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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/12/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1141 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1141 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ZANETTI ARIANNA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'Avv. ZANETTI ARIANNA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/06/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
7.07.2012, a Verucchio (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Persona_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.09.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto e di non interferire nelle rispettive vite private, mantenendo tra loro contatti e comunicazioni esclusivamente orientate alla gestione del figlio;
2. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento grazie alle rispettive occupazioni e all'attuale capacità lavorativa;
3. resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà la collocazione Persona_2 prevalente e la residenza presso l'abitazione familiare sita in Rimini, Via Di Mezzo n. 26, unitamente alla madre;
4. a tale ultimo proposito, la casa familiare di Via Di Mezzo n. 26, viene assegnata alla Signora he Pt_1 ne godrà in via esclusiva e vi permarrà insieme al figlio fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del medesimo. Il marito, avendo temporaneamente a disposizione un alloggio ad uso foresteria fornito gratuitamente dal datore di lavoro, ha già lasciato l'abitazione familiare con il consenso della moglie e trasferito il proprio domicilio in Pesaro (PU).
A proposito della formalizzazione del cambio di residenza del marito, la Signora cconsente a che Pt_1 il marito mantenga formalmente la residenza presso la casa familiare, fino a quando non avrà reperito un'abitazione diversa da quella sopra descritta dove non è possibile fissare la residenza anagrafica.
5. a proposito del contributo al mantenimento del figlio minore, il Signor corrisponderà alla Signora Pt_2
l'importo di € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario. A proposito delle Pt_1 spese straordinarie, invece, le stesse saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno, concordate e comunicate previamente e corrisposte secondo le modalità indicate dal Protocollo del Tribunale di
Bologna allegato al presente ricorso (doc. n. 14) che i genitori, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di conoscere ed accettare.
Il padre corrisponderà gli importi dovuti entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul c/c relativo all'IBAN [...] intestato alla Signora fermo restando che Pt_1 eventuali importi per i quali è richiesto il saldo entro una scadenza precisa (ad es.: quota gita scolastica) dovranno essere corrisposti pro quota al genitore che materialmente si occuperà di effettuare il pagamento, entro la scadenza detta.
6. le utenze della casa familiare resteranno a carico della Signora partire dalla data di sottoscrizione Pt_1 del presente atto, ad eccezione dell'utenza relativa alla linea internet di casa (comprensiva delle utenze mobili del nucleo familiare e delle piattaforme streaming), che resterà a carico del Signor Pt_2
7. L'assegno unico sarà percepito e trattenuto dalla madre al 100%, fermo restando che il Signor Pt_2 provvederà a corrispondere alla moglie l'importo equivalente a tutti i minori importi che la medesima percepirà a detto titolo, ovvero le eventuali indennità e/o aiuti alla genitorialità che non percepirà fino a quando il marito farà formalmente parte del nucleo familiare e concorrerà alla formazione dell'ISEE, ossia fino a quando non formalizzerà il cambio di residenza.
8. Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, il medesimo potrà vedere il figlio liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi del figlio medesimo. In linea di massima, però, il padre vedrà il figlio al martedì e al venerdì a partire dalle 18.30 circa e fino a quando, dopo cena, lo riaccompagnerà a casa. Su accordo di entrambi i genitori e ove il figlio lo desiderasse, al martedì e/o al venerdì, il medesimo potrà pernottare con il padre che lo accompagnerà a scuola la mattina successiva. Il padre, poi, trascorrerà con il figlio fine settimana alternati, a partire dal venerdì sera e fino alla domenica sera dopo cena. Salvo eccezioni, sarà il padre a farsi carico delle trasferte a/r Rimini-Pesaro,
a fronte del fatto che sarà la madre, quale genitore collocatario, a gestire il maggior carico relativo all'accudimento di Persona_1
Salvo diverso accordo, ciascun genitore trascorrerà alternativamente con il figlio il periodo dal 23/12 al
30/12 ed il periodo dal 31/12 al 06/01, in modo che ciascuno dei due possa passare ad anni alterni il
Natale ed il primo dell'anno con il figlio, mentre le vacanze pasquali saranno trascorse interamente con il genitore che non avrà tenuto il figlio con sé a Natale. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con fino a 21 giorni anche non consecutivi, previa reciproca comunicazione dei Per_1 periodi di vacanza prescelti, entro e non oltre la data del 01/07 di ogni anno.
In caso di disaccordo, la madre potrà scegliere il periodo di vacanza preferito negli anni dispari, ed il padre negli anni pari.
11. I genitori acconsentono a che mantenga un rapporto significativo con i Persona_1 rispettivi rami parentali e che le nonne, ove possibile, contribuiscano alla gestione ed all'accudimento di
. Per_1
12. Quanto alla detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, ovvero la deduzione per i figli a carico, sarà operata dalla madre nella misura del 100%. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato
e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato relativamente a spese scolastiche e/o sanitarie della prole, andranno a beneficio esclusivo della madre.
13. A proposito del c/c cointestato indicato in premessa, lo stesso verrà estinto entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente atto da parte dei coniugi. A tal fine, la Signora si rende disponibile a Pt_1 sottoscrivere tempestivamente tutti i documenti eventualmente necessari all'estinzione e, riconoscendo che detto conto corrente è stato prevalentemente alimentato tramite conferimenti del Signor Pt_2 rinuncia irrevocabilmente a vantare diritti sui relativi importi. 14. L'auto VOLKSWAGEN tg. FY208MZ, resta definitivamente in uso alla Signora che si farà Pt_1 carico anche di tutti i relativi costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, costi per la copertura assicurativa e per eventuali sanzioni per violazioni del Codice della Strada.
15.I genitori si concedono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore.
16. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto, allo stato, a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e dichiarano, altresì, di rinunciare all'impugnazione del decreto di omologazione;
17. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 22 Parte II Serie A Anno 2012 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1141 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ZANETTI ARIANNA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'Avv. ZANETTI ARIANNA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/06/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
7.07.2012, a Verucchio (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Persona_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.09.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto e di non interferire nelle rispettive vite private, mantenendo tra loro contatti e comunicazioni esclusivamente orientate alla gestione del figlio;
2. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento grazie alle rispettive occupazioni e all'attuale capacità lavorativa;
3. resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà la collocazione Persona_2 prevalente e la residenza presso l'abitazione familiare sita in Rimini, Via Di Mezzo n. 26, unitamente alla madre;
4. a tale ultimo proposito, la casa familiare di Via Di Mezzo n. 26, viene assegnata alla Signora he Pt_1 ne godrà in via esclusiva e vi permarrà insieme al figlio fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del medesimo. Il marito, avendo temporaneamente a disposizione un alloggio ad uso foresteria fornito gratuitamente dal datore di lavoro, ha già lasciato l'abitazione familiare con il consenso della moglie e trasferito il proprio domicilio in Pesaro (PU).
A proposito della formalizzazione del cambio di residenza del marito, la Signora cconsente a che Pt_1 il marito mantenga formalmente la residenza presso la casa familiare, fino a quando non avrà reperito un'abitazione diversa da quella sopra descritta dove non è possibile fissare la residenza anagrafica.
5. a proposito del contributo al mantenimento del figlio minore, il Signor corrisponderà alla Signora Pt_2
l'importo di € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario. A proposito delle Pt_1 spese straordinarie, invece, le stesse saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno, concordate e comunicate previamente e corrisposte secondo le modalità indicate dal Protocollo del Tribunale di
Bologna allegato al presente ricorso (doc. n. 14) che i genitori, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di conoscere ed accettare.
Il padre corrisponderà gli importi dovuti entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul c/c relativo all'IBAN [...] intestato alla Signora fermo restando che Pt_1 eventuali importi per i quali è richiesto il saldo entro una scadenza precisa (ad es.: quota gita scolastica) dovranno essere corrisposti pro quota al genitore che materialmente si occuperà di effettuare il pagamento, entro la scadenza detta.
6. le utenze della casa familiare resteranno a carico della Signora partire dalla data di sottoscrizione Pt_1 del presente atto, ad eccezione dell'utenza relativa alla linea internet di casa (comprensiva delle utenze mobili del nucleo familiare e delle piattaforme streaming), che resterà a carico del Signor Pt_2
7. L'assegno unico sarà percepito e trattenuto dalla madre al 100%, fermo restando che il Signor Pt_2 provvederà a corrispondere alla moglie l'importo equivalente a tutti i minori importi che la medesima percepirà a detto titolo, ovvero le eventuali indennità e/o aiuti alla genitorialità che non percepirà fino a quando il marito farà formalmente parte del nucleo familiare e concorrerà alla formazione dell'ISEE, ossia fino a quando non formalizzerà il cambio di residenza.
8. Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, il medesimo potrà vedere il figlio liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi del figlio medesimo. In linea di massima, però, il padre vedrà il figlio al martedì e al venerdì a partire dalle 18.30 circa e fino a quando, dopo cena, lo riaccompagnerà a casa. Su accordo di entrambi i genitori e ove il figlio lo desiderasse, al martedì e/o al venerdì, il medesimo potrà pernottare con il padre che lo accompagnerà a scuola la mattina successiva. Il padre, poi, trascorrerà con il figlio fine settimana alternati, a partire dal venerdì sera e fino alla domenica sera dopo cena. Salvo eccezioni, sarà il padre a farsi carico delle trasferte a/r Rimini-Pesaro,
a fronte del fatto che sarà la madre, quale genitore collocatario, a gestire il maggior carico relativo all'accudimento di Persona_1
Salvo diverso accordo, ciascun genitore trascorrerà alternativamente con il figlio il periodo dal 23/12 al
30/12 ed il periodo dal 31/12 al 06/01, in modo che ciascuno dei due possa passare ad anni alterni il
Natale ed il primo dell'anno con il figlio, mentre le vacanze pasquali saranno trascorse interamente con il genitore che non avrà tenuto il figlio con sé a Natale. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con fino a 21 giorni anche non consecutivi, previa reciproca comunicazione dei Per_1 periodi di vacanza prescelti, entro e non oltre la data del 01/07 di ogni anno.
In caso di disaccordo, la madre potrà scegliere il periodo di vacanza preferito negli anni dispari, ed il padre negli anni pari.
11. I genitori acconsentono a che mantenga un rapporto significativo con i Persona_1 rispettivi rami parentali e che le nonne, ove possibile, contribuiscano alla gestione ed all'accudimento di
. Per_1
12. Quanto alla detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, ovvero la deduzione per i figli a carico, sarà operata dalla madre nella misura del 100%. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato
e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato relativamente a spese scolastiche e/o sanitarie della prole, andranno a beneficio esclusivo della madre.
13. A proposito del c/c cointestato indicato in premessa, lo stesso verrà estinto entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente atto da parte dei coniugi. A tal fine, la Signora si rende disponibile a Pt_1 sottoscrivere tempestivamente tutti i documenti eventualmente necessari all'estinzione e, riconoscendo che detto conto corrente è stato prevalentemente alimentato tramite conferimenti del Signor Pt_2 rinuncia irrevocabilmente a vantare diritti sui relativi importi. 14. L'auto VOLKSWAGEN tg. FY208MZ, resta definitivamente in uso alla Signora che si farà Pt_1 carico anche di tutti i relativi costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, costi per la copertura assicurativa e per eventuali sanzioni per violazioni del Codice della Strada.
15.I genitori si concedono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore.
16. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto, allo stato, a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e dichiarano, altresì, di rinunciare all'impugnazione del decreto di omologazione;
17. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 22 Parte II Serie A Anno 2012 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi