'annotazione nel cassetto previdenziale della prestazione in favore del ricorrente.
A fronte di tale documentazione, la contestazione formulata dal ricorrente
è rimasta assolutamente generica, non essendo stato allegato:
• né di non avere mai percepito alcuna somma a tale titolo;
• né di avere restituito, anche in parte, quanto corrisposto;
• né sono stati prodotti estratti conto o altre evidenze bancarie incompatibili con l'accredito dedotto dall' . CP_1
In applicazione dei principi generali sull'art. 2697 c.c. e del regime di non contestazione specifica ex art. 115 c.p.c., deve ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuta erogazione delle somme in favore del ricorrente, in conformità anche agli indirizzi giurisprudenziali che attribuiscono rilievo probatorio ai prospetti di liquidazione e agli estratti dei sistemi informatici dell' , ove non CP_1 specificamente contestati.
Come già ricordato, le Sezioni Unite n. 18046/2010 hanno statuito che, nell'azione di accertamento negativo dell'indebito, l'accipiens che intende negare il proprio obbligo restitutorio deve provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione percepita.
Nel caso di specie, tale onere non risulta assolto:
• l'accertamento del rapporto di lavoro agricolo per l'anno 2009 è precluso dall'intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970;
• la cancellazione dagli elenchi è divenuta definitiva, con conseguente mancanza del requisito di iscrizione per l'anno in contestazione;
• l'atto di indebito è sufficientemente motivato e l' ha provato CP_1
l'erogazione delle somme e la causa dell'indebito;
• la pretesa restitutoria non è prescritta.
In tale contesto, non ha fornito la prova del Parte_1 proprio diritto a trattenere la prestazione ricevuta;
al contrario, la definitività della cancellazione e la conseguente insussistenza del requisito assicurativo rendono pienamente legittima la richiesta di ripetizione avanzata dall' . CP_1 Le domande di accertamento negativo del credito , di declaratoria di CP_1 nullità dell'atto e di riconoscimento del diritto alla disoccupazione agricola 2009 devono, pertanto, essere respinte.
Nel ricorso introduttivo il lavoratore ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attestando un reddito IRPEF inferiore ai limiti di legge per l'esonero dalle spese in caso di soccombenza.
Non vi sono elementi per dubitare della veridicità di tale dichiarazione;
pertanto, pur a fronte della soccombenza di , devono Parte_1 trovare applicazione le conseguenze di cui alla norma citata, con la conseguenza che non può essere pronunciata condanna alle spese di lite a suo carico.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara inammissibile, per intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. 3 febbraio
1970 n. 7, conv. in l. 11 marzo 1970 n. 83, la domanda di iscrizione/reiscrizione di negli elenchi Parte_1 anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2009;
2. respinge le ulteriori domande proposte da , ivi Parte_1 comprese quelle di accertamento negativo dell'indebito e di declaratoria di nullità del provvedimento di ripetizione della disoccupazione CP_1 agricola per l'anno 2009;
3. dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. e, per l'effetto, nulla dispone sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti 18/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo