Sentenza 20 maggio 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 20/05/2009, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00767/2009 REG.SEN.
N. 00790/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 790 del 1995, proposto da:
Immobiliare Crocevia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Raoul Pezzi e Roberto Ricci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Masi, in Bologna, via San Vitale n. 40/3-A;
contro
-Comune di Ravenna, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Baldrati, Giorgia Donati e Patrizia Giulianini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Chiara Lista, in Bologna, p.zza Aldrovandi n. 3;
-Commissione Edilizia Integrata c/o Comune di Ravenna, n.c.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'atto in data 3/3/1995, con il quale il Sindaco del comune di Ravenna ha respinto la domanda di sanatoria edilizia presentata dalla società ricorrente e, quale eventuale atto presupposto, del parere negativo della Commissione Edilizia Integrata comunale espresso in data 27/4/1994.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Ravenna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 16/04/2009, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente è proprietaria, in località Porto Fuori (RA), di un manufatto, con struttura in muratura, adibito a capanno di pesca, posto nell’area golenale sinistra dei Fiumi Uniti e contraddistinto quale postazione n. 7.
Sostiene la società che ultimazione dell’opera risalirebbe al periodo anteriore al 1/9/1967, quando sull’area non vigeva alcuno strumento urbanistico.
In data 29/3/1986, la precedente proprietaria del capanno ha presentato istanza di condono edilizio. Solo a distanza di circa nove anni l’amministrazione comunale, con il provvedimento sindacale impugnato e con il precedente parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia Integrata comunale, ha respinto la suddetta istanza.
La ricorrente ritiene tali atti illegittimi per i seguenti motivi in diritto:
Eccesso di potere per falso presupposto in fatto; sviamento;
La costruzione del manufatto di cui è causa risale ad un periodo antecedente la data di entrata in vigore della L. n. 765 del 1967; ad un periodo, quindi, in cui per l’edificazione sull’area “de qua” non era previsto il preventivo rilascio della licenza edilizia, dato che solo dopo tale data l’obbligo del titolo edilizio è stata estesa a tutto il territorio nazionale.
Pertanto, in base alla normativa all’epoca vigente, il titolo abilitante alla costruzione di opere edilizie su area demaniale era costituito unicamente dalle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate dalle competenti autorità.
In tale ottica, ed ai fini di una maggiore sicurezza circa la condizione giuridica dell’immobile,con conseguente più agevole possibilità di alienazione dello stesso, la dante causa dell’odierna proprietaria, ha presentato l’istanza di concessione edilizia in sanatoria.
D’altra parte, è la stessa amministrazione comunale che, non avendo mai contestato alcunché ai vari proprietari del capanno succedutisi nell’arco di oltre 25 anni ed avendo espressamente sostenuto la conformità urbanistico edilizia dei capanni da pesca nei confronti degli altri enti pubblici, risulta confermare che l’opera non è abusiva.
2)Eccesso di potere per motivazione insufficiente; carenza di istruttoria;
Il provvedimento impugnato si fonda sul parere della Commissione Edilizia Integrata che appare del tutto apodittico e tautologico, non essendo esplicitate le ragioni per le quali le caratteristiche del manufatto siano tali da alterare lo stato dei luoghi e da non consentirne l’inserimento in un ambiente fluviale.
Occorre osservare, inoltre, che nelle aree vallive e fluviali del ravennate, la presenza di capanni da pesca costituisce da lungo tempo un’importante testimonianza collegata alle tradizioni ed ai costumi della popolazione locale ed un elemento caratteristico dell’ambiente di tali zone.
La motivazione si palesa inoltre insufficiente anche in relazione al fatto che il vincolo ambientale sulle aree fluviali è stato istituito molto tempo dopo che il capanno era stato realizzato.
3)Violazione dell’art. 32 L. n. 47 del 1985 e 82 D.P.R. n. 616 del 1977;
Ai sensi delle norme sopra indicate, il parere della Commissione Edilizia Integrata risulta essere stato reso da organo incompetente, in quanto lo stesso doveva essere espresso non da un organo comunale, ma dall’Autorità amministrativa che é preposta alla tutela del vincolo e, quindi, nella specie, la Regione.
L’amministrazione comunale di Ravenna, costituitasi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con nota depositata in data 8/4/2009, la difesa del Comune presentava nota spese per l’importo complessivo di €. 3.735,30.
Alla pubblica udienza del 16/4/2009, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la società proprietaria, in località Porto Fuori del comune di Ravenna, di un capanno da pesca (postazione n. 7) situato sull’area golenale sinistra dei Fiumi Uniti, chiede l’annullamento sia del provvedimento con cui la suddetta amministrazione locale ha respinto l’istanza diretta ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria relativamente al manufatto in questione sia del precedente parere negativo espresso sulla stessa dalla Commissione Edilizia Integrata.
In via preliminare, il Collegio dà atto che la ricorrente, nella memoria depositata in data 13/3/2009, ha comunicato di avere rinunciato al terzo motivo di ricorso, ribadendo, per il resto, le argomentazioni contenute negli altri due mezzi d’impugnazione.
Con il primo, la ricorrente censura gli atti impugnati per eccesso di potere, riguardo alle figure sintomatiche di tale vizio del falso presupposto di fatto e dello sviamento dalla causa tipica dell’atto.
In particolare, la deducente sostiene che, risalendo la realizzazione del capanno a periodo anteriore all’entrata in vigore della L. n. 765 del 1967 ed insistendo detto manufatto su area del demanio idrico, la costruzione dello stesso non necessitava del previo rilascio di alcun titolo edilizio, risultando sufficienti, al fine del suo utilizzo, gli atti di concessione periodicamente rilasciati e rinnovati negli anni dalla competente autorità amministrativa regionale.
Sempre sotto tale profilo, la ricorrente aggiunge che la presentazione di istanza di concessione edilizia in sanatoria da parte della precedente proprietaria del capanno non era certo finalizzata a sanare un inesistente abuso edilizio, bensì a rendere maggiormente sicura e certa la situazione giuridica dello stesso, in vista di un’eventuale futura vendita dell’immobile in vigenza del severo regime delle alienazioni di tali beni introdotto con la normativa di cui alla L. n. 47 del 1985 – la condizione giuridica dello stesso.
Il Collegio ritiene che le suesposte argomentazioni non siano condivisibili.
Innanzitutto é irrilevante che il manufatto sia stato realizzato in data anteriore all’entrata in vigore della L. 765 del 1967, che ha esteso a tutto il territorio comunale l’obbligo del previo rilascio, da parte dell’autorità comunale, della licenza edilizia.
Nei casi, come quello in esame, in cui l’istanza di condono edilizio riguarda aree vincolate, occorre comunque il previo rilascio del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; e questo anche nel caso – parimenti qui ricorrente – di vincolo sopravvenuto rispetto alla realizzazione del manufatto (v. C.d.S., Sez. VI, n. 492 del 2005).
Pertanto, poiché nella Regione Emilia Romagna, secondo quanto disposto dall’art. 10 della L.R. n. 26 del 1978, l’autorità preposta alla tutela del vincolo ambientale è il Comune, risulta del tutto legittimo, sotto tale profilo, il gravato diniego di concessione edilizia in sanatoria.
Né, come ha già rilevato questo Tribunale, può condividersi l’argomentazione della ricorrente facente leva sulla ritenuta ultroneità della domanda di condono edilizio presentata dai danti causa della stessa, stante che la presentazione dell’istanza presuppone necessariamente il riconoscimento dell’abusività dell’opera (v. T.A.R. Emilia – Romagna –BO- Sez. II, n. 1629 del 2008).
Risulta infondato, infine, anche il secondo motivo, rilevante carenza di motivazione, stante che il provvedimento impugnato, mediante rinvio “ob relationem” al parere reso dalla Commissione edilizia impugnata, esplicita in modo sufficiente, ancorché conciso, le ragioni - consistenti nelle rilevanti dimensioni del manufatto e nei materiali con cui è stato costruito (capanno in muratura sostenuto da pali in c.a.) - per le quali è stata respinta l’istanza di condono edilizio.
Per le suesposte ragioni, il Collegio in parte dà atto della rinuncia al terzo mezzo d’impugnazione ed in parte respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Bologna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte dà atto della rinuncia al terzo mezzo d’impugnazione e in parte respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore dell’amministrazione comunale resistente, in persona del Sindaco p.t., delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 3.735,50 (tremilasettecentotrentacinque/50).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2009, con l'intervento dei Magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO